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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 02/10/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 22/09/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 490/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Serrelli, come da costituzione di nuovo difensore del
1 20/11/2024, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 per notaio di Fiumicino, ed elettivamente domiciliato con pec;
Persona_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Lara Milone, Controparte_1
come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata con pec;
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna
Tartaglione, in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATI
OGGETTO: impugnativa avverso intimazione di pagamento e
preavviso di fermo amministrativo.
Appello avverso la sentenza n. 1180/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l rigettare l'opposizione proposta da con Pt_1 Controparte_1
riferimento agli AVA n. 400 2016 0001886651000 e n. 400 2016
0006211757000, con rivalsa di spese.
2 Per l'appellata: rigettare l'appello, con vittoria di spese.
Per l'Agenzia: accogliere l'appello dell' , rigettare ogni domanda Pt_1
proposta contro l'Agenzia, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/11/2012 , premesso che Controparte_1
in data 20/10/2022 riceveva la comunicazione preventiva di fermo amministrativo del veicolo Toyota Yaris tg. FP489ZW per debiti contributivi e tributari pari a complessivi € 22.071,70; che in data
25/11/2022 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 100
2022 9006510260000, relativa a contributi e tributi per complessivi Pt_1
€ 24.788,31; che entrambi gli atti si basavano su pregressi (avvisi di Parte_2
addebito nn. 40020160006211757000, 40020170003532128000,
40020180001948679000, 40020190007707988000,
40020210002472660000, 40020160001886651000,
40020180006939345000, 40020190003099236000); che gli AVA
presupposti non erano stati notificati;
che i crediti previdenziali erano prescritti;
che in data 11/10/2014 ella aveva cessato ogni attività; adiva il
Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo di dichiarare non dovute le somme, con vittoria di spese.
3 Nel costituirsi in giudizio i convenuti eccepivano l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione, e ne chiedevano il rigetto.
Con sentenza depositata in data 13/07/2023, il Giudice di primo grado accoglieva l'opposizione e compensava le spese.
Avverso tale pronunzia l' proponeva appello con ricorso depositato Pt_1
in data 16/08/2023.
L'appellante ribadiva che, contrariamente a quanto ravvisato dal
Tribunale, gli AVA n. 400 2016 0001886651000 e n. 400 2016
0006211757000 erano stati notificati rispettivamente in data 13/05/2016 e
14/11/2016, e dunque prima della cancellazione dell'indirizzo pec del debitore (indirizzo pec cessato in data 28/06/2017).
In ragione della regolarità della notifica dei predetti AVA, il credito previdenziale ivi riportato era irrretrattabile, con conseguente inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione spiegata dalla . CP_1
Chiedeva quindi la riforma della pronunzia di prime cure, con riferimento ai predetti due AVA.
L si costituiva con memoria difensiva Controparte_2
del 03/01/2025 e chiedeva l'accoglimento del gravame dell' . Pt_1
4 Si costituiva con memoria difensiva depositata il Controparte_1
03/01/2025, in cui ribadiva di avere cessato l'attività in data 11/10/2014, e di avere altresì cancellato ditta e partita IVA tramite istanze successivamente inoltrate agli enti competenti ( , Controparte_2
CCIAA). Esponeva che nelle more l' aveva sgravato Controparte_2
le poste debitorie riportate negli AVA oggetto di lite e che lo stesso Pt_1
aveva dato atto dell'avvenuta cancellazione dell'impresa.
Nel merito, l'appellata eccepiva nuovamente la invalidità della notifica degli AVA eseguita tramite pec, e chiedeva il rigetto del gravame proposto dall' . Pt_1
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'opposizione proposta dalla CP_1
riguarda la comunicazione preventiva di fermo amministrativo del veicolo notificata in data 20/10/2022 e l'intimazione di pagamento n. 100 2022
9006510260000 notificata in data 25/11/2022.
Come chiarito dalla S.C., a fronte della ricezione di un sollecito di pagamento emesso in relazione ad un titolo esecutivo, esiste un interesse
5 giuridicamente rilevante ad opporsi, in quanto l'opposizione è tesa ad eliminare ogni situazione di incertezza relativa alla pretesa creditoria che l'amministrazione ha segnalato al debitore di avere intenzione di far valere.
“L'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi
dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è
autonomamente impugnabile da parte del destinatario, davanti al giudice
competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla
diversa denominazione attribuitagli dall'Amministrazione, abbia lo stesso
contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile” (Cass.
