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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 30/10/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1263 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1263 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. NOVELLI CINZIA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. LUNEDEI MARCO (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 25/07/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente,
[...] per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 3.04.1993, a Messina (ME), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
Per_
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 6.10.2025 e 13.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso ed hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina (ME) l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 03/04/1993 con rito civile a Messina
(ME), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Messina con atto n. 72 P. I anno
1993;
B. dare atto che la casa coniugale completa di arredi sita in Rimini (RN), Via CE AV n. 2, è rimasta nella disponibilità del Sig. che ivi continuerà a vivere unitamente ai figli maggiorenni Pt_2 ed economicamente autosufficienti e Persona_3 Per_2
C. dare atto che tutti gli oneri ordinari e straordinari inerenti l'immobile sito in Rimini (RN) alla Via
CE AV n. 2 graveranno interamente sul sig. Pt_2
D. dare atto che la sig.ra si è già trasferita di fatto altrove, e precisamente in Parte_1
Verucchio (RN), Via Valle n. 1401; Per_ E. dare atto che i figli e sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Persona_4
F. dare atto che le parti concordemente stabiliscono che, qualora i figli dovessero avere problemi di salute o impedimenti che dovessero vederli costretti a rimanere a casa, la Signora viene sin Pt_1 da ora autorizzata ad accedere presso l'abitazione del Sig. presso il quale i figli ancora Pt_2 abitano, per prestare loro eventuale assistenza;
G. dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti per cui non vi è richiesta di mantenimento né di assegno divorzile;
H. dare atto che le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, hanno già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e non hanno, pertanto, l'una nei confronti dell'altra, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa;
I. pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970 n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
J. dare atto che le spese legali per la presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti, essendo peraltro la Sig.ra ammessa a godere del beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato Pt_1 con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini del 30/05/2024.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Parte_2 trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina (ME) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 72 Parte I Anno 1993 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1263 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. NOVELLI CINZIA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. LUNEDEI MARCO (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 25/07/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente,
[...] per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 3.04.1993, a Messina (ME), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
Per_
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 6.10.2025 e 13.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso ed hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina (ME) l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 03/04/1993 con rito civile a Messina
(ME), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Messina con atto n. 72 P. I anno
1993;
B. dare atto che la casa coniugale completa di arredi sita in Rimini (RN), Via CE AV n. 2, è rimasta nella disponibilità del Sig. che ivi continuerà a vivere unitamente ai figli maggiorenni Pt_2 ed economicamente autosufficienti e Persona_3 Per_2
C. dare atto che tutti gli oneri ordinari e straordinari inerenti l'immobile sito in Rimini (RN) alla Via
CE AV n. 2 graveranno interamente sul sig. Pt_2
D. dare atto che la sig.ra si è già trasferita di fatto altrove, e precisamente in Parte_1
Verucchio (RN), Via Valle n. 1401; Per_ E. dare atto che i figli e sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Persona_4
F. dare atto che le parti concordemente stabiliscono che, qualora i figli dovessero avere problemi di salute o impedimenti che dovessero vederli costretti a rimanere a casa, la Signora viene sin Pt_1 da ora autorizzata ad accedere presso l'abitazione del Sig. presso il quale i figli ancora Pt_2 abitano, per prestare loro eventuale assistenza;
G. dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti per cui non vi è richiesta di mantenimento né di assegno divorzile;
H. dare atto che le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, hanno già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e non hanno, pertanto, l'una nei confronti dell'altra, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa;
I. pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970 n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
J. dare atto che le spese legali per la presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti, essendo peraltro la Sig.ra ammessa a godere del beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato Pt_1 con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini del 30/05/2024.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Parte_2 trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina (ME) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 72 Parte I Anno 1993 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi