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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/10/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. LU VI, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G. 101/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Scauri (LT), Via Appia Parte_1
n. 501, presso lo studio dell'avv.to Maurizio Faticoni, che la rappresenta e difende, in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari ex art. 417bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso la propria sede in
Latina, via legnano n. 34
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti del del merito, premettendo: Controparte_1
- di essere docente con contratto a tempo indeterminato immessa in ruolo a far data dal 01.09.2017 (decorrenza giuridica ed economica da tale data), e in servizio presso l'Istituto Comprensivo "P. Mattej" di
1 MI (LT), inquadrata nell'area professionale del personale docente con qualifica funzionale di “Docente di scuola media”;
- di aver ricevuto la ricostruzione della carriera da parte del , CP_1 con decreto emesso a seguito dell'immissione in ruolo, sulla cui base ha ricevuto un pagamento di € 2.093,50 a titolo di arretrati per maggiore retribuzione maturata;
- di aver impugnato in giudizio tale ricostruzione della carriera, in quanto il non le aveva riconosciuto integralmente i periodi CP_1 di servizio pre-ruolo, con domanda accolta dal Tribunale di Cassino, che con sentenza n. 495/2020 ha dunque accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla “ricostruzione di carriera, sia ai fini giuridici che economici, con l'integrale riconoscimento del servizio prestato in qualità di docente a tempo determinato per periodi superiori a 180 giorni in un anno e conseguente attribuzione delle classi stipendiali maturate per effetto del predetto riconoscimento”, condannando altresì
l'Amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate e non corrisposte per effetto del collocamento nelle fasce stipendiali di competenza nei limiti della maturata prescrizione quinquennale eventualmente maturata;
- di aver avuto dal , in virtù di tale sentenza, il riconoscimento CP_1 dell'anzianità con nuovo decreto di ricostruzione della carriera, oltre al pagamento, tuttavia solo parziale rispetto a quanto disposto in sentenza, per € 8.290,75 a titolo di differenze retributive conseguenti alla condanna.
Ciò premesso, la ricorrente ha dunque contestato la quantificazione delle somme definite dalla resistente e dalla competente , ritenendo di CP_2 avere diritto alla somma di € 20.661,08 complessiva, come determinata secondo la perizia di parte allegata in atti, e ha dunque agito in giudizio “al fine di rivendicare la differenza tra quanto spettante ( ie: euro 20.661,08 ) e quanto invece le è stato sinora in parte corrisposto (ie: euro 10.384,25 ) ossia un saldo finale di ulteriori euro 10.276,83”.
2 Ha dunque concluso chiedendo al giudice di: “condannare
l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della sig. ra Parte_1
, della ulteriore somma di euro 10.276,83 o a quella che si riterrà di
[...] giustizia , con gli interessi e rivalutazioni come per legge.
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Si è costituita tardivamente in giudizio la parte resistente, che ha eccepito l'esclusiva competenza dell'Istituto Scolastico IC Mattej di MI per provvedere all'esatta ricostruzione delle somme dovute, depositando poi nota dello stesso istituto scolastico, in cui si dà atto dell'impossibilità di determinare la corretta quantificazione e di contestare il conteggio formulato dalla ricorrente, non depositando ulteriore documentazione né articolando specifiche deduzioni nel merito.
All'esito della prima udienza, il giudice ha invitato la parte ricorrente a dedurre con note scritte in merito agli effetti della prescrizione di cui si dà atto nel dispositivo della sentenza, e alla successiva udienza di discussione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., lette le note depositate dalla sola parte ricorrente, il giudice ritenutolo opportuno ha disposto consulenza tecnica contabile al fine di determinare l'ammontare del credito richiesto.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale definitivo, all'udienza di discussione successivamente fissata, sostituita dal deposito di note scritte e lette le note depositate dalla parte ricorrente, la causa è stata dunque decisa con la presente pronuncia.
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La domanda è parzialmente fondata e va accolta nella misura di seguito precisata.
Nel merito, la domanda ha ad oggetto la quantificazione delle differenze sulla retribuzione maturate a seguito del diritto della parte ricorrente, accertato dal Tribunale di Cassino con sentenza n. 495/2020, al riconoscimento di una maggiore anzianità e dunque alle medesime progressioni stipendiali previste per il personale assunto a tempo
3 indeterminato, con conseguente condanna del convenuto al CP_1 pagamento di quanto dovuto a seguito di tale riconoscimento, da intendersi limitato al 31.8.2019 per come indicato nel conteggio allegato al ricorso e posto a fondamento della domanda.
In relazione al criterio da adottare per addivenire a tale corretta quantificazione, occorre chiarire l'oggetto della pronuncia n. 495/2020, da ritenersi facente stato tra le parti e passata in giudicato, essendo decorso alla data della domanda il termine lungo per l'impugnazione e non avendo alcuna delle parti evidenziato l'eventuale proposizione di impugnazioni.
Dalla lettura integrale della pronuncia – non essendo stato prodotto in atti alcun ulteriore elemento per poter interpretare l'oggetto del giudizio e del dispositivo – può comunque delinearsi con sufficiente chiarezza che l'accertamento attiene al riconoscimento integrale, e non limitato secondo le norme che regolano la ricostruzione della carriera, del servizio prestato a tempo determinato dalla ricorrente, prima dell'immissione in ruolo.
Testualmente, la sentenza invocata nel dispositivo “accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla ricostruzione di carriera, sia a fini giuridici che economici, con l'integrale riconoscimento del servizio prestato in qualità di docente a tempo determinato per periodi superiori ai 180 giorni in un anno conseguente attribuzione delle classi stipendiali maturale per effetto del predetto riconoscimento;
- condanna l'Amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate e non corrisposte per effetto del collocamento nelle fasce stipendiali di competenza nei limiti della maturata prescrizione quinquennale eventualmente maturata”.
Il dispositivo, infatti, nonostante alcuni errori materiali che non ne alterano comunque la portata complessiva, non può che essere interpretato alla luce della motivazione e dunque alla luce del richiamo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e di legittimità che hanno ritenuto sussistenta una discriminazione vietata nelle disposizioni applicate dal e legate alla limitazione del CP_1
4 riconoscimento delle progressioni stipendiali nel corso del servizio pre-ruolo a tempo determinato.
Non può tuttavia ritenersi, né desumersi in alcun modo dal riferimento ai 180 giorni contenuto nel dispositivo della sentenza, come pare invece ragionare la parte ricorrente, che la pronuncia abbia accertato un diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuti tutti gli anni scolastici anche per il servizio preruolo con un meccanismo premiale - per cui a fronte del raggiungimento dei 180 giorni di servizio l'anno scolastico si considera per intero – che viene invece applicato esclusivamente in sede di ricostruzione della carriera ma a fronte del mancato riconoscimento di un terzo dell'anzianità successiva ai primi quattro anni (secondo il meccanismo di cui all'art. 485 del d.lgs. 297/1994 nella versione antecedente alle modifiche operate con il d.l. 13 giugno 2023, n. 69).
Dunque, come indicato nella stessa motivazione della pronuncia invocata, “Il diritto al trattamento economico dei docenti precari in servizio per una serie di contratti a termine va riconosciuto in relazione alla maturazione della effettiva anzianità di servizio”, dunque considerando i giorni di servizio effettivo prestati – anche nel periodo pre-ruolo – e riconoscendo le relative progressioni stipendiali.
Alla luce di tale criterio interpretativo, e in assenza di deduzioni specifiche da parte del resistente, che pur essendosi costituito in giudizio CP_1 nulla ha dedotto in merito alla quantificazione operata, è stata disposta CTU contabile con incarico affidato alla dott.ssa a cui è stato sottoposto Per_1 il seguente quesito: “determini il CTU la differenza fra quanto spettante alla parte ricorrente a titolo di retribuzione e trattamento economico complessivo, calcolato applicando le progressioni stipendiali previste per i dipendenti a tempo indeterminato (scaglioni 0-2; 3-8; 9-14) per tutto il servizio effettivamente prestato pre-ruolo (secondo i periodi dichiarati come allegati al ricorso nel conteggio di parte e come indicati nella ricostruzione di carriera del
24/09/2018 allegata alle note del 18/07/2023 e non contestati dalla resistente) e fino al 31/08/2019 (data a cui la parte ricorrente ha limitato la domanda secondo i conteggi elaborati), determinando dunque le progressioni
5 stipendiali in ragione dell'anzianità di servizio effettivamente maturata cumulando tutti i periodi lavorati in forza dei diversi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ed indicati nei documenti sopra citati, e quanto effettivamente percepito per il medesimo servizio a titolo di retribuzione e mensilità aggiuntive senza il riconoscimento della maggiore anzianità”.
La CTU incaricata, con accertamento privo di vizi logici e tecnici, ben motivato, che si condivide e a cui può farsi integralmente rinvio, ha determinato l'ammontare del credito maturato dalla ricorrente applicando le progressioni stipendiali effettivamente maturate per il periodo pre-ruolo, considerando l'integrale servizio effettivamente prestato, come emerge dal decreto di ricostruzione della carriera (per ciò che attiene agli specifici servizi resi a tempo determinato), in complessivi € 17.334,98 per retribuzione e tredicesima mensilità, a cui vanno detratti gli acconti già riconosciuti dall'amministrazione, per cui residua un credito in capo alla ricorrente di € 6.950,73.
Sono invece da intendersi prive di pregio le osservazioni critiche mosse alla CTU, per quanto già sopra chiarito in merito alla necessaria interpretazione della sentenza posta alla base della domanda.
Non può infatti ritenersi che tale pronuncia abbia accertato un diritto alla considerazione “premiale” dell'anzianità di un anno per ogni 180 giorni di servizio, e si rende dunque necessario considerare il servizio effettivamente prestato per determinare l'anzianità spettante, a prescindere dal successivo inquadramento riconosciuto dal in sede di ricostruzione della CP_1 carriera (decreto del 2021 in atti), considerando altresì che l'anzianità non può certo essere determinata “a ritroso” e che quanto statuito in tale decreto comunque non assume carattere vincolante rispetto alla determinazione del credito azionato.
Può inoltre precisarsi, con riferimento all'asserita mancata considerazione della retribuzione accessoria (RPD e IVC), che come si evince dalle tabelle allegate dalla stessa parte ricorrente per gli scaglioni 0-2, 3-8
e 8-14 tali voci hanno importi identici, e che dunque la loro considerazione non comporta alcuna differenza rispetto al trattamento percepito.
6 Da ultimo, va chiarito che il riferimento della sentenza alla prescrizione eventualmente maturata non impone comunque di limitare la condanna all'ultimo quinquennio, non avendo la parte resistente eccepito tale prescrizione nel presente giudizio – né nel precedente, per quanto emerge dalla lettura della motivazione dove non si da conto di tale eccezione - e non essendo la relativa eccezione rilevabile d'ufficio.
La domanda va dunque parzialmente accolta, e la parte resistente dev'essere condannata al pagamento della somma complessiva di €
6.950,73, in favore della parte ricorrente oltre la maggior Parte_1 somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione fino al saldo trattandosi di rapporto di pubblico impiego privatizzato, a titolo di maggiore retribuzione e mensilità aggiuntive maturate dalla ricorrente in virtù del riconoscimento integrale dell'anzianità per il servizio pre-ruolo accertato con sentenza 495/2020 del Tribunale di Cassino e dell'applicazione delle corrispondenti progressioni stipendiali, fino al
31.8.2019.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono poste a carico della parte resistente soccombente, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e ss.mm.ii., ridotti in considerazione della limitata complessità della controversia e dell'attività difensiva effettivamente espletata, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Anche le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, in virtù della soccombenza devono essere poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
− condanna il resistente al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 6.950,73, Parte_1 oltre la maggiore somma tra interessi legali dalla maturazione al saldo e rivalutazione;
7 − Condanna la parte resistente al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 2.695,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
− Spese di ctu a definitivo carico della parte resistente.
Così deciso in Cassino il 17/10/2025
IL GIUDICE
LU VI
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