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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1623/2020
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1623/2020, all'udienza del 20/02/2025, alle ore 13:25, dinnanzi al Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per l'Avv. MARIA LAURA TROVATO in sostituzione dell'avv. Parte_1
ALESSANDRA CESCHI;
per l'Avv. FORNARI ELISA. Parte_2
I difensori precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti e alle note conclusive da ultimo depositate.
I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale (sentenza in calce al verbale).
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
N. R.G. 1623/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza del 20/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. R.G. 1623 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2020 pendente tra
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele n. 7/9, rappresentata e difesa dagli avv.ti
ANDREA AMBROZ e ALESSANDRA CESCHI, giusta procura ex art 83, 3 comma, c.p.c. depositata nel fascicolo informatico in data 3.12.2024;
- attrice opponente
e
(C.F. ) e , nata a [...] Parte_2 C.F._1 CP_1
(PI), il 28.2.1962, elettivamente domiciliati in Pisa, Largo Ciro Menotti n. 13, presso lo studio dell'avv. ELISA FORNARI, che li rappresenta e difende giusta procura depositata ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- convenuti opposti
OGGETTO: “Opposizione all'esecuzione (615, 2 comma) mobiliare”.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 20.2.2025 e da note conclusive depositate in vista di detta udienza.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_3
decreto ingiuntivo del Tribunale di Pisa n. 377/2020 (RG n. 852/2020) del 27.2.2020, per il pagamento di euro 74.320,32 oltre interessi e spese della procedura, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Revocarsi –perché infondato, ingiusto e illegittimo- il Decreto Ingiuntivo opposto n. 377/2020 R.G.852/2020, emesso dal Tribunale di Pisa in data 27.02.2020, atto notificato a dalla sig. in data 27.02.2020; -Dichiararsi che l'opponente Parte_3 Parte_4
non deve alla sig. quanto dalla stessa richiesto a titolo di sorte capitale, se non Parte_4
previa acquisizione della quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto e previa presentazione della denuncia di successione, per i motivi indicati in premessa. - Dichiararsi che non Parte_3
deve alla sig. quanto dalla stessa richiesto a titolo di spese per il D.I. opposto. In Parte_4 tutti casi, con vittoria di spese.”.
A sostegno delle proprie domande, l'opponente ha dedotto: - che dal Parte_4
19.4.2000 e sino al 22.8.2000 ha sottoscritto come cointestataria n.12 buoni fruttiferi ordinari tutti muniti di clausola P.F.R. (“pari facoltà rimborso”); - che, successivamente, , quale CP_1
coerede della , si è recata presso gli uffici postali di San Giuliano Terme per riscuotere i Pt_4 suddetti buoni, stante l'efficacia della clausola pari facoltà rimborso;
- di avere rifiutato l'integrale rimborso atteso che al sopravvenuto decesso dei due cointestatari ( e Parte_4
) i buoni sono caduti in successione pro quota;
- di essere nell'impossibilità di Persona_1
rimborsare i BFP al solo cointestatario sopravvissuto, a mente degli artt. 187-203 del D.P.R. 1 giugno
1989, n. 256 (giusta la disciplina prevista dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156) come richiamato dall'art. 9 del D.M. 19 dicembre 2000; - che si tratta di normativa applicabile anche ex art. 7, comma 3, del
D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 284; - che pertanto per il rimborso sarebbe stata necessaria l'esibizione della quietanza congiunta degli eventuali cointestatari superstiti, nonché degli aventi diritto (a seguito di successione legittima o testamentaria) dei cointestatari defunti;
- che la clausola di pari facoltà di rimborso cessa di avere efficacia alla morte del cointestatario deceduto, determinandosi tra gli eredi dello stesso una comunione ereditaria legale ancora da sciogliersi;
- che l'art. 48 del D.Lgs. 346/1990 vieta a di liquidare le cifre “cadute in successione”; - di avere quindi legittimamente Parte_3
opposto il proprio rifiuto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.11.2020, si sono costituiti gli opposti, i quali hanno eccepito l'inapplicabilità degli artt. 187 e 203 DPR 256/1989, nonché dell'art. 48 D.Lgs.
n. 346/1990 al caso di specie. Per tali ragioni, hanno chiesto il rigetto delle domande avversarie nonché la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.
Con ordinanza del 26.11.2020 è stata concessa la p.e.
La causa è stata istruita per tabulas; il fascicolo è stato quindi assegnato a questo giudice (in data
21.5.2024), davanti al quale le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. (come da verbale che precede), previo deposito di note conclusive autorizzate.
