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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10804 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1684/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa MI ER, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 1684/2022 del R.G.A.C.,
vertente tra
Co
in persona del Parte_1
curatore fallimentare, avv. Massimo Pagliari., elettivamente domiciliato in
Roma, Via Pompeo Magno n.2/b, presso l'avv. Stefano Bassarelli, per procura speciale su separato foglio congiunto all'atto di citazione, giusto provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato del 09/12/2021;
- parte attrice -
e pagina 1 di 7 , in persona del Direttore p.t., Controparte_2
-parte convenuta–
in persona dell'avv. Francesco Cento, giusta Controparte_3
procura conferita per Notar in data 06/12/2020, elettivamente Persona_1
domiciliata in Roma, via Minucio Felice n. 15, presso l'avv. Lucilla Manca che la rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta,
-parte convenuta –
, in persona del Ministro p.t., elettivamente Controparte_4
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato da cui è ex lege rappresentato e difeso;
-parte convenuta-
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. relativa a cartella esattoriale n. 097
2019 0189874163000, emessa sulla base del Ruolo formato da
[...]
in nome e per conto del – Tribunale Controparte_3 Controparte_4
di Roma Ufficio Recupero Crediti per il pagamento di crediti giudiziari riferiti all'anno 2013.
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 27/06/2024 e decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato riportandosi ai rispetti atti difensivi.
Parte attrice: “."Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria domanda
ed/od eccezione disattesa e reietta e con riserva di meglio precisare ed
articolare la domanda e le prove e di proporre eccezioni in relazione alle
difese ed eccezioni di controparte:
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la illegittimità del Ruolo
di esazione di cui al n. 2019/010796 reso esecutivo il 29/5/2019 per crediti
giudiziari dell'anno 2013 formato dalla (per conto Controparte_3
del – Tribunale di Roma Ufficio Recupero Crediti), Controparte_4
poiché non conforme al contenuto del dispositivo dell'atto giurisdizionale ivi
espressamente indicato quale suo atto presupposto (Ordinanza del Tribunale
di Roma del 16/12/2013 n. R.G. 31296/2012) e, altresì, perché formato il
Ruolo stesso in difetto della preventiva notifica al debitore dell'invito di cui
all'art. 212 T.U. (DPR 115/2002) ed in dispregio, conseguentemente, del
correlato diritto del destinatario stesso di poter adempiere nel termine di 30
gg. senza soggiacere all'imposizione di sanzioni ammnistrative e/o di costi
correlati al ritardo e, per l'effetto, dichiarare nulla, annullare o/o comunque
pagina 3 di 7 revocare la Cartella di pagamento, n° 097 2019 0189874163000 in quanto
conseguente e dipendente dal richiamato Ruolo di esazione;
- in via immediata, disporre la sospensione dell'esecutività del Ruolo emesso
da e della Cartella di pagamento notificata Controparte_3
dall' con il n° 097 2019 0189874163000; Controparte_2
In ogni caso, condannare le Amministrazioni convenute al pagamento delle
spese e degli onorari relativi al presente giudizio.”.
“Piaccia all' Ecc.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_5
reiectis, rigettare tutte le domande avanzate nei confronti di
[...]
, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
CP_3
- con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio..”:
:” Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma rigettare la Controparte_4
domanda, ivi compresa quella cautelare, perché infondata in fatto e in
diritto.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 14/12/2021, la parte attrice indicata in epigrafe ha opposto la cartella di pagamento in oggetto emessa da
[...]
relativamente al Ruolo formato da Controparte_6 [...]
in nome e per conto del – Tribunale Controparte_3 Controparte_4
pagina 4 di 7 di Roma per il pagamento di crediti giudiziari relativi Controparte_7
all'anno 2013 per l'importo complessivo di € 6.711,25, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell' efficacia esecutiva, per i seguenti motivi: - non debenza della somma di € 1.824,35 poiché in esubero rispetto a quella effettivamente liquidata nel provvedimento giudiziale presupposto;
-
omessa notifica dell'invito al pagamento ex art. 212 T.U. (DPR 115/2002).
2. Costituitasi, ha dedotto la legittimità Controparte_3
dell'iscrizione a ruolo della pretesa creditoria azionata e la conseguente infondatezza delle domande attoree.
3. Costituitosi il ha chiesto il rigetto delle domande Controparte_4
attoree per infondatezza.
4. Regolarmente evocata in giudizio non si Controparte_2
è costituita in giudizio.
5. Ritenuta rinunciata la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale opposta, la causa è stata rinviata immediatamente per la precisazione delle conclusioni, quindi, trattenuta in decisione sulla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere formulata dalle parti a seguito dell'intervenuto integrale pagamento della somma dovuta.
pagina 5 di 7 6. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto del giudizio –
arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014) ), preliminarmente, ritenuta la regolarità della notifica dell'atto di citazione eseguita in data 14/12/2021 nei confronti di , ne dichiara la contumacia. Controparte_2
Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione offerta in comunicazione da parte attrice risulta che quest'ultima ha provveduto al pagamento integrale della somma richiesta a mezzo della cartella di pagamento impugnata in data 17/05/2024 (cfr. contabile depositata in data 17/05/2024).
Dal momento che l'avvenuto pagamento consente di ritenere non più
persistente, avuto riguardo alla domanda di cessazione della materia del contendere formulata dalla parte attrice alla quale hanno aderito le parti convenute, l'interesse alla pronuncia giudiziale precedentemente richiesta,
deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
7. Ai fini della decisione sulle spese di giudizio sussistono giusti motivi -arg.
ex art. 92 c.p.c.- per l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara cessata la materia del contendere;
-) compensa integralmente tra le parti le spese di lite..
