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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/02/2024, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2423/2014 R.G.A.C. promossa da:
nata alla Spezia il 26.4.1928 (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giordano Sturlese
PARTE ATTRICE
C o n t r o
, nata a [...] il [...] (c.f. e nata CP_1 C.F._2 Controparte_2
a Brescia il 25.9.1941 (c.f. ), rappresentate e difese dagli avv.ti Pasquale C.F._3
Angelini e Daniela TT
CONVENUTE
C O N C L U S I O N I
Per l'attrice:
“1) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'appropriazione e/o dell'occupazione da parte della
GG.re , mediante la costruzione di un box auto, di gran parte Parte_2
dell'area su cui insisteva il secondo accesso della unità abitativa della IG.ra e Parte_1
contraddistinto dal civico numero 19 di Viottolo della Martina, perché porzione in comproprietà della IG.ra medesima (area complessivamente individuata nelle fotografie assunte al Parte_1 doc. n. 3 – SUB “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, nonché raffigurata con tratteggio di colore celeste ed individuata “accesso comune” nell'allegato n. 5 denominato “ – Stato Organizzazione_1
Originario” dell'elaborato a firma geom. ed assunto al doc. 19); per l'effetto di quanto precede, CP_3
condannare le convenute: a) all'abbattimento delle opere tutte costruite all'interno dell'area comune in questione, come meglio individuate nelle fotografie assunte al doc. n. 14 – SUB
“A”, “B”, “C”, “D”, “E”, nonché raffigurate con tratteggio di colore verde nell'allegato n. 9 denominato “ 3 Planimetria – Prospetti Raffronto” dell'elaborato a firma geom. ed Org_1 CP_3 assunto al doc. n. 19 … b) al ripristino dell'area medesima nella situazione originaria, così come esattamente risultante dalle fotografie assunte al doc. n. 3 – SUB “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, nonché disegnata nell'allegato n. 5 denominato – Prospetti – Stato Originario” Organizzazione_1
dell'elaborato a firma geom. ed assunto al doc. 19, ivi compreso l'apposizione di un nuovo CP_3 cancello su Viottolo della Martina e la dotazione all'attrice delle chiavi di apertura;
c) alla restituzione dell'area stessa, così come ripristinata nella situazione quo-ante, nella disponibilità dell'attrice;
2) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che l'area dove insisteva l'accesso da
non appartenesse in comunione all'istante per titoli, Parte_3
accertare e dichiarare, comunque, l'intervenuta usucapione del diritto di comproprietà sull'area medesima a favore dell'attrice, per compossesso della stessa ultra ventennale … per l'effetto di quanto precede, condannare le convenute: a) all'abbattimento delle opere tutte costruite all'interno dell'area comune in questione … b) al ripristino dell'area medesima nella situazione originaria … ivi compreso l'apposizione di un nuovo cancello su Viottolo della Martina e la dotazione all'attrice delle chiavi di apertura;
c) alla restituzione dell'area stessa, così come ripristinata nella situazione quo-ante, nella disponibilità dell'attrice;
3) nella denegatissima e non creduta ipotesi di mancato accoglimento sia della domanda di cui al punto n. 1), sia di quella al punto n. 2), accertare e dichiarare l'esistenza per titoli, ovvero per intervenuta usucapione per possesso ultra ventennale, del diritto di servitù di passaggio pedonale sull'area costituente l'accesso da e secondo l'estensione e le Parte_3
modalità di esercizio originarie … ed a favore della proprietà in loco della conchiudente, censita nel
Catasto Urbano del Comune di Portovenere al Foglio 9, con la Particella 228 sub.15 e la Particella
531; accertare e dichiarare altresì l'illegittimità del trasferimento e modificazione della servitù di passaggio pedonale de qua, e come operati dalle convenute;
per l'effetto di quanto precede, condannare le convenute: a) al ripristino della servitù di passaggio pedonale in questione secondo
l'originario percorso e quindi all'abbattimento delle opere tutte costruite all'interno dell'area prospiciente Viottolo della Martina, e come meglio individuate nelle fotografie assunte al doc. n. 14
– SUB “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, nonché raffigurate con tratteggio di colore verde nell'allegato n.
9 denominato “ ” dell'elaborato a firma geom. ed Organizzazione_2 CP_3
assunto al doc. n. 19; b) al ripristino dell'area medesima nella situazione originaria, così come esattamente risultante dalle fotografie assunte al doc. n. 3 – SUB “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, nonché disegnata nell'allegato n. 5 denominato Stato ” Organizzazione_1 Org_3
dell'elaborato a firma geom. ed assunto al doc. 19 ivi compreso l'apposizione di un nuovo CP_3
cancello su Viottolo della Martina e la dotazione all'attrice delle chiavi di apertura;
c) alla restituzione dell'area stessa, così come ripristinata nella situazione quo-ante, nella disponibilità dell'attrice, affinché possa essere dalla stessa esercitata la servitù di passaggio pedonale secondo
l'estensione e le modalità originarie;
4) In ogni caso, accertare e dichiarare che le costruzioni eseguite dalle convenute … non rispettano la distanza regolamentare di 5 metri dal confine con la proprietà della IG.ra , nonché Parte_1
le norme di diritto civile delle distanze nelle costruzioni (artt. 871 e ss., c.c.) e quelle delle distanze delle costruzioni dalle vedute, ex art. 907 c.c. (chiedendosi, in quest'ultima evenienza, la preliminare declaratoria dell'esistenza per destinazione del padre di famiglia, ovvero per intervenuta usucapione, di una servitù di veduta diretta a favore della proprietà dell'attrice e sopra il fondo delle convenute); per l'effetto di quanto precede, condannare le convenute all'abbattimento delle costruzioni de quibus
e meglio individuate sia con tratteggio di colore verde nell'allegato n. 9 denominato “
[...]
”, sia con colore rosso nell'allegato n. 12 denominato “ Organizzazione_2 [...]
, dell'elaborato a firma geom. ed assunto al doc. 19; Controparte_4 CP_3
5) Sempre in ogni caso, accertare e dichiarare che gli interventi edilizi eseguiti dalle convenute (e di cui alla DIA ed autorizzazione paesaggistica in atti), hanno determinato l'insorgenza di evidenti lesioni correnti “da monte a mare” lungo tutto il terrazzo della istante, nonché nel muraglione in pietra perimetrale del fabbricato e che sorregge la terrazza della istante medesima (come meglio individuate nella parte descrittiva e nell'allegato fotografico n. 13 dell'elaborato a firma geom. CP_3
ed assunto al doc. 19); per l'effetto di quanto precede, condannare le convenute alle opere necessarie all'eliminazione di siffatte lesioni, e per il ripristino in sicurezza dell'intera area;
6) Ancora in ogni caso, condannare le convenute all'integrale risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, come tutti subiti ed in subendo dalla attrice, in conseguenza della reiterata e perdurante violazione dei propri diritti dominicali, da fissarsi eventualmente anche in via equitativa;
7) Vinte le spese di lite.
In via istruttoria si chiede altresì: l'ammissione della prova orale di cui alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, e precipuamente sui capitoli dal n. 1 al n. 5 e dal n. 8 al n. 11, da intendersi qui ritrascritti e con i testimoni ivi indicati;
la rinnovazione della TU, con incarico ad altro
Consulente, mantenendo il quesito di cui all'Ordinanza a firma del precedente Giudicante, dott.
Colonnello, resa all'udienza del 09.06.2016, nonché il quesito reso dall'odierno Giudicante con l'
Ordinanza del 17.04.2019 e con l'Ordinanza del 17.01.2020; in subordine, si insiste che venga chiamato a chiarimenti il TU Arch. P. sulle repliche di parte attrice come dedotte nei Per_1
verbali d'udienze dell'8.06.2017, del 16.01.2020 e del 19.01.2021 e che al TU medesimo vengano posti gli ulteriori quesiti di cui ai verbali stessi, come indicati da parte attrice”
Per le convenute:
“chiedono il rigetto di tutte le domande avversarie, con vittoria di spese e compenso professionale”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE è proprietaria esclusiva, per acquisto fattone in data 23.05.1975, dell'immobile di civile Pt_1
abitazione con annessi pertinenziali sito in Portovenere, Viottolo della Martina, civico numero 9, interno 2; bene censito al Catasto Urbano del suddetto Comune al foglio 9, particella 228, subalterno
15 e particella 531 e confinante a lato Nord Est con il compendio delle odierne convenute (fabbricato con corte pertinenziale di cui al civico 19 sempre di viottolo Della Martina, al Catasto al Foglio 9, particella 228 subalterno 9 e particella 352 subalterno 1).
Secondo quanto prospettato, nella proprietà attorea andrebbe ricompresa (in comunione con e CP_1
anche l'area su cui si sviluppava il secondo ingresso dell'immobile (dal civico 19 CP_2
suddetto); tanto alla luce del contenuto degli atti di provenienza e, in ogni caso, del possesso esercitato negli anni da stessa e prima di lei dal dante causa, (con il conseguente acquisto Pt_1 Parte_4
del relativo diritto per usucapione).
In via subordinata, la parte ha comunque dedotto l'esistenza di un diritto di servitù di passaggio pedonale gravante sull'area in questione, in favore del proprio fondo.
In atto di citazione l'attrice ha quindi descritto l'intervento edilizio (di cui alla DIA nr. 2970 del
26.03.2011 e all'autorizzazione paesaggistica nr. 61 del 08.10.2011) commissionato dalle convenute, avente ad oggetto la realizzazione di un box auto e la risistemazione della corte esterna pertinenziale;
intervento per il quale non le sarebbe stato richiesto alcun consenso e che avrebbe nella sostanza comportato l'inglobamento di gran parte dell'area da lei fino ad allora utilizzata per esercitare l'accesso di cui si è detto;
accesso, peraltro, all'esito reso più scomodo e meno ameno e protetto.
Poiché sono risultati un nuovo manufatto posto di fronte al cancello di accesso al suo terrazzo (a circa
80 cm dello stesso) e l'innalzamento dei muri presenti nella corte delle convenute, ha pure Pt_1
lamentato la violazione delle norme in materia di distanze tra costruzioni (ex art. 873 c.c.), dalle vedute (ex art. 907 c.c.) e dal confine (ex regolamento edilizio comunale).
In ogni caso, è stata chiesta la demolizione delle opere in contestazione.
Infine, l'attrice ha lamentato l'insorgenza, per effetto dell'intervento posto in essere dalle vicine, di una fessurazione corrente lungo tutto il terrazzo di proprietà, nonché nel muraglione in pietra perimetrale del fabbricato;
con conseguente richiesta di condanna delle controparti all'esecuzione degli interventi necessari all'eliminazione delle suddette lesioni e alla messa in sicurezza dell'immobile.
e hanno chiesto il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, tra l'altro CP_1 CP_2
deducendo: che sulla scorta degli atti di provenienza potrebbe vantare unicamente un diritto Pt_1 di servitù di passaggio pedonale in favore del suo immobile;
che sull'area di causa la controparte non avrebbe mai esercitato alcun potere di fatto ad immagine del diritto di proprietà; che le modifiche apportate al fondo dominante non avrebbero arrecato alcun pregiudizio alle concrete modalità di esercizio di quella servitù; che alcun nesso sussisterebbe tre le opere eseguite e i danni lamentati.
La configurazione dei luoghi di causa prima dell'intervento realizzato dalle convenute è ben rappresentata nelle foto in atti e quindi descritta nella TU a firma dell'arch. depositata in Per_1
data 29.5.2017.
Erano dunque originariamente presenti: un camminamento sopraelevato parallelo rispetto alla parte finale della strada comunale, costituito da una scala in cemento formata da sette gradini e da una successiva rampa inclinata, utilizzata per il collegamento pedonale alle proprietà delle parti del presente giudizio e agli altri fabbricati posti più a est;
un varco creato all'interno della muratura
Pa perimetrale in pietra chiuso da un cancello in metallo, contraddistinto dal civico;
un primo pianerottolo, seguito sulla sinistra da quattro gradini da percorrere per giungere ad un secondo pianerottolo, sul quale dava l'accesso la proprietà materializzato da un cancello in metallo;
Pt_1 un'ulteriore rampa di scale posizionata ortogonalmente rispetto alla prima, che consentiva di raggiungere il fabbricato delle convenute.
Quanto allo stato dei luoghi al momento dell'introduzione del presente giudizio, di nuovo può farsi riferimento alle fotografie prodotte e alla perizia in atti.
Sono, dunque, risultati, per quanto qui di specifico interesse: l'eliminazione del precedente varco di accesso, così come del primo pianerottolo interno, con i seguenti scalini;
la ricostruzione del secondo pianerottolo (alla stessa quota, ma con dimensioni ridotte); l'inglobamento del volume così ricavato nel nuovo garage;
la trasformazione del preesistente camminamento esterno, tramite nuova scala;
la creazione di un nuovo varco, privo di cancello, in corrispondenza del pianerottolo ricostruito;
la riconfigurazione dei volumi preesistenti, attraverso la continuazione in alzato di alcune porzioni della struttura portante del garage;
l'aumento, di circa 25 cm, dell'altezza del nuovo muro di sostegno, che attualmente perimetra la scala di accesso alla proprietà delle convenute.
Per operare i dovuti confronti, può utilmente farsi rinvio all'allegato 13 di perizia, con le modellazioni in 3d elaborate dal TU, appunto ante e post opera.
Tutto ciò premesso, occorre anzitutto accertare se la porzione di bene occupata dal nuovo box sia o meno in comproprietà tra le parti, interpretando all'uopo i titoli di provenienza: il rogito del 23.5.1975 con cui ha acquistato i suoi beni;
quello del giorno 19.11.1966 tra il dante causa dell'attrice, Pt_1
in TT e i costruttori, e;
il rogito del 18.1.1975 con cui e Parte_4 CP_5 CP_6 CP_1
hanno acquistato i loro beni;
quello del giorno 17.10.1970 tra il dante causa delle CP_2
convenute, e i costruttori. CP_7
Nel primo dei contratti appena menzionati è specificato che “forma oggetto della compravendita quella unità immobiliare che la venditrice acquistò dai signori e con Parte_5 CP_6 atto a rogito del Notaio dr. di La Spezia in data 19 novembre 1966 … trascritto Persona_2 nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sarzana il 19 dicembre 1966 … con tutte le accessioni, accessori, pertinenze e dipendenze attualmente esistenti”.
Deve allora senz'altro farsi riferimento all'atto così richiamato e in particolare al seguente passaggio in esso contenuto: “… Sono compresi nella vendita e nei confini sopradetti il terrapieno verso la proprietà dei venditori (lato nord est) e il distacco verso la sezione di casa a monte. Si precisa che
l'appartamento in oggetto ha ingresso anche dal viottolo della Martina mediante un cancello segnato col civico numero diciannove 19”.
Allegata sub “A” è, poi, una riproduzione della relativa planimetria catastale, a formare “parte integrante e sostanziale” del contratto e firmata dalle parti e dal notaio: in essa, l'area oggetto del presente giudizio non risulta rappresentata con il resto del bene compravenduto, ma in corrispondenza
è segnata una freccia con la punta rivolta verso la proprietà, con la scritta “dal civ. 19”.
Parte attrice, a fondamento della propria prospettazione, ha sottolineato, da un lato, l'uso del termine
“ingresso” in quella parte del regolamento negoziale, dall'altro, la presenza della freccia appena descritta nella planimetria.
A parere dello scrivente, tuttavia, tali dati sono maggiormente compatibili con la previsione di un diritto di servitù di passaggio in favore del bene acquistato.
Il termine “ingresso”, infatti (con il quale, comunque, nella specie non poteva certo indicarsi alcun
“locale/vano” accessorio, trattandosi di uno spazio aperto), letto all'interno di quella frase, non è altro che un sinonimo di “accesso” (da esercitarsi dal viottolo pubblico, attraverso il cancello).
Quanto, poi, alla freccia, s'impone il confronto con la planimetria allegata all'atto di compravendita del 17.10.1970 (cfr. doc. 3 fasc. p. conv.) relativo all'immobile oggi di ove, CP_8 CP_2
diversamente, la porzione del terreno di causa risulta ricompresa nella rappresentazione del bene alienato.
L'attrice ha sostenuto che tale differenza sarebbe giustificata dal fatto che all'epoca del primo atto l'edificazione dell'unità abitativa oggi delle controparti, con la corte ad essa pertinenziale, non era ancora stata completata;
con conseguente impossibilità di disegnare esattamente quella specifica porzione di terreno (sulla quale in seguito sarebbero stati costruiti la rampa di scale e i pianerottoli già descritti).
In realtà, come chiarito dal TU, le planimetrie allegate ai due rogiti hanno tempi di formazione assai ravvicinati, distando appena due mesi una dall'altra; esse, inoltre, risalgono al 1965 (15.05.1965 -
21.07.1965).
Ciò significa che anche al momento del primo rogito, nel 1966, una rappresentazione analoga a quella della seconda planimetria sarebbe stata possibile. Ad ogni modo, detto che in atti non vi sono elementi idonei ad accertare l'effettivo stato dei luoghi dell'epoca, può ritenersi nulla impedisse ai contraenti di meglio specificare il diritto in ipotesi pure oggetto di trasferimento.
Va, infine, considerato il contenuto dei due atti relativi all'immobile oggi delle convenute.
Il passaggio di interesse, identico in entrambi i rogiti, è quello in cui vengono indicati i confini del caso e, tra di essi, “la via della Martina mediante accesso comune con l'appartamento numero interno due della casa di via della Martina civico numero nove…”.
Ebbene, anche l'utilizzo dell'aggettivo “comune”, pur evidenziato dalla difesa attorea, appare compatibile con l'esistenza di un diritto di servitù di passaggio gravante sul bene, ben potendosi ritenere che con esso si sia inteso far riferimento all' “uso comune” (con i proprietari del fabbricato confinante) dell'accesso de quo, piuttosto che a una ipotetica “comunione”.
Concludendo, valutati nel complesso tutti gli indici sopra esaminati, l'interpretazione degli atti fornita in principalità da non può essere condivisa;
con conseguente rigetto della domanda formulata Pt_1
sub 1.
Come anticipato, l'attrice ha comunque sostenuto di essere comproprietaria del bene per acquisto fattone a titolo originario (per usucapione).
Anche tale prospettazione non è meritevole di accoglimento, sulla scorta delle seguenti osservazioni.
Anzitutto, non possono essere decisivi in senso favorevole alla parte i principali fatti dedotti, cioè il passaggio effettivamente esercitato nel corso dei decenni, la disponibilità di una copia delle chiavi del cancelletto esterno, la presenza del citofono, l'impianto di illuminazione realizzato: trattasi, infatti, di condotte tutte espressione di facoltà compatibili con il contenuto tipico del diritto di servitù costituito per contratto in favore del fondo di proprietà.
Discorso analogo può essere fatto per gli interventi di manutenzione che sarebbero stati eseguiti nel tempo sui gradini e sui pianerottoli di quella piccola area;
ciò ai sensi dell'art. 1069 c.c. (secondo cui
è il proprietario del fondo dominante che deve “fare le opere necessarie per conservare la servitù”, con il minor incomodo per il proprietario del fondo servente e a proprie spese, salvo che le opere
“giovino” anche all'altro fondo), norma alla luce della quale anche le dichiarazioni dei testimoni indicati dall'attrice e sentiti sul punto ( , e Tes_1 Tes_2 Tes_3 Testimone_4 [...]
cfr. verbali d'udienza del 11.12.2018 e del 3.4.2019) appaiono prive di decisività ai presenti Tes_5
fini.
Quanto, infine, alle ulteriori attività capitolate (i.e.: il posizionamento in loco di “vasi con piante e fiori, biciclette, tricicli e stendi biancheria”, secondo quanto confermato in sede istruttoria dai soliti testimoni, seppure, tenuto conto dell'ampio arco di tempo in considerazione, genericamente), ben può ritenersi che esse, stante la loro natura “precaria”, siano state meramente tollerate dai vicini. Deve, pertanto, rigettarsi anche la domanda formulata sub 2.
E', invece, fondata quella subordinata, di cui al punto 3 delle conclusioni attoree.
Va, infatti, considerato: da un lato, che l'esistenza del diritto di servitù di passo pedonale a gravare sulla porzione di bene posta a confine con il Viottolo della Martina di proprietà delle convenute risulta dagli atti di provenienza già esaminati ed è, invero, ammessa dalle stesse e CP_1 CP_2 dall'altro, che quel passaggio, fino al fondo di è stato senz'altro modificato all'esito Pt_1 dell'intervento edificatorio di causa.
Ebbene, la modifica così posta in essere è da ritenersi illegittima.
Può richiamarsi, con la difesa di parte attrice, Cass. sent. n. 14906/2000, che ha chiarito che ai sensi dell'art. 1068 c.c. “l'autorità giudiziaria non può disporre il trasferimento della servitù in un luogo diverso se non su istanza del proprietario del fondo servente che abbia necessità di fare lavori, riparazioni o miglioramenti e offra al proprietario del fondo dominante un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, ovvero su domanda del proprietario del fondo dominante il quale ritragga dal cambiamento un notevole vantaggio senza danno per il fondo servente”.
Al riguardo sarebbe stata, dunque, necessaria da parte delle convenute una domanda
(riconvenzionale) che, invece, non è stata formulata.
La solita giurisprudenza ha pure precisato che non è comunque sufficiente che lo spostamento della servitù per iniziativa di una parte sia stato realizzato, in ipotesi, senza opposizione dell'altra.
Sul punto va, peraltro, osservato che quanto dedotto da e n merito alle informazioni CP_1 CP_2
sul programmato intervento che sarebbero state preventivamente fornite al figlio di (non Pt_1 all'attrice personalmente) sono state specificamente contestate e che l'offerta di prova delle relative circostanze è stata formulata dalle convenute tardivamente (la seconda memoria istruttoria di parte essendo stata depositata oltre il termine concesso, scadente il 4.5.2015) e comunque sulla base di istanze, già ritenute irrilevanti dal precedente giudice istruttore, non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e quindi rinunciate (cfr. Cass. sent. n. 16886/2016).
A tutto quanto fin qui valutato consegue che è preclusa ogni valutazione sulle concrete modalità di esercizio del diritto in oggetto nel nuovo tracciato (cioè sulla possibilità o meno che esse assicurino la medesima utilitas del percorso originario).
Resta solo da ribadire che la servitù è stata di fatto trasferita su una diversa porzione del solito fondo, attraverso la chiusura del precedente varco e l'apertura di uno nuovo, posizionato più in alto rispetto al primo (tanto da rendere necessario anche il rifacimento della scala esterna, ora caratterizzata da un maggiore pendenza) e in diretta corrispondenza del pianerottolo di accesso alla proprietà Pt_1
(determinando un leggero restringimento dello stesso). Le convenute devono, pertanto, essere condannate all'abbattimento delle opere realizzate occupando l'area su cui in precedenza era esercitato il passaggio già descritto, nonchè al ripristino dei luoghi, anche mediante apposizione di un nuovo cancello su Viottolo della Martina;
dotando quindi l'attrice di copia delle chiavi di apertura;
il tutto in modo da consentire alla stessa di fare ingresso al suo immobile secondo il percorso originario.
E', infine, irrilevante il fatto che in tal modo sorgerà l'esigenza di modificare anche l'attuale camminamento esterno presente sulla via comunale, ritenendosi che ogni questione relativa all'eventuale necessità, per i soggetti obbligati, di rapportarsi con la pubblica amministrazione attenga semmai alla fase attuativa;
con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità, in parte qua, della domanda, come sollevata.
e sarebbero in ogni caso tenute a demolire parte delle nuove opere, in forza delle CP_1 CP_2
ulteriori richieste formulate sub 4 da parte attrice.
Va, infatti, qui accertato - essendo pacifico che prima del 2011, per oltre vent'anni, la conformazione dei luoghi di causa, nel tratto di interesse, sia rimasta invariata - che la solita porzione di fondo delle convenute è gravata anche da un dritto di servitù di veduta in favore della proprietà veduta Pt_1
già esercitata dal varco presente nel muro che delimita il terrazzo di proprietà, verso i pianerottoli e i gradini già descritti, fino al vecchio muro di sostengo in sassi (che era posto a una distanza di circa 3 metri dal confine materializzato dal cancello in ferro).
L'attuale posizionamento dell'estradosso del muro di contenimento della nuova costruzione, in corrispondenza del pianerottolo su cui affaccia il citata cancello, a una distanza di circa 90 cm, non
è, pertanto, rispettoso dell'art. 907 c.c.
L'esigenza di garantire il necessario arretramento risulta, peraltro, assorbita dalla condanna già emessa in accoglimento della domanda sub 3.
Non sono, invece, riscontrabili violazioni delle distanze tra costruzioni o dal confine.
Sul primo aspetto, va condiviso quanto ritenuto dal TU (si veda in particolare l'elaborato a chiarimenti del 16.12.2019) in merito alla natura del muro presente nella proprietà lungo il Pt_1
confine con quella delle convenute e perpendicolarmente al Viottolo della Martina: non di muro contenimento, bensì di cinta (avendone i caratteri tipici “e segnatamente, l'isolamento della “faccia”,
l'altezza contenuta, l'evidente funzione di demarcazione della linea di confine materializzata a separazione e chiusura della proprietà”).
Non è di ostacolo la previsione di cui all'art. 878 c.c., non potendo essere condiviso l'assunto della difesa di parte attrice, che vorrebbe misurare l'altezza del muro in questione dall'originario camminamento del Viottolo della Martina, piuttosto che, come opportunamente valutato in prima battuta dal TU, data la conformazione dei luoghi, dal pianerottolo che sta di fronte all'accesso alla proprietà Pt_1
Sul secondo aspetto, di nuovo si richiamano le considerazioni del TU sull'art. 7 delle norme di conformità e congruenza adottate nel Piano Urbanistico Comunale, condividendosi il giudizio di applicabilità del solo comma 1, relativo agli ambiti “caratterizzati da insediamenti storici e da aggregati” e non del comma 3, riferito ai nuovi edifici;
essendo stata in particolare evidenziata la natura pertinenziale dell'autorimessa realizzata, comunque “integrata” nell'unità abitativa principale.
Passando oltre, si è detto che ha anche lamentato (con il supporto della relazione del 16.6.2014 Pt_1
a firma del proprio tecnico;
cfr. doc. 19) l'insorgenza di una fessurazione corrente lungo tutto il terrazzo di proprietà, nonché nel muraglione in pietra perimetrale del fabbricato;
ciò in conseguenza delle lavorazioni (comprendenti “escavazioni, trivellazioni, sbancamenti di terra e demolizioni”) poste in essere dalla controparte.
L'esistenza di tali lesioni è stata confermata all'esito dei sopralluoghi effettuati dal TU nominato nell'ambito del presente giudizio.
Vi è discussione sul nesso di causa.
Il TU, sin dal primo elaborato, non ha escluso, in astratto, la compatibilità tra le fessurazioni in oggetto, così posizionate e la tipologia di lavorazioni fatte realizzare da e CP_1 CP_2
Di contro, in perizia è stata evidenziata una delle fotografie in atti (già allegata alla relazione paesaggistica protocollata in data 09.04.2011 e successivamente approvata con Autorizzazione n. 61 del 08.10.2011), dal cui esame risulta che quantomeno la crepa presente nel muro di sostegno e oggetto delle lamentele attoree, all'epoca (precedente la comunicazione di avvio dei lavori di causa, che risale al 29.11.2011), fosse già presente, con caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle attuali.
Quella stessa foto, tuttavia, mostra anche che a quella data quasi tutto il camminamento sopraelevato e parallelo a Viottolo della Martina si presentava già demolito e che anche la prima rampa di accesso era stata sostituita con una scala provvisoria in metallo.
E' in particolare tale ultima lavorazione ad apparire significativa, avendo interessato un'area posta nelle immediate vicinanze rispetto al punto della riscontrata lesione.
Ebbene, anch'essa – che pure di fatto ha preceduto il formale inizio dell'intervento - va ricondotta alla complessiva iniziativa di lo si desume dalla sua funzione e in ogni caso dalle CP_8 CP_2
stesse allegazioni di parte convenuta, laddove ha dedotto di aver descritto al figlio di Pt_1 Tes_3
in forma particolareggiata, tutto ciò che sarebbe stato realizzato in loco, compresa la
[...]
temporanea ostruzione del passaggio pedonale dal civico n. 19 a causa della demolizione della scala preesistente (cfr. capitolo di prova dedotto sub 3 nella seconda memoria istruttoria). Il fatto, dunque, che le lesioni in oggetto possano essere state causate da quella prima demolizione non vale ad escludere la responsabilità delle convenute.
Quanto, poi, al “massivo intervento edificatorio” realizzato in adiacenza alle proprietà delle parti oggetto di causa, su cui pure il TU ha avuto modo di soffermarsi, si ritiene che in atti non ci siano elementi tali da consentire di accertarne l'eventuale incidenza rispetto ai danni lamentati dall'attrice, non essendo possibile in particolare distinguere le specifiche lavorazioni poste in essere in quel diverso ambito, come succedutesi nel corso del tempo.
In un quadro come quello appena delineato, assumono valenza decisiva le risultanze dell'istruttoria orale, laddove tutti i testimoni dedotti dall'attrice hanno puntualmente confermato il momento di insorgenza delle fessurazioni de quibus, contestualmente alla realizzazione delle opere commissionate dalle convenute.
Possono quindi richiamarsi nel dettaglio le dichiarazioni di (“dopo i lavori per la Parte_6
costruzione del garage dei convenuti si sono formate delle venature sul pavimento della terrazza e da lì ci sono delle infiltrazioni nel garage sottostante…Dopo i lavori si sono manifestate delle venature anche nel muro … Prima dei lavori del garage non c'erano venature né sul muro né sulla terrazza. Quando lavoravano al garage hanno spaccato tutto e tutto tremava”), (“dopo Tes_6
i lavori del garage sono state riscontrate delle crepe che si vedono nella fotografia … che mi viene esibita, prima dei lavori queste crepe non vi erano;
anche sul muro esterno è venuta una crepa dove
c'è lo scolo dell'acqua, che prima non c'era”), (“ricordo che dopo i lavori del Testimone_4
garage si sono manifestate delle crepe, come da fotografie … che mi vengono esibite. Io ero capitato da loro dopo i lavori della nuova pavimentazione e queste crepe non erano uscite subito, ma dopo alcuni anni. Anche la crepa sul muro di cui alle stesse fotografie è successiva ai lavori del garage”),
(“dopo che i convenuti hanno fatto i lavori per il garage sono sorte delle crepe sulla Tes_3 terrazza che si intravedono nelle foto …, in realtà sono ben più fessurate di quanto si vede dalle foto.
Ci nascono anche dentro delle erbe a testimonianza dell'umido che si insinua dentro. Anche nel muro esterno vi è una crepa evidente come da foto che mi viene esibita. La crepa prosegue fino a terra e prima dei lavori del garage non c'era … il terrazzo era stato rifatto all'incirca a fine 2007 o inizio
2008, le crepe sono insorte dopo i lavori del garage, quindi nel 2011 o 2012”) e Testimone_5
(“Io abito all'ultimo piano dello stesso palazzo in cui c'è anche l'appartamento della attrice. Io dal mio terrazzo vedo anche il terrazzo della attrice Io ho notato due crepe sulla pavimentazione del terrazzo dell'attrice dal lato monte a quello a mare, una bella lunga quasi come il terrazzo;
e poi ricordo una crepa sul muro di sasso dove inizia il garage del sig. Le notai proprio mentre Persona_3
si formavano in concomitanza con i lavori al box vicino;
nel corso dei mesi aumentarono. I lavori al box durarono alcuni mesi. Durante i lavori lì iniziarono ad arrivare le crepe e poi aumentarono anche dopo la fine dei lavori… Lì vicino fu realizzato un residence ma molti anni prima rispetto al lavoro del box dei convenuti”.
Il danno provocato va individuato nel costo degli interventi e delle opere idonee a garantire la riparazione strutturale del manufatto, secondo quanto dettagliato dal TU nel computo metrico allegato alla perizia di chiarimenti e stimato per complessivi 7.432,40 euro (IVA esclusa).
Le convenute devono, pertanto, essere condannate al pagamento in favore dell'attrice della somma suddetta, da intendersi come attuale al 16.12.2019 (data del deposito dell'elaborato peritale in questione) e da rivalutare alla data odierna.
Poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali, Pt_1 ha diritto anche all'importo calcolato su tali somme a titolo di IVA, in quanto pure tale voce concorre a determinare il complessivo esborso necessario alla reintegrazione patrimoniale conseguente al fatto illecito (cfr. Cass. n. 1688/2010 e Cass. n 8035/2009).
Non si ritiene, invece, di riconoscere gli interessi compensativi, dovendosi presumere che se la parte fosse stata reintegrata immediatamente nel suo patrimonio, avrebbero utilizzato il denaro ricevuto a titolo risarcitorio per ripristinare lo stato dei luoghi e le relative somme non avrebbero costituito oggetto di investimento e quindi di ulteriore redditività.
Da ultimo, va trattata la domanda formulata sub 6 da avente ad oggetto il risarcimento dei Pt_1 danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, asseritamente patiti in conseguenza “della reiterata e perdurante violazione dei propri diritti dominicali” (e da determinarsi eventualmente anche in via equitativa).
Essa va rigettata, stante la genericità dell'allegazione posta a suo fondamento, anche alla luce della peculiarità dei luoghi.
Venendo alle spese di lite, attesa la parziale reciproca soccombenza, se ne può disporre la compensazione in ragione di un mezzo;
la restante metà dovendo essere posta a carico di parte convenuta.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, dell'oggetto e della complessità della stessa (con conseguente applicazione dello scaglione tra 52.000,01 e 260.000,00 euro) e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'utilizzo dei valori medi di tabella per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e un aumento secondo giustizia per la fase decisionale.
Sono ricomprese (ai sensi della tabella 25 bis del solito D.M.) anche le spese per la mediazione obbligatoria (considerata la sola fase di attivazione).
Per le stesse ragioni, il costo di TU (come liquidato in corso di istruttoria con decreto del 31.7.2018), viene posto a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara che la porzione evidenziata in viola nella prima planimetria allegata sub 3 alla TU (del
29.5.2017) degli immobili di proprietà delle convenute (censiti al catasto Fabbricati del Comune di
Portovenere al Fg. 9 part. 228 sub 9 e part. 352 sub 1) è gravata da servitù di passaggio pedonale in favore degli immobili di proprietà dell'attrice (censiti al catasto Fabbricati del Comune di Portovenere al Fg. 9 part. 228 sub 15 e part. 531); dichiara che l'intervento edificatorio oggetto di causa ha illegittimamente trasferito e modificato la suddetta servitù; dichiara, altresì, che l'intervento edificatorio oggetto di causa è stato realizzato in violazione del diritto di servitù di veduta in favore del fondo dell'attrice, secondo quanto specificato in parte motiva;
condanna le convenute al ripristino della servitù di passaggio pedonale in questione secondo l'originario percorso e quindi all'abbattimento di tutte le opere costruite all'interno dell'area di interesse e al ripristino di tale area nella situazione originaria, come descritta in parte motiva, anche mediante l'apposizione di un nuovo cancello su Viottolo della Martina e dotazione all'attrice delle chiavi di apertura;
condanna le convenute, in solito tra di loro, al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di 7.432,40 euro, oltre rivalutazione monetaria dal 16.12.2019 ad oggi ed Iva nella misura di legge sull'importo rivalutato;
oltre interessi di legge dalla sentenza al saldo;
rigetta le altre domande attoree;
condanna le convenute, in solido tra di loro, a rimborsare la metà delle spese processuali sostenute da parte attrice, metà che si liquida in 304,09 euro per esborsi e 8.429,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
compensa il restante mezzo;
pone il costo di TU a carico di entrambe le parti, in quote uguali.
La Spezia, 13.2.2024
Il Giudice
Ettore Di Roberto
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2423/2014 R.G.A.C. promossa da:
nata alla Spezia il 26.4.1928 (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giordano Sturlese
PARTE ATTRICE
C o n t r o
, nata a [...] il [...] (c.f. e nata CP_1 C.F._2 Controparte_2
a Brescia il 25.9.1941 (c.f. ), rappresentate e difese dagli avv.ti Pasquale C.F._3
Angelini e Daniela TT
CONVENUTE
C O N C L U S I O N I
Per l'attrice:
“1) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'appropriazione e/o dell'occupazione da parte della
GG.re , mediante la costruzione di un box auto, di gran parte Parte_2
dell'area su cui insisteva il secondo accesso della unità abitativa della IG.ra e Parte_1
contraddistinto dal civico numero 19 di Viottolo della Martina, perché porzione in comproprietà della IG.ra medesima (area complessivamente individuata nelle fotografie assunte al Parte_1 doc. n. 3 – SUB “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, nonché raffigurata con tratteggio di colore celeste ed individuata “accesso comune” nell'allegato n. 5 denominato “ – Stato Organizzazione_1
Originario” dell'elaborato a firma geom. ed assunto al doc. 19); per l'effetto di quanto precede, CP_3
condannare le convenute: a) all'abbattimento delle opere tutte costruite all'interno dell'area comune in questione, come meglio individuate nelle fotografie assunte al doc. n. 14 – SUB
“A”, “B”, “C”, “D”, “E”, nonché raffigurate con tratteggio di colore verde nell'allegato n. 9 denominato “ 3 Planimetria – Prospetti Raffronto” dell'elaborato a firma geom. ed Org_1 CP_3 assunto al doc. n. 19 … b) al ripristino dell'area medesima nella situazione originaria, così come esattamente risultante dalle fotografie assunte al doc. n. 3 – SUB “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, nonché disegnata nell'allegato n. 5 denominato – Prospetti – Stato Originario” Organizzazione_1
dell'elaborato a firma geom. ed assunto al doc. 19, ivi compreso l'apposizione di un nuovo CP_3 cancello su Viottolo della Martina e la dotazione all'attrice delle chiavi di apertura;
c) alla restituzione dell'area stessa, così come ripristinata nella situazione quo-ante, nella disponibilità dell'attrice;
2) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che l'area dove insisteva l'accesso da
non appartenesse in comunione all'istante per titoli, Parte_3
accertare e dichiarare, comunque, l'intervenuta usucapione del diritto di comproprietà sull'area medesima a favore dell'attrice, per compossesso della stessa ultra ventennale … per l'effetto di quanto precede, condannare le convenute: a) all'abbattimento delle opere tutte costruite all'interno dell'area comune in questione … b) al ripristino dell'area medesima nella situazione originaria … ivi compreso l'apposizione di un nuovo cancello su Viottolo della Martina e la dotazione all'attrice delle chiavi di apertura;
c) alla restituzione dell'area stessa, così come ripristinata nella situazione quo-ante, nella disponibilità dell'attrice;
3) nella denegatissima e non creduta ipotesi di mancato accoglimento sia della domanda di cui al punto n. 1), sia di quella al punto n. 2), accertare e dichiarare l'esistenza per titoli, ovvero per intervenuta usucapione per possesso ultra ventennale, del diritto di servitù di passaggio pedonale sull'area costituente l'accesso da e secondo l'estensione e le Parte_3
modalità di esercizio originarie … ed a favore della proprietà in loco della conchiudente, censita nel
Catasto Urbano del Comune di Portovenere al Foglio 9, con la Particella 228 sub.15 e la Particella
531; accertare e dichiarare altresì l'illegittimità del trasferimento e modificazione della servitù di passaggio pedonale de qua, e come operati dalle convenute;
per l'effetto di quanto precede, condannare le convenute: a) al ripristino della servitù di passaggio pedonale in questione secondo
l'originario percorso e quindi all'abbattimento delle opere tutte costruite all'interno dell'area prospiciente Viottolo della Martina, e come meglio individuate nelle fotografie assunte al doc. n. 14
– SUB “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, nonché raffigurate con tratteggio di colore verde nell'allegato n.
9 denominato “ ” dell'elaborato a firma geom. ed Organizzazione_2 CP_3
assunto al doc. n. 19; b) al ripristino dell'area medesima nella situazione originaria, così come esattamente risultante dalle fotografie assunte al doc. n. 3 – SUB “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, nonché disegnata nell'allegato n. 5 denominato Stato ” Organizzazione_1 Org_3
dell'elaborato a firma geom. ed assunto al doc. 19 ivi compreso l'apposizione di un nuovo CP_3
cancello su Viottolo della Martina e la dotazione all'attrice delle chiavi di apertura;
c) alla restituzione dell'area stessa, così come ripristinata nella situazione quo-ante, nella disponibilità dell'attrice, affinché possa essere dalla stessa esercitata la servitù di passaggio pedonale secondo
l'estensione e le modalità originarie;
4) In ogni caso, accertare e dichiarare che le costruzioni eseguite dalle convenute … non rispettano la distanza regolamentare di 5 metri dal confine con la proprietà della IG.ra , nonché Parte_1
le norme di diritto civile delle distanze nelle costruzioni (artt. 871 e ss., c.c.) e quelle delle distanze delle costruzioni dalle vedute, ex art. 907 c.c. (chiedendosi, in quest'ultima evenienza, la preliminare declaratoria dell'esistenza per destinazione del padre di famiglia, ovvero per intervenuta usucapione, di una servitù di veduta diretta a favore della proprietà dell'attrice e sopra il fondo delle convenute); per l'effetto di quanto precede, condannare le convenute all'abbattimento delle costruzioni de quibus
e meglio individuate sia con tratteggio di colore verde nell'allegato n. 9 denominato “
[...]
”, sia con colore rosso nell'allegato n. 12 denominato “ Organizzazione_2 [...]
, dell'elaborato a firma geom. ed assunto al doc. 19; Controparte_4 CP_3
5) Sempre in ogni caso, accertare e dichiarare che gli interventi edilizi eseguiti dalle convenute (e di cui alla DIA ed autorizzazione paesaggistica in atti), hanno determinato l'insorgenza di evidenti lesioni correnti “da monte a mare” lungo tutto il terrazzo della istante, nonché nel muraglione in pietra perimetrale del fabbricato e che sorregge la terrazza della istante medesima (come meglio individuate nella parte descrittiva e nell'allegato fotografico n. 13 dell'elaborato a firma geom. CP_3
ed assunto al doc. 19); per l'effetto di quanto precede, condannare le convenute alle opere necessarie all'eliminazione di siffatte lesioni, e per il ripristino in sicurezza dell'intera area;
6) Ancora in ogni caso, condannare le convenute all'integrale risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, come tutti subiti ed in subendo dalla attrice, in conseguenza della reiterata e perdurante violazione dei propri diritti dominicali, da fissarsi eventualmente anche in via equitativa;
7) Vinte le spese di lite.
In via istruttoria si chiede altresì: l'ammissione della prova orale di cui alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, e precipuamente sui capitoli dal n. 1 al n. 5 e dal n. 8 al n. 11, da intendersi qui ritrascritti e con i testimoni ivi indicati;
la rinnovazione della TU, con incarico ad altro
Consulente, mantenendo il quesito di cui all'Ordinanza a firma del precedente Giudicante, dott.
Colonnello, resa all'udienza del 09.06.2016, nonché il quesito reso dall'odierno Giudicante con l'
Ordinanza del 17.04.2019 e con l'Ordinanza del 17.01.2020; in subordine, si insiste che venga chiamato a chiarimenti il TU Arch. P. sulle repliche di parte attrice come dedotte nei Per_1
verbali d'udienze dell'8.06.2017, del 16.01.2020 e del 19.01.2021 e che al TU medesimo vengano posti gli ulteriori quesiti di cui ai verbali stessi, come indicati da parte attrice”
Per le convenute:
“chiedono il rigetto di tutte le domande avversarie, con vittoria di spese e compenso professionale”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE è proprietaria esclusiva, per acquisto fattone in data 23.05.1975, dell'immobile di civile Pt_1
abitazione con annessi pertinenziali sito in Portovenere, Viottolo della Martina, civico numero 9, interno 2; bene censito al Catasto Urbano del suddetto Comune al foglio 9, particella 228, subalterno
15 e particella 531 e confinante a lato Nord Est con il compendio delle odierne convenute (fabbricato con corte pertinenziale di cui al civico 19 sempre di viottolo Della Martina, al Catasto al Foglio 9, particella 228 subalterno 9 e particella 352 subalterno 1).
Secondo quanto prospettato, nella proprietà attorea andrebbe ricompresa (in comunione con e CP_1
anche l'area su cui si sviluppava il secondo ingresso dell'immobile (dal civico 19 CP_2
suddetto); tanto alla luce del contenuto degli atti di provenienza e, in ogni caso, del possesso esercitato negli anni da stessa e prima di lei dal dante causa, (con il conseguente acquisto Pt_1 Parte_4
del relativo diritto per usucapione).
In via subordinata, la parte ha comunque dedotto l'esistenza di un diritto di servitù di passaggio pedonale gravante sull'area in questione, in favore del proprio fondo.
In atto di citazione l'attrice ha quindi descritto l'intervento edilizio (di cui alla DIA nr. 2970 del
26.03.2011 e all'autorizzazione paesaggistica nr. 61 del 08.10.2011) commissionato dalle convenute, avente ad oggetto la realizzazione di un box auto e la risistemazione della corte esterna pertinenziale;
intervento per il quale non le sarebbe stato richiesto alcun consenso e che avrebbe nella sostanza comportato l'inglobamento di gran parte dell'area da lei fino ad allora utilizzata per esercitare l'accesso di cui si è detto;
accesso, peraltro, all'esito reso più scomodo e meno ameno e protetto.
Poiché sono risultati un nuovo manufatto posto di fronte al cancello di accesso al suo terrazzo (a circa
80 cm dello stesso) e l'innalzamento dei muri presenti nella corte delle convenute, ha pure Pt_1
lamentato la violazione delle norme in materia di distanze tra costruzioni (ex art. 873 c.c.), dalle vedute (ex art. 907 c.c.) e dal confine (ex regolamento edilizio comunale).
In ogni caso, è stata chiesta la demolizione delle opere in contestazione.
Infine, l'attrice ha lamentato l'insorgenza, per effetto dell'intervento posto in essere dalle vicine, di una fessurazione corrente lungo tutto il terrazzo di proprietà, nonché nel muraglione in pietra perimetrale del fabbricato;
con conseguente richiesta di condanna delle controparti all'esecuzione degli interventi necessari all'eliminazione delle suddette lesioni e alla messa in sicurezza dell'immobile.
e hanno chiesto il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, tra l'altro CP_1 CP_2
deducendo: che sulla scorta degli atti di provenienza potrebbe vantare unicamente un diritto Pt_1 di servitù di passaggio pedonale in favore del suo immobile;
che sull'area di causa la controparte non avrebbe mai esercitato alcun potere di fatto ad immagine del diritto di proprietà; che le modifiche apportate al fondo dominante non avrebbero arrecato alcun pregiudizio alle concrete modalità di esercizio di quella servitù; che alcun nesso sussisterebbe tre le opere eseguite e i danni lamentati.
La configurazione dei luoghi di causa prima dell'intervento realizzato dalle convenute è ben rappresentata nelle foto in atti e quindi descritta nella TU a firma dell'arch. depositata in Per_1
data 29.5.2017.
Erano dunque originariamente presenti: un camminamento sopraelevato parallelo rispetto alla parte finale della strada comunale, costituito da una scala in cemento formata da sette gradini e da una successiva rampa inclinata, utilizzata per il collegamento pedonale alle proprietà delle parti del presente giudizio e agli altri fabbricati posti più a est;
un varco creato all'interno della muratura
Pa perimetrale in pietra chiuso da un cancello in metallo, contraddistinto dal civico;
un primo pianerottolo, seguito sulla sinistra da quattro gradini da percorrere per giungere ad un secondo pianerottolo, sul quale dava l'accesso la proprietà materializzato da un cancello in metallo;
Pt_1 un'ulteriore rampa di scale posizionata ortogonalmente rispetto alla prima, che consentiva di raggiungere il fabbricato delle convenute.
Quanto allo stato dei luoghi al momento dell'introduzione del presente giudizio, di nuovo può farsi riferimento alle fotografie prodotte e alla perizia in atti.
Sono, dunque, risultati, per quanto qui di specifico interesse: l'eliminazione del precedente varco di accesso, così come del primo pianerottolo interno, con i seguenti scalini;
la ricostruzione del secondo pianerottolo (alla stessa quota, ma con dimensioni ridotte); l'inglobamento del volume così ricavato nel nuovo garage;
la trasformazione del preesistente camminamento esterno, tramite nuova scala;
la creazione di un nuovo varco, privo di cancello, in corrispondenza del pianerottolo ricostruito;
la riconfigurazione dei volumi preesistenti, attraverso la continuazione in alzato di alcune porzioni della struttura portante del garage;
l'aumento, di circa 25 cm, dell'altezza del nuovo muro di sostegno, che attualmente perimetra la scala di accesso alla proprietà delle convenute.
Per operare i dovuti confronti, può utilmente farsi rinvio all'allegato 13 di perizia, con le modellazioni in 3d elaborate dal TU, appunto ante e post opera.
Tutto ciò premesso, occorre anzitutto accertare se la porzione di bene occupata dal nuovo box sia o meno in comproprietà tra le parti, interpretando all'uopo i titoli di provenienza: il rogito del 23.5.1975 con cui ha acquistato i suoi beni;
quello del giorno 19.11.1966 tra il dante causa dell'attrice, Pt_1
in TT e i costruttori, e;
il rogito del 18.1.1975 con cui e Parte_4 CP_5 CP_6 CP_1
hanno acquistato i loro beni;
quello del giorno 17.10.1970 tra il dante causa delle CP_2
convenute, e i costruttori. CP_7
Nel primo dei contratti appena menzionati è specificato che “forma oggetto della compravendita quella unità immobiliare che la venditrice acquistò dai signori e con Parte_5 CP_6 atto a rogito del Notaio dr. di La Spezia in data 19 novembre 1966 … trascritto Persona_2 nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sarzana il 19 dicembre 1966 … con tutte le accessioni, accessori, pertinenze e dipendenze attualmente esistenti”.
Deve allora senz'altro farsi riferimento all'atto così richiamato e in particolare al seguente passaggio in esso contenuto: “… Sono compresi nella vendita e nei confini sopradetti il terrapieno verso la proprietà dei venditori (lato nord est) e il distacco verso la sezione di casa a monte. Si precisa che
l'appartamento in oggetto ha ingresso anche dal viottolo della Martina mediante un cancello segnato col civico numero diciannove 19”.
Allegata sub “A” è, poi, una riproduzione della relativa planimetria catastale, a formare “parte integrante e sostanziale” del contratto e firmata dalle parti e dal notaio: in essa, l'area oggetto del presente giudizio non risulta rappresentata con il resto del bene compravenduto, ma in corrispondenza
è segnata una freccia con la punta rivolta verso la proprietà, con la scritta “dal civ. 19”.
Parte attrice, a fondamento della propria prospettazione, ha sottolineato, da un lato, l'uso del termine
“ingresso” in quella parte del regolamento negoziale, dall'altro, la presenza della freccia appena descritta nella planimetria.
A parere dello scrivente, tuttavia, tali dati sono maggiormente compatibili con la previsione di un diritto di servitù di passaggio in favore del bene acquistato.
Il termine “ingresso”, infatti (con il quale, comunque, nella specie non poteva certo indicarsi alcun
“locale/vano” accessorio, trattandosi di uno spazio aperto), letto all'interno di quella frase, non è altro che un sinonimo di “accesso” (da esercitarsi dal viottolo pubblico, attraverso il cancello).
Quanto, poi, alla freccia, s'impone il confronto con la planimetria allegata all'atto di compravendita del 17.10.1970 (cfr. doc. 3 fasc. p. conv.) relativo all'immobile oggi di ove, CP_8 CP_2
diversamente, la porzione del terreno di causa risulta ricompresa nella rappresentazione del bene alienato.
L'attrice ha sostenuto che tale differenza sarebbe giustificata dal fatto che all'epoca del primo atto l'edificazione dell'unità abitativa oggi delle controparti, con la corte ad essa pertinenziale, non era ancora stata completata;
con conseguente impossibilità di disegnare esattamente quella specifica porzione di terreno (sulla quale in seguito sarebbero stati costruiti la rampa di scale e i pianerottoli già descritti).
In realtà, come chiarito dal TU, le planimetrie allegate ai due rogiti hanno tempi di formazione assai ravvicinati, distando appena due mesi una dall'altra; esse, inoltre, risalgono al 1965 (15.05.1965 -
21.07.1965).
Ciò significa che anche al momento del primo rogito, nel 1966, una rappresentazione analoga a quella della seconda planimetria sarebbe stata possibile. Ad ogni modo, detto che in atti non vi sono elementi idonei ad accertare l'effettivo stato dei luoghi dell'epoca, può ritenersi nulla impedisse ai contraenti di meglio specificare il diritto in ipotesi pure oggetto di trasferimento.
Va, infine, considerato il contenuto dei due atti relativi all'immobile oggi delle convenute.
Il passaggio di interesse, identico in entrambi i rogiti, è quello in cui vengono indicati i confini del caso e, tra di essi, “la via della Martina mediante accesso comune con l'appartamento numero interno due della casa di via della Martina civico numero nove…”.
Ebbene, anche l'utilizzo dell'aggettivo “comune”, pur evidenziato dalla difesa attorea, appare compatibile con l'esistenza di un diritto di servitù di passaggio gravante sul bene, ben potendosi ritenere che con esso si sia inteso far riferimento all' “uso comune” (con i proprietari del fabbricato confinante) dell'accesso de quo, piuttosto che a una ipotetica “comunione”.
Concludendo, valutati nel complesso tutti gli indici sopra esaminati, l'interpretazione degli atti fornita in principalità da non può essere condivisa;
con conseguente rigetto della domanda formulata Pt_1
sub 1.
Come anticipato, l'attrice ha comunque sostenuto di essere comproprietaria del bene per acquisto fattone a titolo originario (per usucapione).
Anche tale prospettazione non è meritevole di accoglimento, sulla scorta delle seguenti osservazioni.
Anzitutto, non possono essere decisivi in senso favorevole alla parte i principali fatti dedotti, cioè il passaggio effettivamente esercitato nel corso dei decenni, la disponibilità di una copia delle chiavi del cancelletto esterno, la presenza del citofono, l'impianto di illuminazione realizzato: trattasi, infatti, di condotte tutte espressione di facoltà compatibili con il contenuto tipico del diritto di servitù costituito per contratto in favore del fondo di proprietà.
Discorso analogo può essere fatto per gli interventi di manutenzione che sarebbero stati eseguiti nel tempo sui gradini e sui pianerottoli di quella piccola area;
ciò ai sensi dell'art. 1069 c.c. (secondo cui
è il proprietario del fondo dominante che deve “fare le opere necessarie per conservare la servitù”, con il minor incomodo per il proprietario del fondo servente e a proprie spese, salvo che le opere
“giovino” anche all'altro fondo), norma alla luce della quale anche le dichiarazioni dei testimoni indicati dall'attrice e sentiti sul punto ( , e Tes_1 Tes_2 Tes_3 Testimone_4 [...]
cfr. verbali d'udienza del 11.12.2018 e del 3.4.2019) appaiono prive di decisività ai presenti Tes_5
fini.
Quanto, infine, alle ulteriori attività capitolate (i.e.: il posizionamento in loco di “vasi con piante e fiori, biciclette, tricicli e stendi biancheria”, secondo quanto confermato in sede istruttoria dai soliti testimoni, seppure, tenuto conto dell'ampio arco di tempo in considerazione, genericamente), ben può ritenersi che esse, stante la loro natura “precaria”, siano state meramente tollerate dai vicini. Deve, pertanto, rigettarsi anche la domanda formulata sub 2.
E', invece, fondata quella subordinata, di cui al punto 3 delle conclusioni attoree.
Va, infatti, considerato: da un lato, che l'esistenza del diritto di servitù di passo pedonale a gravare sulla porzione di bene posta a confine con il Viottolo della Martina di proprietà delle convenute risulta dagli atti di provenienza già esaminati ed è, invero, ammessa dalle stesse e CP_1 CP_2 dall'altro, che quel passaggio, fino al fondo di è stato senz'altro modificato all'esito Pt_1 dell'intervento edificatorio di causa.
Ebbene, la modifica così posta in essere è da ritenersi illegittima.
Può richiamarsi, con la difesa di parte attrice, Cass. sent. n. 14906/2000, che ha chiarito che ai sensi dell'art. 1068 c.c. “l'autorità giudiziaria non può disporre il trasferimento della servitù in un luogo diverso se non su istanza del proprietario del fondo servente che abbia necessità di fare lavori, riparazioni o miglioramenti e offra al proprietario del fondo dominante un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, ovvero su domanda del proprietario del fondo dominante il quale ritragga dal cambiamento un notevole vantaggio senza danno per il fondo servente”.
Al riguardo sarebbe stata, dunque, necessaria da parte delle convenute una domanda
(riconvenzionale) che, invece, non è stata formulata.
La solita giurisprudenza ha pure precisato che non è comunque sufficiente che lo spostamento della servitù per iniziativa di una parte sia stato realizzato, in ipotesi, senza opposizione dell'altra.
Sul punto va, peraltro, osservato che quanto dedotto da e n merito alle informazioni CP_1 CP_2
sul programmato intervento che sarebbero state preventivamente fornite al figlio di (non Pt_1 all'attrice personalmente) sono state specificamente contestate e che l'offerta di prova delle relative circostanze è stata formulata dalle convenute tardivamente (la seconda memoria istruttoria di parte essendo stata depositata oltre il termine concesso, scadente il 4.5.2015) e comunque sulla base di istanze, già ritenute irrilevanti dal precedente giudice istruttore, non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e quindi rinunciate (cfr. Cass. sent. n. 16886/2016).
A tutto quanto fin qui valutato consegue che è preclusa ogni valutazione sulle concrete modalità di esercizio del diritto in oggetto nel nuovo tracciato (cioè sulla possibilità o meno che esse assicurino la medesima utilitas del percorso originario).
Resta solo da ribadire che la servitù è stata di fatto trasferita su una diversa porzione del solito fondo, attraverso la chiusura del precedente varco e l'apertura di uno nuovo, posizionato più in alto rispetto al primo (tanto da rendere necessario anche il rifacimento della scala esterna, ora caratterizzata da un maggiore pendenza) e in diretta corrispondenza del pianerottolo di accesso alla proprietà Pt_1
(determinando un leggero restringimento dello stesso). Le convenute devono, pertanto, essere condannate all'abbattimento delle opere realizzate occupando l'area su cui in precedenza era esercitato il passaggio già descritto, nonchè al ripristino dei luoghi, anche mediante apposizione di un nuovo cancello su Viottolo della Martina;
dotando quindi l'attrice di copia delle chiavi di apertura;
il tutto in modo da consentire alla stessa di fare ingresso al suo immobile secondo il percorso originario.
E', infine, irrilevante il fatto che in tal modo sorgerà l'esigenza di modificare anche l'attuale camminamento esterno presente sulla via comunale, ritenendosi che ogni questione relativa all'eventuale necessità, per i soggetti obbligati, di rapportarsi con la pubblica amministrazione attenga semmai alla fase attuativa;
con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità, in parte qua, della domanda, come sollevata.
e sarebbero in ogni caso tenute a demolire parte delle nuove opere, in forza delle CP_1 CP_2
ulteriori richieste formulate sub 4 da parte attrice.
Va, infatti, qui accertato - essendo pacifico che prima del 2011, per oltre vent'anni, la conformazione dei luoghi di causa, nel tratto di interesse, sia rimasta invariata - che la solita porzione di fondo delle convenute è gravata anche da un dritto di servitù di veduta in favore della proprietà veduta Pt_1
già esercitata dal varco presente nel muro che delimita il terrazzo di proprietà, verso i pianerottoli e i gradini già descritti, fino al vecchio muro di sostengo in sassi (che era posto a una distanza di circa 3 metri dal confine materializzato dal cancello in ferro).
L'attuale posizionamento dell'estradosso del muro di contenimento della nuova costruzione, in corrispondenza del pianerottolo su cui affaccia il citata cancello, a una distanza di circa 90 cm, non
è, pertanto, rispettoso dell'art. 907 c.c.
L'esigenza di garantire il necessario arretramento risulta, peraltro, assorbita dalla condanna già emessa in accoglimento della domanda sub 3.
Non sono, invece, riscontrabili violazioni delle distanze tra costruzioni o dal confine.
Sul primo aspetto, va condiviso quanto ritenuto dal TU (si veda in particolare l'elaborato a chiarimenti del 16.12.2019) in merito alla natura del muro presente nella proprietà lungo il Pt_1
confine con quella delle convenute e perpendicolarmente al Viottolo della Martina: non di muro contenimento, bensì di cinta (avendone i caratteri tipici “e segnatamente, l'isolamento della “faccia”,
l'altezza contenuta, l'evidente funzione di demarcazione della linea di confine materializzata a separazione e chiusura della proprietà”).
Non è di ostacolo la previsione di cui all'art. 878 c.c., non potendo essere condiviso l'assunto della difesa di parte attrice, che vorrebbe misurare l'altezza del muro in questione dall'originario camminamento del Viottolo della Martina, piuttosto che, come opportunamente valutato in prima battuta dal TU, data la conformazione dei luoghi, dal pianerottolo che sta di fronte all'accesso alla proprietà Pt_1
Sul secondo aspetto, di nuovo si richiamano le considerazioni del TU sull'art. 7 delle norme di conformità e congruenza adottate nel Piano Urbanistico Comunale, condividendosi il giudizio di applicabilità del solo comma 1, relativo agli ambiti “caratterizzati da insediamenti storici e da aggregati” e non del comma 3, riferito ai nuovi edifici;
essendo stata in particolare evidenziata la natura pertinenziale dell'autorimessa realizzata, comunque “integrata” nell'unità abitativa principale.
Passando oltre, si è detto che ha anche lamentato (con il supporto della relazione del 16.6.2014 Pt_1
a firma del proprio tecnico;
cfr. doc. 19) l'insorgenza di una fessurazione corrente lungo tutto il terrazzo di proprietà, nonché nel muraglione in pietra perimetrale del fabbricato;
ciò in conseguenza delle lavorazioni (comprendenti “escavazioni, trivellazioni, sbancamenti di terra e demolizioni”) poste in essere dalla controparte.
L'esistenza di tali lesioni è stata confermata all'esito dei sopralluoghi effettuati dal TU nominato nell'ambito del presente giudizio.
Vi è discussione sul nesso di causa.
Il TU, sin dal primo elaborato, non ha escluso, in astratto, la compatibilità tra le fessurazioni in oggetto, così posizionate e la tipologia di lavorazioni fatte realizzare da e CP_1 CP_2
Di contro, in perizia è stata evidenziata una delle fotografie in atti (già allegata alla relazione paesaggistica protocollata in data 09.04.2011 e successivamente approvata con Autorizzazione n. 61 del 08.10.2011), dal cui esame risulta che quantomeno la crepa presente nel muro di sostegno e oggetto delle lamentele attoree, all'epoca (precedente la comunicazione di avvio dei lavori di causa, che risale al 29.11.2011), fosse già presente, con caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle attuali.
Quella stessa foto, tuttavia, mostra anche che a quella data quasi tutto il camminamento sopraelevato e parallelo a Viottolo della Martina si presentava già demolito e che anche la prima rampa di accesso era stata sostituita con una scala provvisoria in metallo.
E' in particolare tale ultima lavorazione ad apparire significativa, avendo interessato un'area posta nelle immediate vicinanze rispetto al punto della riscontrata lesione.
Ebbene, anch'essa – che pure di fatto ha preceduto il formale inizio dell'intervento - va ricondotta alla complessiva iniziativa di lo si desume dalla sua funzione e in ogni caso dalle CP_8 CP_2
stesse allegazioni di parte convenuta, laddove ha dedotto di aver descritto al figlio di Pt_1 Tes_3
in forma particolareggiata, tutto ciò che sarebbe stato realizzato in loco, compresa la
[...]
temporanea ostruzione del passaggio pedonale dal civico n. 19 a causa della demolizione della scala preesistente (cfr. capitolo di prova dedotto sub 3 nella seconda memoria istruttoria). Il fatto, dunque, che le lesioni in oggetto possano essere state causate da quella prima demolizione non vale ad escludere la responsabilità delle convenute.
Quanto, poi, al “massivo intervento edificatorio” realizzato in adiacenza alle proprietà delle parti oggetto di causa, su cui pure il TU ha avuto modo di soffermarsi, si ritiene che in atti non ci siano elementi tali da consentire di accertarne l'eventuale incidenza rispetto ai danni lamentati dall'attrice, non essendo possibile in particolare distinguere le specifiche lavorazioni poste in essere in quel diverso ambito, come succedutesi nel corso del tempo.
In un quadro come quello appena delineato, assumono valenza decisiva le risultanze dell'istruttoria orale, laddove tutti i testimoni dedotti dall'attrice hanno puntualmente confermato il momento di insorgenza delle fessurazioni de quibus, contestualmente alla realizzazione delle opere commissionate dalle convenute.
Possono quindi richiamarsi nel dettaglio le dichiarazioni di (“dopo i lavori per la Parte_6
costruzione del garage dei convenuti si sono formate delle venature sul pavimento della terrazza e da lì ci sono delle infiltrazioni nel garage sottostante…Dopo i lavori si sono manifestate delle venature anche nel muro … Prima dei lavori del garage non c'erano venature né sul muro né sulla terrazza. Quando lavoravano al garage hanno spaccato tutto e tutto tremava”), (“dopo Tes_6
i lavori del garage sono state riscontrate delle crepe che si vedono nella fotografia … che mi viene esibita, prima dei lavori queste crepe non vi erano;
anche sul muro esterno è venuta una crepa dove
c'è lo scolo dell'acqua, che prima non c'era”), (“ricordo che dopo i lavori del Testimone_4
garage si sono manifestate delle crepe, come da fotografie … che mi vengono esibite. Io ero capitato da loro dopo i lavori della nuova pavimentazione e queste crepe non erano uscite subito, ma dopo alcuni anni. Anche la crepa sul muro di cui alle stesse fotografie è successiva ai lavori del garage”),
(“dopo che i convenuti hanno fatto i lavori per il garage sono sorte delle crepe sulla Tes_3 terrazza che si intravedono nelle foto …, in realtà sono ben più fessurate di quanto si vede dalle foto.
Ci nascono anche dentro delle erbe a testimonianza dell'umido che si insinua dentro. Anche nel muro esterno vi è una crepa evidente come da foto che mi viene esibita. La crepa prosegue fino a terra e prima dei lavori del garage non c'era … il terrazzo era stato rifatto all'incirca a fine 2007 o inizio
2008, le crepe sono insorte dopo i lavori del garage, quindi nel 2011 o 2012”) e Testimone_5
(“Io abito all'ultimo piano dello stesso palazzo in cui c'è anche l'appartamento della attrice. Io dal mio terrazzo vedo anche il terrazzo della attrice Io ho notato due crepe sulla pavimentazione del terrazzo dell'attrice dal lato monte a quello a mare, una bella lunga quasi come il terrazzo;
e poi ricordo una crepa sul muro di sasso dove inizia il garage del sig. Le notai proprio mentre Persona_3
si formavano in concomitanza con i lavori al box vicino;
nel corso dei mesi aumentarono. I lavori al box durarono alcuni mesi. Durante i lavori lì iniziarono ad arrivare le crepe e poi aumentarono anche dopo la fine dei lavori… Lì vicino fu realizzato un residence ma molti anni prima rispetto al lavoro del box dei convenuti”.
Il danno provocato va individuato nel costo degli interventi e delle opere idonee a garantire la riparazione strutturale del manufatto, secondo quanto dettagliato dal TU nel computo metrico allegato alla perizia di chiarimenti e stimato per complessivi 7.432,40 euro (IVA esclusa).
Le convenute devono, pertanto, essere condannate al pagamento in favore dell'attrice della somma suddetta, da intendersi come attuale al 16.12.2019 (data del deposito dell'elaborato peritale in questione) e da rivalutare alla data odierna.
Poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali, Pt_1 ha diritto anche all'importo calcolato su tali somme a titolo di IVA, in quanto pure tale voce concorre a determinare il complessivo esborso necessario alla reintegrazione patrimoniale conseguente al fatto illecito (cfr. Cass. n. 1688/2010 e Cass. n 8035/2009).
Non si ritiene, invece, di riconoscere gli interessi compensativi, dovendosi presumere che se la parte fosse stata reintegrata immediatamente nel suo patrimonio, avrebbero utilizzato il denaro ricevuto a titolo risarcitorio per ripristinare lo stato dei luoghi e le relative somme non avrebbero costituito oggetto di investimento e quindi di ulteriore redditività.
Da ultimo, va trattata la domanda formulata sub 6 da avente ad oggetto il risarcimento dei Pt_1 danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, asseritamente patiti in conseguenza “della reiterata e perdurante violazione dei propri diritti dominicali” (e da determinarsi eventualmente anche in via equitativa).
Essa va rigettata, stante la genericità dell'allegazione posta a suo fondamento, anche alla luce della peculiarità dei luoghi.
Venendo alle spese di lite, attesa la parziale reciproca soccombenza, se ne può disporre la compensazione in ragione di un mezzo;
la restante metà dovendo essere posta a carico di parte convenuta.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, dell'oggetto e della complessità della stessa (con conseguente applicazione dello scaglione tra 52.000,01 e 260.000,00 euro) e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'utilizzo dei valori medi di tabella per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e un aumento secondo giustizia per la fase decisionale.
Sono ricomprese (ai sensi della tabella 25 bis del solito D.M.) anche le spese per la mediazione obbligatoria (considerata la sola fase di attivazione).
Per le stesse ragioni, il costo di TU (come liquidato in corso di istruttoria con decreto del 31.7.2018), viene posto a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara che la porzione evidenziata in viola nella prima planimetria allegata sub 3 alla TU (del
29.5.2017) degli immobili di proprietà delle convenute (censiti al catasto Fabbricati del Comune di
Portovenere al Fg. 9 part. 228 sub 9 e part. 352 sub 1) è gravata da servitù di passaggio pedonale in favore degli immobili di proprietà dell'attrice (censiti al catasto Fabbricati del Comune di Portovenere al Fg. 9 part. 228 sub 15 e part. 531); dichiara che l'intervento edificatorio oggetto di causa ha illegittimamente trasferito e modificato la suddetta servitù; dichiara, altresì, che l'intervento edificatorio oggetto di causa è stato realizzato in violazione del diritto di servitù di veduta in favore del fondo dell'attrice, secondo quanto specificato in parte motiva;
condanna le convenute al ripristino della servitù di passaggio pedonale in questione secondo l'originario percorso e quindi all'abbattimento di tutte le opere costruite all'interno dell'area di interesse e al ripristino di tale area nella situazione originaria, come descritta in parte motiva, anche mediante l'apposizione di un nuovo cancello su Viottolo della Martina e dotazione all'attrice delle chiavi di apertura;
condanna le convenute, in solito tra di loro, al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di 7.432,40 euro, oltre rivalutazione monetaria dal 16.12.2019 ad oggi ed Iva nella misura di legge sull'importo rivalutato;
oltre interessi di legge dalla sentenza al saldo;
rigetta le altre domande attoree;
condanna le convenute, in solido tra di loro, a rimborsare la metà delle spese processuali sostenute da parte attrice, metà che si liquida in 304,09 euro per esborsi e 8.429,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
compensa il restante mezzo;
pone il costo di TU a carico di entrambe le parti, in quote uguali.
La Spezia, 13.2.2024
Il Giudice
Ettore Di Roberto