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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 01/11/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1539/2023
REPUBBLICA ITALIANA 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Dott. RE UR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 1539/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a precetto
PROMOSSO DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Andrei Parte_1 C.F._1
– OPPONENTE–
CONTRO
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maira De Viti Controparte_1 C.F._2
– OPPOSTO–
CONCLUSIONI
Per parte opponente come da istanza depositata il 13.1.2025: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni
contraria domanda, istanza ed eccezione respinta: in via pregiudiziale – rilevato e accertato il giudicato recepito
nella sentenza n. 545/2024 emessa dal Tribunale di Arezzo RG 1553/2023, divenuta definitiva in data
10.1.2025, che la Sig.ra oppone a controparte anche ai sensi e per gli effetti dell'art 1306 co. 2 Parte_1
codice civile;
– dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato da nei confronti di Controparte_1
nel merito ed in ogni caso – accertata la carenza di titolarità passiva e/o di legittimazione Parte_1
passiva della Sig.ra in relazione all'intimazione contenuta del precetto datato 16/5/2023 Parte_1
notificato in data 31/5/2023 dal Sig. congiuntamente al verbale di accordo sottoscritto in Controparte_1
data 1/3/2021 innanzi all'Organismo di Mediazione Arezzo – proc. n. 389/2019); – accertato che l'opponente,
anche in qualità di erede del Sig. ha comunque dato esecuzione agli obblighi di spettanza Persona_1
recepiti nel sopra citato verbale di accordo sottoscritto in data 1/3/2021 in data ampiamente antecedente alla
notifica del precetto opposto;
– accertato che per il resto il sopra citato verbale di accordo tra le parti sottoscritto
in data 1/3/2021 non costituisce valido titolo esecutivo nei confronti dell'opponente in relazione agli obblighi
intimati dal Sig. con l'atto di precetto opposto;
– in ogni caso dichiarare l'invalidità e/o Controparte_1
comunque l'inefficacia e/o l'improcedibilità del suddetto atto di precetto e/o comunque respingere le pretese avversarie;
– ed il tutto nella misura e per i motivi meglio estesi in atti. In via istruttoria Ci riportiamo quindi 2 alla istanze ed eccezioni già formulate con la nostra seconda e la terza memoria istruttoria .Si chiede che in caso
di contestazione vengano acquisiti, anche tramite visibilità telematica, iseguenti fascicoli citati in narrativa:
Tribunale di Arezzo RG 1553/2023; Tribunale di Arezzo– sezione esecutiva RGE 641/ 1553/2023 e Tribunale di
Arezzo RG 2015/2023. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa anche ai sensi e per gli effetti
dell'art. 96 co. 3 cpc.”
Per l'opponente: “ Nel merito: In via preliminare:- accertare la legittimazione passiva in capo all'opponente,
signora rispetto all'obbligo di adempiere intimato con l'atto di precetto notificato alla stessa Parte_1
in data 31.05.2023;- accertare che il verbale di mediazione costituisce valido titolo esecutivo ai sensi e per gli
effetti di cui all'art 12 del Dlgs 28/2010 per pretendere l'adempimento degli obblighi in esso indicati;
- accertare
che l'opponente si è volutamente rifiutata di adempiere gli obblighi contenuti nel suddetto accordo di mediazione
del 01.03.2021. In via principale: - rigettare l'opposizione a precetto, in quanto infondata per tutte le ragioni di
fatto e di diritto esposte e per l'effetto confermare in ogni sua parte e nella sua efficacia il precetto opposto;
-
respingere in quanto infondata in fatto ed in diritto l'istanza di questione preliminare di giudicato, formulata
dall'opponente con atto del 13.01.2025 per mancanza dei presupposti giustificativi della stessa;
- condannare la
signora al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via Parte_1
equitativa, considerato il tenore dell'opposizione nonché la dimostrata infondatezza delle tesi nella stessa
dispiegate; In ipotesi:- dichiarare il presente procedimento improcedibile ai sensi e per gli effetti dall'art. 2909 c.c.
e art. 39 c.p.c.;- condannare la signora alla refusione delle spese di causa ex art. 91, comma 2, Parte_1
c.p.c., per avere immotivatamente rifiutato una proposta conciliativa di importo pari o inferiore a quello poi
accertato in sentenza.In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto, nei confronti di Parte_1
opposizione ex art. 615 c.p.c. (ed in subordine ex art. 617 c.p.c.) avverso l'atto di Controparte_1
precetto notificatole il 31.05.2023, in base all'atto di transazione sottoscritto dinanzi all'Organismo di
Mediazione Forense di Arezzo (proc. n. 389/2019) dal Condominio Solatio, in persona dell'amministratore pro tempore, da (dante causa dell'odierna opponente) e da Persona_1 [...]
CP_1
La vicenda, come riferita in citazione, trae origine nel 2019, quando l'odierno opposto, lamentando
3 infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, promuoveva procedimento di mediazione nei confronti del condominio, esteso poi anche a proprietario del lastrico. Persona_1
In base all'accordo raggiunto, nel marzo 2021 veniva eseguito un primo intervento di impermeabilizzazione mediante posa di guaina liquida, sostenuto inizialmente dal condominio e successivamente integralmente rimborsato dal l'opera veniva validata dall'Arch. , già Per_1 Per_2
nominato in sede di mediazione. Contestualmente, il Condominio e il condòmino si Per_1
impegnavano a valutare una soluzione definitiva delle problematiche di infiltrazione, ove possibile avvalendosi del c.d. Superbonus 110%. Nel luglio 2021 il decedeva e la proprietà del lastrico Per_1
passava alla moglie, , e alla figlia, Parte_1 Parte_2
Nel dicembre 2022, a fronte di nuove doglianze del il condominio deliberava ulteriori CP_1
sopralluoghi e valutazioni tecniche, rinviando l'esecuzione degli interventi definitivi all'anno successivo. In attesa di tali decisioni, nel gennaio 2023 la provvedeva a proprie spese a un Parte_1
ulteriore intervento di impermeabilizzazione con applicazione di una seconda guaina.
Successivamente l'assemblea condominiale deliberava di procedere al rifacimento complessivo del lastrico, conferendo all'Ing. l'incarico di predisporre il computo metrico. Parte_3
notificava l'opposto atto di precetto intimando alle eredi del di eseguire Controparte_1 Per_1
la posa della guaina entro dieci giorni, deducendo l'inadempimento delle obbligazioni da parte dei titolari del lastrico solare.
Tanto premesso, ha proposto i seguenti motivi di opposizione: Parte_1
i. distorsione del contenuto dell'accordo di mediazione, dal quale non emergeva un obbligo di risoluzione definitiva del problema, ma solo l'impegno a porre una guaina impermeabilizzante e a valutare l'eventuale ricorso al Superbonus 110%;
ii carenza di legittimazione passiva, trattandosi di parte comune dell'edificio con lavori e costi a carico del condominio;
iii. inidoneità del titolo esecutivo, giacché il verbale di mediazione costituisce titolo solo per obblighi di pagamento e non per impegni generici o programmatici;
iv. avvenuto adempimento, poiché la guaina era stata posta sia nel 2021 dal sia nel Per_1
2023 dalla , senza ulteriori contestazioni tecniche;
Parte_1
v. infine, l'assemblea condominiale del 28.12.2022 – cui aveva partecipato anche il – CP_1
4 aveva deliberato di eseguire il rifacimento definitivo del lastrico entro il 2023, termine non ancora decorso alla data del precetto.
In conclusione, l'opponente chiedeva dichiararsi la nullità, inefficacia o improcedibilità dell'atto di precetto notificato dal con integrale rigetto delle sue pretese e condanna ex art. 96, co. 3, CP_1
c.p.c..
2. Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto della opposizione. Controparte_1
Ha premesso che, sin dall'anno 2018, l'appartamento di sua proprietà aveva subito danni a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico solare di titolarità . Parte_4
Già nell'anno 2020, l'intestato Tribunale aveva accertato l'inerzia del e del condominio, Per_1
ordinando l'esecuzione di interventi e condannandoli alle spese;
tuttavia, la problematica non era mai stata risolta definitivamente.
Con l'accordo di mediazione del 01.03.2021, il si era impegnato a posare una guaina isolante Per_1
sul terrazzo e ad attivarsi per porre fine in via definitiva alle infiltrazioni, anche usufruendo del c.d.
Superbonus 110%.
Secondo il tuttavia, tali impegni non sono erano rispettati: in luogo della guaina era stato CP_1
applicato soltanto un prodotto impermeabilizzante superficiale, inefficace e di breve durata, che non ha impedito il ripetersi delle infiltrazioni;
inoltre, le spese sono state anticipate dal condominio – e dunque anche dallo stesso – quando invece avrebbero dovuto gravare esclusivamente sul CP_1
Per_1
Quanto al Superbonus, gli eredi del hanno costantemente votato contro gli incarichi tecnici in Per_1
assemblea, impedendo l'avvio della procedura e, quindi, la soluzione definitiva del problema.
Nonostante gli opponenti sostengano di avere adempiuto, il ha ribadito che l'accordo di CP_1
mediazione, valido quale titolo esecutivo, obbligava il e i suoi eredi, indipendentemente dalla Per_1
successiva alienazione dell'immobile, intervenuta a seguito della notifica dell'atto di precetto opposto in questa sede.
Pertanto, per l'opponente, l'opposizione risulta infondata e temeraria: da anni i proprietari del lastrico solare eludevano i loro obblighi, costringendolo a continui contenziosi e a subire ulteriori danni. Ha
chiesto, dunque, il rigetto dell'opposizione, la condanna per lite temeraria e il rimborso delle spese di lite.
3. Con decreto ex art. 171-bis c.p.c., non emergendo questioni rilevabili d'ufficio, la causa è stata
5 rinviata all'udienza del 21.05.2024, con concessione dei termini per le memorie integrative ex art. 171-
ter c.p.c..
A seguito di regolare scambio di memorie, con ordinanza del 22.05.2024, considerato quanto affermato dal Tribunale in sede di reclamo nel procedimento ex art. 612 c.p.c., è stata formulata la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.: “rinuncia all'atto di precetto;
compensazione integrale
delle spese di lite”.
4. All'udienza del 17.7.2024, parte opponente aderiva alla proposta;
la parte opposta chiedeva rinvio al fine di poterla valutare. All'udienza del 23.10.2024 parte opponente ribadiva la propria adesione;
la parte opposta chiedeva un ulteriore rinvio.
In data 13.1.2025, parte opponente revocava la propria adesione alla proposta conciliativa, in considerazione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 545/2024 dell'intestato
Tribunale (RG n. 1553/2023), invocando l'estensione in proprio favore ex art. 1306, comma 2, c.c.
All'udienza del 2.10.2025, a seguito della discussione sulle conclusioni delle parti come sopra precisate, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c..
§ § § § § § §
5. Occorre, in via preliminare, rilevare la validità della comparsa di costituzione depositata da
, la cui regolarità è stata contestata dalla parte opponente (cfr. memoria n. 1 ex art. Controparte_1
171-bis c.p.c., pag. 1: “la comparsa di costituzione avversaria viola ogni dettato previsto dal PCT presentandosi
quale atto cartaceo scansionano e non nativo digitale. Riteniamo che, anche alla luce della specifica normativa,
tale intenzionale violazione non possa ad oggi che determinare un'inammissibilità di tale atto, ed in ogni caso,
una severa condanna alla spese a carico di controparte”).
L'atto, pur risultando effettivamente scansionato, è stato regolarmente sottoscritto con firma digitale dal difensore dell'opposto, di talché risulta ammissibile (cfr. Cass. n. 22708/2023, richiamata da parte opposta, e Cass. n. 5744/2023).
6. L'avv. Andrei, in sede di discussione orale, ha chiesto la cancellazione ex art. 89 c.p.c., delle espressioni utilizzate dalla controparte nella propria memoria conclusionale, nella parte in cui fanno riferimento a slealtà e scorrettezza del procuratore di parte opponente.
L'istanza non può essere accolta;
quanto sostenuto alle pagg. 18 e 19 della memoria conclusionale di parte opposta, pur manifestamente infondato, non trascende i limiti dell'esercizio del diritto di difesa.
6
7. Giova, in via preliminare, ricostruire la sequenza degli eventi che hanno condotto all'instaurazione del presente giudizio.
Il titolo esecutivo posto a fondamento dell'opposto atto di precetto è l'accordo sottoscritto in data
1.3.2021 nell'ambito di una procedura di mediazione introdotta dinanzi all'Organismo di Mediazione
di Arezzo.
La predetta mediazione era stata promossa da odierno opponente, nei confronti Controparte_1
del Condominio “Solatio”, rappresentato dall'amministratore pro tempore, e di (dante Persona_1
causa della odierna opponente), al fine di addivenire ad una soluzione definitiva delle persistenti infiltrazioni provenienti dal lastrico solare sovrastante l'unità abitativa di proprietà del CP_1
Nel corso della procedura veniva disposta una consulenza tecnica, affidata all'Arch. , la Persona_3
quale prospettava possibili soluzioni idonee ad eliminare le problematiche derivanti dalle reiterate infiltrazioni d'acqua nei locali sottostanti il lastrico solare.
All'esito, le parti addivenivano ad un accordo transattivo nel quale, tra l'altro, si conveniva quanto segue: “le parti dichiarano che in merito alla soluzione definitiva della problematica relativa alle infiltrazioni di
acqua provenienti dall'appartamento di proprietà di verso l'appartamento di proprietà di Persona_1
intendono avvalersi, per quanto possibile, della procedura prevista dal cosiddetto Controparte_1
SUPERBONUS 110%; a tal fine l'Amministratore di Condominio si impegna a convocare quanto prima
un'assemblea di condominio volta a prendere le determinazioni sull'affidamento dell'incarico ad un tecnico per
lo studio di fattibilità prodromico all'avvio delle procedure per accedere al predetto SUPERBONUS 110% […] il
sig. si impegna, sotto la supervisione del Condominio Solatio, a provvedere alla posa in opera di Per_1
apposita guaina isolante con spese a carico esclusivo del sig (cfr. doc. n. 1, opponente). Per_1
Ritenendo che il non avesse adempiuto agli obblighi assunti in sede di transazione, il Per_1
ha notificato atto di precetto alle eredi del medesimo (nelle more deceduto), corredato del CP_1
titolo esecutivo.
Con detto atto è stato loro intimato: “di rinvenire una soluzione definitiva della problematica relativa alle
infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento di proprietà verso l'appartamento di Parte_4
proprietà del Sig. , nonché di provvedere alla posa in opera di apposita guaina isolante con Controparte_1
spese a carico esclusivo delle Sigg.re e ”. Per_1 Parte_1
Le destinatarie hanno proposto opposizione a precetto con distinti atti di citazione.
7 Il ha introdotto ricorso ex art. 612 c.p.c., volto ad ottenere la determinazione delle modalità CP_1
di esecuzione (RGEM. n. 641/2023).
Tuttavia, la procedura è stata sospesa dall'adìto Tribunale, in accoglimento del reclamo ex art. 669-
terdecies c.p.c., iscritto al n. R.G. 2015/2023, definito all'esito della camera di consiglio del 25.10.2023
(cfr. doc. n. 27, opponente). In particolare il Tribunale ha rilevato che la e la hanno Parte_1 Per_1
venduto l'immobile e che quella in esame non costituisce obbligazione propter rem.
Nelle more del presente giudizio è stata definita la opposizione al medesimo precetto promossa da
(iscritta al n. R.G. 1553/2023), con sentenza n. 545/2024 dell'intestato Tribunale, passata Parte_2
in giudicato in data 10.01.2025, che ha dichiarato la nullità del precetto.
8. Tanto premesso, appare assorbente la questione dell'effetto estensivo favorevole della sentenza dell'intestato Tribunale n. 545/2024 del 5.6.2024, passata in giudicato come da attestazione del funzionario della cancelleria civile del 10.1.2025 (cfr. all.ti a) e b), parte opponente, depositati in data
13.01.2025).
Risulta tuttavia necessario un passaggio ulteriore rispetto al percorso argomentativo formulato dalla parte opponente;
ed infatti deve precisarsi che l'obbligazione il cui adempimento è stato richiesto con il precetto opposto risulta indivisibile (attesa la natura della prestazione1), indivisibilità che opera anche nei confronti degli eredi del debitore ex art. 1318 c.c., ciò a cui consegue l'applicazione del regime delle obbligazioni solidali ex art. 1317 c.c., in deroga all'art. 754 c.c.
Tanto premesso, occorre richiamare il dettato dell'art. 1306 c.c.: la norma dispone al primo comma che
“la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido,
non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori”. Tuttavia, il comma 2 stabilisce che “gli altri
debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata su ragioni personali al condebitore;
gli altri creditori
possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi”. 1 Diverso è il fatto che le relative spese siano, ovviamente, divisibili. Ma il pagamento delle spese di rifacimento non è l'oggetto diretto della obbligazione che consiste invece in un facere indivisibile.
La disposizione costituisce deroga al principio generale sancito dall'art. 2909 c.c., consentendo al condebitore rimasto estraneo al giudizio di giovarsi del giudicato favorevole reso nei confronti di altro coobbligato.
Affinché l'effetto estensivo possa operare è necessario che ricorrano tre condizioni: i) non deve essersi formato un giudicato diretto e contrario nei confronti del condebitore che invoca l'estensione; ii) la
8 sentenza favorevole non deve fondarsi su ragioni strettamente personali al condebitore nei cui confronti è stata pronunciata;
iii) il giudice che l'ha emessa deve avere avuto cognizione dell'intero rapporto obbligatorio, causalmente e geneticamente unitario (cfr. Cass. civ., Ord. n. 21305/2022).
È altresì necessario che la decisione favorevole resa inter alios sia passata in giudicato (cfr. Cass. Civ. n.
6694/2004).
Tali circostanze ricorrono nel caso in esame.
È documentalmente provato che coobbligata con la madre in forza Parte_2 Parte_1
della transazione sottoscritta dal comune dante causa abbia proposto opposizione Persona_1
avverso il medesimo atto di precetto notificato anche alla madre. Il relativo giudizio, iscritto al n. R.G.
1500/2023, è stato definito dall'intestato Tribunale con sentenza passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata dalla parte opponente in data 13.1.2025.
Con la predetta sentenza, il Tribunale ha affermato: “In primo luogo, si deve osservare che parte opponente
ha regolarmente adempiuto all' obbligo consistente nella posizione di una guaina isolante sul lastrico solare de quo, come da transazione del 01/03/2021 (docc. 1, 2). Quanto all'obbligo generale (nel quale il primo non è può ritenersi compreso), relativo al “rinvenire una soluzione definitiva della problematica relativa alle infiltrazioni di
acqua provenienti dall'appartamento di proprietà verso l'appartamento di proprietà del Sig. Parte_4
, si deve riconoscere che l'accordo transattivo datato 01/03/2021 è stato modificato Controparte_1
dall'accordo, raggiunto in sede assembleare, in data 28/12/2022, nel quale tutti i condomini (e, pertanto, anche le
parti del presente giudizio) si sono accordate nel modo seguente: “verrà eseguito un sopralluogo tra l'Ing.
