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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/07/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2541/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2541/2025 promossa da:
(c.f. ), con gli avv.ti BOTTICINI ANNAMARIA e Parte_1 C.F._1
BOTTICINI EDOARDO, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Rovato (BS), Via
Castello, n. 19
e
(c.f. , con gli avv.ti BOTTICINI Parte_2 C.F._2
ANNAMARIA e BOTTICINI EDOARDO, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rovato
(BS), Via Castello, n. 19
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 26.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
« 1) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita a Coccaglio (BS) Via Padre Giuseppe Zani n. 2, ad oggi di proprietà di entrambi i ricorrenti, resterà in uso esclusivo al signor senza corrispettivi di Parte_2 sorta in favore della signora sino al perfezionamento di quanto previsto al Parte_1 successivo punto 4; resteranno in piena proprietà al signor tutti i mobili, arredi Parte_2
e pertinenze ad oggi ivi presenti. 3) La signora ha già provveduto ad asportare tutti i propri beni ed effetti personali Parte_1 dalla casa coniugale.
4) Contestualmente alla manifestazione di volontà di separarsi, a definizione di ogni rapporto patrimoniale e di ogni reciproca ragione dare/avere, e ai fini della risoluzione consensuale della crisi coniugale e delle esenzioni di cui all'art. 19 L.74/1987 e succ. modifiche, la signora Pt_1 si impegna e si obbliga a trasferire, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non
[...] oltre 6 mesi dalla data della pubblicazione della sentenza di separazione, in favore del signor
, che a sua volta si impegna ad acquistare nello stesso termine, la propria quota Parte_2 di 1/2 del diritto di piena proprietà della casa coniugale sita in Coccaglio (BS) Via Padre Giuseppe
Zani n. 2 e precisamente:
*proveniente da scrittura di assegnazione di alloggio a socio di cooperativa in data 28.05.2004 a rogito Notaio rep. 36742 racc. 14712 (doc. 6), così individuata: NCEU fg. 8 sez. NCT Persona_1 mapp. 566 sub 8 Via G. Zani n. 6 piano T-S1-1, cat. A/2, classe 4, vani 7,5, sup. cat. 156 mq rendita catastale € 581,01 consistente in appartamento a pianto terra e primo con corti esclusive al piano terra nonché cantina e lavanderia al piano interrato;
mapp. 566 sub 18 Via G. Zani n. 12 piano S1, cat. C/6, classe 3, mq 35, sup. cat. 39 mmq, rendita catastale € 56,04 consistente in autorimessa al pianto interrato;
il tutto con la relativa quota proporzionale delle parti comuni del fabbricato di cui fanno parte, ai sensi dell'art. 1117 e segg. c.c. il tutto come meglio descritto nell'atto di provenienza allegato (cfr. doc. 6).
Le parti concordano che il corrispettivo stabilito per la vendita della porzione di immobile come sopra indicato ammonta ad € 100.000,00 (centomila/00) che il signor Parte_2 corrisponderà alla signora come segue: Parte_1
€ 20.000,00 mediante bonifico bancario alla data della firma del presente ricorso;
€ 80.000,00 mediante bonifico bancario alla data del rogito notarile.
L'atto di vendita verrà stipulato presso lo studio del Notaio di Brescia. Persona_2
Le relative spese saranno a carico del signor . Parte_2
5) Le parti danno atto e convengono che il trasferimento immobiliare previsto al punto 4) è stato negoziato e quindi concordato al fine di risolvere e comporre in via transattiva la crisi coniugale e a definizione di tutti i rapporti patrimoniali sorti con il matrimonio e costituisce elemento funzionale e indispensabile di tale risoluzione.
6) In ragione del corrispettivo indicato al punto 4) il signor assumerà in via Parte_2 esclusiva ogni onere derivante da detta compravendita e, nella specie, qualsivoglia spesa, tassa o imposta;
inoltre, si farà carico dell'imposta derivante da plusvalenza per la quota inerente alla signora e per come verrà accertata in capo alla stessa, fino alla concorrenza della Parte_1 somma di € 5.000,00 (cinquemila/00); per tale ultima voce la signora in virtù della Parte_1 presente clausola, viene liberata e tenuta indenne dal signor fino alla Parte_2 concorrenza della somma di € 5.000,00 (cinquemila).
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto nessuna forma di mantenimento sussisterà a carico di ciascuno nei confronti dell'altro, rinunciandovi gli stessi espressamente.
8) I coniugi dichiarano, infine, di aver già definito ogni rapporto di natura patrimoniale tra loro e di nulla avere più a che pretendere reciprocamente per alcun titolo o ragione.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 05/02/2025, e Parte_1 Parte_2 premesso di avere contratto matrimonio civile in Brescia (BS) in data 16.3.1996, i figli adottivi dei coniugi sono nata in [...] il [...] e nato Persona_3 Persona_4 in Durame (Etiopia) il 27.4.1999, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Coccaglio (BS) e di Brescia di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 1996, parte II^, serie C, n. 2;
3) Spese di lite compensate. Brescia, camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2541/2025 promossa da:
(c.f. ), con gli avv.ti BOTTICINI ANNAMARIA e Parte_1 C.F._1
BOTTICINI EDOARDO, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Rovato (BS), Via
Castello, n. 19
e
(c.f. , con gli avv.ti BOTTICINI Parte_2 C.F._2
ANNAMARIA e BOTTICINI EDOARDO, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rovato
(BS), Via Castello, n. 19
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 26.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
« 1) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita a Coccaglio (BS) Via Padre Giuseppe Zani n. 2, ad oggi di proprietà di entrambi i ricorrenti, resterà in uso esclusivo al signor senza corrispettivi di Parte_2 sorta in favore della signora sino al perfezionamento di quanto previsto al Parte_1 successivo punto 4; resteranno in piena proprietà al signor tutti i mobili, arredi Parte_2
e pertinenze ad oggi ivi presenti. 3) La signora ha già provveduto ad asportare tutti i propri beni ed effetti personali Parte_1 dalla casa coniugale.
4) Contestualmente alla manifestazione di volontà di separarsi, a definizione di ogni rapporto patrimoniale e di ogni reciproca ragione dare/avere, e ai fini della risoluzione consensuale della crisi coniugale e delle esenzioni di cui all'art. 19 L.74/1987 e succ. modifiche, la signora Pt_1 si impegna e si obbliga a trasferire, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non
[...] oltre 6 mesi dalla data della pubblicazione della sentenza di separazione, in favore del signor
, che a sua volta si impegna ad acquistare nello stesso termine, la propria quota Parte_2 di 1/2 del diritto di piena proprietà della casa coniugale sita in Coccaglio (BS) Via Padre Giuseppe
Zani n. 2 e precisamente:
*proveniente da scrittura di assegnazione di alloggio a socio di cooperativa in data 28.05.2004 a rogito Notaio rep. 36742 racc. 14712 (doc. 6), così individuata: NCEU fg. 8 sez. NCT Persona_1 mapp. 566 sub 8 Via G. Zani n. 6 piano T-S1-1, cat. A/2, classe 4, vani 7,5, sup. cat. 156 mq rendita catastale € 581,01 consistente in appartamento a pianto terra e primo con corti esclusive al piano terra nonché cantina e lavanderia al piano interrato;
mapp. 566 sub 18 Via G. Zani n. 12 piano S1, cat. C/6, classe 3, mq 35, sup. cat. 39 mmq, rendita catastale € 56,04 consistente in autorimessa al pianto interrato;
il tutto con la relativa quota proporzionale delle parti comuni del fabbricato di cui fanno parte, ai sensi dell'art. 1117 e segg. c.c. il tutto come meglio descritto nell'atto di provenienza allegato (cfr. doc. 6).
Le parti concordano che il corrispettivo stabilito per la vendita della porzione di immobile come sopra indicato ammonta ad € 100.000,00 (centomila/00) che il signor Parte_2 corrisponderà alla signora come segue: Parte_1
€ 20.000,00 mediante bonifico bancario alla data della firma del presente ricorso;
€ 80.000,00 mediante bonifico bancario alla data del rogito notarile.
L'atto di vendita verrà stipulato presso lo studio del Notaio di Brescia. Persona_2
Le relative spese saranno a carico del signor . Parte_2
5) Le parti danno atto e convengono che il trasferimento immobiliare previsto al punto 4) è stato negoziato e quindi concordato al fine di risolvere e comporre in via transattiva la crisi coniugale e a definizione di tutti i rapporti patrimoniali sorti con il matrimonio e costituisce elemento funzionale e indispensabile di tale risoluzione.
6) In ragione del corrispettivo indicato al punto 4) il signor assumerà in via Parte_2 esclusiva ogni onere derivante da detta compravendita e, nella specie, qualsivoglia spesa, tassa o imposta;
inoltre, si farà carico dell'imposta derivante da plusvalenza per la quota inerente alla signora e per come verrà accertata in capo alla stessa, fino alla concorrenza della Parte_1 somma di € 5.000,00 (cinquemila/00); per tale ultima voce la signora in virtù della Parte_1 presente clausola, viene liberata e tenuta indenne dal signor fino alla Parte_2 concorrenza della somma di € 5.000,00 (cinquemila).
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto nessuna forma di mantenimento sussisterà a carico di ciascuno nei confronti dell'altro, rinunciandovi gli stessi espressamente.
8) I coniugi dichiarano, infine, di aver già definito ogni rapporto di natura patrimoniale tra loro e di nulla avere più a che pretendere reciprocamente per alcun titolo o ragione.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 05/02/2025, e Parte_1 Parte_2 premesso di avere contratto matrimonio civile in Brescia (BS) in data 16.3.1996, i figli adottivi dei coniugi sono nata in [...] il [...] e nato Persona_3 Persona_4 in Durame (Etiopia) il 27.4.1999, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Coccaglio (BS) e di Brescia di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 1996, parte II^, serie C, n. 2;
3) Spese di lite compensate. Brescia, camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti