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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/03/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7381 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra p.i. , con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti Giuseppe Mottolese (indirizzo pec e Sergio Manigrassi (indirizzo Email_1 pec , con domicilio in Noci (Ba) Email_2 alla I Trav. di via Patrella, n. 5, presso lo studio dei difensori Avv.ti Giuseppe Mottolese e Sergio Manigrassi parte appellante CONTRO
, c.f. , con il patrocinio CP C.F._1 dell'Avv. Giuse De Maglie (indirizzo pec , con domicilio in Email_3
Manduria al Corso XX Settembre, n. 7/A, presso lo studio del difensore Avv. Giuse De Maglie parte appellata
CP_2 parte appellata contumace
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 09.00 del 21.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni con il deposito di note di trattazione scritta con le quali si sono riportate ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite.
evocava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Manduria CP Parte_ l'impresa assicurativa ( el prosieguo per brevità) Parte_1
e , esponendo: CP_2 che in data 13.10.2016, alle ore 17.00 circa, si trovava a bordo dell'Audi A4 tg. BR563BK, assicurata da Controparte_3 Parte_ (compagnia assicurativa incorporata in e condotta, nell'occasione dalla proprietaria;
CP_2
che quest'ultima, mentre percorreva la via Specchia D'Oria nel comune di Manduria, aveva omesso di concedere la dovuta precedenza al veicolo Citroen C3 tg. CF196NB (assicurato da CP_4
di proprietà di , che, condotto nella
[...] Persona_1 circostanza da , proveniva da via Giambattista De Falco;
Persona_2
che, a seguito dell'impatto, aveva subito lesioni e si era recato presso il P.S. dell'ospedale di Manduria, dove i sanitari gli avevano diagnosticato “contusione ginocchio dx e spalla dx – lombalgia post-traumatica con prognosi gg 8”;
che all'esito della guarigione erano residuati postumi stimabili nel 3% di invalidità permanente e che pertanto aveva diritto al risarcimento del danno, da quantificare nella complessiva misura di € 2.000,00; Parte_
che veva respinto la sua richiesta di risarcimento danni. Sulla scorta di tali premesse, previo accertamento della descritta dinamica del sinistro, chiedeva, quale terzo trasportato sul veicolo Audi, la condanna in Parte_ solido di di al pagamento della somma di € 2.000,00, CP_2 oltre spese legali, incluse quelle relative alla fase stragiudiziale. Parte_ Si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Esponeva in particolare:
che nella fase stragiudiziale non era stato possibile ispezionare la vettura assicurata, in quanto la proprietaria non l'aveva messa a disposizione del perito;
che prima dell'avvio del giudizio, la conducente del veicolo Citroen C3, , con scrittura sottoscritta il 22.4.2017, aveva Controparte_5 dichiarato che alla guida dell'Audi vi era un uomo e che a bordo del mezzo non c'erano altre persone;
che, durante la visita medico-legale antecedente il giudizio, l'attore aveva riferito al Dott. di essersi trovato alla Testimone_1 guida del veicolo Audi in occasione del sinistro;
che tale circostanza era stata trasfusa nella relazione medica di parte;
che i coniugi e erano parti in causa in CP CP_2 diversi procedimenti instaurati dinanzi al giudice di pace di Francavilla Fontana, al giudice di pace di IS (R.G. 747/2014; R.G. 778/2014) ed al giudice di pace di Manduria (R.G. 149/2017; R.G. 705/2016; R.G. 195/2017);
che era stata citata in giudizio da CP_2 Controparte_6 anche per un altro presunto sinistro davanti al giudice di pace di Manduria, sebbene poi il relativo procedimento non fosse stato più iscritto a ruolo;
che dalla consultazione del Casellario Centrale Infortuni era emerso che l'attore, all'esito di precedenti sinistri, aveva riportato lesioni pressoché identiche a quelle oggetto di causa;
che tali elementi l'avevano indotta a respingere la richiesta risarcitoria avanzata dall'attore;
che il modulo CAI prodotto dall'attore, documento di cui contestava il contenuto, non aveva alcun valore istruttorio;
che la quantificazione del danno era comunque eccessiva ed andava ricondotta in giorni 8 di invalidità temporanea parziale al 75%, giorni 15 di invalidità temporanea parziale al 50% e giorni 20 di invalidità temporanea parziale al 25%, senza postumi permanenti e con esclusione del danno morale e delle spese mediche. Restava contumace l'altra parte convenuta sebbene CP_2 regolarmente evocata in giudizio. All'udienza del 16.7.2019, assunte le prove testimoniali con i testi precedentemente ammessi, il difensore di parte attrice aderiva alla quantificazione del danno contenuta nella relazione medica di parte allegata Parte_ da rinunciando alla richiesta di CTU medico-legale; nel corso della stessa udienza, il medesimo difensore, nel ribadire l'opposizione all'ammissione della prova testimoniale richiesta da controparte, deduceva testualmente a verbale: “…si oppone alla richiesta di prova con il dottor in Tes_1 quanto non si disconoscono la relazione medica a sua firma, le dichiarazioni in essa riportate, ed in particolare non si contesta quanto il dottor dichiara gli sia stato Tes_1 riferito dall'attore, in sede di visita, sulla circostanza dell'incidente e sul fatto che l'attore fosse il conducente del veicolo coinvolto in detto incidente”. Il Giudice di Pace riteneva provati i fatti sulla base delle risultanze del modulo cai e delle dichiarazioni dei testi e , dalle cui Persona_2 Testimone_2 deposizioni era emerso che l'attore viaggiava come trasportato a bordo del veicolo Audi. Parte_ Pertanto, il giudice di prime cure condannava al pagamento della complessiva somma di € 1.020,00, di cui € 870,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (quantificato in base alle risultanze della relazione medica del perito di parte della compagnia convenuta) ed € 150,00 a titolo di spese stragiudiziali;
inoltre condannava i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite. Parte_ Avverso tale pronuncia propone appello Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132, comma 2, numeri 3-4 c.p.c. per l'omessa menzione delle conclusioni delle parti e della concisa esposizione dello svolgimento dei fatti processuali. Con il secondo motivo lamenta la mancata ammissione della richiesta di prova testimoniale del Dott. , avendo omesso il giudice Testimone_1 di prime cure di esporre i motivi del rigetto della richiesta. Con il terzo motivo lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, non avendo il primo giudice tenuto conto: della dichiarazione con cui l'appellato aveva confessato al Dott. di essere alla guida del Tes_1 veicolo;
delle deduzioni rese sul punto dal suo difensore all'udienza del 16.7.2019; della dichiarazione sottoscritta dalla conducente del veicolo antagonista , la quale aveva riferito che a condurre il veicolo Audi Persona_2 era stato un uomo e che a bordo dello stesso non vi erano trasportati;
degli estratti del Casellario Centrale Infortuni. Con il quarto motivo contesta la decisione del giudice di prime cure di riconoscere in favore dell'appellato la somma di € 150,00 a titolo di rimborso delle spese legali stragiudiziali, rilevando che l'attore si era limitato a formulare una richiesta del tutto generica. Con il quinto motivo si duole della condanna alle spese comminata in sentenza, in quanto il giudice, in ragione del parziale accoglimento della domanda, avrebbe dovuto, al più, compensare le spese di lite.
Con il sesto ed ultimo motivo, si duole della liquidazione delle spese esenti (€ 125,00), trattandosi di esborsi che la controparte non avrebbe sostenuto. Lamenta, inoltre, la liquidazione delle spese di consulenza, non essendo stata espletata alcuna CTU. Precisa, infine, di aver già corrisposto gli importi dovuti in forza della sentenza di primo grado e di riservare, all'esito della definizione del presente giudizio d'appello, di agire in separata sede contro l'appellato per il recupero di quanto indebitamente pagato. Con la propria comparsa conclusionale, chiede, in caso di accoglimento dell'appello, la restituzione delle eventuali somme in esubero pagate in esecuzione della sentenza di primo grado. Ha resistito in appello , chiedendo la conferma della sentenza CP impugnata e la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. In ordine al primo motivo d'appello, espone che la sentenza contiene un'apposita sezione dedicata alle conclusioni delle parti e che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, l'omessa o incompleta trascrizione di tali conclusioni, costituisce mera irregolarità e non determina nullità; deduce, inoltre, che al giudice è sempre consentito un rimando alle conclusioni rassegnate negli atti di parte, facoltà, questa, introdotta dalla novella apportata al codice di procedura di civile nel 2009. Con riguardo al secondo ed al terzo motivo d'appello, rileva:
che la prova testimoniale richiesta dall'appellante era superflua, in quanto il Dott. lo aveva visitato molti anni fa, sicché era Tes_1 presumibile che questi non ricordasse la vicenda;
che la prova testimoniale era superflua, in quanto l'unica circostanza capitolata da controparte verteva sulla conferma del contenuto della relazione medica di parte, documento già versato agli atti di causa;
che il teste, in qualità di fiduciario della compagnia assicurativa appellante, era incapace ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto portatore di specifici interessi economici;
che per consolidata giurisprudenza di legittimità, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova, può essere denunciato per Cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia;
che il modulo CAI allegato al suo fascicolo di parte attesta che, al momento della verificazione del sinistro, egli si trovava nel veicolo Audi in qualità di trasportato e non di conducente;
che i testi e avevano confermato tale Testimone_2 Persona_2 circostanza nel corso delle rispettive prove testimoniali assunte nel corso del giudizio di prime cure;
che, in particolare, il teste , conducente del veicolo Persona_2 antagonista, aveva disconosciuto il contenuto dalla scrittura prodotta dall'appellante, dichiarando espressamente di averla sottoscritta senza aver letto il suo contenuto e che la stessa era stata redatta di pugno da un terzo soggetto;
che le dichiarazioni rese a verbale dal suo difensore all'udienza del 16.7.2019, tenutasi dinanzi al Giudice di Pace di Manduria, erano semplicemente tese a prendere atto che nella sua relazione, il Dott.
lo aveva erroneamente identificato come conducente del Tes_1 veicolo. Quanto al quarto motivo di appello, osserva che le spese stragiudiziali erano dovute, in quanto era stato documentato l'invio di tre comunicazioni all'appellante a mezzo pec. In ordine al quinto e sesto motivo d'appello, rimarca la correttezza dei calcoli effettuati dal giudice di prime cure.
sebbene ritualmente citata, è rimasta contumace anche nel CP_2 presente grado d'appello. Non essendo pervenuto il fascicolo di primo grado dall'Ufficio del Giudice di Pace di Manduria e dall'Ufficio del Giudice di Pace di Taranto, si è proceduto alla ricostruzione dello stesso con il deposito dei rispettivi atti difensivi di parte, dei relativi allegati documentali e dei verbali di causa. Parte_ Ammessa nel presente grado d'appello la prova testimoniale richiesta da si è poi proceduto all'ascolto del teste Dott. . Testimone_1
All'esito dell'assunzione della prova testimoniale, il giudizio è stato, infine, rimesso in decisione. 2) Sui motivi d'appello. Il primo motivo di appello è privo di fondamento. Nella specie non sussiste alcuna nullità della sentenza per omesso richiamo delle conclusioni delle parti. Dalla disamina della pronuncia, si evince che il giudice di prime cure ha fatto rinvio alle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di discussione del 30.7.2019. Va poi osservato che l'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza, importa nullità soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Cass. Civ. 16/10/2020, n. 22587). E nel caso di specie, tali conclusioni risultano esaminate dal giudice di prime cure: la sentenza contiene anche una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in cui tali difese sono state, appunto, scrutinate. Infine, si osserva che in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (C.d.A. Milano 05.10.2018, n. 4361). E nel caso di specie, tali ragioni, a prescindere dalla loro fondatezza, appaiono chiaramente esposte nel corpo della sentenza impugnata. Ragion per cui, la doglianza va respinta. E', invece, fondato il terzo motivo d'appello, da esaminare con priorità in ragione del suo carattere assorbente. Giova premettere che , in qualità di terzo trasportato, si è CP avvalso dell'azione diretta prevista dall'art. 141 C.d.A., agendo contro il vettore e l'assicuratore dello stesso. Com'è noto, ai sensi dell'art. 141 C.d.A., il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro. Tuttavia, anche quando ci si avvalga dell'azione diretta prevista dall'art. 141 C.d.A., il danneggiato è comunque onerato di dimostrare la verificazione del sinistro, il suo status di terzo trasportato a bordo del veicolo vettore, l'insorgenza del danno e la sua riconducibilità causale a tale fatto illecito. Alla luce delle emergenze processuali, tale onere probatorio non può dirsi assolto, in quanto le risultanze istruttorie portano a ritenere che CP
, contrariamente a quanto accertato dal giudice di prime cure, fosse
[...] Parte_ effettivamente alla guida del veicolo Audi assicurato da E' stato, infatti, lo stesso a riferire tale circostanza al Dott. CP
nel corso della visita medico-legale eseguita prima del Testimone_1 giudizio. Tanto lo si desume dalla relazione a firma del sanitario, dove questi, nel paragrafo rubricato descrizione dell'evento lesivo, dopo aver raccolto le dichiarazioni rese dallo stesso riportò testualmente quanto segue: “In CP data 13.10.2016, alle ore 17.00 in Manduria alla guida della sua auto (Audi) non diede precedenza collidendo con altra auto (C3) alla fiancata laterale destra (ruota destra)”. Il Dott. , sentito come teste nel giudizio di appello, ha Testimone_1 poi aggiunto quanto segue: “Ricordo, sulla base della relazione che all'epoca ho redatto e che oggi leggo, che in data 13.10.2016, alle ore 17.00 in Manduria alla guida della sua auto, non diede precedenza collidendo con altra auto alla fiancata laterale CP destra;
essendo trascorsi molti anni non posso che rimettermi a quanto riportato nella relazione redatta in data 8.2.2018; confermo il contenuto della relazione all'epoca redatta;
la dichiarazione in questione l'ho raccolta direttamente dal racconto riferito dal CP sotto forma di appunto a penna;
non l'ho fatto rileggere né sottoscrivere al . CP
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellato, il teste non è incapace di deporre, in quanto non può ritenersi portatore di un interesse attuale in grado di giustificare il suo intervento nel presente giudizio. Appare peraltro inverosimile che il Dott. possa aver trasfuso nel Tes_1 suo elaborato un fatto diverso da quello riferitogli dalla parte e che possa essere incorso in un errore materiale, atteso peraltro che le ulteriori risultanze istruttorie, come si vedrà a breve, aggiungono ulteriori elementi di conferma alla versione verbalizzata dal sanitario. Parte_ Va anche sottolineato che l'elaborato peritale prodotto da on è stato oggetto di contestazione, tanto che, all'udienza del 16 luglio 2019, il difensore di parte appellata ha testualmente dedotto quanto segue: “…Non si disconoscono la relazione medica a sua firma, le dichiarazioni in essa riportate, ed in particolare non si contesta quanto il dottor dichiara che gli sia stato riferito dall'attore, in sede di Tes_1 visita, sulla circostanza dell'incidente e sul fatto che l'attore fosse il conducente del veicolo coinvolto in detto incidente”. Le dichiarazioni rese da al Dott. hanno rilievo CP Tes_1 confessorio ai sensi dell'art. 2735 c.c., integrando un'ipotesi di confessione stragiudiziale resa dalla parte ad un terzo. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non costituisce una prova legale come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte ovvero a chi la rappresenta e tuttavia non è valutabile alla stregua di un mero indizio, unicamente idoneo a fondare una presunzione o ad integrare una prova manchevole, essendo invece un mezzo di prova diretta sul quale il Giudice può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento (Cass. n. 6459/2018). La circostanza che l'appellato fosse alla guida del veicolo Audi CP emerge oltretutto, con chiarezza, anche dalle dichiarazioni rese il 22.04.2017 da in occasione degli accertamenti disposti dalla compagnia Persona_2 assicurativa all'esito del sinistro.