e l'amministratore per trovare una soluzione che tamponi la situazione, visto le attuali condizioni Parte_3
atmosferiche che impediscono di eseguire un lavoro definitivo che si attuerà entro l'anno 2023”. Pertanto, le
parti hanno manifestato univocamente, mediante successive determinazioni di volontà, l'intento di lasciar
decorrere il termine di giorni 10 di cui alla transazione de qua, per attendere, quantomeno, il sopralluogo di cui
sopra si tratta, procrastinando al 2023 l'esecuzione dei lavori definitivi (doc. 7). Successivamente, tuttavia,
emerge agli atti che all'assemblea del 02.05.2023 le parti si siano confrontate “anche su eventuali manutenzione
del fabbricato necessarie”, sulle quali l'Ing. ha predisposto e depositato computo metrico del 10/05/23, Parte_3
comprendente, all'evidenza, tra gli altri, i lavori concernenti il lastrico solare (cfr. doc. 3, nim. Ord. Tariffa 12-
30).Ne consegue che, in disparte la questione concernente la possibilità di avvalersi dei benefici del cd.
superbonus – questione non decisiva ai fini dell'obbligo di risolvere la questione delle infiltrazioni, come reso
evidente dall'espressione utilizzata (“per quanto possibile”) le parti avessero inteso procrastinare alla successiva
9 assemblea – ed, in partico1lare, all' assemblea del 19.06.2023 (doc. 4), successiva alla notificazione dell'atto di
precetto(25.05.2023) - ogni decisione relativa a tale lastrico, con ciò rendendo inoperante il termine di cui
all'accordo transattivo 01/03/21.In conclusione, il precetto notificato deve essere dichiarato nullo […]
P.Q.M.
Il
Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate
nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così
provvede: - Dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato da nei confronti di Controparte_1 Parte_2
[…]”.
[...]
Nel caso di specie, riprendendo le condizioni per l'estensione del giudicato favorevole sopra richiamate:
- non si è ancora formato giudicato tra le parti del presente giudizio;
- la sentenza favorevole resa inter alios non si fonda su ragione personali relative all'altro condebitore, ma si fonda sul contenuto e sull'adempimento della obbligazione solidale;
- il Giudice che l'ha emessa ha avuto cognizione dell'intero rapporto;
- la pronuncia in questione è divenuta res iudicata (come da attestazione di cancelleria in atti;
non si comprende la ragione per la quale, come sostenuto dalla parte opposta, essa non dovrebbe ritenersi sufficiente, siccome rilasciata ai procuratori di e non all'avv. Andrei, che difende la Parte_5
opponente nel presente giudizio). Né assume rilievo la circostanza che la pronuncia in questione sia stata impugnata per revocazione per motivi diversi da quelli di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.
(peraltro l'avvenuta impugnazione per revocazione non è stata neppure documentata), proprio perché
il presupposto di detto mezzo di gravame è il passaggio in giudicato.
Quanto alle doglianze formulate da parte opposta nella propria memoria conclusionale (doglianze che attengono invero più a infondate contestazioni di scorrettezza della controparte che a questioni dirimenti per la soluzione della causa), è appena il caso di osservare che:
- l'opposto era perfettamente a conoscenza del procedimento RG. n. 1553/2023, attesa la valida instaurazione del contraddittorio (come riconosciuto dallo stesso procuratore del CP_1
che ha riferito di aver tentato la costituzione in giudizio);
- l'opposto riferisce che per un “disguido di cancelleria” la propria comparsa di costituzione era stata depositata nel presente fascicolo e non già nel 1553/2023; orbene, il disguido è rimasto del tutto
10 indimostrato e in ogni caso l'opposto ha avuto tutto il tempo per rendersi conto dell'errore e tentare di porvi rimedio, ciò che non risulta aver fatto;
- la parte opponente, lungi dal celare la pendenza del parallelo giudizio instaurato da
[...]
ne ha dato atto sin dal proprio atto di citazione in opposizione (pag. 2, penultimo capoverso); Parte_2
- la parte opponente ha accettato, già alla udienza del 18.7.2024, la proposta conciliativa del
Giudice, accettazione ribadita alla udienza del 23.10.2024; l'unica ragione per la quale non si è
addivenuti alla conciliazione è il mancato consenso da parte dell'opposto (che chiedeva rinvio in entrambe le udienze sopra richiamate); del tutto legittimamente, poi, l'opponente, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza resa nel parallelo giudizio 1553/2023, ha revocato il proprio consenso alla proposta conciliativa del Giudice.
L'opposizione deve pertanto essere accolta e va dichiarato che la parte convenuta opposta non ha diritto, sulla base del titolo posto a base del precetto opposto in questa sede, di agire in executivis, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori questioni.
9. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna della parte opposta per responsabilità
aggravata. Ed infatti non risulta sufficiente la infondatezza delle tesi prospettate, essendo necessaria la mala fede o la colpa grave (cfr. Cass. S.U. n. 31030/2019), che non ricorrono nel caso in esame.
Il totale accoglimento dell'opposizione comporta necessariamente il rigetto della domanda ex art. 96
c.p.c. formulata da sull'assorbente rilievo che difetta il presupposto necessario Controparte_1
(sebbene non sufficiente) della soccombenza totale dell'altra parte (cfr. Cass. Civ. 32090/2019).
10. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposto sulla valutazione della Controparte_1
soccombenza non incide il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., stante la natura accessoria rispetto al merito della questione (cfr. Cass. Civ. n. 18036/2022). Neppure il rigetto della istanza ex art. 89 c.p.c.
rileva evidentemente in punto di soccombenza, non attenendo al merito della questione.
Le spese vengono, pertanto, liquidate come da dispositivo in relazione allo scaglione di lite di valore indeterminabile – complessità bassa, sulla base dei seguenti parametri tabellari previsti dal D.M. n.
147/2022:
- medi per la fase di studio ed introduttiva;
- minimi per la fase istruttoria e decisionale (trattandosi di causa istruita su base documentale).
11 Giova precisare che la sopravvenienza della già menzionata sentenza di questo Tribunale in corso di giudizio non costituisce ragione di compensazione delle spese, considerata anche la - in ogni caso inevitabile - soccombenza di parte opposta (v. quanto diffusamente argomentato dal Tribunale nel provvedimento emesso il 25.10.2023, in sede di reclamo sulla sospensiva;
doc. 27 parte opponente).
Parte opposta, anche a fronte di tale dictum e della successiva proposta conciliativa del Giudice, ha comunque inteso procedere con il giudizio (non aderendo alla proposta), ciò che rende inevitabile la sua condanna al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di
[...]
di agire in executivis nei confronti di in base al titolo posto a base CP_1 Parte_1
dell'atto di precetto opposto nella presente sede;
- rigetta la domanda ex art. 89 c.p.c. formulata dal procuratore di parte opponente;
- rigetta le reciproche domande ex art. 96 c.p.c.
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_1 [...]
, che vengono liquidate in € 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Parte_1
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 1° novembre 2025
Il Giudice
RE UR
REPUBBLICA ITALIANA 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Dott. RE UR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 1539/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a precetto
PROMOSSO DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Andrei Parte_1 C.F._1
– OPPONENTE–
CONTRO
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maira De Viti Controparte_1 C.F._2
– OPPOSTO–
CONCLUSIONI
Per parte opponente come da istanza depositata il 13.1.2025: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni
contraria domanda, istanza ed eccezione respinta: in via pregiudiziale – rilevato e accertato il giudicato recepito
nella sentenza n. 545/2024 emessa dal Tribunale di Arezzo RG 1553/2023, divenuta definitiva in data
10.1.2025, che la Sig.ra oppone a controparte anche ai sensi e per gli effetti dell'art 1306 co. 2 Parte_1
codice civile;
– dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato da nei confronti di Controparte_1
nel merito ed in ogni caso – accertata la carenza di titolarità passiva e/o di legittimazione Parte_1
passiva della Sig.ra in relazione all'intimazione contenuta del precetto datato 16/5/2023 Parte_1
notificato in data 31/5/2023 dal Sig. congiuntamente al verbale di accordo sottoscritto in Controparte_1
data 1/3/2021 innanzi all'Organismo di Mediazione Arezzo – proc. n. 389/2019); – accertato che l'opponente,
anche in qualità di erede del Sig. ha comunque dato esecuzione agli obblighi di spettanza Persona_1
recepiti nel sopra citato verbale di accordo sottoscritto in data 1/3/2021 in data ampiamente antecedente alla
notifica del precetto opposto;
– accertato che per il resto il sopra citato verbale di accordo tra le parti sottoscritto
in data 1/3/2021 non costituisce valido titolo esecutivo nei confronti dell'opponente in relazione agli obblighi
intimati dal Sig. con l'atto di precetto opposto;
– in ogni caso dichiarare l'invalidità e/o Controparte_1
comunque l'inefficacia e/o l'improcedibilità del suddetto atto di precetto e/o comunque respingere le pretese avversarie;
– ed il tutto nella misura e per i motivi meglio estesi in atti. In via istruttoria Ci riportiamo quindi 2 alla istanze ed eccezioni già formulate con la nostra seconda e la terza memoria istruttoria .Si chiede che in caso
di contestazione vengano acquisiti, anche tramite visibilità telematica, iseguenti fascicoli citati in narrativa:
Tribunale di Arezzo RG 1553/2023; Tribunale di Arezzo– sezione esecutiva RGE 641/ 1553/2023 e Tribunale di
Arezzo RG 2015/2023. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa anche ai sensi e per gli effetti
dell'art. 96 co. 3 cpc.”
Per l'opponente: “ Nel merito: In via preliminare:- accertare la legittimazione passiva in capo all'opponente,
signora rispetto all'obbligo di adempiere intimato con l'atto di precetto notificato alla stessa Parte_1
in data 31.05.2023;- accertare che il verbale di mediazione costituisce valido titolo esecutivo ai sensi e per gli
effetti di cui all'art 12 del Dlgs 28/2010 per pretendere l'adempimento degli obblighi in esso indicati;
- accertare
che l'opponente si è volutamente rifiutata di adempiere gli obblighi contenuti nel suddetto accordo di mediazione
del 01.03.2021. In via principale: - rigettare l'opposizione a precetto, in quanto infondata per tutte le ragioni di
fatto e di diritto esposte e per l'effetto confermare in ogni sua parte e nella sua efficacia il precetto opposto;
-
respingere in quanto infondata in fatto ed in diritto l'istanza di questione preliminare di giudicato, formulata
dall'opponente con atto del 13.01.2025 per mancanza dei presupposti giustificativi della stessa;
- condannare la
signora al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via Parte_1
equitativa, considerato il tenore dell'opposizione nonché la dimostrata infondatezza delle tesi nella stessa
dispiegate; In ipotesi:- dichiarare il presente procedimento improcedibile ai sensi e per gli effetti dall'art. 2909 c.c.
e art. 39 c.p.c.;- condannare la signora alla refusione delle spese di causa ex art. 91, comma 2, Parte_1
c.p.c., per avere immotivatamente rifiutato una proposta conciliativa di importo pari o inferiore a quello poi
accertato in sentenza.In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto, nei confronti di Parte_1
opposizione ex art. 615 c.p.c. (ed in subordine ex art. 617 c.p.c.) avverso l'atto di Controparte_1
precetto notificatole il 31.05.2023, in base all'atto di transazione sottoscritto dinanzi all'Organismo di
Mediazione Forense di Arezzo (proc. n. 389/2019) dal Condominio Solatio, in persona dell'amministratore pro tempore, da (dante causa dell'odierna opponente) e da Persona_1 [...]
CP_1
La vicenda, come riferita in citazione, trae origine nel 2019, quando l'odierno opposto, lamentando
3 infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, promuoveva procedimento di mediazione nei confronti del condominio, esteso poi anche a proprietario del lastrico. Persona_1
In base all'accordo raggiunto, nel marzo 2021 veniva eseguito un primo intervento di impermeabilizzazione mediante posa di guaina liquida, sostenuto inizialmente dal condominio e successivamente integralmente rimborsato dal l'opera veniva validata dall'Arch. , già Per_1 Per_2
nominato in sede di mediazione. Contestualmente, il Condominio e il condòmino si Per_1
impegnavano a valutare una soluzione definitiva delle problematiche di infiltrazione, ove possibile avvalendosi del c.d. Superbonus 110%. Nel luglio 2021 il decedeva e la proprietà del lastrico Per_1
passava alla moglie, , e alla figlia, Parte_1 Parte_2
Nel dicembre 2022, a fronte di nuove doglianze del il condominio deliberava ulteriori CP_1
sopralluoghi e valutazioni tecniche, rinviando l'esecuzione degli interventi definitivi all'anno successivo. In attesa di tali decisioni, nel gennaio 2023 la provvedeva a proprie spese a un Parte_1
ulteriore intervento di impermeabilizzazione con applicazione di una seconda guaina.
Successivamente l'assemblea condominiale deliberava di procedere al rifacimento complessivo del lastrico, conferendo all'Ing. l'incarico di predisporre il computo metrico. Parte_3
notificava l'opposto atto di precetto intimando alle eredi del di eseguire Controparte_1 Per_1
la posa della guaina entro dieci giorni, deducendo l'inadempimento delle obbligazioni da parte dei titolari del lastrico solare.
Tanto premesso, ha proposto i seguenti motivi di opposizione: Parte_1
i. distorsione del contenuto dell'accordo di mediazione, dal quale non emergeva un obbligo di risoluzione definitiva del problema, ma solo l'impegno a porre una guaina impermeabilizzante e a valutare l'eventuale ricorso al Superbonus 110%;
ii carenza di legittimazione passiva, trattandosi di parte comune dell'edificio con lavori e costi a carico del condominio;
iii. inidoneità del titolo esecutivo, giacché il verbale di mediazione costituisce titolo solo per obblighi di pagamento e non per impegni generici o programmatici;
iv. avvenuto adempimento, poiché la guaina era stata posta sia nel 2021 dal sia nel Per_1
2023 dalla , senza ulteriori contestazioni tecniche;
Parte_1
v. infine, l'assemblea condominiale del 28.12.2022 – cui aveva partecipato anche il – CP_1
4 aveva deliberato di eseguire il rifacimento definitivo del lastrico entro il 2023, termine non ancora decorso alla data del precetto.
In conclusione, l'opponente chiedeva dichiararsi la nullità, inefficacia o improcedibilità dell'atto di precetto notificato dal con integrale rigetto delle sue pretese e condanna ex art. 96, co. 3, CP_1
c.p.c..
2. Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto della opposizione. Controparte_1
Ha premesso che, sin dall'anno 2018, l'appartamento di sua proprietà aveva subito danni a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico solare di titolarità . Parte_4
Già nell'anno 2020, l'intestato Tribunale aveva accertato l'inerzia del e del condominio, Per_1
ordinando l'esecuzione di interventi e condannandoli alle spese;
tuttavia, la problematica non era mai stata risolta definitivamente.
Con l'accordo di mediazione del 01.03.2021, il si era impegnato a posare una guaina isolante Per_1
sul terrazzo e ad attivarsi per porre fine in via definitiva alle infiltrazioni, anche usufruendo del c.d.
Superbonus 110%.
Secondo il tuttavia, tali impegni non sono erano rispettati: in luogo della guaina era stato CP_1
applicato soltanto un prodotto impermeabilizzante superficiale, inefficace e di breve durata, che non ha impedito il ripetersi delle infiltrazioni;
inoltre, le spese sono state anticipate dal condominio – e dunque anche dallo stesso – quando invece avrebbero dovuto gravare esclusivamente sul CP_1
Per_1
Quanto al Superbonus, gli eredi del hanno costantemente votato contro gli incarichi tecnici in Per_1
assemblea, impedendo l'avvio della procedura e, quindi, la soluzione definitiva del problema.
Nonostante gli opponenti sostengano di avere adempiuto, il ha ribadito che l'accordo di CP_1
mediazione, valido quale titolo esecutivo, obbligava il e i suoi eredi, indipendentemente dalla Per_1
successiva alienazione dell'immobile, intervenuta a seguito della notifica dell'atto di precetto opposto in questa sede.
Pertanto, per l'opponente, l'opposizione risulta infondata e temeraria: da anni i proprietari del lastrico solare eludevano i loro obblighi, costringendolo a continui contenziosi e a subire ulteriori danni. Ha
chiesto, dunque, il rigetto dell'opposizione, la condanna per lite temeraria e il rimborso delle spese di lite.
3. Con decreto ex art. 171-bis c.p.c., non emergendo questioni rilevabili d'ufficio, la causa è stata
5 rinviata all'udienza del 21.05.2024, con concessione dei termini per le memorie integrative ex art. 171-
ter c.p.c..
A seguito di regolare scambio di memorie, con ordinanza del 22.05.2024, considerato quanto affermato dal Tribunale in sede di reclamo nel procedimento ex art. 612 c.p.c., è stata formulata la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.: “rinuncia all'atto di precetto;
compensazione integrale
delle spese di lite”.
4. All'udienza del 17.7.2024, parte opponente aderiva alla proposta;
la parte opposta chiedeva rinvio al fine di poterla valutare. All'udienza del 23.10.2024 parte opponente ribadiva la propria adesione;
la parte opposta chiedeva un ulteriore rinvio.
In data 13.1.2025, parte opponente revocava la propria adesione alla proposta conciliativa, in considerazione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 545/2024 dell'intestato
Tribunale (RG n. 1553/2023), invocando l'estensione in proprio favore ex art. 1306, comma 2, c.c.
All'udienza del 2.10.2025, a seguito della discussione sulle conclusioni delle parti come sopra precisate, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c..
§ § § § § § §
5. Occorre, in via preliminare, rilevare la validità della comparsa di costituzione depositata da
, la cui regolarità è stata contestata dalla parte opponente (cfr. memoria n. 1 ex art. Controparte_1
171-bis c.p.c., pag. 1: “la comparsa di costituzione avversaria viola ogni dettato previsto dal PCT presentandosi
quale atto cartaceo scansionano e non nativo digitale. Riteniamo che, anche alla luce della specifica normativa,
tale intenzionale violazione non possa ad oggi che determinare un'inammissibilità di tale atto, ed in ogni caso,
una severa condanna alla spese a carico di controparte”).
L'atto, pur risultando effettivamente scansionato, è stato regolarmente sottoscritto con firma digitale dal difensore dell'opposto, di talché risulta ammissibile (cfr. Cass. n. 22708/2023, richiamata da parte opposta, e Cass. n. 5744/2023).
6. L'avv. Andrei, in sede di discussione orale, ha chiesto la cancellazione ex art. 89 c.p.c., delle espressioni utilizzate dalla controparte nella propria memoria conclusionale, nella parte in cui fanno riferimento a slealtà e scorrettezza del procuratore di parte opponente.
L'istanza non può essere accolta;
quanto sostenuto alle pagg. 18 e 19 della memoria conclusionale di parte opposta, pur manifestamente infondato, non trascende i limiti dell'esercizio del diritto di difesa.
6
7. Giova, in via preliminare, ricostruire la sequenza degli eventi che hanno condotto all'instaurazione del presente giudizio.
Il titolo esecutivo posto a fondamento dell'opposto atto di precetto è l'accordo sottoscritto in data
1.3.2021 nell'ambito di una procedura di mediazione introdotta dinanzi all'Organismo di Mediazione
di Arezzo.
La predetta mediazione era stata promossa da odierno opponente, nei confronti Controparte_1
del Condominio “Solatio”, rappresentato dall'amministratore pro tempore, e di (dante Persona_1
causa della odierna opponente), al fine di addivenire ad una soluzione definitiva delle persistenti infiltrazioni provenienti dal lastrico solare sovrastante l'unità abitativa di proprietà del CP_1
Nel corso della procedura veniva disposta una consulenza tecnica, affidata all'Arch. , la Persona_3
quale prospettava possibili soluzioni idonee ad eliminare le problematiche derivanti dalle reiterate infiltrazioni d'acqua nei locali sottostanti il lastrico solare.
