Articolo 2 della Legge 23 maggio 1956, n. 528
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 luglio 1956
Art. 2.
La spesa di cui all'art. 1 sara' erogata in cinque quote eguali di 50 milioni a carico degli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1959-1960 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 4 luglio 1956