Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3120 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.ANNIBALE FRIZZATO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
CONROTTO EMILIA, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI, 28 C/O SEDE BENEVENTO CP_1
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/07/2024 Parte_1 esponeva di aver richiesto l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario d'invalidità ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano viziate dal momento che non aveva valutato correttamente le patologie refertate. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario richiesto, con condanna dell' al pagamento CP_1 delle spese di lite, con distrazione. Regolarmente costituito, l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva CP_1 il rigetto.
1
tali censure esprimono quindi una mera valutazione difforme. Dall'esame della relazione emerge che il consulente ha valutato, esaminata la documentazione prodotta analiticamente richiamata e la diagnosi ivi riportata (con specifico riferimento alla Visita Psichiatrica in data 13/04/2023 “Disturbo Ansioso depressivo reattivo di grado moderato”), che non vi sia stata riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa specifica. Effettivamente la relazione appare piuttosto stringata ma ciò nondimeno sono chiare le patologie da cui il ricorrente è affetto (Nefrectomia sx (nel dicembre 2020) stadio patologico sec AJCC VIII e pT1b Nx Mx. - Sindrome ansioso-depressiva) e l'attività lavorativa che, anche se con evidente un errore materiale è riferita come Con cameriere in centro (negozio di abbigliamento), deve intendersi, come risultante anche dal certificato di visita psichiatrica, come attività di commesso. Trattasi di attività lavorative sostanzialmente equivalenti dal punto di vista dell'impegno fisico. Ciò premesso, dall'esame della documentazione sanitaria prodotta, non emerge un quadro di gravità tale da giustificare un riaffidamento, dovendosi sostanzialmente condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sebbene sinteticamente esposte. Difatti la documentazione prodotta e relativa al problema nefrologico è tutta risalente al 2021 ovvero di epoca appena successiva all'intervento di asportazione del rene. Non vi è documentazione più recente che dimostri una insufficienza all'attualità. Quanto al problema psichiatrico, vi è un solo certificato, quello del 2023, basato esclusivamente sul riferito dal paziente e senza prescrizione di farmaci.
2 Alla luce di tali considerazioni, le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono, pertanto, convincenti e condivisibili. Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna lacuna nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite ex art.152 disp.att., in considerazione del reddito dichiarato.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data 19/07/2024 Parte_1 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Benevento il 19/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Claudia Chiariotti)
3