All'esito, le parti addivenivano ad un accordo transattivo nel quale, tra l'altro, si conveniva quanto segue: “le parti dichiarano che in merito alla soluzione definitiva della problematica relativa alle infiltrazioni di
acqua provenienti dall'appartamento di proprietà di verso l'appartamento di proprietà di Persona_1
intendono avvalersi, per quanto possibile, della procedura prevista dal cosiddetto Controparte_1
SUPERBONUS 110%; a tal fine l'Amministratore di Condominio si impegna a convocare quanto prima
un'assemblea di condominio volta a prendere le determinazioni sull'affidamento dell'incarico ad un tecnico per
lo studio di fattibilità prodromico all'avvio delle procedure per accedere al predetto SUPERBONUS 110% […] il
sig. si impegna, sotto la supervisione del Condominio Solatio, a provvedere alla posa in opera di Per_1
apposita guaina isolante con spese a carico esclusivo del sig (cfr. doc. n. 1, opponente). Per_1
Ritenendo che il non avesse adempiuto agli obblighi assunti in sede di transazione, il Per_1
ha notificato atto di precetto alle eredi del medesimo (nelle more deceduto), corredato del CP_1
titolo esecutivo.
Con detto atto è stato loro intimato: “di rinvenire una soluzione definitiva della problematica relativa alle
infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento di proprietà verso l'appartamento di Parte_4
proprietà del Sig. , nonché di provvedere alla posa in opera di apposita guaina isolante con Controparte_1
spese a carico esclusivo delle Sigg.re e ”. Per_1 Parte_1
Le destinatarie hanno proposto opposizione a precetto con distinti atti di citazione.
7 Il ha introdotto ricorso ex art. 612 c.p.c., volto ad ottenere la determinazione delle modalità CP_1
di esecuzione (RGEM. n. 641/2023).
Tuttavia, la procedura è stata sospesa dall'adìto Tribunale, in accoglimento del reclamo ex art. 669-
terdecies c.p.c., iscritto al n. R.G. 2015/2023, definito all'esito della camera di consiglio del 25.10.2023
(cfr. doc. n. 27, opponente). In particolare il Tribunale ha rilevato che la e la hanno Parte_1 Per_1
venduto l'immobile e che quella in esame non costituisce obbligazione propter rem.
Nelle more del presente giudizio è stata definita la opposizione al medesimo precetto promossa da
(iscritta al n. R.G. 1553/2023), con sentenza n. 545/2024 dell'intestato Tribunale, passata Parte_2
in giudicato in data 10.01.2025, che ha dichiarato la nullità del precetto.
8. Tanto premesso, appare assorbente la questione dell'effetto estensivo favorevole della sentenza dell'intestato Tribunale n. 545/2024 del 5.6.2024, passata in giudicato come da attestazione del funzionario della cancelleria civile del 10.1.2025 (cfr. all.ti a) e b), parte opponente, depositati in data
13.01.2025).
Risulta tuttavia necessario un passaggio ulteriore rispetto al percorso argomentativo formulato dalla parte opponente;
ed infatti deve precisarsi che l'obbligazione il cui adempimento è stato richiesto con il precetto opposto risulta indivisibile (attesa la natura della prestazione1), indivisibilità che opera anche nei confronti degli eredi del debitore ex art. 1318 c.c., ciò a cui consegue l'applicazione del regime delle obbligazioni solidali ex art. 1317 c.c., in deroga all'art. 754 c.c.
Tanto premesso, occorre richiamare il dettato dell'art. 1306 c.c.: la norma dispone al primo comma che
“la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido,
non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori”. Tuttavia, il comma 2 stabilisce che “gli altri
debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata su ragioni personali al condebitore;
gli altri creditori
possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi”. 1 Diverso è il fatto che le relative spese siano, ovviamente, divisibili. Ma il pagamento delle spese di rifacimento non è l'oggetto diretto della obbligazione che consiste invece in un facere indivisibile.
La disposizione costituisce deroga al principio generale sancito dall'art. 2909 c.c., consentendo al condebitore rimasto estraneo al giudizio di giovarsi del giudicato favorevole reso nei confronti di altro coobbligato.
Affinché l'effetto estensivo possa operare è necessario che ricorrano tre condizioni: i) non deve essersi formato un giudicato diretto e contrario nei confronti del condebitore che invoca l'estensione; ii) la
8 sentenza favorevole non deve fondarsi su ragioni strettamente personali al condebitore nei cui confronti è stata pronunciata;
iii) il giudice che l'ha emessa deve avere avuto cognizione dell'intero rapporto obbligatorio, causalmente e geneticamente unitario (cfr. Cass. civ., Ord. n. 21305/2022).
È altresì necessario che la decisione favorevole resa inter alios sia passata in giudicato (cfr. Cass. Civ. n.
6694/2004).
Tali circostanze ricorrono nel caso in esame.
È documentalmente provato che coobbligata con la madre in forza Parte_2 Parte_1
della transazione sottoscritta dal comune dante causa abbia proposto opposizione Persona_1
avverso il medesimo atto di precetto notificato anche alla madre. Il relativo giudizio, iscritto al n. R.G.
1500/2023, è stato definito dall'intestato Tribunale con sentenza passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata dalla parte opponente in data 13.1.2025.
Con la predetta sentenza, il Tribunale ha affermato: “In primo luogo, si deve osservare che parte opponente
ha regolarmente adempiuto all' obbligo consistente nella posizione di una guaina isolante sul lastrico solare de quo, come da transazione del 01/03/2021 (docc. 1, 2). Quanto all'obbligo generale (nel quale il primo non è può ritenersi compreso), relativo al “rinvenire una soluzione definitiva della problematica relativa alle infiltrazioni di
acqua provenienti dall'appartamento di proprietà verso l'appartamento di proprietà del Sig. Parte_4
, si deve riconoscere che l'accordo transattivo datato 01/03/2021 è stato modificato Controparte_1
dall'accordo, raggiunto in sede assembleare, in data 28/12/2022, nel quale tutti i condomini (e, pertanto, anche le
parti del presente giudizio) si sono accordate nel modo seguente: “verrà eseguito un sopralluogo tra l'Ing.