2. L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
2.1. In primo luogo, deve essere esclusa l'applicabilità ai buoni postali muniti di clausola di PFR
l'applicazione degli artt. 187 e 203 del DPR n. 256/1989 invocati dalla difesa opponente. Sul punto, si richiama la recente giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del Dpr 1° giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina” (ex multis Cass. civ., sez.
III, 08/03/2024, n.6379; Cass. civ., sez. I, 26/07/2023, n. 22577; Cass. civ., sez. I, 17/01/2023, n.
1278; Cass. civ., sez. VI, 10/02/2022, n. 4280).
Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo all'art. 203 del DPR n. 256/1989, il quale testualmente dispone: “le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI".
In proposito, si deve considerare che, sebbene l'art. 203 del D.P.R. n. 256/1989 estenda ai buoni fruttiferi postali la disciplina dei libretti di risparmio (secondo la quale, a mente dell'art. 187
D.P.R. n. 256/1989, sopra richiamato, “il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”), la medesima disposizione stabilisce che la disciplina si applica sempre che “non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI".
E a ben vedere, proprio nell'ambito del titolo VI del D.P.R. n. 256/1989 (artt. 203-214), l'art. 208, quanto al rimborso dei buoni postali fruttiferi, prevede che “i buoni sono rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione per capitale ed interessi […]”. Tale norma, a contenuto derogatorio rispetto alla disciplina dettata ex art. 203 per il rimborso dei libretti di risparmio postali, risulta, peraltro, conforme all'art.178 del DPR n. 156/1973 (del quale il D.P.R. n. 256/1989 costituisce regolamentazione di esecuzione) ai mente del quale, infatti, "i buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione".
All'esito della ricostruzione del quadro normativo vigente nei termini appena indicati si evince che ai buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso emessi antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. 19.12.2000, del tipo di quelli posti alla base del titolo monitorio opposto, debba applicarsi la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156/1973 e nell'art. 208 del regolamento di esecuzione del 1989. In applicazione della suddetta normativa, il rimborso del buono fruttifero in contestazione non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e consente al portatore e cointestatario del titolo, avvalendosi della clausola di pari facoltà di rimborso, di chiedere a vista all'ufficio postale di emissione il pagamento dell'intero importo del buono, comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell'ipotesi di decesso di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta degli aventi diritto.
2.2. In secondo luogo, va esclusa l'applicabilità dell'art. 48 del D.Lgs. n. 346/1990 che, come noto, dispone: “Le aziende e gli istituti di credito, le societa' e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture ne' ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non e' stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non e' stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione”.
Detta norma, diversamente da quanto argomentato dalla difesa opponente, non può trovare applicazione al caso di specie, trattandosi di una disposizione che concerne i “titoli”, non anche i
“buoni postali” – che qui interessano – per i quali l'art. 12, lett. i), del medesimo D.Lgs. esclude l'obbligo di presentazione della denuncia di successione.
3. In sostanza, la pretesa di di modificare unilateralmente la clausola di pari facoltà di Parte_3
rimborso - mai revocata da ante decesso - rendendola inefficace in esito al Parte_4
sopravvenire di un evento esterno si pone, da un lato, come violativa della buona fede contrattuale e, dall'altro, come sostanzialmente espropriante (a danno del cointestatario sopravvissuto) l'importo di denaro incorporato nel buono postale.
In realtà, gli eredi del cointestatario defunto subentrano in un rapporto regolato da un contratto che conferisce a un altro soggetto la pari facoltà di rimborso, ossia il diritto di esigere l'intera prestazione dall'emittente del Buono, con il che si deve ritenere che, in difetto di una esplicita previsione in senso opposto, permanga il diritto del cointestatario vivente - e il correlativo obbligo delle - Pt_3 all'esercizio della “pari facoltà di rimborso”.
4. Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del d.i. opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00), dei parametri minimi di rifermento per la fase istruttoria/di trattazione e decisoria (istruttoria meramente documentale e decisione all'esito di discussione orale) e dei parametri medi per le restanti fasi di studio e introduttiva, nonchè dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il d.i. del Tribunale di Pisa n. 377/2020
(RG n. 852/2020) del 27.2.2020;
2) CONDANNA la società opponente alla refusione, in favore della opposta, delle spese di lite che liquida in euro 9.142,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pisa, sentenza emessa all'udienza del 20.2.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1623/2020, all'udienza del 20/02/2025, alle ore 13:25, dinnanzi al Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per l'Avv. MARIA LAURA TROVATO in sostituzione dell'avv. Parte_1
ALESSANDRA CESCHI;
per l'Avv. FORNARI ELISA. Parte_2
I difensori precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti e alle note conclusive da ultimo depositate.
