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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 7985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7985 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 20083 / 2025
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
Giudice Unico ER LM
Verbale di udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.pc.
Oggi, 22 ottobre 2025, sono comparsi dinanzi al dott. ER LM: per parte attrice opponente l'avv. IA AZ TI Controparte_1 per parte convenuta opposta l'avv. Nicolò Palmucci Controparte_2
E' altresì presente la dott.ssa ai fini della pratica forense e la dott.ssa . Persona_1 Persona_2
I presenti contestando le reciproche difese e si riportano ai propri scritti difensivi.
Parte opponente in particolare contesta la ricostruzione del rapporto commerciale effettuata da controparte che è smentita dalla stessa documentazione già in atti prodotta da parte opponente in allegato alla opposizione, es. doc. n.
2. Non vi è inadempimento né debenza. Trattandosi di documenti formati dalla stessa hanno valore confessorio. Viceversa, i documenti della parte CP_2 avversaria, che si contestano integralmente, sono stati prodotti in maniera parziale e suggestiva, non aggiungono e nulla provano di diverso rispetto alla ricostruzione dei fatti fornita da parte opponente e come sopra confermata dalla opposta.
Parte opposta contesta le deduzioni avversarie in quanto generiche, non essendo rapportate alle specifiche circostanze di fatto e di diritto dedotte dalla opposta in comparsa.
In particolare, parte opponente insiste per l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano in favore del Tribunale di Vasto e parte opposta aderisce alla predetta eccezione.
Il giudice, dato atto, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni.
Le parti precisano le conclusioni come già formulate in atti.
Conseguentemente, il giudice invita le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dando poi lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata.
Il Giudice
(ER LM)
1 N. R.G. 20083 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. ER LM, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
CF/PI: con gli avv.ti Cramarossa Fabio, Consoli Filippo Controparte_1 P.IVA_1
e TI IA AZ
-attrice opponente- contro
CF/PI: , con gli avv.ti Bergamaschi Marco e Palmucci Nicolò Controparte_2 P.IVA_2
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per Controparte_1
In via pregiudiziale Accertata la validità e l'operatività della clausola derogatoria della competenza esclusiva a giudicare di cui al contratto in essere tra le parti del 15.07.2023 per come in atti in favore del Tribunale di Vasto, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, essendo competente il Tribunale di Vasto e, per l'effetto, in accoglimento dell'eccezione sollevata, revocare il decreto ingiuntivo qui opposto n. 5628/2025 del 2-8.04.2025 in R.G. 45671/2024 emesso dal Tribunale di Milano, con ogni conseguenziale pronuncia dovuta;
In ragione di quanto sopra condannare parte opposta con sede legale in Controparte_2
Milano (MI), Via Andrea Doria n. 5, (C.F. e P.IVA ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore Sig. al pagamento, in favore della Controparte_3 Controparte_1
con sede legale in Borgaro Torinese (TO), Via Inghilterra 31 (C.F. e P.IVA ), in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, cpa, iva come per legge ed anticipazioni esenti sostenute.
2 In via subordinata e per il non creduto caso di mancato accoglimento della domanda in via pregiudiziale di cui sopra, ovvero a valersi per il giudizio radicando dinnanzi al Tribunale di
Vasto.
In via istruttoria
- Ammettere la prova per interpello e testi sulle circostanze infra dedotte, da intendersi preceduti dal rituale “vero che” e con i testi indicandi nei termini di legge e da ritenersi chiamati anche in prova contraria sui capi eventualmente indicati da controparte, riservata ogni altra deduzione, produzione ed argomentazione nei termini di legge.
Nel merito
In via preliminare
- Rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà stante l'assenza dei necessari requisiti previsti ex lege, trattandosi di opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, sia in rito e sia in merito per tutti i motivi di cui al presente atto e per l'effetto
In via principale
- Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto ed in quanto privo dei necessari presupposti previsti ex lege per l'emissione, per i motivi tutti in atti dedotti e deducendi;
- Accertare, in ogni caso, la manifesta infondatezza delle domande spiegate dalla CP_2
e, comunque, respingere le medesime in quanto infondate in fatto ed in diritto, mandando assolta
[...] l'opponente da qualsivoglia condanna. Controparte_1
In via riconvenzionale
- Accertato e dichiarato il grave ed ingiustificato inadempimento della alle CP_2 obbligazioni assunte nei confronti dell' relativamente alla consegna della merce di cui CP_1 agli ordini confermati e di cui in narrativa (conferma d'ordine del 30.01.2024 per euro 270.270,99, conferma d'ordine del 14.06.2024 per euro 145.932,16 e conferma d'ordine del 16.09.2024 per euro 125.299,02) condannare per i motivi meglio riportati in narrativa l'opposta al pagamento in favore della somma di euro 122.892,88, ovvero quella veriore ed anche maggiore/minore somma altrimenti statuenda dall'Ill.mo Giudicante in corso di giudizio in ragione del giusto e provato, in esito a licenzianda CTU ovvero liquidata dall'Ill.mo Giudice ai sensi dell'art 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge il tutto nei limiti di competenza del Giudice adito.
In via di ulteriore subordine Nella non creduta e credibile ipotesi di accoglimento anche solo parziale di alcuna domanda dell'opposta, compensare tutto quanto eventualmente ritenuto a questa dovuto dall'opponente con quanto in via riconvenzionale ritenuto di ragione dovuto dall'opposta all'opponente per i motivi di cui in narrativa, disponendo la condanna al pagamento da parte dell'opposta in favore dell'opponente per la differenza risultante. In ogni caso Con vittoria, di spese e competenze professionali oltre rimborso forfettario 15%, IVA, CPA e onorari di patrocinio anche per eventuali C.T. di Ufficio o di parte.
*
Per Controparte_2
In via pregiudiziale:
- per i motivi illustrati in narrativa, in virtù dell'adesione all'eccezione di incompetenza formulata da C ; accertare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano e dichiarare competente il Tribunale di Vasto e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo, fissare un termine non superiore a tre mesi per la riassunzione dinnanzi al giudice competente e non disporre in merito alle spese.
3 In via preliminare:
- per i motivi illustrati in narrativa, emettere ordinanza-ingiuntiva provvisoriamente esecutiva ex art. 186-ter c.p.c. e, per l'effetto, condannare IG al pagamento della somma di Euro 121.909,96 oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture sino alla data di effettivo soddisfo ovvero, in via subordinata, emettere ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. e, per l'effetto, condannare IG al pagamento della somma di Euro 121.909,96 oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture sino alla data di effettivo soddisfo. In via principale: C
- per i motivi illustrati in narrativa, condannare al pagamento a favore di della somma CP_2 di Euro 121.909,96, oltre agli interessi moratori dovuti dalla scadenza delle singole fatture sino alla data di effettivo soddisfo, ovvero la, maggiore o minore, somma che verrà ritenuta di giustizia.
- per i motivi illustrati in narrativa, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda riconvenzionale formulata da IG. In ogni caso:
- spese di lite e compensi professionali interamente rifusi. In via istruttoria: 1.- Oltre alla procura alle liti (sub A), al fascicolo monitorio (sub B), di cui si chiede, comunque, l'acquisizione, e al Ricorso e al Decreto notificati da IG (sub C), si producono in giudizio i seguenti documenti (con numerazione a seguire rispetto ai documenti del fascicolo monitorio):
20. comunicazione e-mail di del 21 marzo 2023; CP_2
21. comunicazione e-mail di del 4 aprile 2023; CP_2
22. comunicazione e-mail di del 18 aprile 2023; CP_2
23. comunicazione e-mail di IG del 18 maggio 2023;
24. comunicazione e-mail di del 21 giugno 2023; CP_2
25. scambio whatsapp del 6-9 novembre 2023;
26. scambio whatsapp del 7-11 dicembre 2023;
27. messaggio whatsapp del 11 dicembre 2023;
28. Ordine 1;
29. Ordine 2;
30. Ordine 3;
31. comunicazione e-mail di del 20 febbraio 2024; CP_2
32. scambio whatsapp del 16 febbraio 2024;
33. comunicazione e-mail di del 20 marzo 2024; CP_2
34. scambio whatsapp del 17 aprile 2024;
35. messaggio whatsapp del 16 luglio 2024;
36. comunicazione e-mail di del 16 luglio 2024; CP_2
37. scambi whatsapp scambiati da agosto a settembre 2024;
38. messaggio whatsapp del 11 settembre 2024;
39. scambi whatsapp scambiati da ottobre a dicembre 2024;
40. diffida di pagamento del 5 dicembre 2024;
41. comunicazione e-mail di del 25 novembre 2024. CP_2 2.- Si chiede di essere ammessi alla prova per testi su tutte le circostanze dedotte nella parte in
“FATTO” precedute dalla locuzione “vero che” con i nominativi dei testi che verranno dedotti nelle forme e nei termini previsti nel procedimento. 3.- Ogni altro riservato, in ragione del rito.
§ § §
4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna decisione è in rito.
Invero, parte opponente ha sollevato eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Vasto.
Con comparsa di costituzione e risposta parte opposta ha aderito alla eccezione di incompetenza territoriale avversaria.
Ne consegue la declaratoria di incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale in favore del
Tribunale di Vasto, nonché la revoca del decreto ingiuntivo n. 5628/2025.
In punto spese di lite vige il seguente principio giurisprudenziale: “L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ.,
l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” (cfr. Cass. sentenza n. 25180/13, nonché Cass. sentenza n.
21300/2024, secondo la quale: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38
c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Vasto;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5628/2025;
3) rimette al giudice ad quem ogni statuizione sulle spese di lite dell'odierno procedimento;
4) dispone la riassunzione della causa entro i termini massimi di legge.
Così deciso in Milano il 22 ottobre 2025
Il giudice
(ER LM)
5
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
Giudice Unico ER LM
Verbale di udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.pc.
Oggi, 22 ottobre 2025, sono comparsi dinanzi al dott. ER LM: per parte attrice opponente l'avv. IA AZ TI Controparte_1 per parte convenuta opposta l'avv. Nicolò Palmucci Controparte_2
E' altresì presente la dott.ssa ai fini della pratica forense e la dott.ssa . Persona_1 Persona_2
I presenti contestando le reciproche difese e si riportano ai propri scritti difensivi.
Parte opponente in particolare contesta la ricostruzione del rapporto commerciale effettuata da controparte che è smentita dalla stessa documentazione già in atti prodotta da parte opponente in allegato alla opposizione, es. doc. n.
2. Non vi è inadempimento né debenza. Trattandosi di documenti formati dalla stessa hanno valore confessorio. Viceversa, i documenti della parte CP_2 avversaria, che si contestano integralmente, sono stati prodotti in maniera parziale e suggestiva, non aggiungono e nulla provano di diverso rispetto alla ricostruzione dei fatti fornita da parte opponente e come sopra confermata dalla opposta.
Parte opposta contesta le deduzioni avversarie in quanto generiche, non essendo rapportate alle specifiche circostanze di fatto e di diritto dedotte dalla opposta in comparsa.
In particolare, parte opponente insiste per l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano in favore del Tribunale di Vasto e parte opposta aderisce alla predetta eccezione.
Il giudice, dato atto, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni.
Le parti precisano le conclusioni come già formulate in atti.
Conseguentemente, il giudice invita le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dando poi lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata.
Il Giudice
(ER LM)
1 N. R.G. 20083 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. ER LM, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
CF/PI: con gli avv.ti Cramarossa Fabio, Consoli Filippo Controparte_1 P.IVA_1
e TI IA AZ
-attrice opponente- contro
CF/PI: , con gli avv.ti Bergamaschi Marco e Palmucci Nicolò Controparte_2 P.IVA_2
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per Controparte_1
In via pregiudiziale Accertata la validità e l'operatività della clausola derogatoria della competenza esclusiva a giudicare di cui al contratto in essere tra le parti del 15.07.2023 per come in atti in favore del Tribunale di Vasto, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, essendo competente il Tribunale di Vasto e, per l'effetto, in accoglimento dell'eccezione sollevata, revocare il decreto ingiuntivo qui opposto n. 5628/2025 del 2-8.04.2025 in R.G. 45671/2024 emesso dal Tribunale di Milano, con ogni conseguenziale pronuncia dovuta;
In ragione di quanto sopra condannare parte opposta con sede legale in Controparte_2
Milano (MI), Via Andrea Doria n. 5, (C.F. e P.IVA ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore Sig. al pagamento, in favore della Controparte_3 Controparte_1
con sede legale in Borgaro Torinese (TO), Via Inghilterra 31 (C.F. e P.IVA ), in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, cpa, iva come per legge ed anticipazioni esenti sostenute.
2 In via subordinata e per il non creduto caso di mancato accoglimento della domanda in via pregiudiziale di cui sopra, ovvero a valersi per il giudizio radicando dinnanzi al Tribunale di
Vasto.
In via istruttoria
- Ammettere la prova per interpello e testi sulle circostanze infra dedotte, da intendersi preceduti dal rituale “vero che” e con i testi indicandi nei termini di legge e da ritenersi chiamati anche in prova contraria sui capi eventualmente indicati da controparte, riservata ogni altra deduzione, produzione ed argomentazione nei termini di legge.
Nel merito
In via preliminare
- Rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà stante l'assenza dei necessari requisiti previsti ex lege, trattandosi di opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, sia in rito e sia in merito per tutti i motivi di cui al presente atto e per l'effetto
In via principale
- Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto ed in quanto privo dei necessari presupposti previsti ex lege per l'emissione, per i motivi tutti in atti dedotti e deducendi;
- Accertare, in ogni caso, la manifesta infondatezza delle domande spiegate dalla CP_2
e, comunque, respingere le medesime in quanto infondate in fatto ed in diritto, mandando assolta
[...] l'opponente da qualsivoglia condanna. Controparte_1
In via riconvenzionale
- Accertato e dichiarato il grave ed ingiustificato inadempimento della alle CP_2 obbligazioni assunte nei confronti dell' relativamente alla consegna della merce di cui CP_1 agli ordini confermati e di cui in narrativa (conferma d'ordine del 30.01.2024 per euro 270.270,99, conferma d'ordine del 14.06.2024 per euro 145.932,16 e conferma d'ordine del 16.09.2024 per euro 125.299,02) condannare per i motivi meglio riportati in narrativa l'opposta al pagamento in favore della somma di euro 122.892,88, ovvero quella veriore ed anche maggiore/minore somma altrimenti statuenda dall'Ill.mo Giudicante in corso di giudizio in ragione del giusto e provato, in esito a licenzianda CTU ovvero liquidata dall'Ill.mo Giudice ai sensi dell'art 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge il tutto nei limiti di competenza del Giudice adito.
In via di ulteriore subordine Nella non creduta e credibile ipotesi di accoglimento anche solo parziale di alcuna domanda dell'opposta, compensare tutto quanto eventualmente ritenuto a questa dovuto dall'opponente con quanto in via riconvenzionale ritenuto di ragione dovuto dall'opposta all'opponente per i motivi di cui in narrativa, disponendo la condanna al pagamento da parte dell'opposta in favore dell'opponente per la differenza risultante. In ogni caso Con vittoria, di spese e competenze professionali oltre rimborso forfettario 15%, IVA, CPA e onorari di patrocinio anche per eventuali C.T. di Ufficio o di parte.
*
Per Controparte_2
In via pregiudiziale:
- per i motivi illustrati in narrativa, in virtù dell'adesione all'eccezione di incompetenza formulata da C ; accertare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano e dichiarare competente il Tribunale di Vasto e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo, fissare un termine non superiore a tre mesi per la riassunzione dinnanzi al giudice competente e non disporre in merito alle spese.
3 In via preliminare:
- per i motivi illustrati in narrativa, emettere ordinanza-ingiuntiva provvisoriamente esecutiva ex art. 186-ter c.p.c. e, per l'effetto, condannare IG al pagamento della somma di Euro 121.909,96 oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture sino alla data di effettivo soddisfo ovvero, in via subordinata, emettere ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. e, per l'effetto, condannare IG al pagamento della somma di Euro 121.909,96 oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture sino alla data di effettivo soddisfo. In via principale: C
- per i motivi illustrati in narrativa, condannare al pagamento a favore di della somma CP_2 di Euro 121.909,96, oltre agli interessi moratori dovuti dalla scadenza delle singole fatture sino alla data di effettivo soddisfo, ovvero la, maggiore o minore, somma che verrà ritenuta di giustizia.
- per i motivi illustrati in narrativa, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda riconvenzionale formulata da IG. In ogni caso:
- spese di lite e compensi professionali interamente rifusi. In via istruttoria: 1.- Oltre alla procura alle liti (sub A), al fascicolo monitorio (sub B), di cui si chiede, comunque, l'acquisizione, e al Ricorso e al Decreto notificati da IG (sub C), si producono in giudizio i seguenti documenti (con numerazione a seguire rispetto ai documenti del fascicolo monitorio):
20. comunicazione e-mail di del 21 marzo 2023; CP_2
21. comunicazione e-mail di del 4 aprile 2023; CP_2
22. comunicazione e-mail di del 18 aprile 2023; CP_2
23. comunicazione e-mail di IG del 18 maggio 2023;
24. comunicazione e-mail di del 21 giugno 2023; CP_2
25. scambio whatsapp del 6-9 novembre 2023;
26. scambio whatsapp del 7-11 dicembre 2023;
27. messaggio whatsapp del 11 dicembre 2023;
28. Ordine 1;
29. Ordine 2;
30. Ordine 3;
31. comunicazione e-mail di del 20 febbraio 2024; CP_2
32. scambio whatsapp del 16 febbraio 2024;
33. comunicazione e-mail di del 20 marzo 2024; CP_2
34. scambio whatsapp del 17 aprile 2024;
35. messaggio whatsapp del 16 luglio 2024;
36. comunicazione e-mail di del 16 luglio 2024; CP_2
37. scambi whatsapp scambiati da agosto a settembre 2024;
38. messaggio whatsapp del 11 settembre 2024;
39. scambi whatsapp scambiati da ottobre a dicembre 2024;
40. diffida di pagamento del 5 dicembre 2024;
41. comunicazione e-mail di del 25 novembre 2024. CP_2 2.- Si chiede di essere ammessi alla prova per testi su tutte le circostanze dedotte nella parte in
“FATTO” precedute dalla locuzione “vero che” con i nominativi dei testi che verranno dedotti nelle forme e nei termini previsti nel procedimento. 3.- Ogni altro riservato, in ragione del rito.
§ § §
4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna decisione è in rito.
Invero, parte opponente ha sollevato eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Vasto.
Con comparsa di costituzione e risposta parte opposta ha aderito alla eccezione di incompetenza territoriale avversaria.
Ne consegue la declaratoria di incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale in favore del
Tribunale di Vasto, nonché la revoca del decreto ingiuntivo n. 5628/2025.
In punto spese di lite vige il seguente principio giurisprudenziale: “L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ.,
l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” (cfr. Cass. sentenza n. 25180/13, nonché Cass. sentenza n.
21300/2024, secondo la quale: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38
c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Vasto;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5628/2025;
3) rimette al giudice ad quem ogni statuizione sulle spese di lite dell'odierno procedimento;
4) dispone la riassunzione della causa entro i termini massimi di legge.
Così deciso in Milano il 22 ottobre 2025
Il giudice
(ER LM)
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