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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/07/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 339/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 29.04.2022 da
elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
Vincenzo Sparti che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente con la memoria di costituzione di nuovo difensore
-appellante- contro
, elettivamente domiciliata Controparte_1
presso gli avv.ti Gianluca Spolverato, Francesca Marchesan ed Elisa
Pavanello che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellata- Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 655/21 del Tribunale di Venezia
In punto: licenziamento per g.m.o. – inquadramento – indennità di reperibilità
Causa trattata all'udienza del 10.07.2025
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito ed in via principale: Si chiede a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia
01. accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla sig.ra per i motivi esposti in narrativa e Parte_1
condannare – già Controparte_1 CP_2
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, con sede legale in Venezia, Viale Stazione 20 – frazione
Mestre, alla riassunzione dell'appellante alle dipendenze dell'appellato, e al versamento di un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita;
, quantificata in euro € 13.396,45 con rivalutazione monetarie e interessi legali dal sorgere al saldo;
2. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al Parte_1
superiore livello di inquadramento - II livello del CCNL
Comunicazione artigianato - a far data dal 15.11.2013, o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, condannare
- già come Controparte_1 Controparte_2
sopra identificata a corrispondere alla medesima tutte le differenze retributive, con rivalutazione monetarie e interessi legali dal sorgere al saldo, da ciò conseguenti che verrà quantificata in corso di causa anche a seguito di espletanda CTU contabile;
3. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità di disponibilità/reperibilità per i motivi in narrativa e condannare la
, come sopra identificata, a Controparte_1
corrispondere alla medesima gli importi dovuti da quantificarsi nella
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
somma risultante dalla valutazione equitativa resa da parte di codesto
Organo Giudicante;
4. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente risarcimento del danno non patrimoniale per i motivi in narrativa e condannare la
, come sopra identificata, a Controparte_1
corrispondere alla medesima gli importi dovuti da quantificarsi nella somma risultante dalla valutazione equitativa resa da parte di codesto
Organo Giudicante.
In ogni caso: Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistataria.
In via istruttoria: […]”
Conclusioni per parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia – Sezione lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare: a- accertare e dichiarare l'inammissibilità, per violazione degli artt. 414, 420, 437 c.p.c. nonché del principio del contraddittorio e del doppio grado di giudizio, delle nuove allegazioni in fatto indicate al paragrafo I della presente memoria;
b- accertare e dichiarare l'inammissibilità, per violazione dell'art.
437 c.p.c., delle nuove domande inerenti al risarcimento del danno non patrimoniale e al pagamento di differenze retributive nella nuova misura di cui al nuovo documento 13.
In via principale: rigettare il gravame avversario e le domande con esso proposte, in quanto inammissibili e/o infondate, in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Venezia
- Giudice unico del lavoro, del 3 novembre 2021 resa relativamente al giudizio RG. n. 215/2020;
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui
l'Ecc.ma Corte adita, in riforma della sentenza impugnata, ritenesse illegittimo il licenziamento intimato alla sig.ra , Parte_1
determinarsi l'indennità risarcitoria di cui all'art. 9 del d.lgs. n.
23/2015 nella misura minima ivi prevista, attese le dimensioni della
Società al di sotto delle quindici unità (doc. 1 fascicolo e CP_1
doc. 5 fasc. ). Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio, oltre al rimborso spese forfetarie (15%), IVA e CPA.
In via istruttoria […]”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 29 aprile 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Venezia indicata in
[...]
epigrafe con cui è stato rigettato il ricorso da lei proposto nei confronti della Controparte_3
video impiegata in commesse provenienti
[...]
da aziende di telecomunicazione dotata di testata giornalistica online – avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatole il 15 luglio 2019 per assenza di giustificato motivo oggettivo, con conseguente richiesta di applicazione della tutela ex art. 8, l. n. 604/1966, nonché l'ulteriore domanda di riconoscimento delle differenze retributive derivanti dall'affermato diritto all'inquadramento nel 2° livello del CCNL “comunicazione artigianato” e alla corresponsione dell'indennità di reperibilità.
Dalle testimonianze assunte, il giudice di prime cure ha rilevato che le mansioni prevalenti della , assunta il 15 novembre 2013 Parte_1
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadrata nel III livello del Ccnl, erano quelle di impiegata addetta
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
all'ufficio, e che, per documentate esigenze di contenimento dei costi e riorganizzazione, dovute al disavanzo economico dell'ultimo biennio, la posizione rivestita dalla lavoratrice era stata soppressa.
Ha ritenuto provato documentalmente che nell'anno 2017 la società aveva registrato in bilancio un passivo di oltre € 70.000 e che, per far fronte a tale situazione, il titolare aveva apportato denaro CP_1
personale (pari alla somma di € 25.000).
A seguito di tali difficoltà economiche, la società datrice di lavoro aveva quindi limitato le collaborazioni a chiamata e ridotto progressivamente l'orario dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Alla chiusura del bilancio del 2018, la aveva CP_1
registrato una perdita di € 41.863,00 e nella prima metà del 2019 presentava un conto economico in disavanzo;
pertanto, si era resa necessaria una riorganizzazione aziendale, prevedente la riduzione dei dipendenti a chiamata e la soppressione del posto di impiegata ricoperto dalla , come confermato dal LUL. Parte_1
Il giudice di prime cure ha evidenziato, altresì, che le tre nuove assunzioni del 2019 non avevano inciso sull'effettività della causale dell'impugnato licenziamento, costituito dalla soppressione della figura di impiegata, in quanto si trattava di assunzioni a chiamata e a tempo determinato aventi ad oggetto mansioni di operatori tecnici, indispensabili per assicurare l'esecuzione dei servizi di ripresa e montaggio.
Il giudice di primo grado ha sostenuto che non sarebbe stato possibile il reimpiego della lavoratrice in altre mansioni, atteso lo specifico organigramma aziendale costituito da operatori tecnici e dal titolare, il quale aveva assorbito le incombenze lavorative impiegatizie della
(come confermato dai testi e ). Ha Parte_1 Tes_1 Tes_2
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
ritenuto inoltre che non vi sia stata violazione dei criteri di scelta considerato che la ricorrente era l'unica impiegata in ufficio, che non aveva competenze tecniche per riprese e montaggio e non si era resa disponibile a guidare l'autocarro.
In merito alle mansioni, il giudice di prime cure ha ritenuto pacifico che la svolgeva, in via residuale, compiti di assistenza alle Parte_1
troupe (i testi escussi hanno confermato che si occupava del trasporto dell'attrezzatura televisiva e della strumentazione necessaria all'effettuazione delle riprese e del montaggio al fine di consentire all'operatore un più agevole e rapido allestimento del set di ripresa) e, in via prevalente, si occupava dell' attività amministrativa e di segreteria (ricezione chiamate, lavorazione e invio e-mail, effettuazione bonifici e pagamenti, fatturazione...).
In merito alla disponibilità del cellulare aziendale, ha ritenuto che la lavoratrice avesse il compito di rispondere alle chiamate che pervenivano a tale numero durante la settimana lavorativa e in orario d'ufficio, raccogliendo la commessa e trasmettendola agli operatori di ripresa e/o al titolare a seconda del servizio commissionato.
Alla luce delle mansioni effettivamente svolte, il giudice di prime cure ha ritenuto corretto l'inquadramento della al terzo livello Parte_1
c.c.n.l. Comunicazione Imprese Artigiane, nel quale sono ricomprese mansioni connotate da autonomia con responsabilità dei risultati e compiti di coordinamento e di controllo esecutivo su altri lavoratori, ma non anche interventi diretti con “alto livello di specializzazione”, caratterizzanti l'inquadramento al secondo livello.
Infine, il giudice di primo grado ha ritenuto non provata la spettanza dell'indennità di reperibilità in quanto l'allegazione della società, secondo cui le chiamate fuori dell'orario di lavoro della Parte_1
venivano reindirizzate in automatico all'utenza del titolare reperibile
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24h su 24h, 365 giorni all'anno, non erano state puntualmente contrastate.
Propone appello sulla base di sei motivi. Parte_1
a) Con il primo motivo di appello, lamenta l'illegittimità del licenziamento stante la non effettiva soppressione della posizione lavorativa ricoperta dalla lavoratrice. Rileva che l'errore del giudice di prime cure risiederebbe nel non aver considerato il contemporaneo svolgimento di attività di natura tecnica e amministrativa. Sul punto, richiama le dichiarazioni testimoniali che confermerebbero il suo coinvolgimento attivo nel lavoro di troupe e chiede l'ammissione (per la prima volta in appello) di documentazione fotografica, di documenti di produzione aziendale e provenienti dai committenti nonché di vari pass e accrediti in grado di dimostrare lo svolgimento di mansioni di natura tecnica.
b) Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza laddove il giudice ha ritenuto che non vi sia stata violazione dell'obbligo di repêchage. Evidenzia altresì che, dalla documentazione di cui si chiede l'ammissione in giudizio, risulterebbe lo svolgimento di operazioni di ripresa o l'effettuazione di interviste, anche in assenza del giornalista o del cameraman, nonché l'attività di guida dell'autocarro aziendale.
c) Con il terzo motivo di appello, censura la sentenza laddove il giudice di prime cure ha ritenuto documentalmente provata la situazione di passività della società. Rileva che il parametro della perdita di esercizio (2017 e 2018) e dell'ulteriore perdita registrata nel conto economico per la prima metà del 2019 rappresenterebbe un criterio incompleto, non descrittivo e non indicativo dell'effettiva perdita rappresentata, nonché errato dal
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punto di vista tecnico-contabile. Sostiene che il giudice avrebbe dovuto verificare eventuali investimenti, ricezione di somme a titolo di risarcimento del danno, oltre che la presenza di ulteriori fattori di incremento economico. Contesta l'attendibilità del teste dipendente della società interessato alla Tes_1
conservazione del posto di lavoro, laddove si è espresso sulle capacità tecniche dell'appellante e in merito al calo delle commesse tra il 2018 e il 2019.
d) Con il quarto motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza laddove si è affermata la correttezza dell'inquadramento della lavoratrice al III livello del CCNL e sostiene che nella motivazione non sarebbe stata puntualmente valutata la domanda svolta in ricorso. Ribadisce il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel 2° livello con conseguente diritto alla percezione delle differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento spettante. Chiede l'ammissione di fogli troupe e altri documenti RAI, materiale video/fotografico, prove per testi e pass eventi attestanti lo svolgimento di mansioni superiori e prestazioni lavorative svolte al di fuori dell'orario di lavoro.
e) Con il quinto motivo di appello, ritiene errata la sentenza laddove non è stato riconosciuto il diritto della lavoratrice all'indennità di reperibilità. Sostiene l'erroneità dell'affermazione secondo cui in caso di emergenza spettava al titolare della società individuare l'operatore per la specifica commessa in quanto, come dimostrabile attraverso i dati dei fogli troupe di cui chiede l'ammissione, questi poteva essere impegnato in altri appalti e, pertanto, impossibilitato a rispondere alle chiamate dei committenti. Chiede l'ammissione
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dei tabulati del cellulare personale della lavoratrice da cui risulterebbe l'uso dello stesso sia per ricevere che per effettuare chiamate di lavoro.
f) Con il sesto motivo di appello afferma il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale alla luce della perdita del lavoro, delle difficoltà di ricollocazione lavorativa e al clima ostile vissuto in ufficio.
Si è costituita hiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
In via preliminare, ha eccepito l'allegazione di nuove circostanze fattuali rispetto a quanto sostenuto in primo grado.
Sostiene, altresì, l'inammissibilità dei documenti di cui controparte ha chiesto la produzione per la prima volta in appello e delle domande, anche istruttorie, formulate solo in sede di gravame (tra cui la domanda di risarcimento non patrimoniale e la nuova quantificazione delle differenze retributive relativamente al lavoro straordinario e all'obbligo di reperibilità).
Sul punto afferma l'inapplicabilità al caso di specie del principio espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26257/2021 in quanto i nuovi documenti irritualmente prodotti in giudizio e gli ulteriori di cui si chiede l'ammissione (fogli di troupes, pass, convenzioni e contratti RAI, visura patrimoniale società, visura registro PRA società, tabulati telefonici), non solo introducono nel processo fatti nuovi, ma non soddisfano neppure il requisito di indispensabilità richiesto dai Giudici di legittimità.
Nel merito, ritiene che la prevalenza delle mansioni d'ufficio svolte dalla lavoratrice rispetto a quelle tecniche sia stata provata dalle risultanze testimoniali.
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Rileva, altresì, che la stessa appellante nel ricorso di primo grado descriveva le attività di supporto alla troupe come attività di natura meramente accessoria rispetto alle prevalenti attività d'ufficio svolte.
Sostiene che l'effettiva soppressione della posizione lavorativa che la occupava all'interno della sia Parte_1 Controparte_1
confermata dal L.U.L. e dalla mancanza di nuove assunzioni in sostituzione dell'unica posizione impiegatizia occupata dall'appellante.
I tre lavoratori a chiamata, di cui la società si è avvalsa nel 2019, erano addetti allo svolgimento di prestazioni tecniche di ripresa e montaggio, attività indispensabili per la lavorazione delle commesse, che la ricorrente non era in grado di svolgere, come si ricava dalle dichiarazioni dei testi escussi. Rileva, inoltre, che la stessa appellante, nel ricorso di primo grado, non aveva neppure dedotto di possedere tali competenze.
In merito all'asserita violazione dell'obbligo di repêchage, evidenzia che non vi era nessuna posizione lavorativa (anche relativa a mansioni inferiori) cui avrebbe potuto essere addetta la e ribadisce Parte_1
la sussistenza delle difficili condizioni economiche sottese alla soppressione della posizione lavorativa della . Parte_1
In merito al motivo di appello relativo al superiore inquadramento, sostiene che la lavoratrice avrebbe dovuto provare le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, l'eventuale complessità delle mansioni svolte e i profili di responsabilità e autonomia riconducibili al livello superiore richiesto.
Ribadisce, infine, che la società non aveva mai chiesto all'appellante di essere reperibile al di fuori dell'orario di lavoro, neppure per rispondere alle telefonate aziendali provenienti dalle committenti ed
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evidenzia che la lavoratrice non avrebbe fornito alcuna prova relativa all'asserito obbligo di reperibilità.
La causa, a seguito di due rinvii d'ufficio, uno dei quali motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 10 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello, con cui si contesta la decisione di prime cure in merito all'effettiva soppressione della posizione lavorativa della sig.ra , è infondato. Parte_1
1.1 - Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale
“ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro
e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata abbiano inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato” (Cass. sez. lav., n. 15400 del 20/07/2020) e “affinché possa configurarsi la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è sufficiente accertare la sussistenza delle ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata, essendo sempre necessario che dette ragioni incidano, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, solo così potendosi verificare la non pretestuosità del recesso” (Cass. sez. lav., n. 8661 del 28/03/2019).
Inoltre, “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore per soppressione del posto determinata da una
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diversa redistribuzione delle mansioni tra il personale in servizio, il riscontro di effettività deve concernere la sola scelta aziendale di sopprimere il posto di lavoro occupato dal lavoratore medesimo e la verifica del nesso causale tra soppressione del posto e le ragioni dell'organizzazione aziendale addotte a sostegno del recesso, essendo irrilevante l'obiettivo perseguito dall'imprenditore (consista esso in una migliore efficienza, in un incremento della produttività, ovvero nella necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie), a meno che l'obiettivo in questione, posto esclusivamente a base della causale addotta come causa diretta del recesso, si riveli pretestuoso e carente di veridicità” (Cass. sez. lav.,
n. 3819 del 14/02/2020). Deve, in ultima analisi, ritenersi sufficiente, per la legittimità del recesso, che le ragioni indicate nella lettera di licenziamento inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro – siano esse funzionali a far fronte a contingenze sfavorevoli o siano dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività – siano sussistenti e causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo che conduca ad una inevitabile soppressione di un'individuata posizione lavorativa, unitamente alla dimostrazione, a carico del datore di lavoro, della impossibilità del repêchage, e cioè di una proficua riutilizzazione del lavoratore in mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento contrattuale o anche a mansioni inferiori, tenendo in considerazione, peraltro, non tutti i compiti astrattamente attribuibili al dipendente ma quelli coerenti con il proprio bagaglio tecnico professionale. La sussistenza delle ragioni addotte, il nesso di causalità tra ragioni dell'organizzazione e licenziamento e l'impossibilità del repêchage costituiscono i tre elementi costitutivi del recesso per g.m.o.. L'onere della prova grava sul datore di lavoro.
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1.2 – Nel caso di specie, nella missiva di licenziamento si legge:
“…come verbalmente anticipatole, al momento attuale l Pt_2
versa in difficoltà di liquidità e pertanto si vede costretta ad una riduzione del personale. Il nuovo assetto organizzativo prevede
l'eliminazione del ruolo di impiegata di 3° livello da Lei svolto, che verrà espletato con le cui mansioni saranno svolte direttamente dal titolare. Il licenziamento ha effetto immediato e terminerà il giorno
15.7.2019”.
1.3 – E' dato pacifico tra le parti che la ricorrente sia stata assunta con la qualifica di impiegata, inquadrata al III livello del CCNL applicato ed abbia svolto sia mansioni propriamente impiegatizie di carattere amministrativo (quale unica addetta all'ufficio), sia mansioni di assistenza alle troupe incaricate dei servizi, sia di gestione e aggiornamento del sito web www.mylivetelevision.it.
1.3.1 – Quest'ultima attività, svolta anche dalla dipendente a chiamata
(come confermato dalla stessa in sede testimoniale) è cessata Tes_3
in concomitanza con il licenziamento per g.m.o. sia della ricorrente sia della collega (quest'ultima risulta documentalmente sia stata Tes_3
licenziata in data 19.07.2019). La circostanza relativa alla messa off line del sito nel luglio 2019 non è stata oggetto di specifica contestazione e deve ritenersi pacifica tra le parti.
1.3.2 – Altrettanto pacifica – e comunque dimostrata dalle testimonianze raccolte – è l'effettiva soppressione della posizione lavorativa della ricorrente afferente alle mansioni impiegatizie, gestite in prima persona dal titolare sig. . Il teste ha, CP_1 Tes_1
sul punto, dichiarato che “la sua attività prevalente [della ricorrente] era comunque quella di impiegata dell'ufficio cui, a seguito del licenziamento, le è subentrato personalmente il titolare, da allora a tutt' oggi e senza alcun collaboratore”.
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Inoltre, che l'attività impiegatizia fosse quella nettamente prevalente,
è ulteriormente confermato anche dagli altri testi. La teste in Tes_3
particolare, ha osservato che l'attività “in esterna” di assistenza svolta dalla ricorrente era progressivamente diminuita e, in ogni caso, ha chiarito che l'attività impiegatizia era nettamente preponderante nell'attività lavorativa complessivamente svolta dall'odierna appellante: “Tale attività ulteriore rispetto a quella impiegatizia in ufficio da parte della ricorrente nei mesi di durata del mio rapporto da gennaio a giugno [2019] è via via diminuita;
all' inizio usciva spesso, pur essendo stata sempre prevalente l' attività impiegatizia, in misura pari al 90% circa del tempo lavorativo complessivo, poi via via sempre meno fino a cessare completamente qualche tempo prima del licenziamento, può essere stato, ma non ne sono sicura verso marzo” In merito al contenuto di tali attività esterne ha affermato:
“andava anche sul set delle riprese assieme alla troupe per portare il materiale, microfonare le persone, controllare che fosse tutto a posto”. Anche il teste ha rilevato la preponderanza dell'attività Tes_2
svolta in ufficio dalla ricorrente rispetto a quella di assistenza alla troupe: “La ricorrente svolgeva attività prevalentemente in ufficio.
Alle mie riprese è venuta solo un paio di volte, per una partita di rugby per Rai Sport nel novembre 2018 e per un evento a Cortina in dicembre 2018”, specificando, tra l'altro, che in un'occasione “lei mi ha aiutato a portare l'attrezzatura e nient'altro” e nell'altra “io sempre mi sono occupato della parte tecnica, riprese e montaggio, e lei dei contenuti ovvero testo dei servizi e parlato”. Parimenti il teste ha specificato che: “La ricorrente era principalmente Tes_1
impiegata dell' ufficio;
quanto alla riprese in caso di emergenza interveniva quale assistenze;
le riprese RAI prevedono le due figure dell' operatore e dell' assistente;
in caso di incarico estemporaneo ed
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indisponibilità di lavoratori occasionali come assistente veniva incaricata la ricorrente […] Quando questi non erano disponibili veniva incaricata la ricorrente, così da utilizzare una risorsa interna, prestando aiuto appunto come assistente e dunque coadiuvando l' operatore quanto a trasporto e sistemazione attrezzatture, non occupandosi però né di riprese, né di settaggio tecnico/tecnologico, né di guidare”.
1.3.3 – Emerge, dunque, un quadro istruttorio attestante lo svolgimento in misura nettamente prevalente delle attività impiegatizie in ufficio e solo residuale di assistenza alla troupe, peraltro senza svolgere attività propriamente tecniche quali riprese, settaggio tecnico, montaggio video, ma attività di mero supporto materiale consistente essenzialmente nel trasporto e la sistemazione delle attrezzature. Del tutto estemporanea risulta l'attività riferita dal teste – comunque non a carattere tecnico – relativa alla Tes_2
predisposizione dei testi e del parlato dei servizi.
1.3.4 – La documentazione che parte appellante chiede di produrre e/o acquisire per la prima volta in sede di gravame, asseritamente funzionale a dimostrare un maggiore impegno quantitativo e qualitativo della ricorrente in queste attività di assistenza alla troupe, risulta irrimediabilmente tardiva e inutilizzabile tenuto conto che: a) sarebbe almeno in parte volta a supportare allegazioni in fatto nuove rispetto a quelle indicate nel ricorso di primo grado laddove la difesa attorea si era limitata ad affermare (quanto alle mansioni di assistenza) che “la ricorrente usciva con la troupe e allestiva il set di ripresa: preparava i microfoni, microfonava gli ospiti, controllava se le batterie per i microfoni fossero cariche, portava il materiale della troupe (a titolo esemplificativo batterie di ricambio, collarini per i microfoni, dischi Xdcam); 17. durante le dirette la ricorrente si
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coordinava con la regia Rai di Roma ovvero con la sede centrale delle altre committenti;
in particolare, rimaneva in contatto con la regia/ sede centrale in modo da comunicare agli operatori se vi fossero problemi con l'audio o il con il video”; b) la difesa attorea nulla aveva replicato in prima udienza rispetto alle allegazioni di parte resistente in merito al carattere residuale dell'attività di assistenza esterna rispetto a quelle impiegatizie;
c) alla luce del quadro istruttorio già delineato, tali documenti non risultano indispensabili ai fini del decidere. Parimenti inammissibili risultano le deduzioni in fatto nuove e diverse rispetto a quelle indicate nel ricorso di primo grado, talora persino funzionali alla formulazione di domande del tutto nuove (quali quelle aventi ad oggetto il pagamento di compensi per lavoro straordinario e la condanna ad un mai prima richiesto risarcimento di danni non patrimoniali).
1.4 – Tanto premesso, si rileva che secondo la giurisprudenza di legittimità “Nell'ipotesi di soppressione delle mansioni in precedenza prevalentemente esercitate dal lavoratore, al fine di ritenere la possibilità di un utilizzo parziale del predetto lavoratore nella medesima posizione lavorativa, se del caso ridotta con l'adozione del regime di part-time, è necessario - affinché non si determini la creazione di una diversa ed autonoma posizione lavorativa, con indebita alterazione dell'organizzazione produttiva - che le mansioni residuali rivestano, nell'ambito del complesso dell'attività lavorativa svolta, una loro oggettiva autonomia, configurabile ove dette mansioni non risultino intimamente connesse con quelle (prevalenti) soppresse, oppure non abbiano un carattere occasionale, promiscuo e ancillare rispetto ai compiti di altri dipendenti” (Cass. sez. lav., n.
2739 del 30/01/2024). Nel caso di specie, per quanto visto, risulta pienamente raggiunta la prova della soppressione della posizione
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lavorativa della ricorrente, sia con riferimento all'attività di gestione della pagina web, sia della largamente prevalente mansione impiegatizia (mansione gestita in proprio dal titolare senza l'ausilio di alcun altro collaboratore). L'attività di assistenza esterna alla troupe, nel contempo, si conferma una mansione svolta marginalmente, in via occasionale specialmente nell'ultimo periodo lavorato (cfr. teste e, in ogni caso, non risulta che successivamente al Tes_3
licenziamento sia stato assunto qualcuno per sostituirla nello svolgimento del limitato compito di assistenza da lei svolto (trasporto e sistemazione attrezzatura) rispetto al quale erano estranee mansioni più propriamente tecniche di settaggio dell'attrezzatura, montaggio digitale e risoluzione di problematiche audio-video.
È ben vero che dall'esame del LUL emergono delle assunzioni nel corso dell'anno 2019 (la stessa parte appellante ne indica due precedenti – e – e una – - successiva rispetto Per_1 Per_2 Per_3
al licenziamento della ricorrente) ma si tratta di assunzioni con contratto di lavoro intermittente per mansioni di tecnico di ripresa e, in ogni caso, l'impegno orario di ciascuno è estremamente modesto e non risultano prestazioni lavorative per tutti i mesi successivi all'assunzione. Quasi nulle sono le ore lavorate registrate per CP_4
e (il rapporto di lavoro di quest'ultimo, in ogni
[...] CP_5
caso, risulta cessato già a settembre 2019 dalla lettura del LUL).
Quanto a che ha svolto un maggior numero di ore Per_2
(comunque modesto) il teste ha dichiarato che la stessa, Tes_1
al pari della collega (quest'ultima assunta quasi un anno e mezzo Per_4
prima il licenziamento dell'appellante), si occupava sia di assistenza all'operatore, sia di montaggio, che di altre pratiche legate alla produzione, quali messa a punto e settaggio tecnico e tecnologico delle attrezzature, attività mai svolte dalla ricorrente, che non
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possedeva le competenze tecniche necessarie: “ è una Parte_3
collaboratrice a chiamata da piu' anni e si occupa sia di assistenza all' operatore, sia di montaggio e di altre pratiche legate alla produzione quali messa a punto e settaggio tecnico e tecnologico delle attrezzature, attività di cui la ricorrente non si è mai occupata, neanche del montaggio, non avendo nemmeno la preparazione tecnica per farlo.
idem come ”. Si tratta, dunque, Controparte_6 Parte_3
di un'assunzione con contrato di lavoro intermittente per lo svolgimento – saltuario – di attività in larga parte non coerenti con il bagaglio professionale dell'appellante.
Risulta, dunque, dimostrata l'effettiva soppressione del posto di lavoro della ricorrente a seguito della chiusura del sito web, del venir meno della posizione lavorativa impiegatizia (svolta in via nettamente prevalente dall'appellante) per la gestione in prima persona da parte del titolare delle relative mansioni e della manifesta residualità e occasionalità delle mansioni di assistenza esterna alle troupe, senza che possano aver rilievo in senso contrario le poche assunzioni a chiamata registrate nel 2019 (considerando, dunque, anche i sei mesi precedenti il licenziamento della ricorrente), riguardanti personale tecnico incaricato di eseguire ulteriori attività, quali montaggio video e settaggio tecnico delle apparecchiature che l'appellante non era in grado di fare e tecnici di ripresa che, peraltro, risultano aver lavorato – in base alle risultanze del LUL – solo saltuariamente per poche ore.
Viene, pertanto, qui in rilievo il principio espresso dalla Suprema
Corte secondo cui “il necessario carattere di oggettiva autonomia del complesso delle mansioni non soppresse, al fine di non configurare la creazione di una diversa ed autonoma posizione lavorativa, con indebita alterazione dell'organizzazione produttiva, deve essere
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escluso non solo allorché risultino intimamente connesse con quelle
(prevalenti) soppresse, ma anche quando - come nella specie stato accertato dalla Corte territoriale - abbiano un carattere residuale non quantitativamente rilevante, occasionale, promiscuo e ancillare rispetto ai compiti di altri dipendenti” (così la già citata Cass. n. 2739 del 30/01/2024).
