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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/02/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2208/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Anita Carughi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2208/2023 R.G.
promossa da
, P.IVA/C.F. con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1 via Giuseppe Grezar, 14, in persona in persona del sig. (C.F. Parte_2
, nella qualità di Responsabile Contenzioso a ciò autorizzato C.F._1 CP_1 per procura speciale autenticata per atto Notaio Rep 177893 del Persona_1
28/04/2022, Racc. 11776, rilasciata da Agenzia delle Entrate – Riscossione;
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto d'appello, dall'avv. avv. Consiglia
Fortunato (CF ) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno, C.F._2 alla via Luigi Cacciatore n. 3, P.E.C.: .salerno.it; Email_1 CP_2
PARTE ATTRICE – APPELLANTE
contro
, C.F. nata a [...] il [...]; Controparte_3 C.F._3
PARTE CONVENUTA-APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Gragnano N. 462/2023, emessa il 16/12/2021
e pubblicata il 14/02/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: A) - In via pregiudiziale, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertare il difetto di Giurisdizione del Giudice del primo grado, Giudice di Pace di
Gragnano, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado territorialmente competente.
B) -In accoglimento del presente appello, annullare la sentenza impugnata n. 462/2023 e, in riforma della stessa, nel rilevare la preliminare carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., della sig.ra – stante la irritualità e tardività della opposizione proposta nel Controparte_3 giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Gragnano N.R. G. 2567/202 1 – dichiarare
l'inammissibilità e/o improcedibilità dal diritto a proporre opposizione all'estratto di ruolo portato dalla cartella n. 07120120090773984000, ruolo n. 0003659/2011, nonché la nullità per i motivi tutti sopra esplicitati , accertando e di chiarando il credito non prescritto.
C) -Nel merito, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda proposta in I Grado dalla sig.ra , perché inammissibile, Controparte_3 improcedibile, improponibile, pretestuosa e, comunque, infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto
D) - In accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, revocare la condanna alle spese nei confronti del Concessionario, per i motivi sopra illustrati.
E) - Con vittoria di spese e competenze di causa del presente grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 25/03/2021, conveniva in giudizio, Controparte_3 innanzi al Giudice di Pace di Gragnano, l' impugnando l'estratto Controparte_4 ruolo n. 3659/2011, relativo alla cartella esattoriale n. 07120120090773984000, emessa per il mancato pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti relativa all'anno 2010, per l'importo totale di € 518,56. A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine, maturato dopo la notifica della cartella esattoriale, avvenuta in data 10/05/2012.
2. Si costituiva in giudizio l' eccependo: l'inammissibilità e la Controparte_4 tardività della domanda, il difetto di giurisdizione del giudice di pace adito a favore della Giustizia
Tributaria e l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire.
3. Con sentenza n. 462/2023, il Giudice di Pace di Gragnano, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, qualificava la domanda quale opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c., ritenuta ammissibile anche avverso l'estratto di ruolo esattoriale. Accoglieva quindi la domanda attorea, ritenendo prescritto il credito azionato dall' . Annullava quindi la Controparte_4 cartella esattoriale n. 07120120090773984000 e condannava l' al pagamento delle spese, CP_5 diritti ed onorari di causa.
4. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1 citazione notificato in data 18.4.2023, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) la carenza di giurisdizione del giudice adito;
(ii) l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.; (iii) in ogni caso, la tardività dell'opposizione e la sua infondatezza nel merito.
Chiedeva quindi, in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Giustizia Tributaria;
in subordine, dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione in quanto proposta avverso un estratto di ruolo relativo ad una cartella di pagamento regolarmente notificata, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. 5. All'udienza del 26/09/2023, veniva dichiarata la contumacia di in quanto non Controparte_3 costituitasi nonostante la regolare citazione in giudizio e la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 24/09/2024 senza la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. stante l'espressa rinuncia delle parti. A tale udienza, il giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 352 c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎
L'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Gragnano N. 462/2023, emessa il CP_5
16/12/2021 e pubblicata il 14/02/2023, è in parte fondato per le ragioni che seguono.
6. Preliminarmente, va esaminata la questione relativa al profilo del difetto di giurisdizione in considerazione del fatto che la cartella esattoriale portata nell'estratto di ruolo opposto ha ad oggetto pretese tributarie (tassa rifiuti) e, in ogni caso, del suo rilievo potenzialmente assorbente ai fini della decisione sulla controversia.
6.1 Al riguardo, il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n.
203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre
1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
La questione relativa al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario non è tuttavia pacifica, essendo stata oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità.
