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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/06/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2968/ 2021 promosso da
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Sandro Silvestri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Polizzi Generosa, Via Carlo V n. 34, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Marina Olla e Alessandro Doa ed elettivamente domiciliato in Palermo,
Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' CP_1
RESISTENTE
1 OGGETTO: regime contributivo agevolato
CONCLUSIONI come da note cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 15.11.2021 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la decisione a firma del Direttore dell' del 30.03.2021, notificata il CP_1
12.04.2021, avente ad oggetto l'indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla L. 190/2014 come modificata dalla L. 208/2015 - recupero contribuzione dovuta e non versata. Esponeva di non dovere alcuna somma all' poiché, essendo titolare di azienda di vendita al dettaglio, nel febbraio CP_1
del 2016 aveva chiesto all' , avendone i requisiti, di avvalersi del regime CP_1
contributivo agevolato (forfettario) previsto dalla legge n. 190/2014, art.1,
comma 54 e ss.-.
Concludeva chiedendo al Tribunale di “Dire e dichiarare illegittima, la decisione a
firma del sig. Direttore della Direzione Provinciale dell' di Palermo “ CP_1 Pt_2
del 30.3.2021 notificata a mezzo lettera AR. il 12 aprile 2021 e avente ad
[...]
oggetto: “indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla L. 190/2014
pag. 2 come modificata dalla L. 208/2015. Recupero contribuzione dovuta e non versata” e per
l'effetto disporne l'annullamento;
Dire e dichiarare che la sig.ra ha diritto di fruire del regime contributivo Pt_1
agevolato di cui alla L. 190/2014 come modificata dalla L. 208/2015, e quindi di godere
di una contribuzione ai fini previdenziali ridotta del 35% rispetto a quanto
annualmente dovuto, e ciò fin dalla domanda presentata all'Istituto il Parte_3
26.2.2016 con Prot. 5500.26/02/2016.0082192, e per tutte le annualità successive CP_1
fino al 2020, epoca in cui ha cessato l'attività;
In subordine e solo per turzionismo difensivo, circoscrivere la fuoriuscita dal regime
agevolato della sig.ra solo per l'annualità 2016, attesa l'asserita mancata Pt_1
compilazione della Sez II del Quadro LM della dichiarazione dei redditi 2017”.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto. In particolare, l rilevava l'insussistenza dei CP_1
requisiti previsti per la fruizione di detto regime agevolato, non avendo la ricorrente, nella dichiarazione dei redditi 2016, compilato il quadro LM, Sezione
II, riservato ai lavoratori autonomi che aderivano al predetto regime forfetario.
In data 18.12.2023 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione
Il ricorso è fondato e va accolto.
pag. 3 L' non ha contestato la sussistenza dei presupposti in capo alla ricorrente CP_1
per accedere al regime contributivo agevolato, si è limitato a contestare la mancata compilazione, da parte della ricorrente, del quadro LM Sezione II nella dichiarazione dei redditi anno 2016 procedendo al recupero della differenza relativa ai contributi fissi dal 2016 al 2020 (cfr. relazione amministrativa doc.1).
In relazione alla anzidetta contestazione questo giudice ritiene di potersi conformare al principio espresso dal Tribunale di Roma Sezione III Lavoro con la sentenza n. 5738/2023 del 05.06.2023 che in una analoga fattispecie ha negato valenza probatoria alla mancata compilazione del quadro LM Sezione II
CP_ precisando che “…Orbene, in assenza della contestazione, da parte dell' dei
requisiti sostanziali necessari e sufficienti per l'accesso al regime agevolato, la mancata
compilazione nel 730 del campo relativo, è circostanza che non può che rimanere
CP_ relegata – a differenza di quanto sostenuto dall' – al rango di mero dato formale,
superabile – e nella specie superato – dalla sostanziale sussistenza delle – incontestate –
condizioni per usufruire dell'agevolazione contributiva nelle quali la ricorrente ha
dedotto di trovarsi”.
In applicazione dei suddetti principi il ricorso va, dunque, accolto, dichiarando che non sono dovuti dalla ricorrente sia i contributi relativi all'anno 2016 sia quelli successivi anni dal 2017 al 2020 di cui all'atto opposto dell' del CP_1
30.03.2021, notificato il 12.04.2021.
pag. 4 Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate in favore di CP_1
parte ricorrente in €. 1.865,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Sandro Silvestri,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara non dovuti dalla ricorrente i contributi relativi all'anno 2016 e quelli successivi anni dal 2017 al 2020 di cui all'atto opposto dell' del 30.03.2021, CP_1
notificato il 12.04.2021;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di parte CP_1
ricorrente in €. 1.865,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso
15% spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv.
Sandro Silvestri.
Così deciso in Termini Imerese in data 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
pag. 5 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 6