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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 03/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei SIg.ri magistrati:
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione consensuale n. 2302/2024
R.G.V.G., promossa congiuntamente da
,nata a [...], il [...], residente in Parte_1
FO (MS) - Cod. Fisc. , rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Enrica Bernardini, in forza di procura agli atti, domiciliata presso il suo indirizzo PEC
Email_1
e
, nato a [...], il [...], residente in Controparte_1
AN FA GR (SP) – Cod. Fisc. , C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Lucchesi, in virtù di procura agli atti, domiciliata presso l'indirizzo PEC
Email_2
ricorrenti
P.M. informato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
2 Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 11.12.2024 in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 11.10.2024, e Parte_2
, generalizzati come in epigrafe, hanno adito Parte_3
l'intestato Tribunale, esponendo: di aver contratto tra loro matrimonio concordatario in AN FA
GR (SP), in data 24.09.2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune del predetto Comune dell'anno 2006, al n.
8, parte II;
che dalla loro unione sono nate le figlie minori e , Per_1 Per_2
rispettivamente il 18.02.2007 e il 17.12.2009; che il rapporto coniugale, negli ultimi anni, si è deteriorato a causa di incomprensioni e divergenze, essendo pertanto volontà di entrambi i coniugi addivenire alla separazione consensuale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione consensuale, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo e ribadite in sede di udienza di prima comparizione.
3 La causa è pervenuta in decisione a seguito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
12.12.2024, sulle conclusioni congiunte rassegnate dai ricorrenti.
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha spiegato intervento.
§§§§§§§§§§§§
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della domanda come formulata congiuntamente.
Le condizioni di separazione concordate e trascritte in ricorso, ribadite con le suindicate note ex art. 127 ter c.p.c., attengono a diritti disponibili delle parti, quanto alla concorde dichiarazione di non necessitare di contributo al proprio mantenimento;
risultando, per il resto, conformi alla legge, con riguardo al regime di affidamento condiviso della prole, in quanto rispondente al principio di bigenitorialità che permea la disciplina di legge in materia e - in riferimento al mantenimento diretto delle figlie minori e Per_1
nei periodi di rispettiva permanenza presso di sè, alla loro Per_2
collocazione residenziale (presso l'abitazione materna), al regime del diritto di visita delle stesse da parte di quest'ultima ed alla spettanza in capo al solo SI. compartecipazione delle Pt_1
spese straordinarie relative alla prole - aderenti al principio di proporzionalità, in rapporto alle rispettive capacità patrimoniali e reddituali delle parti (ex artt. 148 e 316 bis c.p.c.), quali evincibili dalla documentazione fiscale prodotta, e rispettose dell'habitat domestico ed alle abitudini di vita delle predette minori, quali
4 consolidatisi a seguito della crisi coniugale e della separazione di fatto già intervenuta inter partes.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, visto l'art. 473 bis-51, c.
4, c.p.c.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi e Parte_2 _1
, generalizzati come in epigrafe, in riferimento al matrimonio
[...]
dagli stessi contratto in AN FA GR (SP), in data
24.09.2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2006, al n. 8, parte II, alle condizioni di cui in ricorso e ribadite nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., condizioni che di seguito si trascrivono:
I coniugi vivranno separate, entrambi liberi di fissure la propria residenza ove riterranno opportune, con l'obbligo di reciproco rispetto ed con reciproco obblico di comunicarsi il proprio domicilio e la propria residenza ed ogni modifica, anche temporanea, degli stessi.
Le figlie minori e sono affidate congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione residenziale prevalente delle
5 stesse presso l'abitazione paterna.
I SIg.ri e dovranno concordare Parte_2 Controparte_1
ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute delle prtedette figlie, ed in generale tutte quelle che non rientrano nell'ordinaria amministrazione, limitatamente alla quale la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da ciacun genitore nei periodi nei quali le figlie saranno presso di sè; ciò fino al raggiungimento della maggiore età delle medesime. In particolare, saranno concordati dai genitori viaggi di studio, vacanze in Italia e all'estero, percorsi di studio e in generale tutte le scelte relative alla vita personale delle minori;
all'uopo, i SIg.ri e si _1 Pt_1
sono impegnati a comunicare direttamente, in modo da evitare il coinvolgimeto diretto delle ragazze.
Queste ultime saranno libere di vedere la madre ogni qualvolta lo desiderino, e comunque almeno tre giorni alla settimana, compatibilmente con le loro eisigenze ed impegni di studio e sportivi, il tutto, allo stato, senza pernottamento presso la madre, dimorando ella attualmente in appartamento privo di capacità di accoglienza idonea, fino a quando la SI.ra non avrà reperito _1
sistemazione abitativa dotata di spazi che consentano il pernottamento delle figlie.
Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dale figlie minori secondo criterio di alternanza presso l'uno o l'altro genitore, per il periodo dal 24 al 30 dicembre e per quello dal 31 dicembre al 6 gennaio, per il periodo dei primi tre giorni comprensivi della giornata di Pasqua e per quello dei tre giorni successive, comprensivo della cd. Pasquetta, , in modo da consentire alle minori di trascorrere le
6 festività anche con le rispettive famiglie di origine di ciascun genitore.
Stesso criterio di alternanza sarà applicato per tutte le alter feste da calendario.
Durante il periodo estivo e/o quando i due genitori avranno le ferie, le figlie potranno stare con gli stessi due settimane anche non consecutive, da concordare con congruo preavviso.
I genitori potranno accordarsi diversamente per l'esercizio del diritto di visita, tenendo anche conto delle diverse e primarie esigenze delle figlie legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici ed alle problematiche legate alla salute (vaccinazioni, malattie e/o stati di malessere), nonchè agli impegni lavorativi dei genitori stessi.
Nel caso in cui uno dei genitori volesse, nei periodi di propria spettanza, portare con sè le figlie minori fuori Italia, dovrà acquisire il consenso dell'altro.
Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto delle figlie quando le avrà con sè, anche in considerazione dei temp di permanenza con ciascun genitore. L'assegno unico familiare sarà richiesto e percepito esclusivamente e per intero dalla SI.ra
. _1
Il SI. sosterrà interamente le spese straordinarie relative Pt_1
alle figlie, pertanto godrà delle detrazioni fiscali ogni anno. In particolare, si intendono spese straordinarie quelle previste come tali nel Protocollo del C.N.F. in materia, recepito dal Tribunale di Massa in data 22.10.2019.
La casa familiare sita in FO (MS), Via Malaspina n. 47, di
7 eslcusiva proprietà della SI.ra madre del SI. Persona_3
resta nella disponibilità di quest'ultimo, che continuerà ad Pt_1
abitarvi unitamente alle figlie. Tutti gli arredi ed I mobile presenti nell'immobile, di proprietà anche della SI.ra , saranno ivi _1
lasciati, eccezion fatta per i quadri d'autore, che ella ha già prelevato prima dell'introduzione del giudizio.
La SI.ra provvederà al regolare e puntuale pagamento _1
del finanziamento contratto con Fiditalia s.p.a., come da obbligo dalla stessa assunto.
Dà atto che i ricorrenti si sono scambiati reciproco consenso al rilascio di ogni autorizzazione di carattere amministrativo per il quale sia necessario il consenso dell'altro coniuge, vi compreso quello occorrente per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni documento delle figlie minori.
Dà atto che i ricorrenti hanno concordemente dichiarato di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo o ragione discendente dal rapporto di coniugio.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, il 30.01.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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