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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 28/04/2022, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/04/2022
N. 01607/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1607 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Serena Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento dirigenziale emesso in data 18.10.2021, dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Lecce prot. n. -OMISSIS-, notificato il 19/10/2021, con il quale è stata rigettata la domanda/dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata il 9.7.2020 dal datore di lavoro Sig. -OMISSIS-, a favore dell’extracomunitario ricorrente ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, per i settori di attività di cui al comma 3 - lettere b e c del medesimo articolo (assistenza alla persona per se stessi o per i componenti della propria famiglia, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare) Modello EM-DOM;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Viste le ordinanze istruttorie n. 730 del 23/12/2021 e n. 99 del 22/02/2022 di questa Sezione;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 aprile 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to G. Bray, in sostituzione dell'avv.to S. Pugliese;
Ritenuta, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, la sussistenza del necessario fumus boni iuris del ricorso, atteso che l’impugnato provvedimento di diniego si basa sul parere non favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro in quanto “ i redditi verificati sulla Banca Dati in uso a quest’Ufficio risultano insufficienti ”, nel mentre dalla Dichiarazione dei redditi presentata nel 2020 del Sig. -OMISSIS- (datore di lavoro dell’extracomunitario ricorrente) emerge un “reddito complessivo” (ai fini I.R.P.E.F.) di Euro 10.138,00, al quale sembra doversi sommare, quale reddito ulteriore (soggetto ad Imposta sostitutiva), il “reddito regime forfettario” di Euro 18.080,00, pure indicato nella suddetta dichiarazione del 2020, per un reddito imponibile annuo del predetto datore di lavoro di Euro 28.218,00 (quindi superiore al minimo previsto di Euro 27.000,00 in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi), come condivisibilmente affermato nel parere tecnico del Dottore Commercialista -OMISSIS-depositato in giudizio il 22/04/2022 da parte ricorrente, in assenza dei chiarimenti (reiteratamente) richiesti in proposito da questo Tribunale all’Agenzia delle Entrate di Lecce con le ordinanze istruttorie n. 730 del 23/12/2021 e n. 99 del 22/02/2022 (rimaste inadempiute).
Ritenuto, altresì, sussistente l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie la domanda cautelare di parte ricorrente e per l'effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24/01/2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.