Sentenza breve 15 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 15/04/2026, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00659/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00170/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2026, proposto dalla dottoressa AN IR, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, e con questa elettivamente domiciliata in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 147/2025 del Tribunale di Oristano - Sezione Lavoro - giudizio n. 138/2025, pubblicata in data 11 giugno 2025, notificata in data 8 agosto 2025 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa IU AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., per l’ottemperanza della sentenza n. 147 dell’11 giugno 2025, pronunciata dal Tribunale di Oristano, con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente medesima di fruire – per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 del beneficio finanziario dell’importo di euro 500,00 annui consistente nella Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente l’importo complessivo di euro 1.000,00 secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, legge n. 107/2015 e al D.P.C.M. 28 novembre 2016, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo.
2. La difesa erariale, costituitasi in giudizio per il Ministero della Istruzione, ha depositato in atti, la relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano, con la quale “si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha tramesso, con nota DGOSV 10303-2026, l’esecuzione della Sentenza del Tribunale di Oristano n. 147 del 11/06/2025 con effettuazione accredito in favore del ricorrente in data 16.01.2026, non è invece intervenuto il pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione, la quale verrà erogata considerati i tempi tecnici previsti”.
3. Con nota del 13 aprile 2026, la parte ricorrente ha contestato l’avvenuta esecuzione della sentenza, rilevando che non risulta effettuato alcun pagamento né attivata, in suo favore, la carta elettronica del docente.
In pari data, l’Amministrazione resistente ha depositato ulteriore documentazione, dalla quale risulta il mancato pagamento degli interessi e della rivalutazione, senza fornire riscontro in ordine alla contestazione relativa al mancato pagamento della sorte capitale.
4. Il Collegio, preso atto delle contrapposte allegazioni delle parti e della documentazione versata in atti, rileva che l’Amministrazione resistente non ha fornito prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato.
Ed infatti, a fronte della generica attestazione dell’avvenuto accredito in data 16.01.2026 contenuta nella nota dell’Ufficio Scolastico Regionale, non risulta depositata alcuna evidenza concreta né dell’effettivo pagamento della sorte capitale, né dell’attivazione della carta elettronica del docente in favore della ricorrente, come specificamente contestato da quest’ultima.
Alla luce di tali elementi, e in assenza di prova anche dell’avvenuta corresponsione della sorte capitale, ne consegue che, allo stato, il giudicato deve ritenersi rimasto ineseguito, non essendo stata dimostrata né la corresponsione della sorte capitale né quella degli accessori.
5. Il ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto.
Risulta infatti dagli atti di causa che:
- la sentenza n. 147/2025, meglio indicata al p. 1, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso la sede reale in data 8 agosto 2025. La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, è passata in giudicato, come da attestazione in atti rilasciata dalla competente Cancelleria;
- il ricorso è stato ritualmente notificato in data 4 febbraio 2026;
- risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30 del 1997 e s.m.i.
La domanda di ottemperanza deve pertanto essere accolta e il Ministero dell’istruzione e del merito, conseguentemente, è condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, circostanza che non risulta dimostrata-, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di centoventi (120) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore della parte ricorrente, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.
6. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine suindicato, si nomina sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale (Ufficio scolastico regionale competente), il quale, a semplice richiesta della parte interessata, come organo ausiliario del giudice, porrà in essere tutti gli atti e le operazioni necessari alla esecuzione della sentenza, entro i novanta (90) giorni successivi alla richiesta della parte.
Il commissario ad acta potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997, e relativi decreti attuativi.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta.
7. Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate nella misura indicata in dispositivo, che tiene conto del carattere estremamente seriale del contenzioso in materia, e sono distratte in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto:
a) dispone che il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona dell’organo competente, dia completa esecuzione alla sentenza in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione, se anteriore;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale (Ufficio scolastico regionale competente), assegnando allo stesso, per l’esecuzione della sentenza, il termine di 90 giorni dal momento in cui sarà richiesto l’intervento da parte ricorrente;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 800,00 (euro ottocento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese stesse in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU AR, Presidente, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
Gabriele Serra, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IU AR |
IL SEGRETARIO