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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/10/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 708/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 708/2025 promossa da:
(C.F. ), di seguito per brevità con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 patrocinio dell'avv. DI ET e dell'avv. DE ANGELIS MARIA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. C.F._1 DI ET
OPPONENTE
contro
Co
(C.F. ), di seguito, per brevità, , con il patrocinio dell'avv. CANTONE CP_1 P.IVA_2 FRANCESCA ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DANTE, 9 20123 MILANOpresso il difensore avv. CANTONE FRANCESCA ANDREA
OPPOSTA
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Parte convenuta opposta chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed insiste nella richiesta di liquidazione delle spese di lite ovvero in subordine per la compensazione. Parte opponente si riporta alla sentenza della Corte d'Appello ed insiste nell'accoglimento dell'opposizione anche in punto spese
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato faceva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 24/2025 del 09.01.2025 emesso dal Tribunale in epigrafe, con il quale veniva ingiunto Co alla prima di restituire a la somma di euro 228.503,71 e cioè l'importo che quest'ultima aveva corrisposto a in ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 175/2024 emesso dal Parte_1 Tribunale in epigrafe su ricorso di quest'ultima, decreto che era stato revocato con la sentenza n. 1434/2024, del 02.12.2024.
L'opponente, per le ragioni di cui in atti, rassegnava le ss. conclusioni:
In via preliminare
1. accogliere tutte le eccezioni rilevate in premessa e in particolare:
2. dichiarare la litispendenza del presente giudizio con il giudizio d'appello pendente tra le medesime parti avanti la Corte d'Appello di Milano rubricato al n. 21/2025 ed assegnato alla quarta sezione civile, Giudice Dott.ssa Anna Mantovani con udienza di prima comparizione in data 10.04.2025 e, per l'effetto
3. disporre la cancellazione dal ruolo della presente causa;
In via subordinata preliminare:
4. sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio d'appello pendente tra le medesime parti avanti la Corte d'Appello di Milano rubricato al n. 21/2025 ed assegnato alla quarta sezione civile, Giudice Dott.ssa Anna Mantovani con udienza di prima comparizione in data 10.04.2025
Eventualmente proseguito il giudizio, nel merito:
5. revocare il decreto ingiuntivo n.24/2025 del 09.01.2025 del Tribunale di Busto Arsizio qui opposto, notificato in data 10.01.2025 e per l'effetto o comunque,
6. rigettare la domanda di spiegata nei confronti di per le motivazioni e CP_1 Parte_1 le eccezioni dedotte in atti e comunque perché infondata in fatto e in diritto, con conseguente condanna al pagamento delle spese competenze e onorari del presente giudizio.
In ogni caso
- spese e competenze di lite rifuse.
Formatosi il contraddittorio, si costituiva LG mediante comparsa di risposta con la quale contestava quanto ex adverso esposto e così concludeva:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa concessione della provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., così giudicare:
In via principale
• confermare il Decreto ingiuntivo opposto;
• rigettare tutte le domande formulate da Parte_1 Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, anche ai sensi degli art. 96 c.p.c., oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Espletati gli incombenti di rito, le parti venivano invitate a precisare le proprie conclusioni ed a pagina 2 di 4 discutere la causa in quanto matura per la decisione.
All'udienza fissata per tale incombente l'opponente depositava la sentenza della Corte d'Appello la quale, in riforma della sentenza n. 1434/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, così statuiva:
1) Condanna al pagamento in favore di dell'importo di € 212.848,30, CP_1 Parte_1 nonché dell'ulteriore importo di € 93.263,33, oltre interessi come in motivazione, oltre spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo n. 175/2024 del Tribunale di Busto Arsizio;
2) Condanna altresì alla rifusione a delle spese di entrambi i gradi di CP_1 Parte_1 giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi € 22.457,00 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a., e per il presente grado in complessivi € 14.239,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a e rimborso spese vive contributo unificato
Sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa viene decisa con sentenza.
Cessazione della materia del contendere
Alla luce di quanto esposto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e dichiarata la cessazione della Co materia del contendere quanto al resto poiché detto decreto, azionato da nei confronti di aveva come presupposto l'indebito costituito dal pagamento fatto dalla prima Parte_1 nei confronti di quest'ultima in ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 175/2024, dichiarato provvisoriamente esecutivo, ma successivamente revocato con la citata sentenza.
La pronuncia della Corte d'Appello adita da tuttavia, ha riformato tale Parte_1 sentenza, ripristinando la condanna di LG a favore di Parte_1
Dunque il pagamento effettuato dalla prima, oggetto della richiesta restitutoria oggetto del presente giudizio, non rappresenta un indebito, ma un adempimento dovuto. Co Venuto meno l'indebito, cessano anche le ragioni del presente giudizio, come riconosciuto da , con conseguente assorbimento di ogni istanza/eccezione formulata in merito.
Spese di lite
LG ha chiesto dichiararsi la compensazione delle spese di lite, mentre ha Parte_1 insistito nella domanda di rimborso.
Come è noto, in caso di cessazione della materia del contendere, ove le parti non concordino sul punto, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale e ciò anche quando, come nel caso di specie, l'esito del giudizio dipenda dalla caducazione del titolo sul quale esso si fonda.
Si richiama al riguardo la ss. massima: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice, ai fini della statuizione sulle spese, dovendo applicare il criterio della soccombenza virtuale, deve valutare la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso monitorio, senza che rilevino le vicende successive (nella specie, il venir meno del titolo giudiziale non definitivo posto alla base del ricorso monitorio)“ (Cass. sez. III, Ord. n. 15230 del 7/6/2025).
Alla luce di tale principio la richiesta di parte opponente volta ad ottenere il rimborso delle spese di lite non può trovare accoglimento posto che le ragioni poste a fondamento della propria opposizione non supportavano le domande svolte e non avrebbero pertanto condotto alla revoca del decreto ingiuntivo (non potendo trovare ingresso in questo giudizio valutazioni di competenza del Giudice d'appello e non essendovi nemmeno ragioni per sospenderlo in attesa della pronuncia di quest'ultimo).
pagina 3 di 4 Nel contempo, è altresì vero che l'opposizione si è resa necessaria in quanto, in difetto, il decreto ingiuntivo sarebbe divenuto esecutivo.
Pertanto, stante l'esito del procedimento, merita accoglimento la richiesta di parte opposta di compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara cessata la materia del contendere quanto al resto;
3) compensa interamente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 2 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 708/2025 promossa da:
(C.F. ), di seguito per brevità con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 patrocinio dell'avv. DI ET e dell'avv. DE ANGELIS MARIA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. C.F._1 DI ET
OPPONENTE
contro
Co
(C.F. ), di seguito, per brevità, , con il patrocinio dell'avv. CANTONE CP_1 P.IVA_2 FRANCESCA ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DANTE, 9 20123 MILANOpresso il difensore avv. CANTONE FRANCESCA ANDREA
OPPOSTA
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Parte convenuta opposta chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed insiste nella richiesta di liquidazione delle spese di lite ovvero in subordine per la compensazione. Parte opponente si riporta alla sentenza della Corte d'Appello ed insiste nell'accoglimento dell'opposizione anche in punto spese
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato faceva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 24/2025 del 09.01.2025 emesso dal Tribunale in epigrafe, con il quale veniva ingiunto Co alla prima di restituire a la somma di euro 228.503,71 e cioè l'importo che quest'ultima aveva corrisposto a in ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 175/2024 emesso dal Parte_1 Tribunale in epigrafe su ricorso di quest'ultima, decreto che era stato revocato con la sentenza n. 1434/2024, del 02.12.2024.
L'opponente, per le ragioni di cui in atti, rassegnava le ss. conclusioni:
In via preliminare
1. accogliere tutte le eccezioni rilevate in premessa e in particolare:
2. dichiarare la litispendenza del presente giudizio con il giudizio d'appello pendente tra le medesime parti avanti la Corte d'Appello di Milano rubricato al n. 21/2025 ed assegnato alla quarta sezione civile, Giudice Dott.ssa Anna Mantovani con udienza di prima comparizione in data 10.04.2025 e, per l'effetto
3. disporre la cancellazione dal ruolo della presente causa;
In via subordinata preliminare:
4. sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio d'appello pendente tra le medesime parti avanti la Corte d'Appello di Milano rubricato al n. 21/2025 ed assegnato alla quarta sezione civile, Giudice Dott.ssa Anna Mantovani con udienza di prima comparizione in data 10.04.2025
Eventualmente proseguito il giudizio, nel merito:
5. revocare il decreto ingiuntivo n.24/2025 del 09.01.2025 del Tribunale di Busto Arsizio qui opposto, notificato in data 10.01.2025 e per l'effetto o comunque,
6. rigettare la domanda di spiegata nei confronti di per le motivazioni e CP_1 Parte_1 le eccezioni dedotte in atti e comunque perché infondata in fatto e in diritto, con conseguente condanna al pagamento delle spese competenze e onorari del presente giudizio.
In ogni caso
- spese e competenze di lite rifuse.
Formatosi il contraddittorio, si costituiva LG mediante comparsa di risposta con la quale contestava quanto ex adverso esposto e così concludeva:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa concessione della provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., così giudicare:
In via principale
• confermare il Decreto ingiuntivo opposto;
• rigettare tutte le domande formulate da Parte_1 Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, anche ai sensi degli art. 96 c.p.c., oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Espletati gli incombenti di rito, le parti venivano invitate a precisare le proprie conclusioni ed a pagina 2 di 4 discutere la causa in quanto matura per la decisione.
All'udienza fissata per tale incombente l'opponente depositava la sentenza della Corte d'Appello la quale, in riforma della sentenza n. 1434/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, così statuiva:
1) Condanna al pagamento in favore di dell'importo di € 212.848,30, CP_1 Parte_1 nonché dell'ulteriore importo di € 93.263,33, oltre interessi come in motivazione, oltre spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo n. 175/2024 del Tribunale di Busto Arsizio;
2) Condanna altresì alla rifusione a delle spese di entrambi i gradi di CP_1 Parte_1 giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi € 22.457,00 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a., e per il presente grado in complessivi € 14.239,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a e rimborso spese vive contributo unificato
Sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa viene decisa con sentenza.
Cessazione della materia del contendere
Alla luce di quanto esposto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e dichiarata la cessazione della Co materia del contendere quanto al resto poiché detto decreto, azionato da nei confronti di aveva come presupposto l'indebito costituito dal pagamento fatto dalla prima Parte_1 nei confronti di quest'ultima in ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 175/2024, dichiarato provvisoriamente esecutivo, ma successivamente revocato con la citata sentenza.
La pronuncia della Corte d'Appello adita da tuttavia, ha riformato tale Parte_1 sentenza, ripristinando la condanna di LG a favore di Parte_1
Dunque il pagamento effettuato dalla prima, oggetto della richiesta restitutoria oggetto del presente giudizio, non rappresenta un indebito, ma un adempimento dovuto. Co Venuto meno l'indebito, cessano anche le ragioni del presente giudizio, come riconosciuto da , con conseguente assorbimento di ogni istanza/eccezione formulata in merito.
Spese di lite
LG ha chiesto dichiararsi la compensazione delle spese di lite, mentre ha Parte_1 insistito nella domanda di rimborso.
Come è noto, in caso di cessazione della materia del contendere, ove le parti non concordino sul punto, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale e ciò anche quando, come nel caso di specie, l'esito del giudizio dipenda dalla caducazione del titolo sul quale esso si fonda.
Si richiama al riguardo la ss. massima: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice, ai fini della statuizione sulle spese, dovendo applicare il criterio della soccombenza virtuale, deve valutare la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso monitorio, senza che rilevino le vicende successive (nella specie, il venir meno del titolo giudiziale non definitivo posto alla base del ricorso monitorio)“ (Cass. sez. III, Ord. n. 15230 del 7/6/2025).
Alla luce di tale principio la richiesta di parte opponente volta ad ottenere il rimborso delle spese di lite non può trovare accoglimento posto che le ragioni poste a fondamento della propria opposizione non supportavano le domande svolte e non avrebbero pertanto condotto alla revoca del decreto ingiuntivo (non potendo trovare ingresso in questo giudizio valutazioni di competenza del Giudice d'appello e non essendovi nemmeno ragioni per sospenderlo in attesa della pronuncia di quest'ultimo).
pagina 3 di 4 Nel contempo, è altresì vero che l'opposizione si è resa necessaria in quanto, in difetto, il decreto ingiuntivo sarebbe divenuto esecutivo.
Pertanto, stante l'esito del procedimento, merita accoglimento la richiesta di parte opposta di compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara cessata la materia del contendere quanto al resto;
3) compensa interamente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 2 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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