2 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
2.1 – Quanto già esposto con riferimento al primo motivo d'appello conforta la correttezza della decisione gravata laddove esclude la possibilità di reimpiego della ricorrente in mansioni compatibili con il suo bagaglio professionale. Come detto, dal LUL non emergono nuove assunzioni per mansioni impiegatizie (svolte direttamente dal titolare dopo il licenziamento in contestazione), non emergono assunzioni successive al licenziamento riferibili a comuni rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e nel corso dell'intero 2019
(il licenziamento della ricorrente è di luglio 2019) si sono registrate solo poche assunzioni con contratto di lavoro intermittente per mansioni di tecnico di ripresa, di cui alcune quantitativamente irrilevanti ) e una assunta il mese prima Per_1 Per_3 Per_2
del licenziamento dell'appellante) sicuramente riferibile – per quanto emerso nell'istruttoria orale – a mansioni tecniche non fungibili con quelle in precedenza svolte dalla ricorrente. Non emerge, quindi, la presenza di posizioni lavorative disponibili – anche inferiori – a cui la ricorrente avrebbe potuto essere assegnata. Inoltre, giova comunque rilevare che “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione del posto di lavoro, ai fini dell'obbligo del "repechage", non vengono in rilievo tutte le mansioni inferiori dell'organigramma aziendale ma solo quelle che siano compatibili con le competenze professionali del lavoratore, ovvero
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quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza, senza che sia previsto un obbligo del datore di lavoro di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro” (Cass. sez. lav., n. 31520 del
03/12/2019; nello stesso senso anche Cass. sez. lav., n. 10627 del
19/04/2024, secondo cui “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di repêchage opera esclusivamente nell'alveo delle mansioni fungibili, in concreto attribuibili al lavoratore, non incombendo, anche nella vigenza del novellato art.
2103 c.c., alcun obbligo sul datore di organizzare corsi di formazione per la riconversione della professionalità del lavoratore licenziato”).
Non vi era, quindi, alcun onere per la società di formare l'appellante al fine di consentirle di svolgere quelle attività tecniche di montaggio video e settaggio delle apparecchiature, svolte unitamente alla mera attività di assistenza, da parte della collega assunta a chiamata
(comunque prima del suo licenziamento) , il cui Controparte_6
impegno lavorativo risultante dal LUL, in ogni caso, non risulta macroscopicamente inferiore a quello di un dipendente a tempo pieno.
3- Manifestamente infondato è il terzo motivo d'appello con cui si contesta la sussistenza delle difficili condizioni economiche della società, valorizzate nella missiva di recesso.
3.1 – Parte appellante contesta la decisione gravata perché si sarebbe basata sui dati di bilancio riferiti alle perdite di esercizio mentre non sarebbe stata oggetto di verifica la presenza di investimenti mobiliari o immobiliari o l'incasso di somme a titolo di risarcimento del danno o se vi fossero altri fattori di incremento economico. Pone, altresì, in dubbio l'effettivo calo delle commesse.
3.2 – I rilievi svolti risultano generici e perplessi, non in grado di confutare i dati di bilancio agli atti, rispetto ai quali l'appellante non
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ha preso specifica posizione. A fronte di una perdita di oltre 70.000 euro registrata al 31.12.2017, nel successivo esercizio, pur a fronte di una sostanziale stabilità del valore della produzione e della diminuzione dei costi (in particolare del personale) si è comunque registrata un'ulteriore perdita di oltre 40.000 euro e sono state azzerate le riserve disponibili (per coprire la precedente perdita d'esercizio).
Tenuto conto delle modeste dimensioni aziendali, tali dati certamente rappresentano una condizione di innegabile difficoltà economica cui la società ha fatto fronte anche con la riduzione delle spese per il personale (si registrano nel LUL prodotto in causa numerose ulteriori cessazioni di rapporti di lavoro).
4 – Il quarto motivo d'appello è inammissibile e, comunque, infondato nel merito.
4.1 – L'appellante sostiene che il giudice di prime cure non avrebbe valutato la domanda riferita alla rivendicazione del superiore inquadramento e afferma che sarebbe palese lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni appartenenti al II livello del CCNL.
4.2 – Il motivo d'appello non svolge alcuna specifica critica alla sentenza di primo grado e, soprattutto, non si confronta con la puntuale motivazione espressa in sentenza tra la quarta e l'ottava pagina in cui si ricostruiscono le mansioni concretamente svolte alla luce degli elementi istruttori acquisiti e si opera una valutazione di coerenza delle stesse con l'inquadramento contrattualmente assegnato, evidenziando anche le ragioni che impediscono di riconoscere i tratti maggiormente qualificanti del superiore II livello.
4.3 – La doglianza, ad ogni modo, è comunque infondata dovendosi condividere le valutazioni espresse dal Tribunale.
La ricorrente – in base alle emergenze istruttorie – ha svolto nel corso del rapporto, in larga parte, attività di tipo impiegatizio di carattere
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amministrativo e segretariale (in particolare, come rilevato dal giudice di prime cure e come sostanzialmente pacifico tra le parti in primo grado, tali mansioni riguardavano: ricezione ed effettuazione di chiamate telefoniche, in particolare per ricevere le commesse e contattare gli operatori disponibili, preparazione e invio e-mail, fatturazione, pagamenti, tenuta documentazione, attività di coordinamento tra le committenti e gli operatori di ripresa assegnati alle varie commesse ricevute) oltre alle già citate attività di gestione e predisposizione di materiali per la pagina web e le attività di assistenza esterna alle troupe già delineate in precedenza. Tali attività risultano coerenti con l'inquadramento al III livello cui appartengono
“i lavoratori che, nell'ambito delle istruzioni ricevute, con piena e completa responsabilità svolgono attività che richiedono un livello professionale superiore alla specializzazione, anche in ragione del contenuto tecnologico delle attrezzature e degli impianti utilizzati o in ragione della complessità delle procedure relative al sistema amministrativo adottato ovvero lavoratori che hanno accresciuto la loro professionalità essendo pertanto in grado di svolgere in piena autonomia e con responsabilità dei risultati e con compiti di coordinamento e di controllo esecutivo su altri lavoratori qualsiasi operazione che rientri nell'attività considerata. Impiegato amministrativo che nell'ambito della propria attività abbia requisiti per svolgere, con adeguata autonomia, la gestione contabile dell'azienda con completa conoscenza delle procedure e notevole pratica d'ufficio”. Tra le esemplificazioni si rinvengono gli Impiegati amministrativi, gli Impiegati di concetto con funzioni di assistenza,
l'Impiegato addetto alla gestione del personale, l'Impiegato Tecnico,
l'Impiegato di concetto, contabile, addetto paghe e contributi. Nel II livello, di contro, vanno inquadrati “i lavoratori che nell'ambito
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tecnico o amministrativo siano chiamati ad esplicare, con autonomia gestionale, particolari mansioni di responsabilità e di eventuale coordinamento e controllo di altri lavoratori nell'ambito di direttive loro impartite dal responsabile di settore intervenendo direttamente, con alto livello di specializzazione, nelle diverse fasi di lavorazione”.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, le attività concretamente svolte dall'appellante (o almeno parte di esse) implicavano il coordinamento di colleghi (operatori di ripresa), ma non anche, come proprio del secondo livello, interventi diretti con
“alto livello di specializzazione”. Tanto più se si considera che gli operatori - come confermato dal teste – comunicavano Tes_2
previamente le loro disponibilità e, conseguentemente, la loro assegnazione alle varie commesse era di pronta soluzione, necessitando solo di una conferma. Risultano, in ogni caso, carenti le allegazioni attoree di primo grado (le uniche ammissibili in ragione delle preclusioni di rito) in merito al grado di specializzazione richiesto ai fini della corretta esecuzione delle mansioni assegnate.
Risulta tardiva e inammissibile la richiesta di produzione e/o acquisizione di ulteriori documenti formulata per la prima volta in appello che, avendo ad oggetto documentazione astrattamente funzionale alla prova dei fatti costitutivi della domanda formulata in primo grado, avrebbero dovuto essere formulata con l'originario ricorso.
4.4 – Inammissibile risulta anche la richiesta di differenze retributive per lavoro straordinario (emergente dal richiamo al conteggio dimesso in grado d'appello) trattandosi di domanda nuova, estranea al thema decidendum cristallizzato con il ricorso di primo grado.
5 – Infondato è anche il quinto motivo d'appello.
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Come già rilevato dal giudice di prime cure, le allegazioni in fatto della parte resistente secondo cui la ricorrente non era tenuta a rispondere alle telefonate che pervenivano al numero aziendale in sua disponibilità fuori dall'orario di lavoro, atteso che in caso di mancata risposta venivano automaticamente deviate al numero di telefono del titolare, non sono state oggetto di specifica contestazione e vanno, pertanto, ritenute pacifiche. Peraltro, parte appellante neppure muove specifiche critiche alla motivazione della sentenza gravata laddove pone a base del rigetto della domanda di indennità di disponibilità proprio il rilievo della mancata puntuale contestazione di tali circostanze sopra richiamate. Risulta, dunque, superflua anche l'istanza di esibizione dei tabulati telefonici formulata in via istruttoria.
6 – Manifestamente inammissibile risulta, da ultimo, il sesto motivo d'appello che, si risolve nella formulazione di una domanda di risarcimento di danni non patrimoniali mai in precedenza avanzata. Si tratta di domanda all'evidenza inammissibile, non oggetto del ricorso di primo grado.
