Sentenza 16 febbraio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2018, n. 7784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7784 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL PP nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 12/04/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
MICHELE BIANCHI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso per tllkocuratore_Generale-concl4Ae per il rigetto del ricorso Udito il difensore L'avvocato TATARANO ALFONSO si associa alle conclusioni del Procuratore Generale e deposita conclusioni e nota spese con l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. L'avvocato CUTOLO ANGELO insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza pronunciata in data 12.4.2016 la Corte di appello di Napoli, adita con impugnazione dell'imputato, della parte civile e del procuratore generale, ha parzialmente riformato la sentenza 7.7.2015 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord, che aveva ritenuto AR US responsabile del delitto di tentato omicidio in danno della convivente signora AV FI, rideterminando in pejus il trattamento sanzionatorio e l'ammontare della provvisionale riconosciuta alla Parte Civile, con conferma nel resto.
2. La sentenza di primo grado aveva ricostruito il fatto sulla base di quanto risultava dal verbale di arresto dell'imputato. I Carabinieri di Giugliano in Campania, allertati da una telefonata, erano intervenuti in Calvizzano, via Vittorio Emanuele III n.3 e, notando un uomo allontanarsi da una abitazione della via, lo bloccavano e apprendevano che lo stesso, in evidente stato di agitazione e con pantaloni macchiati di sangue, aveva colpito la moglie nel sonno;
i militari si recavano immediatamente nella abitazione dell'uomo, identificato nell'imputato, e trovavano una donna a letto con evidenti e gravi ferite al capo;
la donna, identificata nella signora AV FI, veniva trasportata in ospedale e ricoverata nel reparto di rianimazione, e al momento della sentenza si trovava ancora in stato di corna determinato da trauma cranico neuro vegetativo. Nell'immediatezza, la polizia giudiziaria sequestrava una "mazzola" di cm. 25 con tracce pilifere ed ematiche, verificava che la chiamata di allarme al 112 era stata fatta da utenza telefonica in uso all'imputato, raccoglieva le sommarie informazioni testimoniali della figlia, dell'imputato e della vittima, la quale riferiva di essere stata svegliata dal padre, che, piangendo, le diceva di aver litigato con la mamma e la invitava a recarsi assieme al fratello più piccolo presso parenti, senza consentirle di andare a vedere come stava la madre. Un vicino di casa riferiva di aver sentito AR urlare "... basta, non ce la faccio più ...". All'udienza di convalida dell'arresto e con uno scritto, l'imputato aveva ammesso l'addebito, precisando che il rapporto con la vittima si era da tempo deteriorato a causa di una relazione che la donna aveva con altro uomo;
in particolare, l'imputato, asserendo di essere stato preso da raptus, aveva cercato di strangolare la donna nel sonno e poi l'aveva colpita al capo con un martello, e poi aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri.Il primo Giudice ha ritenuto provata la volontà omicidiaria, desumibile dalle modalità dell'azione, e la univocità e idoneità degli atti compiuti dall'imputato rispetto al fine omicida, considerata la pericolosità dell'arma utilizzata, il sito corporeo attinto con insistenza e la condizione passiva della vittima, sorpresa nel sonno;
ha ritenuto insussistenti le ipotesi del recesso attivo come quella della desistenza volontaria, prospettate dalla difesa;
ha aggiunto che la piena capacità di intendere e di volere dell'imputato era stata confermata con consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero. Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice ha escluso l'aggravante del rapporto di coniugio, dato che l'imputato e la vittima erano conviventi more uxorio;
ha riconosciuto le attenuanti generiche valutate come prevalenti sulla aggravante della minorata difesa della vittima;
ha fissato la pena base in anni 13 di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche alla pena di anni dieci di reclusione, infine ridotta per il rito alla pena di anni sette e mesi 4 di reclusione;
ha applicato le pene accessorie di legge. Il primo giudice ha pronunciato condanna risarcitoria generica con riferimento ai danni non patrimoniali, liquidando in favore della Parte Civile provvisionale di C 10.000 .
3. A seguito di impugnazione proposta da tutte le parti processuali, la Corte di appello di Napoli, condiviso l'accertamento in fatto operato dal primo giudice, ha riconosciuto la diminuente del recesso attivo — avendo l'imputato allertato i Carabinieri e consentito il soccorso alla vittima -, negando l'ipotesi della desistenza volontaria. Quanto al trattamento sanzionatorio, la corte territoriale ha confermato l'esclusione della aggravante del rapporto di coniugio e ha negato la attenuante, chiesta dalla difesa, della provocazione;
ha, in accoglimento del gravame del procuratore generale, ritenuto la equivalenza tra le attenuanti generiche e la riconosciuta attenuante del recesso attivo con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.; ha, quindi, rideterminato la pena come segue: pena base per l'ipotesi consumata anni 21 di reclusione, diminuita ai sensi dell'art. 56 cod. pen. ad anni 13 di reclusione, ridotta per il rito alla pena finale di anni 8 e mesi 8 di reclusione. La Corte di appello ha accolto il gravame della parte civile, pronunciando condanna risarcitoria generica anche in relazione al danno patrimoniale e aumentando la provvisionale ad C 30.000 .
4. Il ricorso per cassazione presentato dal difensore dell'imputato ha denunciato, con il primo motivo, violazione di legge per non aver la sentenza impugnata riconosciuto l'esimente della desistenza volontaria ai sensi dell'art. 56, comma 3, cod. pen.; in particolare, il ricorso evidenzia che l'imputato, dopo aver realizzato condotta certamente integrante gli estremi del tentato omicidio, aveva desistito dall'azione chiamando i Carabinieri. Con ulteriori motivi viene denunciato violazione di legge e difetto di motivazione in ordine, rispettivamente, alla attenuante della provocazione richiesta dalla difesa, alla congruità della pena inflitta, k al giudizio di comparazione fra circostanze, in relazione al quale la Corte di appello aveva accolto il gravame del procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di impugnazione deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione della esimente della desistenza volontaria, di cui all'art. 56, comma 3, cod. pen. . Quanto alla censura relativa alla motivazione, si deve osservare che il controllo di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti giudiziali riguarda unicamente il fatto, e non anche le questioni di diritto, oggetto di controllo solo in relazione alla decisione assunta . Il motivo, nei limiti indicati, è dunque inammissibile. Quanto alla denunciata violazione di legge, il motivo è infondato. Incontestata è la ricostruzione in fatto operata dalle sentenze di merito: l'imputato, dopo aver aggredito la convivente nel sonno, stringendola al collo e colpendola al capo con un martello, ha interrotto l'azione ed ha poi sollecitato l'intervento dei Carabinieri. La Corte di appello ha riconosciuto l'attenuante del recesso attivo, di cui all'art. 56, comma 4, cod. pen., mentre la difesa dell'imputato ritiene che illegittimamente non sia stata applicata la esimente della desistenza volontaria. Il collegio osserva che le sentenze di merito, concordi nell'escludere la ricorrenza della esimente della desistenza volontaria, hanno esattamente applicato la legge penale. Infatti, è consolidato l'orientamento secondo cui, nei reati a forma libera, qual è l'omicidio volontario, l'istituto in parola può ricorrere solo nel caso di cd. tentativo incompiuto, quando, cioè, il soggetto attivo non ha ancora realizzato una condotta qualificabile come conditio sine qua non dell'evento morte voluto ( Sez. 5, 30.1.2017, De Rossi, Rv. 269797; Sez. 2, 8.5.2015, Supino, Rv. 264226; Sez. 1, 28.2.2012, Price, Rv. 252259; Sez. 1, 2.10.2007, Rv. 238112; Sez. 1, 23.10.2012, Ortu, Rv. 253616).Il collegio condivide il principio ora citato, fondato sul rilievo che la norma ( " Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione ...") richiede espressamente che non sia stata posta in essere la condotta tipica, che, nei reati dolosi a forma libera, è integrata nel momento in cui la condotta umana possa essere qualificata come causa dell'evento, in realtà non verificatosi. Ora, è incontestato che la complessiva azione violenta posta in essere dall'imputato, in particolare i colpi al cranio della vittima con un martello di cm. 25, debba essere considerata causalmente collegata con l'evento morte, poi non verificatosi per le cure prestate dai sanitari. Ne consegue, dunque, che l'imputato ha interrotto l'azione omicida quando in realtà aveva già compiuto l'azione tipica, e quindi difetta il requisito oggettivo della invocata esimente.
2. Il secondo motivo, relativo al diniego della attenuante di cui all'art. 62 comma 1 n. 2, cod. pen.,è infondato. Il motivo non deduce rilievi critici in ordine alla ricostruzione del contesto del delitto, che le sentenze di merito hanno descritto evidenziando la sofferta condizione psicologica del AR, determinata, secondo le parole dello stesso, dalla rottura del rapporto sentimentale con la vittima, legatasi ad altro uomo. Il ricorso evidenzia il rapporto causale tra la condotta della donna e la i;
condizione psicologica dell'uomo, determinante nel far sorgere l'impulso omicida. Il collegio ritiene che la sentenza impugnata, nell'escludere l'attenuante, abbia esattamente applicato la legge penale. Si deve evidenziare che l'orientamento della giurisprudenza, che riconosce l'attenuante anche nella forma cd. per accumulo, richiede che l'azione violenta sia collegata ad un ultimo episodio, il cd. fattore scatenante, che determina, sulla base della frustrazione psicologica da tempo accumulatasi nel soggetto attivo, l'esplosione dello stato d'ira (Sez. 5, 4.7.2014, Basile, Rv. 261728; Sez. 1, 13.1.2011, Galati, Rv. 249558). D'altra parte, elemento costitutivo della fattispecie attenuante è " l'aver reagito in stato d'ira ...", il che significa che la condotta criminosa deve essere qualificata come un moto di reazione rispetto ad una specifica condotta altrui. La valorizzazione delle condizioni psicologiche sedimentate a lungo nella psiche del soggetto attivo non determina il venir meno del requisito oggettivo del rapporto di causa-effetto tra comportamento della vittima, da una parte, e stato d'ira e reazione violenta, dall'altra, ma consente di qualificare come provocatori comportamenti che non lo sarebbero, se non collegati ai pregressi rapporti tra i due soggetti e alla condizione di frustrazione psicologica accumulata da colui che, improvvisamente, diviene soggetto attivo di reato.Ora, è pacifico, nel caso in esame, secondo quanto ricostruito dalla prima sentenza, che la vittima non aveva posto in essere alcun comportamento che potesse essere percepito come provocatorio: lo stesso imputato ha riferito di essere rimasto alzato a guardare la televisione, mentre la convivente si era recata a dormire, e di aver poi, nel cuore della notte, agito in preda ad un raptus violento. Se dunque è credibile che l'imputato soffrisse per il ( ritenuto) tradimento della convivente, dalla quale aveva avuto due figli, è altrettanto vero che nel contesto del fatto egli non aveva subito alcun atteggiamento provocatorio da parte della convivente, che aveva cenato con lui e quindi era andata a dormire. La Corte quindi ritiene che esattamente sia stata esclusa la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1 n. 2, cod. pen. .
3. Il terzo motivo censura la motivazione relativa alla commisurazione della pena, in quanto anche la Corte di appello non avrebbe considerato gli indici, di natura soggettiva, indicati nell'art. 133, comma 2, cod. pen. . Ora, la corte territoriale ha proceduto alla commisurazione della pena base seguendo il cd. metodo bifasico, procedendo prima a fissare la pena per il delitto consumato ( anni 21 di reclusione) e quindi indicando la diminuzione ai sensi dell'art. 56 c.p. ( ad anni 13 di reclusione). Dunque, la diminuzione di pena per il tentativo è stata operata in termini di poco superiore al minimo di legge ( un terzo), e la Corte ha motivato tale scelta con il richiamo agli elementi oggettivi del reato, in precedenza descritti dalla sentenza impugnata in termini assai diffusi ("... l'accanimento manifestato ... la gravità dei danni ..."). La norma di cui all'art. 133 cod. pen. elenca i criteri alla stregua dei quali deve operare la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena, ma, ai fini del giudizio sulla adeguatezza della specifica motivazione, non è necessario che il giudice abbia valutato tutti i parametri indicati dalla norma, essendo sufficiente che il giudice indichi quale criterio, fra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ha motivato la particolare scelta sanzionatoria compiuta. Il controllo dovrà poi considerare la congruità tra parametro considerato e decisione assunta. Nel caso in esame la Corte di appello ha contenuto al minimo la diminuzione per il tentativo valorizzando la gravità del fatto, valutazione sicuramente ineccepibile considerata la condizione di coma neuro vegetativo determinata nella vittima. Il motivo proposto risulta quindi manifestamente infondato.
4. Il quarto motivo concerne il giudizio di comparazione tra circostanze, operato dalla corte di appello, in accoglimento della impugnazione proposta dal procuratore generale, nel senso della equivalenza. Si deve rilevare che il motivo, da una parte, ritiene illegittimo l'accoglimento della impugnazione del pubblico ministero per violazione del divieto di appello ai sensi dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., e, dall'altra, ritiene ingiusto e non adeguatamente motivato l'accoglimento della impugnazione del procuratore generale. Quanto al profilo della violazione dell'indicata norma processuale, il motivo è manifestamente infondato, in quanto l'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. preclude al pubblico ministero il diritto di proporre appello avverso le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato e, nel caso in esame, il procuratore generale aveva proposto ricorso per cassazione, convertito in appello a fronte della impugnazione proposta dalle parti private, ai sensi degli artt. 569, comma 2, e 580 cod. proc. pen. . Quanto alla motivazione del giudizio di comparazione fra circostanze, il motivo è articolato solo genericamente, senza confrontarsi con la specifica motivazione data dalla Corte di appello, che ha valorizzato gli aspetti attinenti alla gravità del reato. Il motivo va,quindi dichiarato inammissibile.
5. Va dunque pronunciato il rigetto del ricorso proposto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come indicato in dispositivo, disponendone il pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 110 d.P.R. 30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che liquida in complessivi euro duemilaquattrocento, o