S.U. n. 12244/2009, richiamata da Cass. n. 25432/2017).
Inoltre, l'azione proposta dal debitore va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cpc.
“L'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento è una
opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. civ., per la quale non è
previsto alcun termine di decadenza;
ed infatti, essendo stato eccepito un
fatto estintivo (la prescrizione della pretesa contributiva di cui
all'intimazione di pagamento) intervenuto dopo la formazione del titolo (il
decorso del termine di decadenza per opporre la cartella di pagamento),
6 ciò che è stato contestato è il diritto sostanziale del creditore a conseguire
coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta” (Cass. n. 15223/2018,
che richiama Cass. n. 9698/2011).
Se il debitore non impugna tempestivamente le cartelle di pagamento illo
tempore notificate, peraltro, l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento può riguardare solo i vizi propri di tale atto, e non già i vizi propri delle cartelle e/o della loro notifica.
“In mancanza di autonoma impugnazione della cartella (qualificabile alla
stregua di avviso di accertamento, perché enuncia univocamente una
puntuale e non condizionata pretesa tributaria: cfr. Cass. 15 luglio 2014,
n. 16188), la successiva intimazione di pagamento poteva essere
impugnata soltanto per vizi sui propri e non per vizi della notifica della
cartella e per questioni concernenti il decorso del termine di decadenza
relativo alla sua notifica, e quindi la pretesa del Fisco, incorporata in tale
cartella, è divenuta definitiva” (Cass. n. 9219/2018).
Nel caso di specie sia l'intimazione di pagamento sia la comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggetto di causa richiamano i seguenti sette AVA:
7 1) n. 40020160006211757000 notificato in data 14/11/2016 per un importo di € 2.544,79, a titolo di Contributi IVS, sanzioni ed interessi anno 2015;
2) n. 40020170003532128000 notificato in data 11/10/2017 per un importo di € 4.993,61, a titolo di Contributi IVS, sanzioni ed interessi anno 2016;
3) n. 40020180001948679000 notificato in data 20/06/2018 per un importo di € 3.650,48, a titolo di Contributi IVS, sanzioni ed interessi anno 2017;
4) n. 40020180006939345000 notificato in data 06/12/2018 per un importo di € 2.391,56, a titolo di Contributi IVS, sanzioni ed interessi anni 2017-2018;
5) n. 40020190003099236000 notificato in data 06/07/2019 per un importo di € 2.356,14, a titolo di Contributi IVS, sanzioni ed interessi anno 2018;
6) n. 40020190007707988000 notificato in data 04/12/2019 per un importo di € 2.303,78, a titolo di Contributi IVS, sanzioni ed interessi anni 2018-2019;
7) n. 40020210002472660000 notificato in data 07/12/2021 per un importo di € 3.595,59, a titolo di Contributi IVS, sanzioni ed interessi
8 anno 2019.
L'intimazione di pagamento riporta altresì in aggiunta l'ottavo AVA: n.
40020160001886651000 notificato in data 13/05/2016 per un importo di €
2.608,78, a titolo di Contributi IVS, sanzioni ed interessi anno 2015.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione della con riferimento a tutti CP_1
gli AVA.
L'appello è stato proposto dall' solo con riferimento a due AVA: Pt_1
n. 400 2016 0001886651000 e n. 400 2016 0006211757000, in merito ai quali l'ente previdenziale ha dedotto la regolare notifica in epoca anteriore alla cessazione dell'indirizzo pec del debitore.
Ora, dall'esame della documentazione prodotta in fascicolo, si evince che:
-il recapito pec dell'impresa risultante dai pubblici registri fino al
28/06/2017 era: e a tale indirizzo Email_1
sono stati notificati rispettivamente in data 13/05/2016 l'AVA n. 400 2016
0001886651000 e in data 14/11/2016 l'AVA n. 400 2016 0006211757000;
-l'indirizzo pec della ditta è cessato in data 28/06/2017, cioè in epoca successiva alla notifica dei predetti AVA.
9 Ne consegue che l'azienda ha ricevuto regolare conoscenza illo tempore
dei due AVA, onde -secondo le coordinate ermeneutiche della S.C. -
risultava inammissibile l'opposizione proposta con il ricorso introduttivo del 30/11/2022 in relazione ai vizi o alla mancanza di notifica degli stessi
AVA.
Nelle more è peraltro intervenuto lo sgravio delle somme riportate nei
due AVA de quibus.