Stando al contenuto di tale documento, valutabile come prova atipica1, Tes_3
ha dichiarato che era sopraggiunta dalla sua sinistra un'auto Audi di
[...] colore grigio condotta da un uomo, il quale era da solo a bordo. Inoltre, ha dichiarato che l'uomo si era assunto la responsabilità del sinistro e che non 1 Sul punto la Suprema Corte ha osservato che: “Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all' art. 101 c.p.c. , atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio” (Cass. n. 9507/2023). ricordava i suoi dati. Tali dichiarazioni sono state rese a sei mesi di distanza dalla data del sinistro e, alla luce delle analoghe dichiarazioni confessorie rese da , CP possono considerarsi più genuine rispetto a quelle rese della stessa Per_2
nel corso del giudizio di primo grado. Inoltre, essendo state rese prima
[...] dell'avvio del giudizio, è lecito ritenere che non siano state neanche condizionate da successive dinamiche risarcitorie. Nel documento in questione, ha descritto la dinamica Persona_2 dell'incidente senza alcuna contraddizione e ha più volte fatto riferimento ad un uomo quale conducente del veicolo Audi, il che induce a ritenere che non si possa dare credito alle successive dichiarazioni da lei stessa rese davanti al giudice di pace all'udienza del 22.01.2019, quando ebbe a riferire che le affermazioni contenute nel documento da lei sottoscritto non le risultavano e che non sapeva il motivo per il quale vi fossero. Così come è del tutto singolare che abbia dichiarato di aver Persona_2 sottoscritto quelle dichiarazioni senza neanche rileggerle. Ad ogni modo, come anticipato, il tenore del racconto, privo di contraddizioni, il riferimento alla presenza di due passeggere a bordo della Citroen C3 da lei condotta, confermato anche dal modulo CAI, e i plurimi richiami alla figura di un uomo quale conducente del veicolo antagonista concorrono a dare attendibilità al racconto e ad escludere che la verbalizzazione delle sue dichiarazioni sia stata il frutto di una infedele trasposizione. La sostanziale corrispondenza tra le dichiarazioni stragiudiziali di CP
e quelle della conducente portano anche ad escludere che
[...] Persona_2 il primo possa essere incorso in un errore nell'aver riferito al Dott. Tes_1 che al momento dell'incidente era alla guida dell'autoveicolo Audi. Nel delineato contesto probatorio perde rilevanza anche la deposizione del teste , stante l'evidente contrasto con quanto riferito, in via Testimone_2 stragiudiziale, dagli stessi protagonisti del sinistro e Persona_2 CP
.
[...]
Per altro verso, alcun valore confessorio può rivestire il modulo CAI prodotto dall'appellato rispetto alla circostanza che viaggiasse CP come passeggero a bordo dell'Audi di proprietà di . CP_2
Innanzitutto, va rammentato che: “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all' art. 2733, terzo comma, cod. civ. , secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” (cfr. Tribunale , Bologna , sez. III , 07/01/2020 , n. 23). A ciò si aggiunga che il modulo c.a.i. a doppia firma, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non ha valore confessorio nei confronti della compagnia assicurativa, generando solo una presunzione semplice che può essere superata dall'assicuratore fornendo prova contraria (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 12/11/2020 , n. 25468). Le esaminate risultanze istruttorie consentono, come detto, di ritenere che la compagnia assicurativa abbia comunque assolto al proprio onere probatorio, avendo dimostrato che alla guida dell'autoveicolo vi era . CP
In definitiva, in accoglimento del terzo motivo di appello, la domanda risarcitoria avanzata da va integralmente respinta. CP
Va, invece dichiarata inammissibile la domanda di restituzione delle somme corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che tale richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse (Cass. Civ. 14.3.2024, n. 6788 – parte motiva). Nel caso di specie, la compagnia assicurativa, nell'atto di citazione in appello, ha dedotto che aveva già provveduto all'esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. pag. 10) e, senza formulare la relativa domanda di restituzione, si è riservata di formulare in separata sede all'esito del giudizio di appello. Successivamente, l'appellante ha avanzato la domanda di restituzione con propria comparsa conclusionale. Pertanto, in applicazione dei principi sopra richiamati, la domanda va considerata inammissibile, posto che, essendo stato eseguito il pagamento prima dell'impugnazione, l'appellante aveva l'onere di formulare la domanda di restituzione nell'atto introduttivo del giudizio. Il tenore delle dichiarazioni rese dai testi impone l'invio degli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto per le determinazioni di competenza. 3) Sulle spese di lite. Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo (valori medi del CP
D.M. n. 55/2014 ratione temporis applicabile – scaglione € 1.101,00 - € 5.200,00, determinato in base al valore della domanda).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda promossa da;
CP
condanna al pagamento in favore dell'appellante delle CP spese del primo grado di lite, che si liquidano in € 1.205,00, oltre iva, cpa e spese generali;
condanna al pagamento in favore dell'appellante delle CP spese del presente grado d'appello, che si liquidano in € 109,98 per esborsi esenti, ed in € 2.552,00 per compensi;
nulla per le spese tra e;
Parte_1 CP_2
dichiara inammissibile la domanda di restituzione delle somme corrisposte dall'appellante in favore di in esecuzione della sentenza di CP primo grado;
dispone l'invio degli atti del presente procedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto per le determinazioni di competenza. Così deciso in Taranto, in data 04/03/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Avv.ti Giuseppe Mottolese (indirizzo pec e Sergio Manigrassi (indirizzo Email_1 pec , con domicilio in Noci (Ba) Email_2 alla I Trav. di via Patrella, n. 5, presso lo studio dei difensori Avv.ti Giuseppe Mottolese e Sergio Manigrassi parte appellante CONTRO
, c.f. , con il patrocinio CP C.F._1 dell'Avv. Giuse De Maglie (indirizzo pec , con domicilio in Email_3
Manduria al Corso XX Settembre, n. 7/A, presso lo studio del difensore Avv. Giuse De Maglie parte appellata
CP_2 parte appellata contumace
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 09.00 del 21.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni con il deposito di note di trattazione scritta con le quali si sono riportate ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite.
evocava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Manduria CP Parte_ l'impresa assicurativa ( el prosieguo per brevità) Parte_1
e , esponendo: CP_2 che in data 13.10.2016, alle ore 17.00 circa, si trovava a bordo dell'Audi A4 tg. BR563BK, assicurata da Controparte_3 Parte_ (compagnia assicurativa incorporata in e condotta, nell'occasione dalla proprietaria;
CP_2
che quest'ultima, mentre percorreva la via Specchia D'Oria nel comune di Manduria, aveva omesso di concedere la dovuta precedenza al veicolo Citroen C3 tg. CF196NB (assicurato da CP_4
di proprietà di , che, condotto nella
[...] Persona_1 circostanza da , proveniva da via Giambattista De Falco;
Persona_2
che, a seguito dell'impatto, aveva subito lesioni e si era recato presso il P.S. dell'ospedale di Manduria, dove i sanitari gli avevano diagnosticato “contusione ginocchio dx e spalla dx – lombalgia post-traumatica con prognosi gg 8”;
che all'esito della guarigione erano residuati postumi stimabili nel 3% di invalidità permanente e che pertanto aveva diritto al risarcimento del danno, da quantificare nella complessiva misura di € 2.000,00; Parte_
che veva respinto la sua richiesta di risarcimento danni. Sulla scorta di tali premesse, previo accertamento della descritta dinamica del sinistro, chiedeva, quale terzo trasportato sul veicolo Audi, la condanna in Parte_ solido di di al pagamento della somma di € 2.000,00, CP_2 oltre spese legali, incluse quelle relative alla fase stragiudiziale. Parte_ Si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Esponeva in particolare:
che nella fase stragiudiziale non era stato possibile ispezionare la vettura assicurata, in quanto la proprietaria non l'aveva messa a disposizione del perito;
che prima dell'avvio del giudizio, la conducente del veicolo Citroen C3, , con scrittura sottoscritta il 22.4.2017, aveva Controparte_5 dichiarato che alla guida dell'Audi vi era un uomo e che a bordo del mezzo non c'erano altre persone;
che, durante la visita medico-legale antecedente il giudizio, l'attore aveva riferito al Dott. di essersi trovato alla Testimone_1 guida del veicolo Audi in occasione del sinistro;
che tale circostanza era stata trasfusa nella relazione medica di parte;
che i coniugi e erano parti in causa in CP CP_2 diversi procedimenti instaurati dinanzi al giudice di pace di Francavilla Fontana, al giudice di pace di IS (R.G. 747/2014; R.G. 778/2014) ed al giudice di pace di Manduria (R.G. 149/2017; R.G. 705/2016; R.G. 195/2017);
che era stata citata in giudizio da CP_2 Controparte_6 anche per un altro presunto sinistro davanti al giudice di pace di Manduria, sebbene poi il relativo procedimento non fosse stato più iscritto a ruolo;
che dalla consultazione del Casellario Centrale Infortuni era emerso che l'attore, all'esito di precedenti sinistri, aveva riportato lesioni pressoché identiche a quelle oggetto di causa;
che tali elementi l'avevano indotta a respingere la richiesta risarcitoria avanzata dall'attore;
che il modulo CAI prodotto dall'attore, documento di cui contestava il contenuto, non aveva alcun valore istruttorio;
che la quantificazione del danno era comunque eccessiva ed andava ricondotta in giorni 8 di invalidità temporanea parziale al 75%, giorni 15 di invalidità temporanea parziale al 50% e giorni 20 di invalidità temporanea parziale al 25%, senza postumi permanenti e con esclusione del danno morale e delle spese mediche. Restava contumace l'altra parte convenuta sebbene CP_2 regolarmente evocata in giudizio. All'udienza del 16.7.2019, assunte le prove testimoniali con i testi precedentemente ammessi, il difensore di parte attrice aderiva alla quantificazione del danno contenuta nella relazione medica di parte allegata Parte_ da rinunciando alla richiesta di CTU medico-legale; nel corso della stessa udienza, il medesimo difensore, nel ribadire l'opposizione all'ammissione della prova testimoniale richiesta da controparte, deduceva testualmente a verbale: “…si oppone alla richiesta di prova con il dottor in Tes_1 quanto non si disconoscono la relazione medica a sua firma, le dichiarazioni in essa riportate, ed in particolare non si contesta quanto il dottor dichiara gli sia stato Tes_1 riferito dall'attore, in sede di visita, sulla circostanza dell'incidente e sul fatto che l'attore fosse il conducente del veicolo coinvolto in detto incidente”. Il Giudice di Pace riteneva provati i fatti sulla base delle risultanze del modulo cai e delle dichiarazioni dei testi e , dalle cui Persona_2 Testimone_2 deposizioni era emerso che l'attore viaggiava come trasportato a bordo del veicolo Audi. Parte_ Pertanto, il giudice di prime cure condannava al pagamento della complessiva somma di € 1.020,00, di cui € 870,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (quantificato in base alle risultanze della relazione medica del perito di parte della compagnia convenuta) ed € 150,00 a titolo di spese stragiudiziali;
inoltre condannava i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite. Parte_ Avverso tale pronuncia propone appello Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132, comma 2, numeri 3-4 c.p.c. per l'omessa menzione delle conclusioni delle parti e della concisa esposizione dello svolgimento dei fatti processuali. Con il secondo motivo lamenta la mancata ammissione della richiesta di prova testimoniale del Dott. , avendo omesso il giudice Testimone_1 di prime cure di esporre i motivi del rigetto della richiesta. Con il terzo motivo lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, non avendo il primo giudice tenuto conto: della dichiarazione con cui l'appellato aveva confessato al Dott. di essere alla guida del Tes_1 veicolo;
delle deduzioni rese sul punto dal suo difensore all'udienza del 16.7.2019; della dichiarazione sottoscritta dalla conducente del veicolo antagonista , la quale aveva riferito che a condurre il veicolo Audi Persona_2 era stato un uomo e che a bordo dello stesso non vi erano trasportati;
degli estratti del Casellario Centrale Infortuni. Con il quarto motivo contesta la decisione del giudice di prime cure di riconoscere in favore dell'appellato la somma di € 150,00 a titolo di rimborso delle spese legali stragiudiziali, rilevando che l'attore si era limitato a formulare una richiesta del tutto generica. Con il quinto motivo si duole della condanna alle spese comminata in sentenza, in quanto il giudice, in ragione del parziale accoglimento della domanda, avrebbe dovuto, al più, compensare le spese di lite.
Con il sesto ed ultimo motivo, si duole della liquidazione delle spese esenti (€ 125,00), trattandosi di esborsi che la controparte non avrebbe sostenuto. Lamenta, inoltre, la liquidazione delle spese di consulenza, non essendo stata espletata alcuna CTU. Precisa, infine, di aver già corrisposto gli importi dovuti in forza della sentenza di primo grado e di riservare, all'esito della definizione del presente giudizio d'appello, di agire in separata sede contro l'appellato per il recupero di quanto indebitamente pagato. Con la propria comparsa conclusionale, chiede, in caso di accoglimento dell'appello, la restituzione delle eventuali somme in esubero pagate in esecuzione della sentenza di primo grado. Ha resistito in appello , chiedendo la conferma della sentenza CP impugnata e la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. In ordine al primo motivo d'appello, espone che la sentenza contiene un'apposita sezione dedicata alle conclusioni delle parti e che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, l'omessa o incompleta trascrizione di tali conclusioni, costituisce mera irregolarità e non determina nullità; deduce, inoltre, che al giudice è sempre consentito un rimando alle conclusioni rassegnate negli atti di parte, facoltà, questa, introdotta dalla novella apportata al codice di procedura di civile nel 2009. Con riguardo al secondo ed al terzo motivo d'appello, rileva:
che la prova testimoniale richiesta dall'appellante era superflua, in quanto il Dott. lo aveva visitato molti anni fa, sicché era Tes_1 presumibile che questi non ricordasse la vicenda;
che la prova testimoniale era superflua, in quanto l'unica circostanza capitolata da controparte verteva sulla conferma del contenuto della relazione medica di parte, documento già versato agli atti di causa;
che il teste, in qualità di fiduciario della compagnia assicurativa appellante, era incapace ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto portatore di specifici interessi economici;
che per consolidata giurisprudenza di legittimità, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova, può essere denunciato per Cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia;
che il modulo CAI allegato al suo fascicolo di parte attesta che, al momento della verificazione del sinistro, egli si trovava nel veicolo Audi in qualità di trasportato e non di conducente;
che i testi e avevano confermato tale Testimone_2 Persona_2 circostanza nel corso delle rispettive prove testimoniali assunte nel corso del giudizio di prime cure;
che, in particolare, il teste , conducente del veicolo Persona_2 antagonista, aveva disconosciuto il contenuto dalla scrittura prodotta dall'appellante, dichiarando espressamente di averla sottoscritta senza aver letto il suo contenuto e che la stessa era stata redatta di pugno da un terzo soggetto;
che le dichiarazioni rese a verbale dal suo difensore all'udienza del 16.7.2019, tenutasi dinanzi al Giudice di Pace di Manduria, erano semplicemente tese a prendere atto che nella sua relazione, il Dott.
lo aveva erroneamente identificato come conducente del Tes_1 veicolo. Quanto al quarto motivo di appello, osserva che le spese stragiudiziali erano dovute, in quanto era stato documentato l'invio di tre comunicazioni all'appellante a mezzo pec. In ordine al quinto e sesto motivo d'appello, rimarca la correttezza dei calcoli effettuati dal giudice di prime cure.
sebbene ritualmente citata, è rimasta contumace anche nel CP_2 presente grado d'appello. Non essendo pervenuto il fascicolo di primo grado dall'Ufficio del Giudice di Pace di Manduria e dall'Ufficio del Giudice di Pace di Taranto, si è proceduto alla ricostruzione dello stesso con il deposito dei rispettivi atti difensivi di parte, dei relativi allegati documentali e dei verbali di causa. Parte_ Ammessa nel presente grado d'appello la prova testimoniale richiesta da si è poi proceduto all'ascolto del teste Dott. . Testimone_1
All'esito dell'assunzione della prova testimoniale, il giudizio è stato, infine, rimesso in decisione. 2) Sui motivi d'appello. Il primo motivo di appello è privo di fondamento. Nella specie non sussiste alcuna nullità della sentenza per omesso richiamo delle conclusioni delle parti. Dalla disamina della pronuncia, si evince che il giudice di prime cure ha fatto rinvio alle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di discussione del 30.7.2019. Va poi osservato che l'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza, importa nullità soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Cass. Civ. 16/10/2020, n. 22587). E nel caso di specie, tali conclusioni risultano esaminate dal giudice di prime cure: la sentenza contiene anche una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in cui tali difese sono state, appunto, scrutinate. Infine, si osserva che in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (C.d.A. Milano 05.10.2018, n. 4361). E nel caso di specie, tali ragioni, a prescindere dalla loro fondatezza, appaiono chiaramente esposte nel corpo della sentenza impugnata. Ragion per cui, la doglianza va respinta. E', invece, fondato il terzo motivo d'appello, da esaminare con priorità in ragione del suo carattere assorbente. Giova premettere che , in qualità di terzo trasportato, si è CP avvalso dell'azione diretta prevista dall'art. 141 C.d.A., agendo contro il vettore e l'assicuratore dello stesso. Com'è noto, ai sensi dell'art. 141 C.d.A., il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro. Tuttavia, anche quando ci si avvalga dell'azione diretta prevista dall'art. 141 C.d.A., il danneggiato è comunque onerato di dimostrare la verificazione del sinistro, il suo status di terzo trasportato a bordo del veicolo vettore, l'insorgenza del danno e la sua riconducibilità causale a tale fatto illecito. Alla luce delle emergenze processuali, tale onere probatorio non può dirsi assolto, in quanto le risultanze istruttorie portano a ritenere che CP
, contrariamente a quanto accertato dal giudice di prime cure, fosse
[...] Parte_ effettivamente alla guida del veicolo Audi assicurato da E' stato, infatti, lo stesso a riferire tale circostanza al Dott. CP
nel corso della visita medico-legale eseguita prima del Testimone_1 giudizio. Tanto lo si desume dalla relazione a firma del sanitario, dove questi, nel paragrafo rubricato descrizione dell'evento lesivo, dopo aver raccolto le dichiarazioni rese dallo stesso riportò testualmente quanto segue: “In CP data 13.10.2016, alle ore 17.00 in Manduria alla guida della sua auto (Audi) non diede precedenza collidendo con altra auto (C3) alla fiancata laterale destra (ruota destra)”. Il Dott. , sentito come teste nel giudizio di appello, ha Testimone_1 poi aggiunto quanto segue: “Ricordo, sulla base della relazione che all'epoca ho redatto e che oggi leggo, che in data 13.10.2016, alle ore 17.00 in Manduria alla guida della sua auto, non diede precedenza collidendo con altra auto alla fiancata laterale CP destra;
essendo trascorsi molti anni non posso che rimettermi a quanto riportato nella relazione redatta in data 8.2.2018; confermo il contenuto della relazione all'epoca redatta;
la dichiarazione in questione l'ho raccolta direttamente dal racconto riferito dal CP sotto forma di appunto a penna;
non l'ho fatto rileggere né sottoscrivere al . CP
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellato, il teste non è incapace di deporre, in quanto non può ritenersi portatore di un interesse attuale in grado di giustificare il suo intervento nel presente giudizio. Appare peraltro inverosimile che il Dott. possa aver trasfuso nel Tes_1 suo elaborato un fatto diverso da quello riferitogli dalla parte e che possa essere incorso in un errore materiale, atteso peraltro che le ulteriori risultanze istruttorie, come si vedrà a breve, aggiungono ulteriori elementi di conferma alla versione verbalizzata dal sanitario. Parte_ Va anche sottolineato che l'elaborato peritale prodotto da on è stato oggetto di contestazione, tanto che, all'udienza del 16 luglio 2019, il difensore di parte appellata ha testualmente dedotto quanto segue: “…Non si disconoscono la relazione medica a sua firma, le dichiarazioni in essa riportate, ed in particolare non si contesta quanto il dottor dichiara che gli sia stato riferito dall'attore, in sede di Tes_1 visita, sulla circostanza dell'incidente e sul fatto che l'attore fosse il conducente del veicolo coinvolto in detto incidente”. Le dichiarazioni rese da al Dott. hanno rilievo CP Tes_1 confessorio ai sensi dell'art. 2735 c.c., integrando un'ipotesi di confessione stragiudiziale resa dalla parte ad un terzo. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non costituisce una prova legale come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte ovvero a chi la rappresenta e tuttavia non è valutabile alla stregua di un mero indizio, unicamente idoneo a fondare una presunzione o ad integrare una prova manchevole, essendo invece un mezzo di prova diretta sul quale il Giudice può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento (Cass. n. 6459/2018). La circostanza che l'appellato fosse alla guida del veicolo Audi CP emerge oltretutto, con chiarezza, anche dalle dichiarazioni rese il 22.04.2017 da in occasione degli accertamenti disposti dalla compagnia Persona_2 assicurativa all'esito del sinistro.