Rilevano, a tal proposito, due principi complementari: per un verso, Cass. S.U. n. 34447/2019 modificando il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ...). Il processo tributario è annoverabile tra i processi di
«impugnazione-merito», in quanto, pur essendo diretto alla pronuncia di una decisione sul merito della pretesa tributaria, postula pur sempre l'esistenza di un atto da impugnare in un termine perentorio e da eliminare dal mondo giuridico (art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992), che sarebbe arduo ricercare quando il debitore intenda far valere fatti estintivi della pretesa erariale maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, come la prescrizione, al solo fine di paralizzare la pretesa esecutiva dell'ente creditore. Neppure si potrebbe individuare l'atto da impugnare nell'estratto di ruolo rilasciato dal della riscossione su richiesta del CP_6 contribuente, la cui impugnazione è stata ammessa per consentire a quest'ultimo di impugnare la cartella di pagamento di cui non abbia avuto conoscenza a causa della invalidità o mancanza della relativa notifica (Cass. SU n. 19704 del 2015, sez. V n. 22507 del 2019). Quando, invece, la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata”.
Per altro verso, Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata. Le SS.UU. del 2022, con la sentenza n. 16986, sposano il secondo orientamento, valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.
114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1,
D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 DPR n.
602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
La Corte Costituzionale in particolare, ha avuto modo di chiarire, con la suddetta pronuncia, che
“esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. “Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento”.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite dianzi richiamate hanno così delineato il riparto di giurisdizione: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria). 6.2 Tanto chiarito, si rileva come, nel caso in esame, la questione della corretta notifica della cartella esattoriale non sia stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente, che anzi ha agito per far accertare il decorso della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale n. 07120120090773984000, pacificamente avvenuta in data 10/05/2012 (come si evince dal tenore dell'atto di citazione di primo grado dove, a pag. 4, si legge: “Conseguentemente, atteso che la cartella di pagamento è stata notificata all'odierno attore nell'anno 2012 senza che a ciò abbia fatto seguito la notificazione di alcun atto interruttivo….”).
Ne consegue che, poiché il contribuente ha evidentemente contestato la prescrizione intervenuta dopo la notifica della cartella esattoriale, la giurisdizione sulla domanda spetta al giudice ordinario.
7. Passando ora all'esame del motivo di gravame relativo alla carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (ritualmente riproposta – sotto lo specifico profilo dell'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo – dall'appellante , occorre qualificare correttamente la domanda CP_5 proposta in primo grado da , in applicazione del potere di questo ufficio giudicante Controparte_3 di dare una propria connotazione giuridica all'azione proposta. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, sul punto evidenziato come “il giudice ha il potere- dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio” (Cass. Civ., ord. n. 7467/2020). A tal fine, si ritiene che l'azione esperita dall'odierna appellata, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure, andasse e vada correttamente qualificata in termini di autonomo accertamento negativo del credito, e non come opposizione ex art. 615 c.p.c.
Ciò in quanto l'opposizione è stata avanzata nell'anno 2021, e dunque a distanza di molto tempo dalla notifica della cartella di pagamento sottesa all'estratto di ruolo opposto (risalente al 2012), ed in assenza di qualsivoglia iniziativa pre–esecutiva o esecutiva attuale da parte del concessionario per la riscossione. Il che non consente di qualificare il giudizio instaurato come una “reazione” ad un atto impositivo/esecutivo, notificato alla successivamente alla notifica della cartella di CP_3 pagamento (avvenuta pacificamente in data 10/05/2012 e non impugnata nei termini di Legge).
In forza di tale qualificazione, pertanto, il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame presentato dall' CP_5
7.1 Sul punto, come noto, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ.
27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi – come quella in esame – in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio
(circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica
- era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare, comunque, che la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui
a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. 7.2 Il caso oggetto del presente giudizio, nel quale la ha impugnato l'estratto di ruolo ed CP_3 ha dato per pacifica l'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale ad esso sottesa, rientra pertanto nella seconda delle ipotesi sopra esaminate, con l'evidente conseguenza che l'azione esperita innanzi al giudice di pace non era sostenuta dal necessario interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., concretandosi in un'azione di mero accertamento negativo volta a far valere in via di azione la prescrizione, che può invece solo essere sollevata in via di eccezione. Poiché tale principio permane tutt'oggi valido, non può che concludersi per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado.
Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, potendosi ritenere assorbito qualsiasi ulteriore motivo di gravame.
8. Poiché la causa è stata decisa sulla base di questioni oggetto di mutamenti giurisprudenziali (ci si riferisce sia alla questione sul riparto di giurisdizione sia alla questione relativa all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018),
l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Gragnano
N. 462/2023, emessa il 16/12/2021 e pubblicata il 14/02/2023, dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da;
Controparte_7
2. compensa integralmente le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello tra tutte le parti.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 02/02/2025.