I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale (sentenza in calce al verbale).
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
N. R.G. 1623/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza del 20/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. R.G. 1623 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2020 pendente tra
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele n. 7/9, rappresentata e difesa dagli avv.ti
ANDREA AMBROZ e ALESSANDRA CESCHI, giusta procura ex art 83, 3 comma, c.p.c. depositata nel fascicolo informatico in data 3.12.2024;
- attrice opponente
e
(C.F. ) e , nata a [...] Parte_2 C.F._1 CP_1
(PI), il 28.2.1962, elettivamente domiciliati in Pisa, Largo Ciro Menotti n. 13, presso lo studio dell'avv. ELISA FORNARI, che li rappresenta e difende giusta procura depositata ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- convenuti opposti
OGGETTO: “Opposizione all'esecuzione (615, 2 comma) mobiliare”.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 20.2.2025 e da note conclusive depositate in vista di detta udienza.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_3
decreto ingiuntivo del Tribunale di Pisa n. 377/2020 (RG n. 852/2020) del 27.2.2020, per il pagamento di euro 74.320,32 oltre interessi e spese della procedura, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Revocarsi –perché infondato, ingiusto e illegittimo- il Decreto Ingiuntivo opposto n. 377/2020 R.G.852/2020, emesso dal Tribunale di Pisa in data 27.02.2020, atto notificato a dalla sig. in data 27.02.2020; -Dichiararsi che l'opponente Parte_3 Parte_4
non deve alla sig. quanto dalla stessa richiesto a titolo di sorte capitale, se non Parte_4
previa acquisizione della quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto e previa presentazione della denuncia di successione, per i motivi indicati in premessa. - Dichiararsi che non Parte_3
deve alla sig. quanto dalla stessa richiesto a titolo di spese per il D.I. opposto. In Parte_4 tutti casi, con vittoria di spese.”.
A sostegno delle proprie domande, l'opponente ha dedotto: - che dal Parte_4
19.4.2000 e sino al 22.8.2000 ha sottoscritto come cointestataria n.12 buoni fruttiferi ordinari tutti muniti di clausola P.F.R. (“pari facoltà rimborso”); - che, successivamente, , quale CP_1
coerede della , si è recata presso gli uffici postali di San Giuliano Terme per riscuotere i Pt_4 suddetti buoni, stante l'efficacia della clausola pari facoltà rimborso;
- di avere rifiutato l'integrale rimborso atteso che al sopravvenuto decesso dei due cointestatari ( e Parte_4
) i buoni sono caduti in successione pro quota;
- di essere nell'impossibilità di Persona_1
rimborsare i BFP al solo cointestatario sopravvissuto, a mente degli artt. 187-203 del D.P.R. 1 giugno
1989, n. 256 (giusta la disciplina prevista dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156) come richiamato dall'art. 9 del D.M. 19 dicembre 2000; - che si tratta di normativa applicabile anche ex art. 7, comma 3, del
D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 284; - che pertanto per il rimborso sarebbe stata necessaria l'esibizione della quietanza congiunta degli eventuali cointestatari superstiti, nonché degli aventi diritto (a seguito di successione legittima o testamentaria) dei cointestatari defunti;
- che la clausola di pari facoltà di rimborso cessa di avere efficacia alla morte del cointestatario deceduto, determinandosi tra gli eredi dello stesso una comunione ereditaria legale ancora da sciogliersi;
- che l'art. 48 del D.Lgs. 346/1990 vieta a di liquidare le cifre “cadute in successione”; - di avere quindi legittimamente Parte_3
opposto il proprio rifiuto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.11.2020, si sono costituiti gli opposti, i quali hanno eccepito l'inapplicabilità degli artt. 187 e 203 DPR 256/1989, nonché dell'art. 48 D.Lgs.
n. 346/1990 al caso di specie. Per tali ragioni, hanno chiesto il rigetto delle domande avversarie nonché la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.
Con ordinanza del 26.11.2020 è stata concessa la p.e.
La causa è stata istruita per tabulas; il fascicolo è stato quindi assegnato a questo giudice (in data
21.5.2024), davanti al quale le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. (come da verbale che precede), previo deposito di note conclusive autorizzate.
2. L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
2.1. In primo luogo, deve essere esclusa l'applicabilità ai buoni postali muniti di clausola di PFR
l'applicazione degli artt. 187 e 203 del DPR n. 256/1989 invocati dalla difesa opponente. Sul punto, si richiama la recente giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del Dpr 1° giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina” (ex multis Cass. civ., sez.
III, 08/03/2024, n.6379; Cass. civ., sez. I, 26/07/2023, n. 22577; Cass. civ., sez. I, 17/01/2023, n.
1278; Cass. civ., sez. VI, 10/02/2022, n. 4280).
Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo all'art. 203 del DPR n. 256/1989, il quale testualmente dispone: “le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI".
In proposito, si deve considerare che, sebbene l'art. 203 del D.P.R. n. 256/1989 estenda ai buoni fruttiferi postali la disciplina dei libretti di risparmio (secondo la quale, a mente dell'art. 187
D.P.R. n. 256/1989, sopra richiamato, “il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”), la medesima disposizione stabilisce che la disciplina si applica sempre che “non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI".
E a ben vedere, proprio nell'ambito del titolo VI del D.P.R. n. 256/1989 (artt. 203-214), l'art. 208, quanto al rimborso dei buoni postali fruttiferi, prevede che “i buoni sono rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione per capitale ed interessi […]”. Tale norma, a contenuto derogatorio rispetto alla disciplina dettata ex art. 203 per il rimborso dei libretti di risparmio postali, risulta, peraltro, conforme all'art.178 del DPR n. 156/1973 (del quale il D.P.R. n. 256/1989 costituisce regolamentazione di esecuzione) ai mente del quale, infatti, "i buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione".
All'esito della ricostruzione del quadro normativo vigente nei termini appena indicati si evince che ai buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso emessi antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. 19.12.2000, del tipo di quelli posti alla base del titolo monitorio opposto, debba applicarsi la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156/1973 e nell'art. 208 del regolamento di esecuzione del 1989. In applicazione della suddetta normativa, il rimborso del buono fruttifero in contestazione non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e consente al portatore e cointestatario del titolo, avvalendosi della clausola di pari facoltà di rimborso, di chiedere a vista all'ufficio postale di emissione il pagamento dell'intero importo del buono, comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell'ipotesi di decesso di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta degli aventi diritto.
2.2. In secondo luogo, va esclusa l'applicabilità dell'art. 48 del D.Lgs. n. 346/1990 che, come noto, dispone: “Le aziende e gli istituti di credito, le societa' e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture ne' ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non e' stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non e' stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione”.
Detta norma, diversamente da quanto argomentato dalla difesa opponente, non può trovare applicazione al caso di specie, trattandosi di una disposizione che concerne i “titoli”, non anche i
“buoni postali” – che qui interessano – per i quali l'art. 12, lett. i), del medesimo D.Lgs. esclude l'obbligo di presentazione della denuncia di successione.
3. In sostanza, la pretesa di di modificare unilateralmente la clausola di pari facoltà di Parte_3
rimborso - mai revocata da ante decesso - rendendola inefficace in esito al Parte_4
sopravvenire di un evento esterno si pone, da un lato, come violativa della buona fede contrattuale e, dall'altro, come sostanzialmente espropriante (a danno del cointestatario sopravvissuto) l'importo di denaro incorporato nel buono postale.
In realtà, gli eredi del cointestatario defunto subentrano in un rapporto regolato da un contratto che conferisce a un altro soggetto la pari facoltà di rimborso, ossia il diritto di esigere l'intera prestazione dall'emittente del Buono, con il che si deve ritenere che, in difetto di una esplicita previsione in senso opposto, permanga il diritto del cointestatario vivente - e il correlativo obbligo delle - Pt_3 all'esercizio della “pari facoltà di rimborso”.
4. Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del d.i. opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00), dei parametri minimi di rifermento per la fase istruttoria/di trattazione e decisoria (istruttoria meramente documentale e decisione all'esito di discussione orale) e dei parametri medi per le restanti fasi di studio e introduttiva, nonchè dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il d.i. del Tribunale di Pisa n. 377/2020
(RG n. 852/2020) del 27.2.2020;
2) CONDANNA la società opponente alla refusione, in favore della opposta, delle spese di lite che liquida in euro 9.142,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pisa, sentenza emessa all'udienza del 20.2.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino