Decreto cautelare 12 marzo 2026
Sentenza breve 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 23/04/2026, n. 7287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7287 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07287/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03051/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 3051 del 2026, proposto da
AN LO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco De Beaumont e Maria Ludovica De Beaumont, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
IA SC, PP BU, BI RA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della graduatoria finale dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nel profilo di “Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02”, pubblicata in data 18 febbraio 2026, nella parte in cui non tiene conto dell’accertata erroneità del quesito n. 4 della prova del 24.10.2025 ore 8:00 e non ricalcola il punteggio del ricorrente, precludendone l’idoneità e l’eventuale collocazione tra i vincitori;
- degli atti di correzione e attribuzione del punteggio relativi alla prova scritta sostenuta dal ricorrente in data 24.10.2025 ore 8:00 (sessione Napoli – Mostra d’Oltremare), nella parte in cui attribuiscono al ricorrente il punteggio di 20,75/30 invece di 21,75/30 (o comunque quello spettante in ragione della corretta valutazione del quesito n. 4);
- degli atti di mancato accoglimento, anche tacito, dell’istanza di autotutela presentata dal ricorrente in data 27.02.2026, con cui si chiedeva la rettifica della graduatoria alla luce della sentenza del TAR Lazio n. 1283/2026;
- delle eventuali assegnazioni delle sedi ancora non conosciute;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice e gli eventuali atti di rettifica parziale adottati per altre sessioni del medesimo concorso;
per la condanna
dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a., ad adottare in forma specifica tutti i provvedimenti necessari per ricalcolare il punteggio del ricorrente, rettificare la graduatoria, disporre, ove ne ricorrano i presupposti, l’assunzione del ricorrente nel profilo di Assistente a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria;
nonché, in via subordinata, per l’ipotesi di impossibilità o insufficienza della tutela in forma specifica, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente, ai sensi degli artt. 30 e 34, comma 4, c.p.a., con liquidazione anche equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 il Presidente TA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- con ricorso notificato in data 11 marzo 2026 e depositato in giudizio il 12 marzo 2026, il ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nel profilo di “Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02”, unitamente agli atti di correzione e attribuzione del punteggio relativi alla prova scritta dal medesimo sostenuta, alla quale è risultato non idoneo, avendo conseguito il punteggio di 20,75/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, ed unitamente al rigetto tacito della ( recte : silenzio sulla) propria istanza di autotutela, contestando il quesito n.4, così formulato: “Tutti gli alpha sono beta; alcuni gamma sono beta; nessun delta è alpha". In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera? ¨ Tutti i beta potrebbero essere delta (risposta individuata come corretta dall’Amministrazione); Tutti i gamma potrebbero essere delta (risposta data dal ricorrente); Tutti gli alpha potrebbero essere delta”;
- ha, in particolare, rilevato che questa Sezione, in relazione ad altri ricorsi proposti da altri candidati, ha ritenuto corretta proprio la risposta data dallo stesso al richiamato quesito;
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, eccependo il difetto di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia e la tardività del ricorso, volto a contestare i risultati della prova scritta che avrebbero dovuto essere impugnati tempestivamente e non solo con l’approvazione della graduatoria, e comunque concludendo per la sua infondatezza e reiezione;
- alla camera di consiglio del 1° aprile, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto che:
- preliminarmente vada disattesa l’eccezione di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia, in quanto con detta Amministrazione saranno instaurati i rapporti di lavoro con i vincitori del concorso de quo , di cui, pertanto, essa fa proprie le risultanze;
- l’impugnazione proposta con il ricorso in epigrafe sia irricevibile;
Considerato al riguardo che:
- tra le condizioni dell’azione sussiste l’interesse a ricorrere correlato ad una lesione effettiva, concreta ed attuale determinata dagli atti gravati;
- nel caso di specie la lesione è stata causata, non già dalla graduatoria finale, che ha fatto propri i risultati delle prove scritte sommati ai punteggi eventualmente attribuiti ai titoli in possesso dei candidati, bensì dall’esito della prova scritta, atteso che il voto insufficiente conseguito ha determinato l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale;
- è, perciò, dalla data di conoscenza o conoscibilità di tale esito che decorre il termine decadenziale di 60 giorni per proporre ricorso, nella specie abbondantemente superato, da cui deriva l’irricevibilità della domanda impugnatoria proposta;
- neppure può rilevare la proposizione dell’istanza di autotutela, rispetto alla quale non sussiste, in capo all’Amministrazione, alcun obbligo di provvedere – da qui il silenzio serbato non è valevole quale provvedimento tacito di rigetto – altrimenti determinandosi un’elusione del termine stabilito ex lege per proporre ricorso;
Ritenuto che la domanda risarcitoria per equivalente debba essere respinta;
Considerato in proposito che:
- il ricorrente lamenta il danno patrimoniale da “perdita della chance seria e concreta di essere utilmente collocato in graduatoria e, quindi, assunto nel profilo concorsuale di cui al bando” nonché derivante “dalla mancata percezione delle retribuzioni e degli emolumenti che avrebbe conseguito in caso di tempestiva assunzione” ed “il danno non patrimoniale (sofferenza, frustrazione, lesione dell’affidamento e della dignità professionale), ove ritenuto sussistente e risarcibile” ;
quanto al primo, non è stato provato alcun danno derivante dall’attività amministrativa censurata ed anzi non è possibile ravvisarlo, tenuto conto del punteggio che il ricorrente avrebbe potuto conseguire – 21,75, ben lontano da quello utile per risultare tra i vincitori (posizione da 21470 in poi), in caso di attribuzione del punto in relazione al quesito de quo ;
- quanto al secondo, appare genericamente dedotto e comunque non configurabile proprio in ragione della posizione che il ricorrente avrebbe potuto raggiungere in graduatoria, in caso di assegnazione del punto con riguardo al quesito n. 4;
- deve tenersi conto, ai sensi dell’art. 1227 c.c., del comportamento tenuto dal ricorrente, il quale, proprio a causa della mancata tempestiva impugnazione dell’esito della prova scritta, non ha potuto conseguire l’attribuzione di 1 punto in relazione al quesito n. 4;
Ritenuto che:
- in conclusione il ricorso sia in parte irricevibile ed in parte infondato e da respingere;
- in ragione della peculiarità della vicenda, si ravvisino, tuttavia, i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- in parte dichiara irricevibile ed in parte respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei Magistrati:
TA IC, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Primo Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA IC |
IL SEGRETARIO