In particolare, come documentato in giudizio:
-l'attività svolta dalla ditta individuale di cui la era titolare è CP_1
cessata in data 11/10/2014 (v. visura CCIAA di Salerno del 12/07/2023,
prodotta in giudizio);
-la ditta è stata cancellata dal registro delle imprese in data 10/05/2023,
atteso che l'istanza è stata presentata dalla solo in data CP_1
03/04/2023 (v. visura CCIAA di Salerno del 12/07/2023, prodotta in giudizio);
-a cagione della tardiva presentazione dell'istanza di cancellazione, la
CCIAA ha comminato una sanzione alla (v. processo verbale di CP_1
accertamento e contestazione n. 2023/8341/11.5 della CCIAA in data
10/05/2023);
10 -la p. IVA della ditta risulta cessata dal 11/10/2014 (v. estratto informatico dal sito dell' , prodotto in giudizio); Controparte_2
-per i due AVA oggetto di lite risulta effettuato lo sgravio della intera somma iscritta a ruolo (v. tabulato informatico del sito “Intranet – Pt_1
Gestione AVA” del 22/04/2024, prodotto in giudizio);
-l' ha preso atto della istanza di cancellazione del 03/04/2023 e della Pt_1
avvenuta cancellazione dell'impresa dal 11/10/2014 (v. missiva del Pt_1
11/09/2023).
Devesi di conseguenza dichiarare cessata la materia del contendere, attese le predette evidenze documentali, offerte in giudizio dalla e non CP_1
smentite dall'Istituto creditore né dall' , attestanti Controparte_2
l'avvenuto sgravio delle somme di cui ai due AVA nelle more del giudizio.
Il Tribunale ha già compensato le spese del primo grado, con statuizione non specificamente censurata.
Le spese del secondo grado vengono parimenti compensate, tenuto conto che – a fronte della cessazione dell'attività in data 11/10/2014 - la si è tardivamente attivata solo in data 03/04/2023 per l'estinzione CP_1
11 della ditta e gli ulteriori adempimenti anche previdenziali, onde l' è Pt_1
venuto tardivamente a conoscenza della cessazione dell'impresa.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 490/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Pt_1 Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 1180/2023 del Controparte_2
Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)dichiara cessata la materia del contendere;
2)compensa per intero fra le parti le spese.
Salerno, 22/09/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
12 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 22/09/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 490/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Serrelli, come da costituzione di nuovo difensore del
1 20/11/2024, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 per notaio di Fiumicino, ed elettivamente domiciliato con pec;
Persona_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Lara Milone, Controparte_1
come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata con pec;
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna
Tartaglione, in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATI
OGGETTO: impugnativa avverso intimazione di pagamento e
preavviso di fermo amministrativo.
Appello avverso la sentenza n. 1180/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l rigettare l'opposizione proposta da con Pt_1 Controparte_1
riferimento agli AVA n. 400 2016 0001886651000 e n. 400 2016
0006211757000, con rivalsa di spese.
2 Per l'appellata: rigettare l'appello, con vittoria di spese.
Per l'Agenzia: accogliere l'appello dell' , rigettare ogni domanda Pt_1
proposta contro l'Agenzia, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/11/2012 , premesso che Controparte_1
in data 20/10/2022 riceveva la comunicazione preventiva di fermo amministrativo del veicolo Toyota Yaris tg. FP489ZW per debiti contributivi e tributari pari a complessivi € 22.071,70; che in data
25/11/2022 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 100
2022 9006510260000, relativa a contributi e tributi per complessivi Pt_1
€ 24.788,31; che entrambi gli atti si basavano su pregressi (avvisi di Parte_2
addebito nn. 40020160006211757000, 40020170003532128000,
40020180001948679000, 40020190007707988000,
40020210002472660000, 40020160001886651000,
40020180006939345000, 40020190003099236000); che gli AVA
presupposti non erano stati notificati;
che i crediti previdenziali erano prescritti;
che in data 11/10/2014 ella aveva cessato ogni attività; adiva il
Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo di dichiarare non dovute le somme, con vittoria di spese.
3 Nel costituirsi in giudizio i convenuti eccepivano l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione, e ne chiedevano il rigetto.
Con sentenza depositata in data 13/07/2023, il Giudice di primo grado accoglieva l'opposizione e compensava le spese.
Avverso tale pronunzia l' proponeva appello con ricorso depositato Pt_1
in data 16/08/2023.
L'appellante ribadiva che, contrariamente a quanto ravvisato dal
Tribunale, gli AVA n. 400 2016 0001886651000 e n. 400 2016
0006211757000 erano stati notificati rispettivamente in data 13/05/2016 e
14/11/2016, e dunque prima della cancellazione dell'indirizzo pec del debitore (indirizzo pec cessato in data 28/06/2017).
In ragione della regolarità della notifica dei predetti AVA, il credito previdenziale ivi riportato era irrretrattabile, con conseguente inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione spiegata dalla . CP_1
Chiedeva quindi la riforma della pronunzia di prime cure, con riferimento ai predetti due AVA.
L si costituiva con memoria difensiva Controparte_2
del 03/01/2025 e chiedeva l'accoglimento del gravame dell' . Pt_1
4 Si costituiva con memoria difensiva depositata il Controparte_1
03/01/2025, in cui ribadiva di avere cessato l'attività in data 11/10/2014, e di avere altresì cancellato ditta e partita IVA tramite istanze successivamente inoltrate agli enti competenti ( , Controparte_2
CCIAA). Esponeva che nelle more l' aveva sgravato Controparte_2
le poste debitorie riportate negli AVA oggetto di lite e che lo stesso Pt_1
aveva dato atto dell'avvenuta cancellazione dell'impresa.
Nel merito, l'appellata eccepiva nuovamente la invalidità della notifica degli AVA eseguita tramite pec, e chiedeva il rigetto del gravame proposto dall' . Pt_1
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'opposizione proposta dalla CP_1
riguarda la comunicazione preventiva di fermo amministrativo del veicolo notificata in data 20/10/2022 e l'intimazione di pagamento n. 100 2022
9006510260000 notificata in data 25/11/2022.
Come chiarito dalla S.C., a fronte della ricezione di un sollecito di pagamento emesso in relazione ad un titolo esecutivo, esiste un interesse
5 giuridicamente rilevante ad opporsi, in quanto l'opposizione è tesa ad eliminare ogni situazione di incertezza relativa alla pretesa creditoria che l'amministrazione ha segnalato al debitore di avere intenzione di far valere.
“L'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi
dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è
autonomamente impugnabile da parte del destinatario, davanti al giudice
competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla
diversa denominazione attribuitagli dall'Amministrazione, abbia lo stesso
contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile” (Cass.
S.U. n. 12244/2009, richiamata da Cass. n. 25432/2017).
Inoltre, l'azione proposta dal debitore va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cpc.
“L'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento è una
opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. civ., per la quale non è
previsto alcun termine di decadenza;
ed infatti, essendo stato eccepito un
fatto estintivo (la prescrizione della pretesa contributiva di cui
all'intimazione di pagamento) intervenuto dopo la formazione del titolo (il
decorso del termine di decadenza per opporre la cartella di pagamento),
6 ciò che è stato contestato è il diritto sostanziale del creditore a conseguire
coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta” (Cass. n. 15223/2018,
che richiama Cass. n. 9698/2011).
Se il debitore non impugna tempestivamente le cartelle di pagamento illo
tempore notificate, peraltro, l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento può riguardare solo i vizi propri di tale atto, e non già i vizi propri delle cartelle e/o della loro notifica.
“In mancanza di autonoma impugnazione della cartella (qualificabile alla
stregua di avviso di accertamento, perché enuncia univocamente una
puntuale e non condizionata pretesa tributaria: cfr. Cass. 15 luglio 2014,
n. 16188), la successiva intimazione di pagamento poteva essere
impugnata soltanto per vizi sui propri e non per vizi della notifica della
cartella e per questioni concernenti il decorso del termine di decadenza
relativo alla sua notifica, e quindi la pretesa del Fisco, incorporata in tale
cartella, è divenuta definitiva” (Cass. n. 9219/2018).
Nel caso di specie sia l'intimazione di pagamento sia la comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggetto di causa richiamano i seguenti sette AVA:
7 1) n. 40020160006211757000 notificato in data 14/11/2016 per un importo di € 2.544,79, a titolo di Contributi IVS, sanzioni ed interessi anno 2015;
2) n. 40020170003532128000 notificato in data 11/10/2017 per un importo di € 4.993,61, a titolo di Contributi IVS, sanzioni ed interessi anno 2016;
3) n. 40020180001948679000 notificato in data 20/06/2018 per un importo di € 3.650,48, a titolo di Contributi IVS, sanzioni ed interessi anno 2017;
4) n. 40020180006939345000 notificato in data 06/12/2018 per un importo di € 2.391,56, a titolo di Contributi IVS, sanzioni ed interessi anni 2017-2018;
5) n. 40020190003099236000 notificato in data 06/07/2019 per un importo di € 2.356,14, a titolo di Contributi IVS, sanzioni ed interessi anno 2018;
6) n. 40020190007707988000 notificato in data 04/12/2019 per un importo di € 2.303,78, a titolo di Contributi IVS, sanzioni ed interessi anni 2018-2019;
7) n. 40020210002472660000 notificato in data 07/12/2021 per un importo di € 3.595,59, a titolo di Contributi IVS, sanzioni ed interessi
8 anno 2019.
L'intimazione di pagamento riporta altresì in aggiunta l'ottavo AVA: n.
40020160001886651000 notificato in data 13/05/2016 per un importo di €
2.608,78, a titolo di Contributi IVS, sanzioni ed interessi anno 2015.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione della con riferimento a tutti CP_1
gli AVA.
L'appello è stato proposto dall' solo con riferimento a due AVA: Pt_1
n. 400 2016 0001886651000 e n. 400 2016 0006211757000, in merito ai quali l'ente previdenziale ha dedotto la regolare notifica in epoca anteriore alla cessazione dell'indirizzo pec del debitore.
Ora, dall'esame della documentazione prodotta in fascicolo, si evince che:
-il recapito pec dell'impresa risultante dai pubblici registri fino al
28/06/2017 era: e a tale indirizzo Email_1
sono stati notificati rispettivamente in data 13/05/2016 l'AVA n. 400 2016
0001886651000 e in data 14/11/2016 l'AVA n. 400 2016 0006211757000;
-l'indirizzo pec della ditta è cessato in data 28/06/2017, cioè in epoca successiva alla notifica dei predetti AVA.
9 Ne consegue che l'azienda ha ricevuto regolare conoscenza illo tempore
dei due AVA, onde -secondo le coordinate ermeneutiche della S.C. -
risultava inammissibile l'opposizione proposta con il ricorso introduttivo del 30/11/2022 in relazione ai vizi o alla mancanza di notifica degli stessi
AVA.
Nelle more è peraltro intervenuto lo sgravio delle somme riportate nei
due AVA de quibus.
In particolare, come documentato in giudizio:
-l'attività svolta dalla ditta individuale di cui la era titolare è CP_1
cessata in data 11/10/2014 (v. visura CCIAA di Salerno del 12/07/2023,
prodotta in giudizio);
-la ditta è stata cancellata dal registro delle imprese in data 10/05/2023,
atteso che l'istanza è stata presentata dalla solo in data CP_1
03/04/2023 (v. visura CCIAA di Salerno del 12/07/2023, prodotta in giudizio);
-a cagione della tardiva presentazione dell'istanza di cancellazione, la
CCIAA ha comminato una sanzione alla (v. processo verbale di CP_1
accertamento e contestazione n. 2023/8341/11.5 della CCIAA in data
10/05/2023);
10 -la p. IVA della ditta risulta cessata dal 11/10/2014 (v. estratto informatico dal sito dell' , prodotto in giudizio); Controparte_2
-per i due AVA oggetto di lite risulta effettuato lo sgravio della intera somma iscritta a ruolo (v. tabulato informatico del sito “Intranet – Pt_1
Gestione AVA” del 22/04/2024, prodotto in giudizio);
-l' ha preso atto della istanza di cancellazione del 03/04/2023 e della Pt_1
avvenuta cancellazione dell'impresa dal 11/10/2014 (v. missiva del Pt_1
11/09/2023).
Devesi di conseguenza dichiarare cessata la materia del contendere, attese le predette evidenze documentali, offerte in giudizio dalla e non CP_1
smentite dall'Istituto creditore né dall' , attestanti Controparte_2
l'avvenuto sgravio delle somme di cui ai due AVA nelle more del giudizio.
Il Tribunale ha già compensato le spese del primo grado, con statuizione non specificamente censurata.
Le spese del secondo grado vengono parimenti compensate, tenuto conto che – a fronte della cessazione dell'attività in data 11/10/2014 - la si è tardivamente attivata solo in data 03/04/2023 per l'estinzione CP_1
11 della ditta e gli ulteriori adempimenti anche previdenziali, onde l' è Pt_1
venuto tardivamente a conoscenza della cessazione dell'impresa.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 490/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Pt_1 Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 1180/2023 del Controparte_2
Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)dichiara cessata la materia del contendere;
2)compensa per intero fra le parti le spese.
Salerno, 22/09/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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