Roma, 17/07/2025
Il giudice
MI ER
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa MI ER, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 1684/2022 del R.G.A.C.,
vertente tra
Co
in persona del Parte_1
curatore fallimentare, avv. Massimo Pagliari., elettivamente domiciliato in
Roma, Via Pompeo Magno n.2/b, presso l'avv. Stefano Bassarelli, per procura speciale su separato foglio congiunto all'atto di citazione, giusto provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato del 09/12/2021;
- parte attrice -
e pagina 1 di 7 , in persona del Direttore p.t., Controparte_2
-parte convenuta–
in persona dell'avv. Francesco Cento, giusta Controparte_3
procura conferita per Notar in data 06/12/2020, elettivamente Persona_1
domiciliata in Roma, via Minucio Felice n. 15, presso l'avv. Lucilla Manca che la rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta,
-parte convenuta –
, in persona del Ministro p.t., elettivamente Controparte_4
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato da cui è ex lege rappresentato e difeso;
-parte convenuta-
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. relativa a cartella esattoriale n. 097
2019 0189874163000, emessa sulla base del Ruolo formato da
[...]
in nome e per conto del – Tribunale Controparte_3 Controparte_4
di Roma Ufficio Recupero Crediti per il pagamento di crediti giudiziari riferiti all'anno 2013.
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 27/06/2024 e decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato riportandosi ai rispetti atti difensivi.
Parte attrice: “."Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria domanda
ed/od eccezione disattesa e reietta e con riserva di meglio precisare ed
articolare la domanda e le prove e di proporre eccezioni in relazione alle
difese ed eccezioni di controparte:
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la illegittimità del Ruolo
di esazione di cui al n. 2019/010796 reso esecutivo il 29/5/2019 per crediti
giudiziari dell'anno 2013 formato dalla (per conto Controparte_3
del – Tribunale di Roma Ufficio Recupero Crediti), Controparte_4
poiché non conforme al contenuto del dispositivo dell'atto giurisdizionale ivi
espressamente indicato quale suo atto presupposto (Ordinanza del Tribunale
di Roma del 16/12/2013 n. R.G. 31296/2012) e, altresì, perché formato il
Ruolo stesso in difetto della preventiva notifica al debitore dell'invito di cui
all'art. 212 T.U. (DPR 115/2002) ed in dispregio, conseguentemente, del
correlato diritto del destinatario stesso di poter adempiere nel termine di 30
gg. senza soggiacere all'imposizione di sanzioni ammnistrative e/o di costi
correlati al ritardo e, per l'effetto, dichiarare nulla, annullare o/o comunque
pagina 3 di 7 revocare la Cartella di pagamento, n° 097 2019 0189874163000 in quanto
conseguente e dipendente dal richiamato Ruolo di esazione;
- in via immediata, disporre la sospensione dell'esecutività del Ruolo emesso
da e della Cartella di pagamento notificata Controparte_3
dall' con il n° 097 2019 0189874163000; Controparte_2
In ogni caso, condannare le Amministrazioni convenute al pagamento delle
spese e degli onorari relativi al presente giudizio.”.
“Piaccia all' Ecc.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_5
reiectis, rigettare tutte le domande avanzate nei confronti di
[...]
, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
CP_3
- con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio..”:
:” Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma rigettare la Controparte_4
domanda, ivi compresa quella cautelare, perché infondata in fatto e in
diritto.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 14/12/2021, la parte attrice indicata in epigrafe ha opposto la cartella di pagamento in oggetto emessa da
[...]
relativamente al Ruolo formato da Controparte_6 [...]
in nome e per conto del – Tribunale Controparte_3 Controparte_4
pagina 4 di 7 di Roma per il pagamento di crediti giudiziari relativi Controparte_7
all'anno 2013 per l'importo complessivo di € 6.711,25, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell' efficacia esecutiva, per i seguenti motivi: - non debenza della somma di € 1.824,35 poiché in esubero rispetto a quella effettivamente liquidata nel provvedimento giudiziale presupposto;
-
omessa notifica dell'invito al pagamento ex art. 212 T.U. (DPR 115/2002).
2. Costituitasi, ha dedotto la legittimità Controparte_3
dell'iscrizione a ruolo della pretesa creditoria azionata e la conseguente infondatezza delle domande attoree.
3. Costituitosi il ha chiesto il rigetto delle domande Controparte_4
attoree per infondatezza.
4. Regolarmente evocata in giudizio non si Controparte_2
è costituita in giudizio.
5. Ritenuta rinunciata la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale opposta, la causa è stata rinviata immediatamente per la precisazione delle conclusioni, quindi, trattenuta in decisione sulla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere formulata dalle parti a seguito dell'intervenuto integrale pagamento della somma dovuta.
pagina 5 di 7 6. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto del giudizio –
arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014) ), preliminarmente, ritenuta la regolarità della notifica dell'atto di citazione eseguita in data 14/12/2021 nei confronti di , ne dichiara la contumacia. Controparte_2
Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione offerta in comunicazione da parte attrice risulta che quest'ultima ha provveduto al pagamento integrale della somma richiesta a mezzo della cartella di pagamento impugnata in data 17/05/2024 (cfr. contabile depositata in data 17/05/2024).
Dal momento che l'avvenuto pagamento consente di ritenere non più
persistente, avuto riguardo alla domanda di cessazione della materia del contendere formulata dalla parte attrice alla quale hanno aderito le parti convenute, l'interesse alla pronuncia giudiziale precedentemente richiesta,
deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
7. Ai fini della decisione sulle spese di giudizio sussistono giusti motivi -arg.
ex art. 92 c.p.c.- per l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara cessata la materia del contendere;
-) compensa integralmente tra le parti le spese di lite..
Roma, 17/07/2025
Il giudice
MI ER
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