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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/05/2024, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1073/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18/2024 promossa congiuntamente da:
nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 CodiceFiscale_1
e
, nata a [...] il [...], C.F. ; Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Giovanni Cipolla
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/04/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Sant'Angelo Lodigiano (LO), via Polli e Daccò n. 5, condotta in locazione, rimarrà nella disponibilità della sig.ra con quanto l'arreda e la dota;
Parte_2
3) il sig. si impegna a rilasciare l'abitazione coniugale, asportando solo i propri Parte_1 effetti pe possibile e, comunque, entro e non oltre la data che verrà fissata per la comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale;
4) l'importo attualmente giacente sul conto corrente cointestato ed acceso presso
[...] verrà equamente diviso al 50% tra i coniugi;
Controparte_1
5) l'autovettura Fiat Punto, Tg. DG 189 FX, intestata al sig. rimarrà allo stesso Parte_1 assegnata;
6) il sig. si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al Parte_1 mantenim ma, in via anticipata ed entro il giorno 05 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT.
Allorché la sig.ra percepirà un proprio reddito, anche pensionistico, l'importo di cui sopra Pt_2 verrà quindi proporzionalmente ridotto.
Oltre al predetto importo, rimane a carico del sig. l'importo dovuto a titolo di locazione Pt_1 dell'immobile di proprietà condotto ed occu sig.ra Org_1 Pt_2 7) i coniugi dichiarano di aver già fra loro regolato ogni altro rapporto economico e patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Omignano (SA) il 13.08.1977, trascritto presso gli atti dello stato civile del Comune di Omignano, anno 1997, numero 7, parte II, serie A;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Omignano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Lodi, il 21.05.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18/2024 promossa congiuntamente da:
nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 CodiceFiscale_1
e
, nata a [...] il [...], C.F. ; Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Giovanni Cipolla
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/04/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Sant'Angelo Lodigiano (LO), via Polli e Daccò n. 5, condotta in locazione, rimarrà nella disponibilità della sig.ra con quanto l'arreda e la dota;
Parte_2
3) il sig. si impegna a rilasciare l'abitazione coniugale, asportando solo i propri Parte_1 effetti pe possibile e, comunque, entro e non oltre la data che verrà fissata per la comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale;
4) l'importo attualmente giacente sul conto corrente cointestato ed acceso presso
[...] verrà equamente diviso al 50% tra i coniugi;
Controparte_1
5) l'autovettura Fiat Punto, Tg. DG 189 FX, intestata al sig. rimarrà allo stesso Parte_1 assegnata;
6) il sig. si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al Parte_1 mantenim ma, in via anticipata ed entro il giorno 05 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT.
Allorché la sig.ra percepirà un proprio reddito, anche pensionistico, l'importo di cui sopra Pt_2 verrà quindi proporzionalmente ridotto.
Oltre al predetto importo, rimane a carico del sig. l'importo dovuto a titolo di locazione Pt_1 dell'immobile di proprietà condotto ed occu sig.ra Org_1 Pt_2 7) i coniugi dichiarano di aver già fra loro regolato ogni altro rapporto economico e patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Omignano (SA) il 13.08.1977, trascritto presso gli atti dello stato civile del Comune di Omignano, anno 1997, numero 7, parte II, serie A;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Omignano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Lodi, il 21.05.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello