Sentenza 25 febbraio 1987
Massime • 4
Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifichi la propria inadempienza con l'inadempimento dell'altra parte, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., occorre procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, in riferimento non solo all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze, ma altresì ai rapporti di causalità e proporzionalità delle stesse rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, al fine di stabilire se effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto dell'altra di eseguire la prestazione dovuta, tenendo presente che, quando l'inadempimento di una parte non è grave, il rifiuto dell'altra di adempiere la propria obbligazione non è di buona fede e non è giustificato. ( Conf 4461/85, mass n 441925; ( Conf 1530/84, mass n 433617; ( Conf 5048/78, mass n 394803; ( Conf 1687/77, mass n 385401; ( Conf 2111/76, mass n 380925).*
In tema di compravendita di immobili destinati ad abitazione, la sola omessa consegna, da parte del venditore, del certificato di abitabilità al compratore non integra una inadempienza tale da giustificare, per il compratore stesso, la risoluzione del contratto, qualora il mancato rilascio di detto certificato ad opera del comune dipenda, non da vizi igienico-sanitari dell'appartamento venduto, ma dall'inosservanza dei limiti di cubatura relativi a una parte dell'immobile diversa da quella oggetto del contratto. ( V 6403/84, mass n 437982; ( V 201/78, mass n 389490).*
Il requisito della buona fede, richiesto dal secondo comma dell'art. 1460 cod. civ. in chi intenda avvalersi dell'eccezione di inadempimento, è identificabile in un comportamento che, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, risulti ragionevole e logico in senso oggettivo e trovi, quindi, concreta giustificazione nel raffronto tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, in relazione ai legami di corrispettività fra le medesime. ( V 5639/84, mass n 437312; ( V 6158/79, mass n 402874; ( V 570/68, mass n 331687; ( V 2590/66, mass n 324987).*
In tema di compravendita di immobili destinati ad abitazione, l'Obbligo del venditore di far ottenere al compratore il certificato di abitabilità, avendo ad oggetto il fatto di un terzo ed inquadrandosi, quindi, nella previsione dell'art. 1381 cod. civ., è un Obbligo incoercibile, cioè insuscettibile di esecuzione in Forma specifica, indipendentemente dall'esistenza o meno nello immobile delle caratteristiche igienico-sanitarie cui è subordinato per legge il rilascio di detto certificato, per cui il venditore, in caso di mancato compimento del fatto del terzo (autorità comunale) e quand'anche si sia adoperato per ottenerlo, è tenuto, ai sensi della citata norma, ad indennizzare l'altro contraente, ma non può essere condannato all'adempimento di quell'Obbligo. ( V 1756/79, mass n 398117; ( V 910/66, mass n 321816).*
Commentario • 1
- 1. Compravendita immobiliare: quid iuris se manca il certificato di abitabilità? (Cass. 23604/23)Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 19 gennaio 2024
IL FATTO Gli acquirenti di alcuni singoli appartamenti convenivano in giudizio la società costruttrice e venditrice per sentire accertare l'inadempimento di detta società all'obbligo contrattualmente assunto di ottenere, entro un anno dalla stipula degli indicati atti di compravendita, la certificazione di agibilità/abitabilità, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni. IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE Secondo la ricostruzione di questa Corte, in tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/1987, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 1987 |
Testo completo
Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifichi la propria inadempienza con l'inadempimento dell'altra parte, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., occorre procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, in riferimento non solo all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze, ma altresì ai rapporti di causalità e proporzionalità delle stesse rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, al fine di stabilire se effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto dell'altra di eseguire la prestazione dovuta, tenendo presente che, quando l'inadempimento di una parte non è grave, il rifiuto dell'altra di adempiere la propria obbligazione non è di buona fede e non è giustificato. ( Conf 4461/85, mass n 441925; ( Conf 1530/84, mass n 433617; ( Conf 5048/78, mass n 394803; ( Conf 1687/77, mass n 385401; ( Conf 2111/76, mass n 380925).*