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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/09/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 743/2025
Oggi 30 settembre 2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 743/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
( ), nella qualità di genitore esercente la Parte_1 C.F._1
responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Faugiana C.F._2
( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino
Rizzo ( t) per procura generale alle liti in notaio Email_2
in atti Per_2
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'indennità
2 d'accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resisteva in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile,
anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età,
consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza.
Invero, il Consulente in seno all'elaborato peritale si è così espresso: “A parere del
sottoscritto consulente, esaminata la documentazione prodotta, analizzate le patologie riscontrate in
sede di accertamenti peritali e valutata la loro attuale incidenza funzionale, il giovane
[...]
ha diritto, in atto, limitatamente agli aspetti medico-legali, al Persona_3
riconoscimento dello status di invalido meritevole del riconoscimento dell'indennità
d'accompagnamento con decorrenza dal 01.12.2023 e revisione a due anni.”
Ebbene, il CTU nominato nel presente giudizio, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale (cfr. relazione di consulenza in atti) ha asseverato che l'istante, a causa delle patologie che l'affliggono, ha necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Può, quindi, concludersi che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento a partire dal giorno 1.12.2023
con revisione a due anni.
3 Il ricorso va dunque integralmente accolto.
Le spese di lite, anche della precedente fase di accertamento tecnico preventivo,
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri indicati dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1
separato provvedimento.
P.Q.M.
1. Dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex. L n. 18/1980 dal giorno
1.12.2023;
2. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per CP_1
compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppina Faugiana dichiaratosi antistatario;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1
con separato provvedimento.
Marsala, 30.9.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Cinzia Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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