7 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base di valori medi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
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La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 6.946 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 10.07.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
~ 25 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 29.04.2022 da
elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
Vincenzo Sparti che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente con la memoria di costituzione di nuovo difensore
-appellante- contro
, elettivamente domiciliata Controparte_1
presso gli avv.ti Gianluca Spolverato, Francesca Marchesan ed Elisa
Pavanello che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellata- Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 655/21 del Tribunale di Venezia
In punto: licenziamento per g.m.o. – inquadramento – indennità di reperibilità
Causa trattata all'udienza del 10.07.2025
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito ed in via principale: Si chiede a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia
01. accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla sig.ra per i motivi esposti in narrativa e Parte_1
condannare – già Controparte_1 CP_2
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, con sede legale in Venezia, Viale Stazione 20 – frazione
Mestre, alla riassunzione dell'appellante alle dipendenze dell'appellato, e al versamento di un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita;
, quantificata in euro € 13.396,45 con rivalutazione monetarie e interessi legali dal sorgere al saldo;
2. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al Parte_1
superiore livello di inquadramento - II livello del CCNL
Comunicazione artigianato - a far data dal 15.11.2013, o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, condannare
- già come Controparte_1 Controparte_2
sopra identificata a corrispondere alla medesima tutte le differenze retributive, con rivalutazione monetarie e interessi legali dal sorgere al saldo, da ciò conseguenti che verrà quantificata in corso di causa anche a seguito di espletanda CTU contabile;
3. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità di disponibilità/reperibilità per i motivi in narrativa e condannare la
, come sopra identificata, a Controparte_1
corrispondere alla medesima gli importi dovuti da quantificarsi nella
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somma risultante dalla valutazione equitativa resa da parte di codesto
Organo Giudicante;
4. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente risarcimento del danno non patrimoniale per i motivi in narrativa e condannare la
, come sopra identificata, a Controparte_1
corrispondere alla medesima gli importi dovuti da quantificarsi nella somma risultante dalla valutazione equitativa resa da parte di codesto
Organo Giudicante.
In ogni caso: Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistataria.
In via istruttoria: […]”
Conclusioni per parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia – Sezione lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare: a- accertare e dichiarare l'inammissibilità, per violazione degli artt. 414, 420, 437 c.p.c. nonché del principio del contraddittorio e del doppio grado di giudizio, delle nuove allegazioni in fatto indicate al paragrafo I della presente memoria;
b- accertare e dichiarare l'inammissibilità, per violazione dell'art.
437 c.p.c., delle nuove domande inerenti al risarcimento del danno non patrimoniale e al pagamento di differenze retributive nella nuova misura di cui al nuovo documento 13.
In via principale: rigettare il gravame avversario e le domande con esso proposte, in quanto inammissibili e/o infondate, in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Venezia
- Giudice unico del lavoro, del 3 novembre 2021 resa relativamente al giudizio RG. n. 215/2020;
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui
l'Ecc.ma Corte adita, in riforma della sentenza impugnata, ritenesse illegittimo il licenziamento intimato alla sig.ra , Parte_1
determinarsi l'indennità risarcitoria di cui all'art. 9 del d.lgs. n.
23/2015 nella misura minima ivi prevista, attese le dimensioni della
Società al di sotto delle quindici unità (doc. 1 fascicolo e CP_1
doc. 5 fasc. ). Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio, oltre al rimborso spese forfetarie (15%), IVA e CPA.
In via istruttoria […]”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 29 aprile 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Venezia indicata in
[...]
epigrafe con cui è stato rigettato il ricorso da lei proposto nei confronti della Controparte_3
video impiegata in commesse provenienti
[...]
da aziende di telecomunicazione dotata di testata giornalistica online – avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatole il 15 luglio 2019 per assenza di giustificato motivo oggettivo, con conseguente richiesta di applicazione della tutela ex art. 8, l. n. 604/1966, nonché l'ulteriore domanda di riconoscimento delle differenze retributive derivanti dall'affermato diritto all'inquadramento nel 2° livello del CCNL “comunicazione artigianato” e alla corresponsione dell'indennità di reperibilità.
Dalle testimonianze assunte, il giudice di prime cure ha rilevato che le mansioni prevalenti della , assunta il 15 novembre 2013 Parte_1
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadrata nel III livello del Ccnl, erano quelle di impiegata addetta
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
all'ufficio, e che, per documentate esigenze di contenimento dei costi e riorganizzazione, dovute al disavanzo economico dell'ultimo biennio, la posizione rivestita dalla lavoratrice era stata soppressa.
Ha ritenuto provato documentalmente che nell'anno 2017 la società aveva registrato in bilancio un passivo di oltre € 70.000 e che, per far fronte a tale situazione, il titolare aveva apportato denaro CP_1
personale (pari alla somma di € 25.000).
A seguito di tali difficoltà economiche, la società datrice di lavoro aveva quindi limitato le collaborazioni a chiamata e ridotto progressivamente l'orario dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Alla chiusura del bilancio del 2018, la aveva CP_1
registrato una perdita di € 41.863,00 e nella prima metà del 2019 presentava un conto economico in disavanzo;
pertanto, si era resa necessaria una riorganizzazione aziendale, prevedente la riduzione dei dipendenti a chiamata e la soppressione del posto di impiegata ricoperto dalla , come confermato dal LUL. Parte_1
Il giudice di prime cure ha evidenziato, altresì, che le tre nuove assunzioni del 2019 non avevano inciso sull'effettività della causale dell'impugnato licenziamento, costituito dalla soppressione della figura di impiegata, in quanto si trattava di assunzioni a chiamata e a tempo determinato aventi ad oggetto mansioni di operatori tecnici, indispensabili per assicurare l'esecuzione dei servizi di ripresa e montaggio.
Il giudice di primo grado ha sostenuto che non sarebbe stato possibile il reimpiego della lavoratrice in altre mansioni, atteso lo specifico organigramma aziendale costituito da operatori tecnici e dal titolare, il quale aveva assorbito le incombenze lavorative impiegatizie della
(come confermato dai testi e ). Ha Parte_1 Tes_1 Tes_2
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
ritenuto inoltre che non vi sia stata violazione dei criteri di scelta considerato che la ricorrente era l'unica impiegata in ufficio, che non aveva competenze tecniche per riprese e montaggio e non si era resa disponibile a guidare l'autocarro.
In merito alle mansioni, il giudice di prime cure ha ritenuto pacifico che la svolgeva, in via residuale, compiti di assistenza alle Parte_1
troupe (i testi escussi hanno confermato che si occupava del trasporto dell'attrezzatura televisiva e della strumentazione necessaria all'effettuazione delle riprese e del montaggio al fine di consentire all'operatore un più agevole e rapido allestimento del set di ripresa) e, in via prevalente, si occupava dell' attività amministrativa e di segreteria (ricezione chiamate, lavorazione e invio e-mail, effettuazione bonifici e pagamenti, fatturazione...).
In merito alla disponibilità del cellulare aziendale, ha ritenuto che la lavoratrice avesse il compito di rispondere alle chiamate che pervenivano a tale numero durante la settimana lavorativa e in orario d'ufficio, raccogliendo la commessa e trasmettendola agli operatori di ripresa e/o al titolare a seconda del servizio commissionato.
Alla luce delle mansioni effettivamente svolte, il giudice di prime cure ha ritenuto corretto l'inquadramento della al terzo livello Parte_1
c.c.n.l. Comunicazione Imprese Artigiane, nel quale sono ricomprese mansioni connotate da autonomia con responsabilità dei risultati e compiti di coordinamento e di controllo esecutivo su altri lavoratori, ma non anche interventi diretti con “alto livello di specializzazione”, caratterizzanti l'inquadramento al secondo livello.
Infine, il giudice di primo grado ha ritenuto non provata la spettanza dell'indennità di reperibilità in quanto l'allegazione della società, secondo cui le chiamate fuori dell'orario di lavoro della Parte_1
venivano reindirizzate in automatico all'utenza del titolare reperibile
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
24h su 24h, 365 giorni all'anno, non erano state puntualmente contrastate.
Propone appello sulla base di sei motivi. Parte_1
a) Con il primo motivo di appello, lamenta l'illegittimità del licenziamento stante la non effettiva soppressione della posizione lavorativa ricoperta dalla lavoratrice. Rileva che l'errore del giudice di prime cure risiederebbe nel non aver considerato il contemporaneo svolgimento di attività di natura tecnica e amministrativa. Sul punto, richiama le dichiarazioni testimoniali che confermerebbero il suo coinvolgimento attivo nel lavoro di troupe e chiede l'ammissione (per la prima volta in appello) di documentazione fotografica, di documenti di produzione aziendale e provenienti dai committenti nonché di vari pass e accrediti in grado di dimostrare lo svolgimento di mansioni di natura tecnica.
b) Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza laddove il giudice ha ritenuto che non vi sia stata violazione dell'obbligo di repêchage. Evidenzia altresì che, dalla documentazione di cui si chiede l'ammissione in giudizio, risulterebbe lo svolgimento di operazioni di ripresa o l'effettuazione di interviste, anche in assenza del giornalista o del cameraman, nonché l'attività di guida dell'autocarro aziendale.
c) Con il terzo motivo di appello, censura la sentenza laddove il giudice di prime cure ha ritenuto documentalmente provata la situazione di passività della società. Rileva che il parametro della perdita di esercizio (2017 e 2018) e dell'ulteriore perdita registrata nel conto economico per la prima metà del 2019 rappresenterebbe un criterio incompleto, non descrittivo e non indicativo dell'effettiva perdita rappresentata, nonché errato dal
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punto di vista tecnico-contabile. Sostiene che il giudice avrebbe dovuto verificare eventuali investimenti, ricezione di somme a titolo di risarcimento del danno, oltre che la presenza di ulteriori fattori di incremento economico. Contesta l'attendibilità del teste dipendente della società interessato alla Tes_1
conservazione del posto di lavoro, laddove si è espresso sulle capacità tecniche dell'appellante e in merito al calo delle commesse tra il 2018 e il 2019.
d) Con il quarto motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza laddove si è affermata la correttezza dell'inquadramento della lavoratrice al III livello del CCNL e sostiene che nella motivazione non sarebbe stata puntualmente valutata la domanda svolta in ricorso. Ribadisce il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel 2° livello con conseguente diritto alla percezione delle differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento spettante. Chiede l'ammissione di fogli troupe e altri documenti RAI, materiale video/fotografico, prove per testi e pass eventi attestanti lo svolgimento di mansioni superiori e prestazioni lavorative svolte al di fuori dell'orario di lavoro.
e) Con il quinto motivo di appello, ritiene errata la sentenza laddove non è stato riconosciuto il diritto della lavoratrice all'indennità di reperibilità. Sostiene l'erroneità dell'affermazione secondo cui in caso di emergenza spettava al titolare della società individuare l'operatore per la specifica commessa in quanto, come dimostrabile attraverso i dati dei fogli troupe di cui chiede l'ammissione, questi poteva essere impegnato in altri appalti e, pertanto, impossibilitato a rispondere alle chiamate dei committenti. Chiede l'ammissione
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dei tabulati del cellulare personale della lavoratrice da cui risulterebbe l'uso dello stesso sia per ricevere che per effettuare chiamate di lavoro.
f) Con il sesto motivo di appello afferma il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale alla luce della perdita del lavoro, delle difficoltà di ricollocazione lavorativa e al clima ostile vissuto in ufficio.
Si è costituita hiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
In via preliminare, ha eccepito l'allegazione di nuove circostanze fattuali rispetto a quanto sostenuto in primo grado.
Sostiene, altresì, l'inammissibilità dei documenti di cui controparte ha chiesto la produzione per la prima volta in appello e delle domande, anche istruttorie, formulate solo in sede di gravame (tra cui la domanda di risarcimento non patrimoniale e la nuova quantificazione delle differenze retributive relativamente al lavoro straordinario e all'obbligo di reperibilità).
Sul punto afferma l'inapplicabilità al caso di specie del principio espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26257/2021 in quanto i nuovi documenti irritualmente prodotti in giudizio e gli ulteriori di cui si chiede l'ammissione (fogli di troupes, pass, convenzioni e contratti RAI, visura patrimoniale società, visura registro PRA società, tabulati telefonici), non solo introducono nel processo fatti nuovi, ma non soddisfano neppure il requisito di indispensabilità richiesto dai Giudici di legittimità.
Nel merito, ritiene che la prevalenza delle mansioni d'ufficio svolte dalla lavoratrice rispetto a quelle tecniche sia stata provata dalle risultanze testimoniali.
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Rileva, altresì, che la stessa appellante nel ricorso di primo grado descriveva le attività di supporto alla troupe come attività di natura meramente accessoria rispetto alle prevalenti attività d'ufficio svolte.
Sostiene che l'effettiva soppressione della posizione lavorativa che la occupava all'interno della sia Parte_1 Controparte_1
confermata dal L.U.L. e dalla mancanza di nuove assunzioni in sostituzione dell'unica posizione impiegatizia occupata dall'appellante.
I tre lavoratori a chiamata, di cui la società si è avvalsa nel 2019, erano addetti allo svolgimento di prestazioni tecniche di ripresa e montaggio, attività indispensabili per la lavorazione delle commesse, che la ricorrente non era in grado di svolgere, come si ricava dalle dichiarazioni dei testi escussi. Rileva, inoltre, che la stessa appellante, nel ricorso di primo grado, non aveva neppure dedotto di possedere tali competenze.
In merito all'asserita violazione dell'obbligo di repêchage, evidenzia che non vi era nessuna posizione lavorativa (anche relativa a mansioni inferiori) cui avrebbe potuto essere addetta la e ribadisce Parte_1
la sussistenza delle difficili condizioni economiche sottese alla soppressione della posizione lavorativa della . Parte_1
In merito al motivo di appello relativo al superiore inquadramento, sostiene che la lavoratrice avrebbe dovuto provare le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, l'eventuale complessità delle mansioni svolte e i profili di responsabilità e autonomia riconducibili al livello superiore richiesto.
Ribadisce, infine, che la società non aveva mai chiesto all'appellante di essere reperibile al di fuori dell'orario di lavoro, neppure per rispondere alle telefonate aziendali provenienti dalle committenti ed
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evidenzia che la lavoratrice non avrebbe fornito alcuna prova relativa all'asserito obbligo di reperibilità.
La causa, a seguito di due rinvii d'ufficio, uno dei quali motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 10 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello, con cui si contesta la decisione di prime cure in merito all'effettiva soppressione della posizione lavorativa della sig.ra , è infondato. Parte_1
1.1 - Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale
“ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro
e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata abbiano inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato” (Cass. sez. lav., n. 15400 del 20/07/2020) e “affinché possa configurarsi la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è sufficiente accertare la sussistenza delle ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata, essendo sempre necessario che dette ragioni incidano, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, solo così potendosi verificare la non pretestuosità del recesso” (Cass. sez. lav., n. 8661 del 28/03/2019).
Inoltre, “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore per soppressione del posto determinata da una
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diversa redistribuzione delle mansioni tra il personale in servizio, il riscontro di effettività deve concernere la sola scelta aziendale di sopprimere il posto di lavoro occupato dal lavoratore medesimo e la verifica del nesso causale tra soppressione del posto e le ragioni dell'organizzazione aziendale addotte a sostegno del recesso, essendo irrilevante l'obiettivo perseguito dall'imprenditore (consista esso in una migliore efficienza, in un incremento della produttività, ovvero nella necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie), a meno che l'obiettivo in questione, posto esclusivamente a base della causale addotta come causa diretta del recesso, si riveli pretestuoso e carente di veridicità” (Cass. sez. lav.,
n. 3819 del 14/02/2020). Deve, in ultima analisi, ritenersi sufficiente, per la legittimità del recesso, che le ragioni indicate nella lettera di licenziamento inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro – siano esse funzionali a far fronte a contingenze sfavorevoli o siano dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività – siano sussistenti e causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo che conduca ad una inevitabile soppressione di un'individuata posizione lavorativa, unitamente alla dimostrazione, a carico del datore di lavoro, della impossibilità del repêchage, e cioè di una proficua riutilizzazione del lavoratore in mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento contrattuale o anche a mansioni inferiori, tenendo in considerazione, peraltro, non tutti i compiti astrattamente attribuibili al dipendente ma quelli coerenti con il proprio bagaglio tecnico professionale. La sussistenza delle ragioni addotte, il nesso di causalità tra ragioni dell'organizzazione e licenziamento e l'impossibilità del repêchage costituiscono i tre elementi costitutivi del recesso per g.m.o.. L'onere della prova grava sul datore di lavoro.
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1.2 – Nel caso di specie, nella missiva di licenziamento si legge:
“…come verbalmente anticipatole, al momento attuale l Pt_2
versa in difficoltà di liquidità e pertanto si vede costretta ad una riduzione del personale. Il nuovo assetto organizzativo prevede
l'eliminazione del ruolo di impiegata di 3° livello da Lei svolto, che verrà espletato con le cui mansioni saranno svolte direttamente dal titolare. Il licenziamento ha effetto immediato e terminerà il giorno
15.7.2019”.
1.3 – E' dato pacifico tra le parti che la ricorrente sia stata assunta con la qualifica di impiegata, inquadrata al III livello del CCNL applicato ed abbia svolto sia mansioni propriamente impiegatizie di carattere amministrativo (quale unica addetta all'ufficio), sia mansioni di assistenza alle troupe incaricate dei servizi, sia di gestione e aggiornamento del sito web www.mylivetelevision.it.
1.3.1 – Quest'ultima attività, svolta anche dalla dipendente a chiamata
(come confermato dalla stessa in sede testimoniale) è cessata Tes_3
in concomitanza con il licenziamento per g.m.o. sia della ricorrente sia della collega (quest'ultima risulta documentalmente sia stata Tes_3
licenziata in data 19.07.2019). La circostanza relativa alla messa off line del sito nel luglio 2019 non è stata oggetto di specifica contestazione e deve ritenersi pacifica tra le parti.
1.3.2 – Altrettanto pacifica – e comunque dimostrata dalle testimonianze raccolte – è l'effettiva soppressione della posizione lavorativa della ricorrente afferente alle mansioni impiegatizie, gestite in prima persona dal titolare sig. . Il teste ha, CP_1 Tes_1
sul punto, dichiarato che “la sua attività prevalente [della ricorrente] era comunque quella di impiegata dell'ufficio cui, a seguito del licenziamento, le è subentrato personalmente il titolare, da allora a tutt' oggi e senza alcun collaboratore”.
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Inoltre, che l'attività impiegatizia fosse quella nettamente prevalente,
è ulteriormente confermato anche dagli altri testi. La teste in Tes_3
particolare, ha osservato che l'attività “in esterna” di assistenza svolta dalla ricorrente era progressivamente diminuita e, in ogni caso, ha chiarito che l'attività impiegatizia era nettamente preponderante nell'attività lavorativa complessivamente svolta dall'odierna appellante: “Tale attività ulteriore rispetto a quella impiegatizia in ufficio da parte della ricorrente nei mesi di durata del mio rapporto da gennaio a giugno [2019] è via via diminuita;
all' inizio usciva spesso, pur essendo stata sempre prevalente l' attività impiegatizia, in misura pari al 90% circa del tempo lavorativo complessivo, poi via via sempre meno fino a cessare completamente qualche tempo prima del licenziamento, può essere stato, ma non ne sono sicura verso marzo” In merito al contenuto di tali attività esterne ha affermato:
“andava anche sul set delle riprese assieme alla troupe per portare il materiale, microfonare le persone, controllare che fosse tutto a posto”. Anche il teste ha rilevato la preponderanza dell'attività Tes_2
svolta in ufficio dalla ricorrente rispetto a quella di assistenza alla troupe: “La ricorrente svolgeva attività prevalentemente in ufficio.
Alle mie riprese è venuta solo un paio di volte, per una partita di rugby per Rai Sport nel novembre 2018 e per un evento a Cortina in dicembre 2018”, specificando, tra l'altro, che in un'occasione “lei mi ha aiutato a portare l'attrezzatura e nient'altro” e nell'altra “io sempre mi sono occupato della parte tecnica, riprese e montaggio, e lei dei contenuti ovvero testo dei servizi e parlato”. Parimenti il teste ha specificato che: “La ricorrente era principalmente Tes_1
impiegata dell' ufficio;
quanto alla riprese in caso di emergenza interveniva quale assistenze;
le riprese RAI prevedono le due figure dell' operatore e dell' assistente;
in caso di incarico estemporaneo ed
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indisponibilità di lavoratori occasionali come assistente veniva incaricata la ricorrente […] Quando questi non erano disponibili veniva incaricata la ricorrente, così da utilizzare una risorsa interna, prestando aiuto appunto come assistente e dunque coadiuvando l' operatore quanto a trasporto e sistemazione attrezzatture, non occupandosi però né di riprese, né di settaggio tecnico/tecnologico, né di guidare”.
1.3.3 – Emerge, dunque, un quadro istruttorio attestante lo svolgimento in misura nettamente prevalente delle attività impiegatizie in ufficio e solo residuale di assistenza alla troupe, peraltro senza svolgere attività propriamente tecniche quali riprese, settaggio tecnico, montaggio video, ma attività di mero supporto materiale consistente essenzialmente nel trasporto e la sistemazione delle attrezzature. Del tutto estemporanea risulta l'attività riferita dal teste – comunque non a carattere tecnico – relativa alla Tes_2
predisposizione dei testi e del parlato dei servizi.
1.3.4 – La documentazione che parte appellante chiede di produrre e/o acquisire per la prima volta in sede di gravame, asseritamente funzionale a dimostrare un maggiore impegno quantitativo e qualitativo della ricorrente in queste attività di assistenza alla troupe, risulta irrimediabilmente tardiva e inutilizzabile tenuto conto che: a) sarebbe almeno in parte volta a supportare allegazioni in fatto nuove rispetto a quelle indicate nel ricorso di primo grado laddove la difesa attorea si era limitata ad affermare (quanto alle mansioni di assistenza) che “la ricorrente usciva con la troupe e allestiva il set di ripresa: preparava i microfoni, microfonava gli ospiti, controllava se le batterie per i microfoni fossero cariche, portava il materiale della troupe (a titolo esemplificativo batterie di ricambio, collarini per i microfoni, dischi Xdcam); 17. durante le dirette la ricorrente si
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coordinava con la regia Rai di Roma ovvero con la sede centrale delle altre committenti;
in particolare, rimaneva in contatto con la regia/ sede centrale in modo da comunicare agli operatori se vi fossero problemi con l'audio o il con il video”; b) la difesa attorea nulla aveva replicato in prima udienza rispetto alle allegazioni di parte resistente in merito al carattere residuale dell'attività di assistenza esterna rispetto a quelle impiegatizie;
c) alla luce del quadro istruttorio già delineato, tali documenti non risultano indispensabili ai fini del decidere. Parimenti inammissibili risultano le deduzioni in fatto nuove e diverse rispetto a quelle indicate nel ricorso di primo grado, talora persino funzionali alla formulazione di domande del tutto nuove (quali quelle aventi ad oggetto il pagamento di compensi per lavoro straordinario e la condanna ad un mai prima richiesto risarcimento di danni non patrimoniali).
1.4 – Tanto premesso, si rileva che secondo la giurisprudenza di legittimità “Nell'ipotesi di soppressione delle mansioni in precedenza prevalentemente esercitate dal lavoratore, al fine di ritenere la possibilità di un utilizzo parziale del predetto lavoratore nella medesima posizione lavorativa, se del caso ridotta con l'adozione del regime di part-time, è necessario - affinché non si determini la creazione di una diversa ed autonoma posizione lavorativa, con indebita alterazione dell'organizzazione produttiva - che le mansioni residuali rivestano, nell'ambito del complesso dell'attività lavorativa svolta, una loro oggettiva autonomia, configurabile ove dette mansioni non risultino intimamente connesse con quelle (prevalenti) soppresse, oppure non abbiano un carattere occasionale, promiscuo e ancillare rispetto ai compiti di altri dipendenti” (Cass. sez. lav., n.
2739 del 30/01/2024). Nel caso di specie, per quanto visto, risulta pienamente raggiunta la prova della soppressione della posizione
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lavorativa della ricorrente, sia con riferimento all'attività di gestione della pagina web, sia della largamente prevalente mansione impiegatizia (mansione gestita in proprio dal titolare senza l'ausilio di alcun altro collaboratore). L'attività di assistenza esterna alla troupe, nel contempo, si conferma una mansione svolta marginalmente, in via occasionale specialmente nell'ultimo periodo lavorato (cfr. teste e, in ogni caso, non risulta che successivamente al Tes_3
licenziamento sia stato assunto qualcuno per sostituirla nello svolgimento del limitato compito di assistenza da lei svolto (trasporto e sistemazione attrezzatura) rispetto al quale erano estranee mansioni più propriamente tecniche di settaggio dell'attrezzatura, montaggio digitale e risoluzione di problematiche audio-video.
È ben vero che dall'esame del LUL emergono delle assunzioni nel corso dell'anno 2019 (la stessa parte appellante ne indica due precedenti – e – e una – - successiva rispetto Per_1 Per_2 Per_3
al licenziamento della ricorrente) ma si tratta di assunzioni con contratto di lavoro intermittente per mansioni di tecnico di ripresa e, in ogni caso, l'impegno orario di ciascuno è estremamente modesto e non risultano prestazioni lavorative per tutti i mesi successivi all'assunzione. Quasi nulle sono le ore lavorate registrate per CP_4
e (il rapporto di lavoro di quest'ultimo, in ogni
[...] CP_5
caso, risulta cessato già a settembre 2019 dalla lettura del LUL).
Quanto a che ha svolto un maggior numero di ore Per_2
(comunque modesto) il teste ha dichiarato che la stessa, Tes_1
al pari della collega (quest'ultima assunta quasi un anno e mezzo Per_4
prima il licenziamento dell'appellante), si occupava sia di assistenza all'operatore, sia di montaggio, che di altre pratiche legate alla produzione, quali messa a punto e settaggio tecnico e tecnologico delle attrezzature, attività mai svolte dalla ricorrente, che non
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possedeva le competenze tecniche necessarie: “ è una Parte_3
collaboratrice a chiamata da piu' anni e si occupa sia di assistenza all' operatore, sia di montaggio e di altre pratiche legate alla produzione quali messa a punto e settaggio tecnico e tecnologico delle attrezzature, attività di cui la ricorrente non si è mai occupata, neanche del montaggio, non avendo nemmeno la preparazione tecnica per farlo.
idem come ”. Si tratta, dunque, Controparte_6 Parte_3
di un'assunzione con contrato di lavoro intermittente per lo svolgimento – saltuario – di attività in larga parte non coerenti con il bagaglio professionale dell'appellante.
Risulta, dunque, dimostrata l'effettiva soppressione del posto di lavoro della ricorrente a seguito della chiusura del sito web, del venir meno della posizione lavorativa impiegatizia (svolta in via nettamente prevalente dall'appellante) per la gestione in prima persona da parte del titolare delle relative mansioni e della manifesta residualità e occasionalità delle mansioni di assistenza esterna alle troupe, senza che possano aver rilievo in senso contrario le poche assunzioni a chiamata registrate nel 2019 (considerando, dunque, anche i sei mesi precedenti il licenziamento della ricorrente), riguardanti personale tecnico incaricato di eseguire ulteriori attività, quali montaggio video e settaggio tecnico delle apparecchiature che l'appellante non era in grado di fare e tecnici di ripresa che, peraltro, risultano aver lavorato – in base alle risultanze del LUL – solo saltuariamente per poche ore.
Viene, pertanto, qui in rilievo il principio espresso dalla Suprema
Corte secondo cui “il necessario carattere di oggettiva autonomia del complesso delle mansioni non soppresse, al fine di non configurare la creazione di una diversa ed autonoma posizione lavorativa, con indebita alterazione dell'organizzazione produttiva, deve essere
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escluso non solo allorché risultino intimamente connesse con quelle
(prevalenti) soppresse, ma anche quando - come nella specie stato accertato dalla Corte territoriale - abbiano un carattere residuale non quantitativamente rilevante, occasionale, promiscuo e ancillare rispetto ai compiti di altri dipendenti” (così la già citata Cass. n. 2739 del 30/01/2024).
2 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
2.1 – Quanto già esposto con riferimento al primo motivo d'appello conforta la correttezza della decisione gravata laddove esclude la possibilità di reimpiego della ricorrente in mansioni compatibili con il suo bagaglio professionale. Come detto, dal LUL non emergono nuove assunzioni per mansioni impiegatizie (svolte direttamente dal titolare dopo il licenziamento in contestazione), non emergono assunzioni successive al licenziamento riferibili a comuni rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e nel corso dell'intero 2019
(il licenziamento della ricorrente è di luglio 2019) si sono registrate solo poche assunzioni con contratto di lavoro intermittente per mansioni di tecnico di ripresa, di cui alcune quantitativamente irrilevanti ) e una assunta il mese prima Per_1 Per_3 Per_2
del licenziamento dell'appellante) sicuramente riferibile – per quanto emerso nell'istruttoria orale – a mansioni tecniche non fungibili con quelle in precedenza svolte dalla ricorrente. Non emerge, quindi, la presenza di posizioni lavorative disponibili – anche inferiori – a cui la ricorrente avrebbe potuto essere assegnata. Inoltre, giova comunque rilevare che “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione del posto di lavoro, ai fini dell'obbligo del "repechage", non vengono in rilievo tutte le mansioni inferiori dell'organigramma aziendale ma solo quelle che siano compatibili con le competenze professionali del lavoratore, ovvero
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quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza, senza che sia previsto un obbligo del datore di lavoro di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro” (Cass. sez. lav., n. 31520 del
03/12/2019; nello stesso senso anche Cass. sez. lav., n. 10627 del
19/04/2024, secondo cui “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di repêchage opera esclusivamente nell'alveo delle mansioni fungibili, in concreto attribuibili al lavoratore, non incombendo, anche nella vigenza del novellato art.
2103 c.c., alcun obbligo sul datore di organizzare corsi di formazione per la riconversione della professionalità del lavoratore licenziato”).
Non vi era, quindi, alcun onere per la società di formare l'appellante al fine di consentirle di svolgere quelle attività tecniche di montaggio video e settaggio delle apparecchiature, svolte unitamente alla mera attività di assistenza, da parte della collega assunta a chiamata
(comunque prima del suo licenziamento) , il cui Controparte_6
impegno lavorativo risultante dal LUL, in ogni caso, non risulta macroscopicamente inferiore a quello di un dipendente a tempo pieno.
3- Manifestamente infondato è il terzo motivo d'appello con cui si contesta la sussistenza delle difficili condizioni economiche della società, valorizzate nella missiva di recesso.
3.1 – Parte appellante contesta la decisione gravata perché si sarebbe basata sui dati di bilancio riferiti alle perdite di esercizio mentre non sarebbe stata oggetto di verifica la presenza di investimenti mobiliari o immobiliari o l'incasso di somme a titolo di risarcimento del danno o se vi fossero altri fattori di incremento economico. Pone, altresì, in dubbio l'effettivo calo delle commesse.
3.2 – I rilievi svolti risultano generici e perplessi, non in grado di confutare i dati di bilancio agli atti, rispetto ai quali l'appellante non
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ha preso specifica posizione. A fronte di una perdita di oltre 70.000 euro registrata al 31.12.2017, nel successivo esercizio, pur a fronte di una sostanziale stabilità del valore della produzione e della diminuzione dei costi (in particolare del personale) si è comunque registrata un'ulteriore perdita di oltre 40.000 euro e sono state azzerate le riserve disponibili (per coprire la precedente perdita d'esercizio).
Tenuto conto delle modeste dimensioni aziendali, tali dati certamente rappresentano una condizione di innegabile difficoltà economica cui la società ha fatto fronte anche con la riduzione delle spese per il personale (si registrano nel LUL prodotto in causa numerose ulteriori cessazioni di rapporti di lavoro).
4 – Il quarto motivo d'appello è inammissibile e, comunque, infondato nel merito.
4.1 – L'appellante sostiene che il giudice di prime cure non avrebbe valutato la domanda riferita alla rivendicazione del superiore inquadramento e afferma che sarebbe palese lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni appartenenti al II livello del CCNL.
4.2 – Il motivo d'appello non svolge alcuna specifica critica alla sentenza di primo grado e, soprattutto, non si confronta con la puntuale motivazione espressa in sentenza tra la quarta e l'ottava pagina in cui si ricostruiscono le mansioni concretamente svolte alla luce degli elementi istruttori acquisiti e si opera una valutazione di coerenza delle stesse con l'inquadramento contrattualmente assegnato, evidenziando anche le ragioni che impediscono di riconoscere i tratti maggiormente qualificanti del superiore II livello.
4.3 – La doglianza, ad ogni modo, è comunque infondata dovendosi condividere le valutazioni espresse dal Tribunale.
La ricorrente – in base alle emergenze istruttorie – ha svolto nel corso del rapporto, in larga parte, attività di tipo impiegatizio di carattere
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amministrativo e segretariale (in particolare, come rilevato dal giudice di prime cure e come sostanzialmente pacifico tra le parti in primo grado, tali mansioni riguardavano: ricezione ed effettuazione di chiamate telefoniche, in particolare per ricevere le commesse e contattare gli operatori disponibili, preparazione e invio e-mail, fatturazione, pagamenti, tenuta documentazione, attività di coordinamento tra le committenti e gli operatori di ripresa assegnati alle varie commesse ricevute) oltre alle già citate attività di gestione e predisposizione di materiali per la pagina web e le attività di assistenza esterna alle troupe già delineate in precedenza. Tali attività risultano coerenti con l'inquadramento al III livello cui appartengono
“i lavoratori che, nell'ambito delle istruzioni ricevute, con piena e completa responsabilità svolgono attività che richiedono un livello professionale superiore alla specializzazione, anche in ragione del contenuto tecnologico delle attrezzature e degli impianti utilizzati o in ragione della complessità delle procedure relative al sistema amministrativo adottato ovvero lavoratori che hanno accresciuto la loro professionalità essendo pertanto in grado di svolgere in piena autonomia e con responsabilità dei risultati e con compiti di coordinamento e di controllo esecutivo su altri lavoratori qualsiasi operazione che rientri nell'attività considerata. Impiegato amministrativo che nell'ambito della propria attività abbia requisiti per svolgere, con adeguata autonomia, la gestione contabile dell'azienda con completa conoscenza delle procedure e notevole pratica d'ufficio”. Tra le esemplificazioni si rinvengono gli Impiegati amministrativi, gli Impiegati di concetto con funzioni di assistenza,
l'Impiegato addetto alla gestione del personale, l'Impiegato Tecnico,
l'Impiegato di concetto, contabile, addetto paghe e contributi. Nel II livello, di contro, vanno inquadrati “i lavoratori che nell'ambito
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tecnico o amministrativo siano chiamati ad esplicare, con autonomia gestionale, particolari mansioni di responsabilità e di eventuale coordinamento e controllo di altri lavoratori nell'ambito di direttive loro impartite dal responsabile di settore intervenendo direttamente, con alto livello di specializzazione, nelle diverse fasi di lavorazione”.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, le attività concretamente svolte dall'appellante (o almeno parte di esse) implicavano il coordinamento di colleghi (operatori di ripresa), ma non anche, come proprio del secondo livello, interventi diretti con
“alto livello di specializzazione”. Tanto più se si considera che gli operatori - come confermato dal teste – comunicavano Tes_2
previamente le loro disponibilità e, conseguentemente, la loro assegnazione alle varie commesse era di pronta soluzione, necessitando solo di una conferma. Risultano, in ogni caso, carenti le allegazioni attoree di primo grado (le uniche ammissibili in ragione delle preclusioni di rito) in merito al grado di specializzazione richiesto ai fini della corretta esecuzione delle mansioni assegnate.
Risulta tardiva e inammissibile la richiesta di produzione e/o acquisizione di ulteriori documenti formulata per la prima volta in appello che, avendo ad oggetto documentazione astrattamente funzionale alla prova dei fatti costitutivi della domanda formulata in primo grado, avrebbero dovuto essere formulata con l'originario ricorso.
4.4 – Inammissibile risulta anche la richiesta di differenze retributive per lavoro straordinario (emergente dal richiamo al conteggio dimesso in grado d'appello) trattandosi di domanda nuova, estranea al thema decidendum cristallizzato con il ricorso di primo grado.
5 – Infondato è anche il quinto motivo d'appello.
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Come già rilevato dal giudice di prime cure, le allegazioni in fatto della parte resistente secondo cui la ricorrente non era tenuta a rispondere alle telefonate che pervenivano al numero aziendale in sua disponibilità fuori dall'orario di lavoro, atteso che in caso di mancata risposta venivano automaticamente deviate al numero di telefono del titolare, non sono state oggetto di specifica contestazione e vanno, pertanto, ritenute pacifiche. Peraltro, parte appellante neppure muove specifiche critiche alla motivazione della sentenza gravata laddove pone a base del rigetto della domanda di indennità di disponibilità proprio il rilievo della mancata puntuale contestazione di tali circostanze sopra richiamate. Risulta, dunque, superflua anche l'istanza di esibizione dei tabulati telefonici formulata in via istruttoria.
6 – Manifestamente inammissibile risulta, da ultimo, il sesto motivo d'appello che, si risolve nella formulazione di una domanda di risarcimento di danni non patrimoniali mai in precedenza avanzata. Si tratta di domanda all'evidenza inammissibile, non oggetto del ricorso di primo grado.
7 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base di valori medi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
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La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 6.946 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 10.07.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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