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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.1660 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. MASTROMAURO Parte_1
ROSALINA per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. MASTROMAURO CP_1
ROSALINA per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
preso atto che le parti, con dichiarazione in data 20.9.2024, hanno rinunciato alla sola domanda di divorzio;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.12.2024, in cui le parti hanno ribadito la volontà di rinunciare alla sola domanda di divorzio, insistendo nella domanda congiunta di separazione come da ricorso;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
“• I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
• Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
• La casa coniugale sita in Roma
Via S. Giovanni in Argentella, 138, Scala B1, Interno 12, in comproprietà tra i coniugi viene assegnata alla moglie che ivi abiterà unitamente ai figli maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente, e maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente, con tutti i beni mobili e gli arredi in essa contenuti, essendosi il marito già allontanato dalla stessa;
• Attesa l'età dei figli, le frequentazioni con il padre saranno libere e si svolgeranno secondo accordi diretti tra loro.”;
ritenuto che nulla osti, stante la maggiore età e l'autosufficienza economica dei figli, al recepimento delle condizioni della separazione concordate, con la specificazione che, in assenza di convivenza con figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, l'assegnazione della casa familiare, con tutti i beni mobili e gli arredi in essa contenuti, va intesa quale mera attribuzione alla moglie del godimento esclusivo dell'immobile, con i beni ed arredi ivi contenuti e, pertanto, come pattuizione negoziale di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1
, coniugati in Roma il 6.5.1990, alle condizioni congiunte CP_1
riportate in parte motiva, con la specificazione che, in assenza di convivenza con figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, l'assegnazione della casa familiare va intesa quale mera attribuzione alla moglie del godimento esclusivo dell'immobile, con i beni ed arredi ivi contenuti e, pertanto, come pattuizione negoziale di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 382,
Parte 2 , Serie A01, Anno 1990);
- nulla sulle spese.
Roma, 15.4.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.1660 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. MASTROMAURO Parte_1
ROSALINA per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. MASTROMAURO CP_1
ROSALINA per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
preso atto che le parti, con dichiarazione in data 20.9.2024, hanno rinunciato alla sola domanda di divorzio;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.12.2024, in cui le parti hanno ribadito la volontà di rinunciare alla sola domanda di divorzio, insistendo nella domanda congiunta di separazione come da ricorso;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
“• I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
• Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
• La casa coniugale sita in Roma
Via S. Giovanni in Argentella, 138, Scala B1, Interno 12, in comproprietà tra i coniugi viene assegnata alla moglie che ivi abiterà unitamente ai figli maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente, e maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente, con tutti i beni mobili e gli arredi in essa contenuti, essendosi il marito già allontanato dalla stessa;
• Attesa l'età dei figli, le frequentazioni con il padre saranno libere e si svolgeranno secondo accordi diretti tra loro.”;
ritenuto che nulla osti, stante la maggiore età e l'autosufficienza economica dei figli, al recepimento delle condizioni della separazione concordate, con la specificazione che, in assenza di convivenza con figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, l'assegnazione della casa familiare, con tutti i beni mobili e gli arredi in essa contenuti, va intesa quale mera attribuzione alla moglie del godimento esclusivo dell'immobile, con i beni ed arredi ivi contenuti e, pertanto, come pattuizione negoziale di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1
, coniugati in Roma il 6.5.1990, alle condizioni congiunte CP_1
riportate in parte motiva, con la specificazione che, in assenza di convivenza con figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, l'assegnazione della casa familiare va intesa quale mera attribuzione alla moglie del godimento esclusivo dell'immobile, con i beni ed arredi ivi contenuti e, pertanto, come pattuizione negoziale di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 382,
Parte 2 , Serie A01, Anno 1990);
- nulla sulle spese.
Roma, 15.4.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi