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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/02/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 42/2024 promossa da:
, nata in [...], in data [...] e Parte_1 [...]
, nato in [...], in data [...], rappresentati e difesi, nel presente Parte_2 giudizio, dall'Avvocato Eduardo Dromi, come da procura notarile in atti, autenticata e tradotta, nonché munita di apostilla, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato sito in Roma,
Via Antonio Gramsci n. 7;
ricorrenti contro
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato l'08.01.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_1
1 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_1
, nato a [...] il giorno 30.09.1912 (cfr. doc. in atti n. 1), dai genitori
[...] [...]
e , e successivamente emigrato in Perù. CP_3 Persona_2
Dall'unione tra e la Sig.ra nasceva a Chiclayo (Perù), in Persona_1 Parte_3 data 26.05.1943, il loro figlio (cfr. doc. in atti n. 3), il quale si univa in Persona_3 matrimonio con del Rosario il 14.05.1963 (cfr. doc. in atti n. 4). Per_4 Persona_5
L'originario avo italiano era poi deceduto in Perù senza aver ivi acquistato la cittadinanza per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 2).
Dall'unione coniugale tra e Persona_3 Controparte_4 nascevano le due figlie , in data 13.09.1963, e Persona_6 Persona_7
, in data 06.12.1964 (cfr. doc. in atti n.n. 5 e 6).
[...]
In data 20.01.1990, contraeva matrimonio con Persona_6 Persona_8
(cfr. doc. in atti n. 7) e dalla loro unione nasceva il 27.04.1990, a Chiclayo (Perù),
[...]
(cfr. doc. in atti n.8), attuale ricorrente. Parte_1
In data 27.10.1990, contraeva matrimonio con Persona_7 Persona_9
(cfr. doc. in atti n.9) e dalla loro unione nasceva il 26.03.1991, a Chiclayo (Perù),
[...] [...]
(cfr. doc. in atti n. 10), attuale ricorrente. Parte_2
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare, riconoscere e dichiarare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da avo italiano e ordinare al e per esso all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere Controparte_1 alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile e anagrafici, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Il si costituiva in giudizio in data 13.01.2025, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1 dello Stato, eccependo - anzitutto - l'inammissibilità del ricorso per omessa dimostrazione dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa e, nel merito, l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23.01.2025, assente parte convenuta, la difesa si riportava agli scritti difensivi e ne chiedeva l'accoglimento. Dunque, il giudice riservava la causa.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
2 n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...], quindi in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
3 Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002):
“L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
Orbene, la difesa ha sostenuto che i ricorrenti hanno esperito ogni tentativo utile per accedere alla procedura amministrativa finalizzata al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presso il Consolato Generale d'Italia a Lima, senza tuttavia riuscire ad ottenere un appuntamento.
In particolare, è stato evidenziato che, in data 1° maggio 2023, il ricorrente Parte_2
ha formalizzato, tramite e-mail, una richiesta scritta all'Ambasciata d'Italia a Lima, in
[...]
Perù, con cui domandava un appuntamento per depositare la documentazione necessaria, lamentando l'impossibilità di completare la prenotazione tramite il sistema telematico Prenot@mi, dal momento che il Consolato Generale d'Italia a Lima non risultava registrato sulla piattaforma.
4 Con successiva comunicazione del 2 maggio 2023, l'Ambasciata ha risposto che la ricezione delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis era momentaneamente sospesa a causa della necessità di gestire l'emergenza nazionale derivante dalle gravi circostanze politiche e di sicurezza del Paese. L'email precisava, altresì, che il pubblico sarebbe stato informato della riapertura del servizio non appena le condizioni lo avessero consentito.
A ulteriore conferma delle difficoltà incontrate nell'accesso alla procedura amministrativa, i ricorrenti hanno prodotto un atto notarile del 17 ottobre 2022, con il quale il notaio Persona_10 attestava l'impossibilità di selezionare il Consolato Generale d'Italia a Lima o in Perù all'interno della piattaforma Prenot@mi, precludendo, di fatto, la prenotazione di un appuntamento. Il suddetto atto notarile certificava, altresì, che l'Ambasciata confermava telefonicamente la sospensione della procedura di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
La difesa ha posto in rilievo come tale situazione si protragga da anni, evidenziando che, inizialmente, il Consolato aveva adottato un sistema di prenotazione basato su videochiamata tramite WhatsApp, il quale, tuttavia, non consentiva di verificare i tempi di attesa per la trattazione delle pratiche.
Successivamente, a partire dal giugno 2021, è stato introdotto Prenot@mi, sistema centralizzato per la gestione degli appuntamenti per i servizi consolari, che ha definitivamente sostituito il precedente metodo. Secondo i ricorrenti, la piattaforma ha reso ancor più difficoltoso l'accesso alla procedura, in quanto tutti i tentativi di prenotazione da loro esperiti si sono rivelati infruttuosi, come comprovato dall'atto notarile.
Sulla base di tali elementi, la difesa ha quindi sostenuto che l'oggettiva impossibilità di ottenere un appuntamento presso il Consolato Generale d'Italia a Lima costituisse un'ingiustificata limitazione dell'esercizio del diritto al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, tale da legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale in via sostitutiva.
Ebbene, la tutela giurisdizionale in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis trova applicazione solo laddove risulta impossibile o eccessivamente gravoso per il cittadino accedere alla relativa procedura amministrativa presso le competenti autorità consolari. Tale principio si fonda sulla necessità di garantire un bilanciamento tra il diritto soggettivo del richiedente e l'organizzazione del servizio consolare, evitando che il rimedio giurisdizionale si trasformi in un mezzo ordinario di riconoscimento della cittadinanza in assenza di un'effettiva preclusione amministrativa.
Nel caso di specie, si osserva come i ricorrenti hanno prodotto documentazione attestante le difficoltà di accesso alla procedura, segnatamente: un atto notarile del 17 ottobre 2022, con cui si certifica l'impossibilità di selezionare il Consolato Generale d'Italia a Lima sulla piattaforma Prenot@mi; una email del 1° maggio 2023, con cui il ricorrente ha richiesto Parte_2 chiarimenti all'Ambasciata d'Italia in Perù circa le modalità di presentazione della domanda di
5 riconoscimento della cittadinanza;
una risposta dell'Ambasciata d'Italia in Perù del 2 maggio 2023, nella quale si conferma la temporanea sospensione della procedura per ragioni legate all'emergenza politica e di sicurezza del Paese.
Tuttavia, tale documentazione non è sufficiente a dimostrare l'attualità e la permanenza dell'impossibilità di accesso alla procedura consolare.
In particolare, si rileva che: l'atto notarile del 17 ottobre 2022 documenta una situazione risalente nel tempo, senza fornire elementi aggiornati sulla perdurante indisponibilità del servizio consolare;
la risposta dell'Ambasciata del 2 maggio 2023, pur attestando la sospensione temporanea del servizio, non indica alcun termine per la ripresa delle attività, né esclude che nel frattempo la situazione muti;
inoltre, non risultavano prodotti ulteriori tentativi recenti da parte dei ricorrenti volti a verificare l'effettiva persistenza dell'impossibilità di prenotazione presso il Consolato Generale d'Italia a Lima.
Alla luce di tali circostanze, quindi, si ritiene che i ricorrenti non abbiano fornito un quadro probatorio adeguato a dimostrare l'impraticabilità della via amministrativa in epoca prossima alla proposizione del ricorso. Di conseguenza, non risulta integrato il presupposto della residualità della tutela giurisdizionale, condizione imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione.
Per tali motivi, il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in assenza di un'effettiva impossibilità di esercitare il diritto al riconoscimento della cittadinanza attraverso la procedura amministrativa ordinaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_1 resistente la somma di € 1.453 (di cui € 851 per la fase di studio ed € 602 per quella introduttiva) per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non CP_1 ha partecipato alla fase decisionale, per cui si ritiene adeguata l'applicazione dei valori minimi dei parametri delle cause di valore compreso fra 26.001 e 52.000 €.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
6 Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 22.02.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Tovani
7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 42/2024 promossa da:
, nata in [...], in data [...] e Parte_1 [...]
, nato in [...], in data [...], rappresentati e difesi, nel presente Parte_2 giudizio, dall'Avvocato Eduardo Dromi, come da procura notarile in atti, autenticata e tradotta, nonché munita di apostilla, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato sito in Roma,
Via Antonio Gramsci n. 7;
ricorrenti contro
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato l'08.01.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_1
1 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_1
, nato a [...] il giorno 30.09.1912 (cfr. doc. in atti n. 1), dai genitori
[...] [...]
e , e successivamente emigrato in Perù. CP_3 Persona_2
Dall'unione tra e la Sig.ra nasceva a Chiclayo (Perù), in Persona_1 Parte_3 data 26.05.1943, il loro figlio (cfr. doc. in atti n. 3), il quale si univa in Persona_3 matrimonio con del Rosario il 14.05.1963 (cfr. doc. in atti n. 4). Per_4 Persona_5
L'originario avo italiano era poi deceduto in Perù senza aver ivi acquistato la cittadinanza per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 2).
Dall'unione coniugale tra e Persona_3 Controparte_4 nascevano le due figlie , in data 13.09.1963, e Persona_6 Persona_7
, in data 06.12.1964 (cfr. doc. in atti n.n. 5 e 6).
[...]
In data 20.01.1990, contraeva matrimonio con Persona_6 Persona_8
(cfr. doc. in atti n. 7) e dalla loro unione nasceva il 27.04.1990, a Chiclayo (Perù),
[...]
(cfr. doc. in atti n.8), attuale ricorrente. Parte_1
In data 27.10.1990, contraeva matrimonio con Persona_7 Persona_9
(cfr. doc. in atti n.9) e dalla loro unione nasceva il 26.03.1991, a Chiclayo (Perù),
[...] [...]
(cfr. doc. in atti n. 10), attuale ricorrente. Parte_2
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare, riconoscere e dichiarare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da avo italiano e ordinare al e per esso all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere Controparte_1 alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile e anagrafici, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Il si costituiva in giudizio in data 13.01.2025, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1 dello Stato, eccependo - anzitutto - l'inammissibilità del ricorso per omessa dimostrazione dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa e, nel merito, l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23.01.2025, assente parte convenuta, la difesa si riportava agli scritti difensivi e ne chiedeva l'accoglimento. Dunque, il giudice riservava la causa.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
2 n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...], quindi in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
3 Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002):
“L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
Orbene, la difesa ha sostenuto che i ricorrenti hanno esperito ogni tentativo utile per accedere alla procedura amministrativa finalizzata al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presso il Consolato Generale d'Italia a Lima, senza tuttavia riuscire ad ottenere un appuntamento.
In particolare, è stato evidenziato che, in data 1° maggio 2023, il ricorrente Parte_2
ha formalizzato, tramite e-mail, una richiesta scritta all'Ambasciata d'Italia a Lima, in
[...]
Perù, con cui domandava un appuntamento per depositare la documentazione necessaria, lamentando l'impossibilità di completare la prenotazione tramite il sistema telematico Prenot@mi, dal momento che il Consolato Generale d'Italia a Lima non risultava registrato sulla piattaforma.
4 Con successiva comunicazione del 2 maggio 2023, l'Ambasciata ha risposto che la ricezione delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis era momentaneamente sospesa a causa della necessità di gestire l'emergenza nazionale derivante dalle gravi circostanze politiche e di sicurezza del Paese. L'email precisava, altresì, che il pubblico sarebbe stato informato della riapertura del servizio non appena le condizioni lo avessero consentito.
A ulteriore conferma delle difficoltà incontrate nell'accesso alla procedura amministrativa, i ricorrenti hanno prodotto un atto notarile del 17 ottobre 2022, con il quale il notaio Persona_10 attestava l'impossibilità di selezionare il Consolato Generale d'Italia a Lima o in Perù all'interno della piattaforma Prenot@mi, precludendo, di fatto, la prenotazione di un appuntamento. Il suddetto atto notarile certificava, altresì, che l'Ambasciata confermava telefonicamente la sospensione della procedura di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
La difesa ha posto in rilievo come tale situazione si protragga da anni, evidenziando che, inizialmente, il Consolato aveva adottato un sistema di prenotazione basato su videochiamata tramite WhatsApp, il quale, tuttavia, non consentiva di verificare i tempi di attesa per la trattazione delle pratiche.
