Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 4556 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
, in persona del Sindaco pro-tempore (P. Iva: ), difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Antonietta Russo, giusta procura in atti
Appellante
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), difesi dall'avv. Vincenzo Filetti, giusta procura in atti C.F._2
Appellati
E
, in persona del legale rappresentante p.t., (P.I. E_
), difeso dall'avv. Andrea Zengara, giusta procura in atti P.IVA_2
Appellante incidentale
E
Battista, giusta procura in atti
Appellata
E
Controparte_5
Appellata contumace
FATTI DI CAUSA
1. e convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Controparte_1 CP_2
Santa Maria Capua Vetere, il . Parte_1
Deducevano: di essere proprietari di un immobile per civile abitazione in , via Luigi Corniello 4; Parte_1 di avere subito danni a causa di due cedimenti stradali avvenuti il 19 giugno 2008 e il 31 luglio 2008, causati dalle perdite della conduttura idrica.
Chiedevano di accertare la responsabilità del e la condanna di questo al T_ risarcimento dei danni.
2. Si costituiva il . Parte_1
Negava la sua responsabilità.
Chiamava in causa la quale assicuratore per la responsabilità civile;
il Controparte_5
, tenuto alla gestione della rete idrica comunale;
E_ la quale ditta esecutrice dei lavori di intervento per conto del comune. Controparte_6
Spiegava domanda riconvenzionale per la somma di euro 7.992,70, pari all'importo erogato alla ditta per l'esecuzione dei lavori di riparazione, di competenza del consorzio. CP_4
3. Si costituiva la Controparte_5
Eccepiva la prescrizione della garanzia.
4. Con sentenza n. 772, pubblicata il 18.3.2020, il tribunale di Santa Maria Capua
Vetere accoglieva la domanda di risarcimento avanzata da e Controparte_1 CP_2 per i danni provocati dalle perdite della rete idrica, imputate al E_
, riconosciuto quale unico responsabile;
[...] condannava il al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro CP_3
10.791,92, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza;
condannava il al pagamento, in favore del , della somma di CP_3 Parte_1 euro 7.992,70, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza, quale restituzione di quanto dal comune pagato alla ditta per i lavori di riparazione fatti svolgere, con CP_4 urgenza, dal comune;
condannava il alla refusione delle spese in favore degli attori e CP_3 CP_1 CP_2 condannava il di Alvignano alla refusione delle spese in favore della T_ CP_6
chiamata in causa dall'ente comunale;
[...] compensava le spese tra le altre parti in giudizio.
In motivazione deduceva: che i danni erano derivati dalla fuoriuscita di acqua dall'impianto idrico;
che la responsabilità per le perdite della rete fognaria era da imputare non al Parte_1
, ma al , a titolo di custodia (art. 2051 c.c.), dato
[...] E_ che a questo era affidato, ai sensi di un contratto di gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria;
che il CTU aveva quantificato i danni in euro 10.791,92; che il aveva dato prova di avere eseguito dei lavori a seguito della perdita di acqua T_ nel sottosuolo, al fine di evitare ulteriori danni;
che tali lavori erano stati eseguiti, su incarico del dalla che il non aveva contestato le pretese dell'ente T_ Controparte_6 CP_3 comunale;
che pertanto, il doveva corrispondere al comune la somma di euro CP_3
7.992,70.
5. Il ha promosso appello. Parte_1
Lamenta l'erroneità della parte della sentenza con cui il è stato condannato al T_ pagamento delle spese in favore della ed ha compensato le spese tra il CP_4 T_
e il . CP_3
Deduce: che il tribunale ha riconosciuto la responsabilità esclusiva del , condannato al CP_3 risarcimento dei danni in favore degli attori e alla refusione delle spese sostenute dal per i lavori fatti svolgere alla T_ CP_4 che non è comprensibile la condanna del comune alla refusione delle spese in favore della statuizione, per altro, priva di alcuna motivazione nel corpo della sentenza -, atteso
CP_4
che la chiamata in causa della era stata determinata dalla allegazione fatta dagli
CP_4 attori, della non corretta esecuzione, da parte della dei lavori commissionati dal
CP_4 comune;
che il avrebbe dovuto essere condannato al pagamento delle spese di lite anche CP_3 in favore del comune o, almeno, la compensazione avrebbe dovuto essere motivata – cosa che il tribunale non aveva fatto;
che il avrebbe dovuto anche essere condannato al pagamento delle spese di lite CP_3 in favore della
CP_4 che, in ogni caso, il tribunale avrebbe dovuto motivare in ordine alla condanna alle spese del comune in favore della
CP_4
Ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, di condannare il E_
al pagamento delle spese di primo grado in favore del ed in
[...] Parte_1 favore della compensando le spese tra il e la CP_4 Parte_1 CP_4
6. Si è costituito il . Controparte_7
Deduce che la fattispecie in esame avrebbe dovuto essere inquadrata nell'art. 2043 c.c. e non nell'art. 2051 c.c., non applicabile alle P.A. quando il bene in custodia sia di natura demaniale e di vaste dimensioni;
che l'ente pubblico può rispondere solo in caso di pericolosità della cosa custodita;
che spetta al danneggiato dare prova della pericolosità della cosa;
che all'ente spetta solo provare il caso fortuito;
che, nella specie, il cedimento della strada non poteva rientrare nel perimetro della custodia.
Allega anche che il ha rispettato i vincoli contrattuali;
che spetta al CP_3 T_ proprietario della strada, la responsabilità per la manutenzione straordinaria;
che, in ogni caso, il comune, nel provvedere ai lavori di riparazione, senza avvertire preventivamente il
, aveva assunto la custodia della rete idrica, quindi doveva rispondere del CP_3 risarcimento.
Chiede, in riforma della sentenza di primo grado, si accertare che il non è CP_3 responsabile.
Con vittoria di spese, da distrarsi.
7. Si costituiscono e . Controparte_1 CP_2 Eccepiscono l'inammissibilità, ex art. 342 cpc, dell'appello incidentale avanzato dal
; in ogni caso, ne chiedono il rigetto. E_
Quanto all'appello promosso dal , prendono atto che alcuna domanda Parte_1 di riforma è stata proposta in loro danno.
Chiedono la condanna del alla refusione delle spese, con attribuzione;
e in E_ caso di rigetto dell'appello proposto dal , la condanna di questo al Parte_1 pagamento delle spese, con attribuzione.
8. Si è costituita la CP_4
Deduce: che fu il comune di a chiamare in giudizio la al fine di farla dichiarare Parte_1 CP_4 responsabile del danno e per vederla condannare al risarcimento del danno;
che la chiamata della on era stata necessitata da quanto allegato dagli attori, i quali CP_4 non avevano profilato alcuna criticità nei lavori eseguiti dalla intervenuta, su CP_4 incarico del comune, solo dopo il cedimento del 31.7.2008, vale a dire il 1.8.2008; che i lavori svolti dalla i erano rivelati risolutivi. CP_4
Chiede il rigetto dell'appello proposto dal;
con vittoria di spese, da Parte_1 distrarsi.
9. Non si è costituita la Controparte_5
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va dichiarata la contumacia della la quale, benché raggiunta Controparte_5 da corretta notifica dell'atto di appello, non ha inteso costituirsi.
2. Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello promosso dal , CP_3 per violazione dell'art. 342 cpc, sollevata da e CP_1 CP_2
2.1. Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
2.2. Nella specie, l'appellante ha sufficientemente individuato i passaggi CP_3 motivazionali della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed ha argomentato le critiche sollevate.
Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
3. L'appello incidentale, promosso dal , merita accoglimento, ai sensi della CP_3 motivazione che segue.
3.1. Ai sensi dell'art. 2051 c.c., il custode della cosa risponde dei danni provocati da questa, salvo che il custode non comprovi l'esistenza di un caso fortuito.
In genere, il proprietario di un bene pubblico - come è la rete idrico-fognaria – risponde dei danni provocati dalla rottura della stessa, proprio in ragione del rapporto di custodia che deriva dalla titolarità del bene.
Questa regola torva eccezione nell'ipotesi in cui, in forza di un atto normativo o di una convenzione negoziale, la gestione, la manutenzione (ordinaria e straordinaria), le riparazioni della rete idrica siano rimesse ad altro soggetto, il quale, proprio in forza di tale investitura e dei poteri ad essa connessi, diviene custode del bene.
E' quanto succede, per esempio con l'Acquedotto Pugliese s.p.a., in riferimento al quale, nella ordinanza 331222/2024 della Corte di cassazione, di legge:
“
5.1. Posto che l'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese è tenuto per legge (R.D.L. 2 agosto 1938, n. 1464; ma, ad ogni buon conto, si veda la ricostruzione compiuta della disciplina da applicarsi, come compiuta da Cass. 8888/2020) ad eseguire, nei comuni serviti dall'Acquedotto stesso, i lavori di riparazione straordinaria degli impianti di fognatura onde assicurarne il perfetto funzionamento, in capo al detto Ente è configurabile, in relazione al danno subito dal privato in dipendenza dello straripamento di liquami dall'impianto fognario per cattivo funzionamento dello stesso, una responsabilità secondo il criterio di imputazione stabilito dall'art. 2051 cod. civ., il quale si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione, appunto di custodia, intercorrente tra l'Ente e la cosa dalla quale è derivato il danno.
L'Acquedotto pugliese spa, infatti, deve provvedere, nei comuni serviti, ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, nonché all'esercizio ed alla gestione di quest'ultima: in tal modo, essa è titolare quindi di una signoria di fatto sulla cosa, quand'anche condivisa con il proprietario, idonea
a fondare la speciale responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c.. Pertanto, tale società ha
l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità alle stesse connessa e di risarcire i terzi ex art. 2051 c.c. dei danni causati dall'attività svolta. Pertanto, la sentenza impugnata ha deciso in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte (Cass.
8888/2020; Cass. 19773/2003)”.
Con la ordinanza n. 8888/2020 la Suprema corte aveva già statuito che “L'Acquedotto pugliese spa deve provvedere, nei comuni serviti, ai sensi del r.d.l. n. 1464 del 1938, ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, nonché all'esercizio ed alla gestione di quest'ultima. Pertanto, tale società ha l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità alle stesse connessa e di risarcire i terzi ex art. 2051 c.c. dei danni causati dall'attività svolta”.
3.2. Nella specie, il tribunale, nella sentenza gravata, così ha motivato il riconoscimento della responsabilità in capo al : “invero, dalla convenzione stipulata tra il CP_3 [...]
ed il , prodotta dal convenuto Ente, emerge che il Parte_1 E_ CP_3
è gestore del servizio idrico del . Il
[...] Parte_1 E_
, in quanto titolare di un potere di custodi in ordine all'intera rete, è tenuto a disporre
[...] tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti necessari” (v. pg. 5 della sentenza).
Il ha gravato tale statuizione, sostenendo di avere correttamente dato esecuzione CP_3 alla convezione intercorrente con il comune e che la responsabilità spetta al comune, sul quale incombono le riparazioni di straordinaria manutenzione.
Tale censura va accolta, ai sensi della motivazione che segue.
Dalla convenzione conclusa tra il e il (v. allegato 12 CP_3 Parte_1 dell'appellante ) emerge che al è stata affidata la gestione Parte_1 CP_3 della rete idrica solo ed esclusivamente per l'incasso delle tariffe di fognatura e depurazione dovute dagli utenti;
in alcun punto della convenzione viene affidata al la gestione CP_3 della manutenzione della rete. Invero si è tratta di gestione solo finanziaria della rete, nel senso che al è stata affidata solo la riscossione dei proventi derivati dalla gestione CP_3 della rete.
Al , dunque, non è stata affidata alcuna manutenzione e riparazione della rete CP_3 idrica comunale;
né tale affidamento può ritenersi implicito nell'affidamento del servizio di riscossione dei proventi.
Ne deriva che il non è qualificabile come custode della rete, ai sensi dell'art. 2051 CP_3
c.c.
Va aggiunto, in chiusura, che le parti non hanno evocato alcun altro titolo alla luce del quale la rete comunale sarebbe stata affidata alla manutenzione del . E_
Deve allora concludersi che il non sia il custode della rete;
che dunque la custodia CP_3 sia rimasta in capo al quale proprietario del bene;
e che, alla fine, il non T_ CP_3 possa rispondere dei danni a terzi ai sensi dell'art. 2051 c.c.
3.3. In riforma della sentenza di primo grado, va esclusa la responsabilità del CP_3 nella causazione dei danni e, per conseguenza, va annullata la condanna del al CP_3 risarcimento dei danni in favore di e . Controparte_1 CP_2
4. Data l'intima connessione, ex art. 336 cpc, va riformata anche la condanna del al pagamento delle spese in favore di e CP_3 CP_1 CP_2
5. Ai sensi dell'art. 336 cpc, deve essere riformata la sentenza di primo grado anche nella parte in cui il è stato condannato al pagamento, in favore del E_ [...]
, della somma di euro 7.992,70. Parte_1
5.1. Ai sensi del primo comma dell'art. 336 cpc, la riforma o la cassazione parziale della ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.
5.2. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che “la decisione dell'impugnazione sulla questione principale può comportare la modificazione, in virtù del cosiddetto "effetto espansivo interno" anche della questione dipendente (nella specie, riguardante le spese di lite del primo grado), pur se autonoma e non investita da specifica censura;
tale
"modificabilità" dei capi di sentenza autonomi ma dipendenti da altro capo, costituendo un'eccezione al principio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione, va applicata con estremo rigore, dovendosi perciò escludere che l'impugnazione della statuizione sulla questione principale rimetta in ogni caso in discussione la decisione sulla questione dipendente, attribuendo perciò sempre al giudice dell'impugnazione il potere di deciderla nuovamente e autonomamente, posto che ciò potrà e dovrà accadere solo ove sia imposto dal tenore della decisione relativa all'impugnazione principale, ossia quando tale ultima decisione si ponga in contrasto con quella sulla questione dipendente. In tal caso, la direzione e i limiti dell'intervento consentito al giudice dell'impugnazione sulla statuizione dipendente non colpita da impugnazione non potranno che dedursi dalle necessità di coerenza imposte dalla decisione sulla questione principale e dai motivi posti a sostegno della medesima” (v. Cass. 23985/2019) e anche che “l'effetto espansivo interno derivante dalla riforma o cassazione parziale della sentenza, previsto dall'art. 336, comma 1, c.p.c., trova applicazione rispetto ai capi della pronunzia non impugnati autonomamente, ma necessariamente dipendenti da altro capo impugnato, ivi compresi quei capi che abbiano formato oggetto di impugnazione separata quando questa sia stata rigettata, non potendo il nesso di pregiudizialità-dipendenza tra gli uni e gli altri essere escluso dalla eventuale decisione sfavorevole sul gravame che abbia riguardato i capi dipendenti” (V. Cass.
5550/2021).
5.3. Nella specie, in primo grado il aveva chiesto la condanna del alla T_ CP_3 refusione di quanto speso per fare eseguire, da una ditta investita del stesso (la T_
, i lavori urgenti di ripristino della rete fognaria. Il presupposto della domanda era CP_4 che il comune non era tenuto a provvedere alle riparazioni, in quanto queste erano di competenza del;
ma, vista l'urgenza, in via suppletiva, aveva deciso di CP_3 intervenire, onde evitare il ripetersi o l'aggravarsi dei fenomeni. Pertanto, la domanda di rivalsa era fondata sull'accertamento della responsabilità esclusiva del . CP_3
Il tribunale, nella sentenza, ha accolto la domanda avanzata dal nei confronti del T_
, ritenendo provato che il comune avesse fatto svolgere i lavori. Ha anche dedotto CP_3 che il non aveva efficacemente contestato, in giudizio la pretesa del comune. CP_3
5.4. In questo giudizio, come visto, è stato riconosciuto che i non è responsabile CP_3 dei danni provocati a e dato che esso non era il custode della rete fognaria. CP_1 CP_2
Il presupposto in base al quale il ha chiesto la condanna del alla T_ CP_3 refusione di quanto speso per i lavori urgenti, dunque, viene a cadere.
Visto il legame necessario tra accertamento della responsabilità del e condanna CP_3 di questo alla refusione delle spese sostenute dal comune, con la caducazione del presupposto, deve caducarsi anche la condanna alla refusione.
5.5. E' il caso di precisare che, ove anche in primo grado si sia manifestata una non contestazione in relazione alla domanda avanzata dal comune ed ora in esame, tale non contestazione – che attiene solo all'onere probatorio (relevatio ad onere probandi) – non impedisce al giudice di giungere a conclusioni diverse, ove dagli atti di causa emergano prove che contraddicano la non contestazione (v. Cass. 3951/2012, in cui si legge che “la non contestazione del fatto ad opera della parte che ne abbia l'onere è irreversibile, ma non impedisce al giudice di acquisire comunque la prova del fatto non contestato. Pertanto, in tale ultima ipotesi, resta superata la questione sulla pregressa non contestazione di quei fatti che, se ravvisata, avrebbe comportato l'esclusione di essi dal "thema probandum").
Per altro, la contestazione riguarda i fatti costitutivi della domanda, non la domanda in quanto tale. E nelle specie, il fatto costitutivo della domanda, integrato dal fatto che il abbia pagato i lavori urgenti, non è stato contestato dal , ma la T_ CP_3 responsabilità del – che fonda la domanda di rivalsa – invece è stata contestata. CP_3
6. Nella specie non può analizzarsi la domanda di condanna, avanzata in primo grado da e nei confronti del . CP_1 CP_2 Parte_1
6.1. La Corte di cassazione a sezioni unite, nella sentenza n. 31136/2024 ha dettato il seguente principio:
“nel caso di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità, proposte dall'attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che condanna colui che sia individuato come effettivo obbligato contiene una statuizione di fondatezza della rispettiva pretesa e una statuizione di rigetto nel merito della pretesa alternativa incompatibile. Il nesso di dipendenza implicato dal cumulo alternativo comporta in sede di impugnazione l'applicazione dell'art. 331 c.p.c. e la riforma del capo della sentenza inerente alla titolarità passiva del rapporto dedotto in lite, conseguente all'accoglimento dell'appello formulato dal convenuto alternativo rimasto soccombente in primo grado, ha effetto anche sul capo dipendente recante l'enunciazione espressa, o anche indiretta, ma comunque chiara ed inequivoca, di infondatezza della pretesa azionata dall'attore verso l'altro convenuto. Affinché il giudice d'appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa altresì accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado e perciò condannare quest'ultimo, l'attore non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve avanzare appello incidentale condizionato”.
6.2. Nella specie, il , in primo grado, è stato riconosciuto dal tribunale, Parte_1 seppure implicitamente, non responsabile;
per cui la domanda degli attori, nei confronti del
è stata rigettata. T_
Nel presente grado di giudizio, e non hanno promosso appello incidentale CP_1 CP_2 condizionato, né hanno riproposto la domanda ex art. 346 cpc – seppure, come visto, questa seconda soluzione non sarebbe stata efficace -, chiedendo, in caso di accoglimento dell'appello proposto dal , di accertare la responsabilità del e di CP_3 T_ condannare questo al risarcimento del danno.
Pertanto, questa Corte non può analizzare d'ufficio la domanda rivolta da CP_8 CP_2 in primo grado, nei confronti del T_
7. Alla luce dell'accoglimento, nei termini su esposti, dell'appello incidentale, è assorbita l'analisi dei motivi dell'appello principale (relativi alla mancata condanna del alla refusione delle spese di primo grado in favore del . CP_3 T_
Infatti, tenuto conto dell'accogliento dell'appello incidentale, le censure formulate dal sono infondate e, quindi, le domande dallo stesso formulate, relative alle spese, T_ vanno rigettate.
8. L'appello principale avanzato dal nei confronti della è infondato. T_ CP_4
8.1. Il ha chiesto di riformare la statuizione di condanna dello stesso al T_ T_ pagamento delle spese in favore della e di porre, per conseguenza, le spese a Parte_2 carico del . CP_3
A fondamento della censura ha dedotto di avere chiamato in causa la in primo CP_4 grado, in quanto gli attori avevano dedotto la criticità dei lavori urgenti fatti svolgere dal comune con commessa alla CP_4
8.2. Preliminarmente, va osservato che le spese in favore della on possono gravare CP_4 sul , atteso che questi è stato riconosciuto non responsabile della manutenzione CP_3 delle condutture.
8.3. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (v. Cass. 10364/2023; 6144/2024).
8.4. Il CTU ha riconosciuto che i danni sono derivati dalla rottura della conduttura;
non ha fatto alcun cenno al fatto che i danni siano derivati da una non corretta riparazione, effettuata dalla CP_4 Per altro, la è intervenuta solo dopo il secondo episodio di sversamento delle CP_4 acque (avvenuto il 31.7.2008) e, va osservato che dopo l'intervento della non sono CP_4 stati denunciati altri episodi, il che lascia intendere che tale intervento sia stato risolutivo.
La chiamata in causa della dunque, volta alla manleva del comune e fondata CP_4 sulla asserita non correttezza dei lavori realizzati dalla società, è risultata del tutto ingiustificata, attesa la manifesta infondatezza della domanda di manleva.
Pertanto, il deve corrispondere le spese di lite del primo grado alla – T_ CP_4 come statuito dal tribunale.
8.5. Va precisato che, benché il tribunale abbai correttamente condannato il al T_ pagamento delle spese in favore della la motivazione della sentenza di primo CP_4 grado deve essere, sul punto, integrata, atteso che il tribunale non ha esposto alcuna giustificazione in ordine alla condanna del al pagamento delle spese di lite in favore T_ della CP_4
9. A seguito della riforma della sentenza di primo grado, deve provvedersi a nuova regolazione delle spese del primo grado, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma
(art. 336 cpc).
10. e devono corrispondere le spese sia del primo grado, sia del CP_1 CP_2 secondo grado, in favore del difensore antistatario del , in forza della regola della CP_3 soccombenza. Infatti, la domanda formulata da ei confronti del , CP_8 CP_2 CP_3 come visto, è stata rigettata.
Il deve corrispondere le spese del doppio grado di giudizio in favore Parte_1 del difensore antistatario del , atteso che, come visto, la domanda di rivalsa è CP_3 stata rigettata.
Il Comune deve corrispondere le spese del presente grado in favore della atteso CP_4 che la domanda di manleva è risultata infondata.
Tra il e gli attori e rimane ferma la compensazione delle spese, T_ CP_1 CP_2 disposta in primo grado;
quanto al secondo grado, non deve provvedersi alla regolazione, atteso che fra le dette parti non è intercorsa alcuna controversia.
11. Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022. 12. Il valore della controversia è indeterminabile, quanto ai rapporti tra il e CP_3
e tra il comune e la CP_9 Parte_3
[...]
. Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione
[...] delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (v. Cass. 10984/2021).
12.2. Nella specie, e nel precisare le conclusioni, chiedevano in primo grado CP_1 CP_2 la condanna al pagamento della somma di euro 16.989,31 o altro importo determinato in via equitativa.
Deve pertanto concludersi, alla luce della formula utilizzata, che il valore della controversia sia indeterminabile.
12.3. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi le cause di valore indeterminabile vanno considerate di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
12.4. Nella specie, in considerazione delle questioni trattate, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
13. Il valore della controversia nei rapporti tra il comune di e il è Parte_1 CP_3 determinato in ragione della somma richiesta in rivalsa dal comune, pari ad euro 7.992,70.
13.1. Pertanto, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00. 14. Nei rapporti tra e da un lato, e il , dall'altro, quanto al CP_1 CP_2 CP_3 primo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%. Pertanto, va liquidata la somma di euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Quanto al secondo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%. Pertanto, va liquidata la somma di euro
4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
15. Nei rapporti tra il e la ferma, come detto, la liquidazione delle T_ CP_4 spese del primo grado, quanto al secondo grado va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%. Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
16. Nei rapporti tra il comune ed il , quanto al primo grado, per le fasi di CP_3 studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del
50%. Pertanto, va liquidata la somma di euro 2.538,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Quanto al secondo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%. Pertanto, va liquidata la somma di euro
2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
17. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide: A) rigetta l'appello principale promosso dal;
Parte_1
B) accoglie l'appello incidentale promosso dal , E_ riforma la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 772, pubblicata il 18.3.2020
e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Controparte_1
e in danno del;
CP_2 E_
C) condanna e al pagamento delle spese del doppio grado Controparte_1 CP_2 in favore del difensore antistatario del , E_ liquidando, quanto al primo grado, la somma di euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa e, quanto al secondo grado, la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, otre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
D) condanna il al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio Parte_1 in favore del difensore antistatario del , E_ liquidando, quanto al primo grado, la somma di euro 2.538,30 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa e, quanto al secondo grado, la somma di euro 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% iva e cpa;
E) condanna il al pagamento delle spese di lite del secondo grado di Parte_1 giudizio in favore del difensore antistatario della liquidando la somma di euro CP_4
4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
F) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante , dell'ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.02.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini