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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/07/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4432/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni alunno in ambito scolastico;
TRA
, elettivamente domiciliato a Gallipoli in via Brindisi n. 91, presso lo Parte_1 studio legale dell'Avv. Speranza Faenza, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
ATTORE
E
, in persona del in Controparte_1 CP_2 carica, nonché , Controparte_3 rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, nei cui
Uffici in via F. Rubichi n. 39 è elettivamente domiciliato;
CONVENUTI
NONCHÈ
in persona del suo legale TR rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ad Andrano in via I Maggio n. 5, presso lo studio legale dell'Avv. Antonio Rizzo, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
TERZA CHIAMATA
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato il 18/6/2020, e Parte_2 Parte_3
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , al
[...] Parte_1 fine di ottenere il risarcimento a titolo extracontrattuale dei danni non patrimoniali subìti dal suddetto in conseguenza di un infortunio, avvenuto il 25/9/2018, alle ore
12.50, presso di , in cui Controparte_3 CP_3 frequentava il primo anno di scuola superiore allorché, durante la lezione di educazione fisica, in uno spazio all'aperto su asfalto, cadeva, urtando il braccio destro a terra, agivano in giudizio nei confronti del e Controparte_1 dell' , sollevando addebito di responsabilità circa la inidoneità dell'area in cui CP_3 veniva svolta attività motoria, del tutto priva di misure di sicurezza e, allegando che il minore aveva riportato (come da allegata documentazione medica rilasciata dall'Ospedale di Copertino ove venne immediatamente condotto)“frattura biossea avambraccio destro”, da cui erano derivati danno biologico permanente, danno biologico temporaneo e danno morale, determinati nella misura totale di € 19.465,41, chiedevano la condanna in solido dei convenuti al risarcimento solo con riferimento al residuo dovuto, stante avvenuta erogazione da parte di della somma di € CP_5
8.700,00, da imputare alla somma spettante per postumi permanenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il 10 maggio 2023, , divenuto maggiorenne, si costituiva in proprio e Parte_1 proseguiva il giudizio.
e Controparte_1 Controparte_3
si costituivano in giudizio, sollevando, innanzitutto, eccezione di
[...] carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo ex art. 61 della l. n. 312/1980 e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda;
in ogni caso, il chiamava a CP_1 garanzia la sua società assicuratrice, TR
, la quale, a sua volta, si costituiva assumendo analoga linea difensiva.
[...] Durante la fase istruttoria, si procedeva all'escussione dei testimoni ammessi e, all'esito, veniva disposta una c.t.u. medico-legale, conferendo incarico alla dott.ssa
, la quale depositava apposita relazione. Persona_1
All'udienza tenutasi il 6 marzo 2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini difensivi di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Preliminarmente, spettando al giudicante, a fronte degli elementi costitutivi del fatto allegato come fonte di responsabilità, la qualificazione giuridica dell'azione esercitata, deve essere rilevato che trattandosi di caduta di alunno durante la lezione di educazione fisica (danno cagionato a sé stesso), con dedotto addebito all'istituto scolastico di inadempimento dell'obbligo di adottare tutte le cautele necessarie a salvaguardare la incolumità degli allievi, il titolo della domanda di risarcimento è di natura contrattuale
(stante il vincolo instauratosi con l'accettazione della richiesta di iscrizione) e il regime probatorio di riferimento è quello di cui all'art. 1218 c.c., secondo cui il danneggiato avrà solo l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si è verificato durante il tempo in cui era affidato alla scuola, essendo, viceversa, quest'ultima, tenuta, per andare esente da responsabilità, a provare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sé non imputabile (v. Cass., sez. III, 25 febbraio 2016 n. 3695).
Per quanto concerne, poi, il profilo della legittimazione passiva, l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato (v. Cass., sez. III, 6 novembre 2012 n.
19158).
Pertanto, essendo detta previsione legislativa intesa come mero “strumento di realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo e, in definitiva, come garanzia di libertà di insegnamento, di pluralismo culturale e di duttilità dell'offerta formativa”, unico legittimato passivo nelle controversie in oggetto rimane il Controparte_6 Nella specie, durante la fase istruttoria, è emerso che la palestra dell'Istituto scolastico non era in funzione e le lezioni di educazione fisica erano svolte all'aperto, in un'area su asfalto interna alla recinzione, non munita di alcun rivestimento e senza tappetini (v. dichiarazioni rese dal testimone , alunno del medesimo Testimone_1
Istituto, verbale di udienza del 16/3/2023) e, con riferimento al sinistro in esame, è stato riferito, dallo stesso insegnante di Scienze Motorie ( sentito, come Tes_2 testimone, all'udienza del 16/3/2023), che è caduto, sbattendo a terra il Parte_1 braccio destro, mentre era in corso attività di riscaldamento, prima di accedere al contiguo campo di pallavolo, inciampando sul pallone che veniva utilizzato a tal fine.
Pertanto, senza dubbio, sussiste responsabilità dell'Istituto scolastico per inidoneità del luogo messo a disposizione e, comunque, per la mancata adozione di misure atte ad evitare infortuni durante le esercitazioni.
Procediamo, dunque, alla valutazione dei danni riportati dall'attore nonché alla determinazione del quantum dell'obbligazione risarcitoria.
Il c.t.u., sulla scorta della documentazione e certificazione prodotta ed all'esito della visita eseguita sulla persona del periziando, avente all'epoca del sinistro anni 14, rilevava che il medesimo aveva, effettivamente, riportato, a seguito del sinistro per cui è causa “frattura biossea avambraccio destro”, lesione certamente compatibile con la dinamica dei fatti di cui in citazione, riconoscendo un periodo di inabilità temporanea totale di 4 giorni, durata del ricovero ospedaliero, un periodo di inabilità temporanea parziale (al 75%) di giorni 30, fase della immobilizzazione con apparecchio gessato, di inabilità temporanea parziale (al 50%) di giorni 30 e, infine, di giorni 20 al 25% per riabilitazione e graduale ripresa funzionale, nonché una percentuale di postumi invalidanti permanenti nella misura del 6%, individuati in esiti cicatriziali e algici di frattura con mezzi di sintesi in situ.
Per quanto concerne la liquidazione, la Suprema Corte, muovendo dall'assunto secondo cui tra i suoi compiti di giudice della nomofilachia rientra anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, ha, come noto, statuito che, per le lesioni personali, devono essere utilizzati i valori indicati nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di IL, in quanto, essendo i criteri di liquidazione più diffusi sul territorio nazionale, sono gli unici in grado di garantire la parità di trattamento (cfr. Cass., sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408).
Dunque, applicando le Tabelle di IL (aggiornate al 2024) il danno biologico temporaneo va liquidato, tenuto conto che per un giorno di invalidità temporanea totale è previsto un valore monetario minimo di € 84,00, nella somma di € 3.906,00 di cui € 336,00 per I.T.T (€ 84,00 × 4 gg), € 1.890,00 per I.T.P. al 75% (€ 63,00 × 30 gg),
€ 1.260,00 per I.T.P. al 50% (€ 42,00 × 30 gg) e € 420,00 per I.T.P. al 25% (€ 21,00 ×
20 gg).
Il danno biologico permanente, determinato in misura del 6% va, a sua volta, poi, liquidato (tenendo conto che la tabella milanese si basa sul modello del calcolo a punto variabile, ove il valore del punto di danno non patrimoniale varia secondo una precisa funzione matematica, in virtù della quale il valore aumenta con il crescere dell'invalidità e decresce rispetto all'età del danneggiato) nella somma di € 10.747,00.
Occorre, tuttavia, tenere conto che, trattandosi di incidente avvenuto mentre l'attore stava svolgendo attività motoria durante l'orario scolastico, essendo in corso la lezione di educazione fisica, è stata già erogata in suo favore da una somma di denaro CP_5 ammontante ad € 8.700,00, a titolo di indennizzo del danno biologico permanente.
Pertanto, l'istante ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno solo nella misura pari alla differenza tra quanto riconosciutogli da a titolo di indennizzo del danno CP_5 biologico e la maggiore somma liquidata in sede civile.
Il danno biologico permanente differenziale risarcibile è, quindi, pari alla somma di
€ 2.047,00 risultante da € 10.747,00 - € 8.700,00), cui si aggiungono le somme dovute a titolo di danno biologico temporaneo, escluso dalle erogazioni . CP_5
In definitiva, l'obbligazione risarcitoria residua a titolo di danno non patrimoniale
(danno biologico e dinamico relazionale), permanente e temporaneo, ammonta complessivamente ad € 5.953,00, cui si aggiungono interessi legali dalla data del sinistro alla decisione calcolati anno per anno sulla suddetta somma devalutata al momento del fatto e progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai, nonché, convertendosi, per effetto della presente sentenza l'obbligazione risarcitoria da debito di valore in debito di valuta, anche gli interessi legali sulla somma come dinanzi determinata dal momento della decisione al soddisfo.
Detto importo comprende in sé il ristoro dovuto non solo per la lesione anatomo- funzionale medicalmente accertata, ma anche per l'incidenza della medesima sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, escluso il valore monetario indicato distintamente nelle Tabelle concernente il danno da sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), rimasto indimostrato come autonoma voce di danno.
La domanda di garanzia esercitata dal nei confronti della sua Controparte_6 società assicuratrice, non essendo stata sollevata alcuna contestazione in merito ai diritti derivanti dal contratto di assicurazione, deve essere accolta con dichiarazione dell'obbligo della suddetta a tenere indenne l'assicurato delle somme dovute all'attore per effetto della presente sentenza.
Le spese processuali sostenute dall'attore, in virtù del principio della soccombenza gravano sul e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della CP_1 controversia (il quale nei giudizi per pagamento di somme è determinato avendo riguardo alla somma effettivamente attribuita) e del livello di complessità della stessa, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n.
147).
Sono posti definitivamente a carico del anche gli oneri connessi CP_1 all'espletamento della c.t.u. come già liquidati in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , in persona del Controparte_1
Ministro in carica, di , Controparte_3 nonché di chiamata in TR garanzia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. accertata la responsabilità del , Controparte_1 accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il suddetto, in persona del in carica, al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di CP_2
nella misura di € 5.953,00, cui si aggiungono gli interessi legali Parte_1 dalla data del sinistro alla decisione calcolati anno per anno sulla suddetta somma devalutata al fatto e progressivamente rivalutata secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai, oltre gli interessi legali sulla somma liquidata dalla decisione al soddisfo;
2. dichiara inammissibile la domanda nei confronti dell'
[...]
; Controparte_3
3. condanna il , in persona del Ministro in carica, alla Controparte_1 rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali pari ad € 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e ad € 237,00 per esborsi;
4. pone gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u., come già liquidati in separato decreto, a carico del;
CP_1
5. accoglie la domanda di garanzia proposta dal nei confronti di CP_1 [...]
e dichiara quest'ultima TR obbligata a tenere indenne l'assicurato di tutte le somme dovute all'attore per effetto della presente sentenza.
Lecce, 5 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4432/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni alunno in ambito scolastico;
TRA
, elettivamente domiciliato a Gallipoli in via Brindisi n. 91, presso lo Parte_1 studio legale dell'Avv. Speranza Faenza, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
ATTORE
E
, in persona del in Controparte_1 CP_2 carica, nonché , Controparte_3 rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, nei cui
Uffici in via F. Rubichi n. 39 è elettivamente domiciliato;
CONVENUTI
NONCHÈ
in persona del suo legale TR rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ad Andrano in via I Maggio n. 5, presso lo studio legale dell'Avv. Antonio Rizzo, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
TERZA CHIAMATA
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato il 18/6/2020, e Parte_2 Parte_3
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , al
[...] Parte_1 fine di ottenere il risarcimento a titolo extracontrattuale dei danni non patrimoniali subìti dal suddetto in conseguenza di un infortunio, avvenuto il 25/9/2018, alle ore
12.50, presso di , in cui Controparte_3 CP_3 frequentava il primo anno di scuola superiore allorché, durante la lezione di educazione fisica, in uno spazio all'aperto su asfalto, cadeva, urtando il braccio destro a terra, agivano in giudizio nei confronti del e Controparte_1 dell' , sollevando addebito di responsabilità circa la inidoneità dell'area in cui CP_3 veniva svolta attività motoria, del tutto priva di misure di sicurezza e, allegando che il minore aveva riportato (come da allegata documentazione medica rilasciata dall'Ospedale di Copertino ove venne immediatamente condotto)“frattura biossea avambraccio destro”, da cui erano derivati danno biologico permanente, danno biologico temporaneo e danno morale, determinati nella misura totale di € 19.465,41, chiedevano la condanna in solido dei convenuti al risarcimento solo con riferimento al residuo dovuto, stante avvenuta erogazione da parte di della somma di € CP_5
8.700,00, da imputare alla somma spettante per postumi permanenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il 10 maggio 2023, , divenuto maggiorenne, si costituiva in proprio e Parte_1 proseguiva il giudizio.
e Controparte_1 Controparte_3
si costituivano in giudizio, sollevando, innanzitutto, eccezione di
[...] carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo ex art. 61 della l. n. 312/1980 e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda;
in ogni caso, il chiamava a CP_1 garanzia la sua società assicuratrice, TR
, la quale, a sua volta, si costituiva assumendo analoga linea difensiva.