Stando al contenuto di tale documento, valutabile come prova atipica1, Tes_3
ha dichiarato che era sopraggiunta dalla sua sinistra un'auto Audi di
[...] colore grigio condotta da un uomo, il quale era da solo a bordo. Inoltre, ha dichiarato che l'uomo si era assunto la responsabilità del sinistro e che non 1 Sul punto la Suprema Corte ha osservato che: “Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all' art. 101 c.p.c. , atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio” (Cass. n. 9507/2023). ricordava i suoi dati. Tali dichiarazioni sono state rese a sei mesi di distanza dalla data del sinistro e, alla luce delle analoghe dichiarazioni confessorie rese da , CP possono considerarsi più genuine rispetto a quelle rese della stessa Per_2
nel corso del giudizio di primo grado. Inoltre, essendo state rese prima
[...] dell'avvio del giudizio, è lecito ritenere che non siano state neanche condizionate da successive dinamiche risarcitorie. Nel documento in questione, ha descritto la dinamica Persona_2 dell'incidente senza alcuna contraddizione e ha più volte fatto riferimento ad un uomo quale conducente del veicolo Audi, il che induce a ritenere che non si possa dare credito alle successive dichiarazioni da lei stessa rese davanti al giudice di pace all'udienza del 22.01.2019, quando ebbe a riferire che le affermazioni contenute nel documento da lei sottoscritto non le risultavano e che non sapeva il motivo per il quale vi fossero. Così come è del tutto singolare che abbia dichiarato di aver Persona_2 sottoscritto quelle dichiarazioni senza neanche rileggerle. Ad ogni modo, come anticipato, il tenore del racconto, privo di contraddizioni, il riferimento alla presenza di due passeggere a bordo della Citroen C3 da lei condotta, confermato anche dal modulo CAI, e i plurimi richiami alla figura di un uomo quale conducente del veicolo antagonista concorrono a dare attendibilità al racconto e ad escludere che la verbalizzazione delle sue dichiarazioni sia stata il frutto di una infedele trasposizione. La sostanziale corrispondenza tra le dichiarazioni stragiudiziali di CP
e quelle della conducente portano anche ad escludere che
[...] Persona_2 il primo possa essere incorso in un errore nell'aver riferito al Dott. Tes_1 che al momento dell'incidente era alla guida dell'autoveicolo Audi. Nel delineato contesto probatorio perde rilevanza anche la deposizione del teste , stante l'evidente contrasto con quanto riferito, in via Testimone_2 stragiudiziale, dagli stessi protagonisti del sinistro e Persona_2 CP
.
[...]
Per altro verso, alcun valore confessorio può rivestire il modulo CAI prodotto dall'appellato rispetto alla circostanza che viaggiasse CP come passeggero a bordo dell'Audi di proprietà di . CP_2
Innanzitutto, va rammentato che: “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all' art. 2733, terzo comma, cod. civ. , secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” (cfr. Tribunale , Bologna , sez. III , 07/01/2020 , n. 23). A ciò si aggiunga che il modulo c.a.i. a doppia firma, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non ha valore confessorio nei confronti della compagnia assicurativa, generando solo una presunzione semplice che può essere superata dall'assicuratore fornendo prova contraria (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 12/11/2020 , n. 25468). Le esaminate risultanze istruttorie consentono, come detto, di ritenere che la compagnia assicurativa abbia comunque assolto al proprio onere probatorio, avendo dimostrato che alla guida dell'autoveicolo vi era . CP
In definitiva, in accoglimento del terzo motivo di appello, la domanda risarcitoria avanzata da va integralmente respinta. CP
Va, invece dichiarata inammissibile la domanda di restituzione delle somme corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che tale richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse (Cass. Civ. 14.3.2024, n. 6788 – parte motiva). Nel caso di specie, la compagnia assicurativa, nell'atto di citazione in appello, ha dedotto che aveva già provveduto all'esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. pag. 10) e, senza formulare la relativa domanda di restituzione, si è riservata di formulare in separata sede all'esito del giudizio di appello. Successivamente, l'appellante ha avanzato la domanda di restituzione con propria comparsa conclusionale. Pertanto, in applicazione dei principi sopra richiamati, la domanda va considerata inammissibile, posto che, essendo stato eseguito il pagamento prima dell'impugnazione, l'appellante aveva l'onere di formulare la domanda di restituzione nell'atto introduttivo del giudizio. Il tenore delle dichiarazioni rese dai testi impone l'invio degli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto per le determinazioni di competenza. 3) Sulle spese di lite. Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo (valori medi del CP
D.M. n. 55/2014 ratione temporis applicabile – scaglione € 1.101,00 - € 5.200,00, determinato in base al valore della domanda).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda promossa da;
CP
condanna al pagamento in favore dell'appellante delle CP spese del primo grado di lite, che si liquidano in € 1.205,00, oltre iva, cpa e spese generali;
condanna al pagamento in favore dell'appellante delle CP spese del presente grado d'appello, che si liquidano in € 109,98 per esborsi esenti, ed in € 2.552,00 per compensi;
nulla per le spese tra e;
Parte_1 CP_2
dichiara inammissibile la domanda di restituzione delle somme corrisposte dall'appellante in favore di in esecuzione della sentenza di CP primo grado;
dispone l'invio degli atti del presente procedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto per le determinazioni di competenza. Così deciso in Taranto, in data 04/03/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44