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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6965 / 2024
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6965 / 2024
Oggi 21 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Elisabetta Arrigoni, sono comparsi:
Per , l'avv. SANTULLI VITTORIO Parte_1
Per nessuno compare Controparte_1
L'avv. Santulli precisa le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6965 / 2024 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. e dom. Parte_1 C.F._1
VITTORIO SANTULLI del foro di Foggia
ATTORE contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come in atti: “Accogliere la domanda attrice, e, per l'effetto, condannare il convenuto , nato a [...] il [...] e residente in [...]
Cesenatico (FC) alla Via della Casa Comunale n.113, al pagamento della somma di €
95.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore del sig. Pt_1
, a titolo di restituzione somme e risarcimento di tutti i danni subiti dallo stesso, per
[...]
i motivi e le causali suesposte in premessa.
Condannare, altresì, il sig. al pagamento delle spese, diritti ed onorari Controparte_1 del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore ha chiesto la restituzione al convenuto della Parte_1 Controparte_1 somma di € 95.000,00, asseritamente corrisposta allo stesso a titolo di finanziamento personale in più tranche, in parte mediante bonifici bancari nel periodo novembre 2016- gennaio 2017 (€ 88.000,00), in parte in contanti in data 1.11.2016 (€ 7.000,00).
Con provvedimento in data 23.10.2024, il giudice rilevata la nullità dell'atto di citazione, per aver parte attrice omesso l'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art.163 c.p.c. non tenendo conto delle modifiche del c.d. “ ”, revocava la contumacia del convenuto (già CP_2
dichiarata in data 12.9.2024), fissando nuova udienza al 6.2.2025 con termine perentorio per la rinotifica.
All'udienza di comparizione e trattazione del 27.3.2025, nessuno compariva o si costituiva per il convenuto;
il GI dato atto della regolarità della notifica, dichiarava la contumacia dello stesso e, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva rinvio ex art. 281 sexies cpc con termini per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 21 maggio 2025 la causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
***
La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della documentazione in atti.
La domanda di restituzione formulata da svolta nei confronti di Parte_1 [...]
va accolta nei termini che seguono. CP_1
La vicenda trae origine dalla disposizione di somme di denaro da parte dell'attore in favore del convenuto, in parte mediante bonifico bancario, in parte in contanti.
In diritto, va richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte: “La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (cfr Cass. n. 30944/2018).
Nel caso in esame, con riguardo al trasferimento della somma di € 88.000 mediante bonifici bacari, lo stesso può dirsi documentalmente provato in quanto attestato dall'estratto conto nel quale risultano le disposizioni dei bonifici bancari in favore del convenuto (doc. 3). Può dirsi altresì provato l'obbligo del convenuto alla restituzione di tale importo, come risulta dall'accordo di finanziamento datato 3 novembre 2016 con in calce la sottoscrizione del convenuto (doc. 1 e 2).
Con riguardo al trasferimento della minor somma di € 7.000 in contanti, la stessa non risulta supportata da alcuna specifica allegazione o prova documentale, né da elementi indiziari, con la conseguenza che la stessa non può essere riconosciuta in favore dell'attore non potendosi applicare il principio di non contestazione in processo contumaciale. Tanto premesso, nel caso in esame, l'analisi della documentazione prodotta dall'attore consente di ritenere provato il trasferimento di denaro da quest'ultimo al convenuto della complessiva somma di € 88.000, nonché l'impegno dello stesso alla restituzione. Peraltro, il convenuto scegliendo di rimanere contumace ha rinunciato a dimostrare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento.
In un tale contesto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e della natura dei rapporti inter partes non appare giustificato che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens.In definitiva, la domanda attorea va accolta e il convenuto va condannato alla restituzione della somma di € 88.000, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 9.142,00, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15 %), cpa ed iva come per legge, valori medi, ai minimi per la fase istruttoria, non tenuta, e decisoria, stante la forma semplificata della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda attorea.
Condanna il convenuto a restituire all'attore la somma di € 88.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite per anticipazioni e compensi, che si liquidano come in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 21 maggio 2025 Il Giudice Elisabetta Arrigoni
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6965 / 2024
Oggi 21 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Elisabetta Arrigoni, sono comparsi:
Per , l'avv. SANTULLI VITTORIO Parte_1
Per nessuno compare Controparte_1
L'avv. Santulli precisa le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6965 / 2024 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. e dom. Parte_1 C.F._1
VITTORIO SANTULLI del foro di Foggia
ATTORE contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come in atti: “Accogliere la domanda attrice, e, per l'effetto, condannare il convenuto , nato a [...] il [...] e residente in [...]
Cesenatico (FC) alla Via della Casa Comunale n.113, al pagamento della somma di €
95.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore del sig. Pt_1
, a titolo di restituzione somme e risarcimento di tutti i danni subiti dallo stesso, per
[...]
i motivi e le causali suesposte in premessa.
Condannare, altresì, il sig. al pagamento delle spese, diritti ed onorari Controparte_1 del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore ha chiesto la restituzione al convenuto della Parte_1 Controparte_1 somma di € 95.000,00, asseritamente corrisposta allo stesso a titolo di finanziamento personale in più tranche, in parte mediante bonifici bancari nel periodo novembre 2016- gennaio 2017 (€ 88.000,00), in parte in contanti in data 1.11.2016 (€ 7.000,00).
Con provvedimento in data 23.10.2024, il giudice rilevata la nullità dell'atto di citazione, per aver parte attrice omesso l'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art.163 c.p.c. non tenendo conto delle modifiche del c.d. “ ”, revocava la contumacia del convenuto (già CP_2
dichiarata in data 12.9.2024), fissando nuova udienza al 6.2.2025 con termine perentorio per la rinotifica.
All'udienza di comparizione e trattazione del 27.3.2025, nessuno compariva o si costituiva per il convenuto;
il GI dato atto della regolarità della notifica, dichiarava la contumacia dello stesso e, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva rinvio ex art. 281 sexies cpc con termini per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 21 maggio 2025 la causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
***
La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della documentazione in atti.
La domanda di restituzione formulata da svolta nei confronti di Parte_1 [...]
va accolta nei termini che seguono. CP_1
La vicenda trae origine dalla disposizione di somme di denaro da parte dell'attore in favore del convenuto, in parte mediante bonifico bancario, in parte in contanti.
In diritto, va richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte: “La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (cfr Cass. n. 30944/2018).
Nel caso in esame, con riguardo al trasferimento della somma di € 88.000 mediante bonifici bacari, lo stesso può dirsi documentalmente provato in quanto attestato dall'estratto conto nel quale risultano le disposizioni dei bonifici bancari in favore del convenuto (doc. 3). Può dirsi altresì provato l'obbligo del convenuto alla restituzione di tale importo, come risulta dall'accordo di finanziamento datato 3 novembre 2016 con in calce la sottoscrizione del convenuto (doc. 1 e 2).
Con riguardo al trasferimento della minor somma di € 7.000 in contanti, la stessa non risulta supportata da alcuna specifica allegazione o prova documentale, né da elementi indiziari, con la conseguenza che la stessa non può essere riconosciuta in favore dell'attore non potendosi applicare il principio di non contestazione in processo contumaciale. Tanto premesso, nel caso in esame, l'analisi della documentazione prodotta dall'attore consente di ritenere provato il trasferimento di denaro da quest'ultimo al convenuto della complessiva somma di € 88.000, nonché l'impegno dello stesso alla restituzione. Peraltro, il convenuto scegliendo di rimanere contumace ha rinunciato a dimostrare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento.
In un tale contesto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e della natura dei rapporti inter partes non appare giustificato che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens.In definitiva, la domanda attorea va accolta e il convenuto va condannato alla restituzione della somma di € 88.000, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 9.142,00, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15 %), cpa ed iva come per legge, valori medi, ai minimi per la fase istruttoria, non tenuta, e decisoria, stante la forma semplificata della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda attorea.
Condanna il convenuto a restituire all'attore la somma di € 88.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite per anticipazioni e compensi, che si liquidano come in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 21 maggio 2025 Il Giudice Elisabetta Arrigoni