e l'amministratore per trovare una soluzione che tamponi la situazione, visto le attuali condizioni Parte_3
atmosferiche che impediscono di eseguire un lavoro definitivo che si attuerà entro l'anno 2023”. Pertanto, le
parti hanno manifestato univocamente, mediante successive determinazioni di volontà, l'intento di lasciar
decorrere il termine di giorni 10 di cui alla transazione de qua, per attendere, quantomeno, il sopralluogo di cui
sopra si tratta, procrastinando al 2023 l'esecuzione dei lavori definitivi (doc. 7). Successivamente, tuttavia,
emerge agli atti che all'assemblea del 02.05.2023 le parti si siano confrontate “anche su eventuali manutenzione
del fabbricato necessarie”, sulle quali l'Ing. ha predisposto e depositato computo metrico del 10/05/23, Parte_3
comprendente, all'evidenza, tra gli altri, i lavori concernenti il lastrico solare (cfr. doc. 3, nim. Ord. Tariffa 12-
30).Ne consegue che, in disparte la questione concernente la possibilità di avvalersi dei benefici del cd.
superbonus – questione non decisiva ai fini dell'obbligo di risolvere la questione delle infiltrazioni, come reso
evidente dall'espressione utilizzata (“per quanto possibile”) le parti avessero inteso procrastinare alla successiva
9 assemblea – ed, in partico1lare, all' assemblea del 19.06.2023 (doc. 4), successiva alla notificazione dell'atto di
precetto(25.05.2023) - ogni decisione relativa a tale lastrico, con ciò rendendo inoperante il termine di cui
all'accordo transattivo 01/03/21.In conclusione, il precetto notificato deve essere dichiarato nullo […]
P.Q.M.
Il
Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate
nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così
provvede: - Dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato da nei confronti di Controparte_1 Parte_2
[…]”.
[...]
Nel caso di specie, riprendendo le condizioni per l'estensione del giudicato favorevole sopra richiamate:
- non si è ancora formato giudicato tra le parti del presente giudizio;
- la sentenza favorevole resa inter alios non si fonda su ragione personali relative all'altro condebitore, ma si fonda sul contenuto e sull'adempimento della obbligazione solidale;
- il Giudice che l'ha emessa ha avuto cognizione dell'intero rapporto;
- la pronuncia in questione è divenuta res iudicata (come da attestazione di cancelleria in atti;
non si comprende la ragione per la quale, come sostenuto dalla parte opposta, essa non dovrebbe ritenersi sufficiente, siccome rilasciata ai procuratori di e non all'avv. Andrei, che difende la Parte_5
opponente nel presente giudizio). Né assume rilievo la circostanza che la pronuncia in questione sia stata impugnata per revocazione per motivi diversi da quelli di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.
(peraltro l'avvenuta impugnazione per revocazione non è stata neppure documentata), proprio perché
il presupposto di detto mezzo di gravame è il passaggio in giudicato.
Quanto alle doglianze formulate da parte opposta nella propria memoria conclusionale (doglianze che attengono invero più a infondate contestazioni di scorrettezza della controparte che a questioni dirimenti per la soluzione della causa), è appena il caso di osservare che:
- l'opposto era perfettamente a conoscenza del procedimento RG. n. 1553/2023, attesa la valida instaurazione del contraddittorio (come riconosciuto dallo stesso procuratore del CP_1
che ha riferito di aver tentato la costituzione in giudizio);
- l'opposto riferisce che per un “disguido di cancelleria” la propria comparsa di costituzione era stata depositata nel presente fascicolo e non già nel 1553/2023; orbene, il disguido è rimasto del tutto
10 indimostrato e in ogni caso l'opposto ha avuto tutto il tempo per rendersi conto dell'errore e tentare di porvi rimedio, ciò che non risulta aver fatto;
- la parte opponente, lungi dal celare la pendenza del parallelo giudizio instaurato da
[...]
ne ha dato atto sin dal proprio atto di citazione in opposizione (pag. 2, penultimo capoverso); Parte_2
- la parte opponente ha accettato, già alla udienza del 18.7.2024, la proposta conciliativa del
Giudice, accettazione ribadita alla udienza del 23.10.2024; l'unica ragione per la quale non si è
addivenuti alla conciliazione è il mancato consenso da parte dell'opposto (che chiedeva rinvio in entrambe le udienze sopra richiamate); del tutto legittimamente, poi, l'opponente, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza resa nel parallelo giudizio 1553/2023, ha revocato il proprio consenso alla proposta conciliativa del Giudice.
L'opposizione deve pertanto essere accolta e va dichiarato che la parte convenuta opposta non ha diritto, sulla base del titolo posto a base del precetto opposto in questa sede, di agire in executivis, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori questioni.
9. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna della parte opposta per responsabilità
aggravata. Ed infatti non risulta sufficiente la infondatezza delle tesi prospettate, essendo necessaria la mala fede o la colpa grave (cfr. Cass. S.U. n. 31030/2019), che non ricorrono nel caso in esame.
Il totale accoglimento dell'opposizione comporta necessariamente il rigetto della domanda ex art. 96
c.p.c. formulata da sull'assorbente rilievo che difetta il presupposto necessario Controparte_1
(sebbene non sufficiente) della soccombenza totale dell'altra parte (cfr. Cass. Civ. 32090/2019).
10. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposto sulla valutazione della Controparte_1
soccombenza non incide il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., stante la natura accessoria rispetto al merito della questione (cfr. Cass. Civ. n. 18036/2022). Neppure il rigetto della istanza ex art. 89 c.p.c.
rileva evidentemente in punto di soccombenza, non attenendo al merito della questione.
Le spese vengono, pertanto, liquidate come da dispositivo in relazione allo scaglione di lite di valore indeterminabile – complessità bassa, sulla base dei seguenti parametri tabellari previsti dal D.M. n.
147/2022:
- medi per la fase di studio ed introduttiva;
- minimi per la fase istruttoria e decisionale (trattandosi di causa istruita su base documentale).
11 Giova precisare che la sopravvenienza della già menzionata sentenza di questo Tribunale in corso di giudizio non costituisce ragione di compensazione delle spese, considerata anche la - in ogni caso inevitabile - soccombenza di parte opposta (v. quanto diffusamente argomentato dal Tribunale nel provvedimento emesso il 25.10.2023, in sede di reclamo sulla sospensiva;
doc. 27 parte opponente).
Parte opposta, anche a fronte di tale dictum e della successiva proposta conciliativa del Giudice, ha comunque inteso procedere con il giudizio (non aderendo alla proposta), ciò che rende inevitabile la sua condanna al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di
[...]
di agire in executivis nei confronti di in base al titolo posto a base CP_1 Parte_1
dell'atto di precetto opposto nella presente sede;
- rigetta la domanda ex art. 89 c.p.c. formulata dal procuratore di parte opponente;
- rigetta le reciproche domande ex art. 96 c.p.c.
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_1 [...]
, che vengono liquidate in € 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Parte_1
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 1° novembre 2025
Il Giudice
RE UR