Il Giudice
Anita Carughi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Anita Carughi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2208/2023 R.G.
promossa da
, P.IVA/C.F. con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1 via Giuseppe Grezar, 14, in persona in persona del sig. (C.F. Parte_2
, nella qualità di Responsabile Contenzioso a ciò autorizzato C.F._1 CP_1 per procura speciale autenticata per atto Notaio Rep 177893 del Persona_1
28/04/2022, Racc. 11776, rilasciata da Agenzia delle Entrate – Riscossione;
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto d'appello, dall'avv. avv. Consiglia
Fortunato (CF ) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno, C.F._2 alla via Luigi Cacciatore n. 3, P.E.C.: .salerno.it; Email_1 CP_2
PARTE ATTRICE – APPELLANTE
contro
, C.F. nata a [...] il [...]; Controparte_3 C.F._3
PARTE CONVENUTA-APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Gragnano N. 462/2023, emessa il 16/12/2021
e pubblicata il 14/02/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: A) - In via pregiudiziale, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertare il difetto di Giurisdizione del Giudice del primo grado, Giudice di Pace di
Gragnano, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado territorialmente competente.
B) -In accoglimento del presente appello, annullare la sentenza impugnata n. 462/2023 e, in riforma della stessa, nel rilevare la preliminare carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., della sig.ra – stante la irritualità e tardività della opposizione proposta nel Controparte_3 giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Gragnano N.R. G. 2567/202 1 – dichiarare
l'inammissibilità e/o improcedibilità dal diritto a proporre opposizione all'estratto di ruolo portato dalla cartella n. 07120120090773984000, ruolo n. 0003659/2011, nonché la nullità per i motivi tutti sopra esplicitati , accertando e di chiarando il credito non prescritto.
C) -Nel merito, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda proposta in I Grado dalla sig.ra , perché inammissibile, Controparte_3 improcedibile, improponibile, pretestuosa e, comunque, infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto
D) - In accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, revocare la condanna alle spese nei confronti del Concessionario, per i motivi sopra illustrati.
E) - Con vittoria di spese e competenze di causa del presente grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 25/03/2021, conveniva in giudizio, Controparte_3 innanzi al Giudice di Pace di Gragnano, l' impugnando l'estratto Controparte_4 ruolo n. 3659/2011, relativo alla cartella esattoriale n. 07120120090773984000, emessa per il mancato pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti relativa all'anno 2010, per l'importo totale di € 518,56. A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine, maturato dopo la notifica della cartella esattoriale, avvenuta in data 10/05/2012.
2. Si costituiva in giudizio l' eccependo: l'inammissibilità e la Controparte_4 tardività della domanda, il difetto di giurisdizione del giudice di pace adito a favore della Giustizia
Tributaria e l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire.
3. Con sentenza n. 462/2023, il Giudice di Pace di Gragnano, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, qualificava la domanda quale opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c., ritenuta ammissibile anche avverso l'estratto di ruolo esattoriale. Accoglieva quindi la domanda attorea, ritenendo prescritto il credito azionato dall' . Annullava quindi la Controparte_4 cartella esattoriale n. 07120120090773984000 e condannava l' al pagamento delle spese, CP_5 diritti ed onorari di causa.
4. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1 citazione notificato in data 18.4.2023, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) la carenza di giurisdizione del giudice adito;
(ii) l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.; (iii) in ogni caso, la tardività dell'opposizione e la sua infondatezza nel merito.
Chiedeva quindi, in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Giustizia Tributaria;
in subordine, dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione in quanto proposta avverso un estratto di ruolo relativo ad una cartella di pagamento regolarmente notificata, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. 5. All'udienza del 26/09/2023, veniva dichiarata la contumacia di in quanto non Controparte_3 costituitasi nonostante la regolare citazione in giudizio e la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 24/09/2024 senza la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. stante l'espressa rinuncia delle parti. A tale udienza, il giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 352 c.p.c.
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L'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Gragnano N. 462/2023, emessa il CP_5
16/12/2021 e pubblicata il 14/02/2023, è in parte fondato per le ragioni che seguono.
6. Preliminarmente, va esaminata la questione relativa al profilo del difetto di giurisdizione in considerazione del fatto che la cartella esattoriale portata nell'estratto di ruolo opposto ha ad oggetto pretese tributarie (tassa rifiuti) e, in ogni caso, del suo rilievo potenzialmente assorbente ai fini della decisione sulla controversia.
6.1 Al riguardo, il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n.
203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre
1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
La questione relativa al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario non è tuttavia pacifica, essendo stata oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità.
Rilevano, a tal proposito, due principi complementari: per un verso, Cass. S.U. n. 34447/2019 modificando il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ...). Il processo tributario è annoverabile tra i processi di
«impugnazione-merito», in quanto, pur essendo diretto alla pronuncia di una decisione sul merito della pretesa tributaria, postula pur sempre l'esistenza di un atto da impugnare in un termine perentorio e da eliminare dal mondo giuridico (art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992), che sarebbe arduo ricercare quando il debitore intenda far valere fatti estintivi della pretesa erariale maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, come la prescrizione, al solo fine di paralizzare la pretesa esecutiva dell'ente creditore. Neppure si potrebbe individuare l'atto da impugnare nell'estratto di ruolo rilasciato dal della riscossione su richiesta del CP_6 contribuente, la cui impugnazione è stata ammessa per consentire a quest'ultimo di impugnare la cartella di pagamento di cui non abbia avuto conoscenza a causa della invalidità o mancanza della relativa notifica (Cass. SU n. 19704 del 2015, sez. V n. 22507 del 2019). Quando, invece, la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata”.
Per altro verso, Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata. Le SS.UU. del 2022, con la sentenza n. 16986, sposano il secondo orientamento, valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.
114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1,
D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 DPR n.
602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
La Corte Costituzionale in particolare, ha avuto modo di chiarire, con la suddetta pronuncia, che
“esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. “Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento”.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite dianzi richiamate hanno così delineato il riparto di giurisdizione: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria). 6.2 Tanto chiarito, si rileva come, nel caso in esame, la questione della corretta notifica della cartella esattoriale non sia stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente, che anzi ha agito per far accertare il decorso della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale n. 07120120090773984000, pacificamente avvenuta in data 10/05/2012 (come si evince dal tenore dell'atto di citazione di primo grado dove, a pag. 4, si legge: “Conseguentemente, atteso che la cartella di pagamento è stata notificata all'odierno attore nell'anno 2012 senza che a ciò abbia fatto seguito la notificazione di alcun atto interruttivo….”).
Ne consegue che, poiché il contribuente ha evidentemente contestato la prescrizione intervenuta dopo la notifica della cartella esattoriale, la giurisdizione sulla domanda spetta al giudice ordinario.
7. Passando ora all'esame del motivo di gravame relativo alla carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (ritualmente riproposta – sotto lo specifico profilo dell'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo – dall'appellante , occorre qualificare correttamente la domanda CP_5 proposta in primo grado da , in applicazione del potere di questo ufficio giudicante Controparte_3 di dare una propria connotazione giuridica all'azione proposta. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, sul punto evidenziato come “il giudice ha il potere- dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio” (Cass. Civ., ord. n. 7467/2020). A tal fine, si ritiene che l'azione esperita dall'odierna appellata, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure, andasse e vada correttamente qualificata in termini di autonomo accertamento negativo del credito, e non come opposizione ex art. 615 c.p.c.
Ciò in quanto l'opposizione è stata avanzata nell'anno 2021, e dunque a distanza di molto tempo dalla notifica della cartella di pagamento sottesa all'estratto di ruolo opposto (risalente al 2012), ed in assenza di qualsivoglia iniziativa pre–esecutiva o esecutiva attuale da parte del concessionario per la riscossione. Il che non consente di qualificare il giudizio instaurato come una “reazione” ad un atto impositivo/esecutivo, notificato alla successivamente alla notifica della cartella di CP_3 pagamento (avvenuta pacificamente in data 10/05/2012 e non impugnata nei termini di Legge).
In forza di tale qualificazione, pertanto, il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame presentato dall' CP_5
7.1 Sul punto, come noto, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ.
27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi – come quella in esame – in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio
(circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica
- era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare, comunque, che la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui
a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. 7.2 Il caso oggetto del presente giudizio, nel quale la ha impugnato l'estratto di ruolo ed CP_3 ha dato per pacifica l'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale ad esso sottesa, rientra pertanto nella seconda delle ipotesi sopra esaminate, con l'evidente conseguenza che l'azione esperita innanzi al giudice di pace non era sostenuta dal necessario interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., concretandosi in un'azione di mero accertamento negativo volta a far valere in via di azione la prescrizione, che può invece solo essere sollevata in via di eccezione. Poiché tale principio permane tutt'oggi valido, non può che concludersi per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado.
Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, potendosi ritenere assorbito qualsiasi ulteriore motivo di gravame.
8. Poiché la causa è stata decisa sulla base di questioni oggetto di mutamenti giurisprudenziali (ci si riferisce sia alla questione sul riparto di giurisdizione sia alla questione relativa all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018),
l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Gragnano
N. 462/2023, emessa il 16/12/2021 e pubblicata il 14/02/2023, dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da;
Controparte_7
2. compensa integralmente le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello tra tutte le parti.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 02/02/2025.
Il Giudice
Anita Carughi