Successivamente, a partire dal giugno 2021, è stato introdotto Prenot@mi, sistema centralizzato per la gestione degli appuntamenti per i servizi consolari, che ha definitivamente sostituito il precedente metodo. Secondo i ricorrenti, la piattaforma ha reso ancor più difficoltoso l'accesso alla procedura, in quanto tutti i tentativi di prenotazione da loro esperiti si sono rivelati infruttuosi, come comprovato dall'atto notarile.
Sulla base di tali elementi, la difesa ha quindi sostenuto che l'oggettiva impossibilità di ottenere un appuntamento presso il Consolato Generale d'Italia a Lima costituisse un'ingiustificata limitazione dell'esercizio del diritto al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, tale da legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale in via sostitutiva.
Ebbene, la tutela giurisdizionale in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis trova applicazione solo laddove risulta impossibile o eccessivamente gravoso per il cittadino accedere alla relativa procedura amministrativa presso le competenti autorità consolari. Tale principio si fonda sulla necessità di garantire un bilanciamento tra il diritto soggettivo del richiedente e l'organizzazione del servizio consolare, evitando che il rimedio giurisdizionale si trasformi in un mezzo ordinario di riconoscimento della cittadinanza in assenza di un'effettiva preclusione amministrativa.
Nel caso di specie, si osserva come i ricorrenti hanno prodotto documentazione attestante le difficoltà di accesso alla procedura, segnatamente: un atto notarile del 17 ottobre 2022, con cui si certifica l'impossibilità di selezionare il Consolato Generale d'Italia a Lima sulla piattaforma Prenot@mi; una email del 1° maggio 2023, con cui il ricorrente ha richiesto Parte_2 chiarimenti all'Ambasciata d'Italia in Perù circa le modalità di presentazione della domanda di
5 riconoscimento della cittadinanza;
una risposta dell'Ambasciata d'Italia in Perù del 2 maggio 2023, nella quale si conferma la temporanea sospensione della procedura per ragioni legate all'emergenza politica e di sicurezza del Paese.
Tuttavia, tale documentazione non è sufficiente a dimostrare l'attualità e la permanenza dell'impossibilità di accesso alla procedura consolare.
In particolare, si rileva che: l'atto notarile del 17 ottobre 2022 documenta una situazione risalente nel tempo, senza fornire elementi aggiornati sulla perdurante indisponibilità del servizio consolare;
la risposta dell'Ambasciata del 2 maggio 2023, pur attestando la sospensione temporanea del servizio, non indica alcun termine per la ripresa delle attività, né esclude che nel frattempo la situazione muti;
inoltre, non risultavano prodotti ulteriori tentativi recenti da parte dei ricorrenti volti a verificare l'effettiva persistenza dell'impossibilità di prenotazione presso il Consolato Generale d'Italia a Lima.
Alla luce di tali circostanze, quindi, si ritiene che i ricorrenti non abbiano fornito un quadro probatorio adeguato a dimostrare l'impraticabilità della via amministrativa in epoca prossima alla proposizione del ricorso. Di conseguenza, non risulta integrato il presupposto della residualità della tutela giurisdizionale, condizione imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione.
Per tali motivi, il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in assenza di un'effettiva impossibilità di esercitare il diritto al riconoscimento della cittadinanza attraverso la procedura amministrativa ordinaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_1 resistente la somma di € 1.453 (di cui € 851 per la fase di studio ed € 602 per quella introduttiva) per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non CP_1 ha partecipato alla fase decisionale, per cui si ritiene adeguata l'applicazione dei valori minimi dei parametri delle cause di valore compreso fra 26.001 e 52.000 €.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
6 Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 22.02.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Tovani
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