[...] Durante la fase istruttoria, si procedeva all'escussione dei testimoni ammessi e, all'esito, veniva disposta una c.t.u. medico-legale, conferendo incarico alla dott.ssa
, la quale depositava apposita relazione. Persona_1
All'udienza tenutasi il 6 marzo 2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini difensivi di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Preliminarmente, spettando al giudicante, a fronte degli elementi costitutivi del fatto allegato come fonte di responsabilità, la qualificazione giuridica dell'azione esercitata, deve essere rilevato che trattandosi di caduta di alunno durante la lezione di educazione fisica (danno cagionato a sé stesso), con dedotto addebito all'istituto scolastico di inadempimento dell'obbligo di adottare tutte le cautele necessarie a salvaguardare la incolumità degli allievi, il titolo della domanda di risarcimento è di natura contrattuale
(stante il vincolo instauratosi con l'accettazione della richiesta di iscrizione) e il regime probatorio di riferimento è quello di cui all'art. 1218 c.c., secondo cui il danneggiato avrà solo l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si è verificato durante il tempo in cui era affidato alla scuola, essendo, viceversa, quest'ultima, tenuta, per andare esente da responsabilità, a provare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sé non imputabile (v. Cass., sez. III, 25 febbraio 2016 n. 3695).
Per quanto concerne, poi, il profilo della legittimazione passiva, l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato (v. Cass., sez. III, 6 novembre 2012 n.
19158).
Pertanto, essendo detta previsione legislativa intesa come mero “strumento di realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo e, in definitiva, come garanzia di libertà di insegnamento, di pluralismo culturale e di duttilità dell'offerta formativa”, unico legittimato passivo nelle controversie in oggetto rimane il Controparte_6 Nella specie, durante la fase istruttoria, è emerso che la palestra dell'Istituto scolastico non era in funzione e le lezioni di educazione fisica erano svolte all'aperto, in un'area su asfalto interna alla recinzione, non munita di alcun rivestimento e senza tappetini (v. dichiarazioni rese dal testimone , alunno del medesimo Testimone_1
Istituto, verbale di udienza del 16/3/2023) e, con riferimento al sinistro in esame, è stato riferito, dallo stesso insegnante di Scienze Motorie ( sentito, come Tes_2 testimone, all'udienza del 16/3/2023), che è caduto, sbattendo a terra il Parte_1 braccio destro, mentre era in corso attività di riscaldamento, prima di accedere al contiguo campo di pallavolo, inciampando sul pallone che veniva utilizzato a tal fine.
Pertanto, senza dubbio, sussiste responsabilità dell'Istituto scolastico per inidoneità del luogo messo a disposizione e, comunque, per la mancata adozione di misure atte ad evitare infortuni durante le esercitazioni.
Procediamo, dunque, alla valutazione dei danni riportati dall'attore nonché alla determinazione del quantum dell'obbligazione risarcitoria.
Il c.t.u., sulla scorta della documentazione e certificazione prodotta ed all'esito della visita eseguita sulla persona del periziando, avente all'epoca del sinistro anni 14, rilevava che il medesimo aveva, effettivamente, riportato, a seguito del sinistro per cui è causa “frattura biossea avambraccio destro”, lesione certamente compatibile con la dinamica dei fatti di cui in citazione, riconoscendo un periodo di inabilità temporanea totale di 4 giorni, durata del ricovero ospedaliero, un periodo di inabilità temporanea parziale (al 75%) di giorni 30, fase della immobilizzazione con apparecchio gessato, di inabilità temporanea parziale (al 50%) di giorni 30 e, infine, di giorni 20 al 25% per riabilitazione e graduale ripresa funzionale, nonché una percentuale di postumi invalidanti permanenti nella misura del 6%, individuati in esiti cicatriziali e algici di frattura con mezzi di sintesi in situ.
Per quanto concerne la liquidazione, la Suprema Corte, muovendo dall'assunto secondo cui tra i suoi compiti di giudice della nomofilachia rientra anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, ha, come noto, statuito che, per le lesioni personali, devono essere utilizzati i valori indicati nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di IL, in quanto, essendo i criteri di liquidazione più diffusi sul territorio nazionale, sono gli unici in grado di garantire la parità di trattamento (cfr. Cass., sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408).
Dunque, applicando le Tabelle di IL (aggiornate al 2024) il danno biologico temporaneo va liquidato, tenuto conto che per un giorno di invalidità temporanea totale è previsto un valore monetario minimo di € 84,00, nella somma di € 3.906,00 di cui € 336,00 per I.T.T (€ 84,00 × 4 gg), € 1.890,00 per I.T.P. al 75% (€ 63,00 × 30 gg),
€ 1.260,00 per I.T.P. al 50% (€ 42,00 × 30 gg) e € 420,00 per I.T.P. al 25% (€ 21,00 ×
20 gg).
Il danno biologico permanente, determinato in misura del 6% va, a sua volta, poi, liquidato (tenendo conto che la tabella milanese si basa sul modello del calcolo a punto variabile, ove il valore del punto di danno non patrimoniale varia secondo una precisa funzione matematica, in virtù della quale il valore aumenta con il crescere dell'invalidità e decresce rispetto all'età del danneggiato) nella somma di € 10.747,00.
Occorre, tuttavia, tenere conto che, trattandosi di incidente avvenuto mentre l'attore stava svolgendo attività motoria durante l'orario scolastico, essendo in corso la lezione di educazione fisica, è stata già erogata in suo favore da una somma di denaro CP_5 ammontante ad € 8.700,00, a titolo di indennizzo del danno biologico permanente.
Pertanto, l'istante ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno solo nella misura pari alla differenza tra quanto riconosciutogli da a titolo di indennizzo del danno CP_5 biologico e la maggiore somma liquidata in sede civile.
Il danno biologico permanente differenziale risarcibile è, quindi, pari alla somma di
€ 2.047,00 risultante da € 10.747,00 - € 8.700,00), cui si aggiungono le somme dovute a titolo di danno biologico temporaneo, escluso dalle erogazioni . CP_5
In definitiva, l'obbligazione risarcitoria residua a titolo di danno non patrimoniale
(danno biologico e dinamico relazionale), permanente e temporaneo, ammonta complessivamente ad € 5.953,00, cui si aggiungono interessi legali dalla data del sinistro alla decisione calcolati anno per anno sulla suddetta somma devalutata al momento del fatto e progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai, nonché, convertendosi, per effetto della presente sentenza l'obbligazione risarcitoria da debito di valore in debito di valuta, anche gli interessi legali sulla somma come dinanzi determinata dal momento della decisione al soddisfo.
Detto importo comprende in sé il ristoro dovuto non solo per la lesione anatomo- funzionale medicalmente accertata, ma anche per l'incidenza della medesima sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, escluso il valore monetario indicato distintamente nelle Tabelle concernente il danno da sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), rimasto indimostrato come autonoma voce di danno.
La domanda di garanzia esercitata dal nei confronti della sua Controparte_6 società assicuratrice, non essendo stata sollevata alcuna contestazione in merito ai diritti derivanti dal contratto di assicurazione, deve essere accolta con dichiarazione dell'obbligo della suddetta a tenere indenne l'assicurato delle somme dovute all'attore per effetto della presente sentenza.
Le spese processuali sostenute dall'attore, in virtù del principio della soccombenza gravano sul e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della CP_1 controversia (il quale nei giudizi per pagamento di somme è determinato avendo riguardo alla somma effettivamente attribuita) e del livello di complessità della stessa, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n.
147).
Sono posti definitivamente a carico del anche gli oneri connessi CP_1 all'espletamento della c.t.u. come già liquidati in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , in persona del Controparte_1
Ministro in carica, di , Controparte_3 nonché di chiamata in TR garanzia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. accertata la responsabilità del , Controparte_1 accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il suddetto, in persona del in carica, al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di CP_2
nella misura di € 5.953,00, cui si aggiungono gli interessi legali Parte_1 dalla data del sinistro alla decisione calcolati anno per anno sulla suddetta somma devalutata al fatto e progressivamente rivalutata secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai, oltre gli interessi legali sulla somma liquidata dalla decisione al soddisfo;
2. dichiara inammissibile la domanda nei confronti dell'
[...]
; Controparte_3
3. condanna il , in persona del Ministro in carica, alla Controparte_1 rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali pari ad € 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e ad € 237,00 per esborsi;
4. pone gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u., come già liquidati in separato decreto, a carico del;
CP_1
5. accoglie la domanda di garanzia proposta dal nei confronti di CP_1 [...]
e dichiara quest'ultima TR obbligata a tenere indenne l'assicurato di tutte le somme dovute all'attore per effetto della presente sentenza.
Lecce, 5 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi