Ordinanza cautelare 24 maggio 2024
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 26/06/2025, n. 4771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4771 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 04771/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02129/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2129 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Eliseo Laurenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Teverola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzia Zampella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
a) dell''ordinanza n. 6 in data 27.03.2024 (reg. gen. 18 del 27.03.2024) del Responsabile dell''Area Tecnica del Comune di Teverola che ingiunge di provvedere a propria cura e spese alla demolizione e rimozione delle opere abusive in premessa indicate, nonché al ripristino dello stato originale dei luoghi;
b) del verbale di diffida a sospendere i lavori in data 16.01.2024; c) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Teverola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 2 maggio 2024 e depositato in pari data, il sig. -OMISSIS- ha premesso di essere proprietario di un immobile sito al quarto piano di un fabbricato e di aver presentato in data 23.11.2010 al Comune di Teverola una domanda di permesso di costruire a cui faceva seguito il rilascio del Permesso di Costruire n. 15 del 26.01.2011 che assentiva la realizzazione di una “copertura dell’appartamento sito in Via Provinciale Teverola Carinaro”, “Parco Primavera”, da realizzarsi con materiale leggero smontabile.
1.1 Con provvedimento (prot. n. 3105) del 13 maggio 2019 il Comune di Teverola dichiarava l’intervenuta decadenza del predetto titolo abilitativo e con sentenza n. -OMISSIS-/2015 questa Sezione respingeva il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- avverso tale provvedimento.
1.2 In data 16 gennaio 2024 veniva eseguito il sopralluogo presso l’immobile del ricorrente da cui risultava la realizzazione di un nuovo immobile in sopraelevazione al piano sottotetto esistente, con una superficie di circa 50,00 mq. e altezza utile interna di circa 2,90 mt, per un volume di 157,50 mc, composto da un unico vano con sporto di balcone sul lato est, con strutture portanti verticali e orizzontali in legno lamellare e tamponature esterne con pareti di mattoni forati in argilla lungo il perimetro esterno dell’immobile, ad eccezione del solo lato est. La copertura è costituita da solaio inclinato in legno con pannelli coibentati.
Risultavano altresì presenti tramezzi interni non rilevabili e per nulla rispondenti a quanto richiesto e rilasciato dall’amministrazione comunale con il citato titolo abilitativo.
1.3 Peraltro, secondo quanto precisato dal Comune di Teverola, già in data 30.05.2019, stante le difformità realizzate rispetto al titolo abilitativo n. 15/2011, poi dichiarato decaduto, l’amministrazione con Ordinanza n. 19 ne ingiungeva la demolizione con il ripristino dello stato dei luoghi, cui seguiva comunicazione di avvenuta ottemperanza, di fatto mai posta in essere.
1.4 A seguito del nuovo accertamento il Comune di Teverola emetteva in data 27 marzo 2018 l’ordinanza di demolizione n. 6/2024 avverso la quale il sig. -OMISSIS- proponeva il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l’annullamento sulla base delle seguenti censure.
I.- VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; DELL’ART. 3 L. N. 241/1990; 31 DPR N. 380/2001. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
L’ordinanza sarebbe illegittima, in quanto ingiungerebbe la demolizione di opere regolarmente assentite con il permesso di costruire n. 15/2011 nella parte non dichiarata decaduta.
II.- VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; DELL’ART. 3 L. N. 241/1990; 31 DPR N. 380/2001. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Non sarebbero poi state indicate puntualmente le opere abusive, con ciò rendendo anche impossibile l’esecuzione del provvedimento impugnato, senza contare che, in presenza di precedenti provvedimenti abilitativi, e di dichiarazioni di interventi regolarmente presentate sarebbe stato vieppiù necessario indicare specificatamente le opere da demolire.
III.- VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; DELL’ART. 7 L. N. 241/1990; 31 DPR N. 380/2001. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
L’Amministrazione avrebbe dovuto comunicare l’avvio del procedimento al ricorrente, atteso che anche in presenza di attività vincolata sarebbe stato comunque necessario instaurare il contraddittorio, in quanto il ricorrente avrebbe fatto risultare che le opere oggetto dell’ordine di demolizione erano state realizzate in esecuzione del permesso di costruire n. 15/2011 e fatte oggetto di specifiche singole dichiarazioni.
IV.- VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; DELL’ART. 3 L. N. 241/1990; 15 E 31 DPR N. 380/2001. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
La decadenza del titolo edilizio per mancata ultimazione dei lavori nei termini, prosegue parte ricorrente, ha efficacia ex nunc e non ex tunc e, quindi, non consente la demolizione del manufatto realizzato nel periodo di validità del titolo edilizio (il quale, perciò, non può essere ritenuto abusivo), ma comporta semplicemente la necessità, per il titolare, di chiedere un nuovo permesso per l'esecuzione delle opere non ancora ultimate.
V.- VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; DELL’ART. 3 L. N. 241/1990; 15, 31 E 38 DPR N. 380/2001. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Sarebbe violato anche l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 in quanto tale norma presuppone che l’intervento sia avvenuto in assenza del permesso di costruire, laddove nel caso di specie esso era stato rilasciato; peraltro, prosegue parte ricorrente, nel caso di specie sarebbe semmai applicabile l’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di interventi eseguiti in caso di permesso di costruire poi annullato.
1.5 Si è costituito in resistenza il Comune di Teverola che ha prodotto memorie e documenti.
1.6 Parte ricorrente ha depositato una relazione asseverata di un professionista
1.7 Con ordinanza 23 maggio 2024, n. 1053 questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti dell’ordinanza impugnata al solo scopo di “mantenere la res adhuc integra”.
1.8 Le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. e all’udienza pubblica del 19 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione e poi definita alle camere di consiglio svoltesi in date 19 febbraio 2025 e 17 aprile 2025.
2. I motivi di ricorso che per la loro connessione possono essere scrutinate congiuntamente, sono complessivamente infondati.
2.1 Giova in punto di fatto puntualizzare che, come anche ammesso nella relazione asseverata depositata da parte ricorrente ed attestato nel provvedimento depositato dall’intimato Comune, il permesso di costruire n. 15/2011 abilitava unicamente alla realizzazione di una copertura dell’appartamento “realizzata in materiale leggero smontabile, fissato al solaio di copertura esistente” (così istanza di rilascio del permesso di costruire prot. n. 12784/2010).
In sede di sopralluogo e con la gravata ordinanza di demolizione è invece stata rilevata la realizzazione di una “ sopraelevazione al piano sottotetto esistente, con una superficie di circa 50,00 mq. e altezza utile interna di circa 2,90 mt, per un volume di 157,50 mc, composto da un unico vano con sporto di balcone sul lato est, con strutture portanti verticali e orizzontali in legno lamellare e tamponature esterne con pareti di mattoni forati in argilla lungo il perimetro esterno dell’immobile, ad eccezione del solo lato est. La copertura è costituita da solaio inclinato in legno con pannelli coibentati. Risultavano altresì presenti tramezzi interni, che connotano la destinazione in civile abitazione degli immobili, non rilevabili dagli elaborati progettuali e relazioni tecniche allegati al Permesso di costruire…per nulla rispondenti a quanto richiesto e rilasciato dall’amministrazione comunale con il citato titolo abilitativo ”.
2.2 Ciò puntualizzato in punto di fatto, può ora passarsi allo scrutinio dei motivi di censura che sono complessivamente infondati.
2.3 Parte ricorrente si duole dell’illegittimità del provvedimento demolitorio, in quanto non terrebbe conto che le opere realizzate sarebbero state oggetto del permesso di costruire n. 15/2011. In altri termini, parte ricorrente sembra voler accreditare la tesi che alcuni degli interventi oggetto del gravato ordine di demolizione (peraltro non specificati) rientrerebbero nell’ambito dell’originario permesso di costruire.
Sennonché risulta, come visto dal testo del provvedimento sopra riportato, che il titolo abilitativo riguardava solo la realizzazione di una copertura leggera ed amovibile del solaio, laddove nel caso di specie è stata realizzata una vera e propria nuova abitazione che non ha nulla a che vedere con quanto specificamente autorizzato.
E ciò si badi a prescindere dall’assorbente rilievo che tale provvedimento abilitativo è stato anche dichiarato decaduto per mancato rispetto del termine.
2.4 Ne consegue l’infondatezza anche dell’ulteriore rilievo di parte ricorrente secondo cui la decadenza del titolo abilitativo non avrebbe fatto venir meno l’autorizzazione per specifici interventi.
Anzi la stessa relazione asseverata da questi prodotta, si limita a riportare lo stato di fatto rilevato anche in sede di sopralluogo, senza contraddire quanto rilevato dall’ufficio tecnico comunale.
La lettura poi della puntuale descrizione degli interventi abusivi realizzati consente di superare anche la seconda censura secondo cui non sarebbero stati indicati in modo sufficientemente specifico gli abusi posti in essere.
Ed infatti, è la complessiva opera realizzata consistente in un’abitazione destinata a civile abitazione ad essere totalmente priva di qualunque titolo abilitativo, atteso che quand’anche si tenesse conto del permesso di costruire del 2011, risulterebbe che l’attività realizzata non può essere ricondotta a quella assentita nel 2011. Sotto questo profilo, quindi, appare del tutto sprovvista di fondamento anche l’ulteriore doglianza proposta da parte ricorrente secondo cui sarebbe applicabile alla fattispecie gli artt. 38 (che contempla una sanzione pecuniaria per gli interventi posti in essere sulla base a titolo edilizio poi annullato) e 31 del d.P.R. n. 380/2001 (applicato nella specie dall’intimato Comune e che prevede la demolizione per gli interventi in totale difformità.
Risulta infatti che l’intervento posto in essere non trovasse il proprio fondamento nel permesso di costruire poi dichiarato decaduto, sicchè anche a prescindere dalla decadenza, tale titolo abilitativo non avrebbe comunque legittimato gli interventi in concreto realizzati.
2.5 Sotto questo profilo non si vede quale contributo avrebbe potuto dare al procedimento un’eventuale partecipazione del ricorrente, atteso che a fronte del riscontrato abuso non restava all’Amministrazione che adottare l’ordinanza gravata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
Del resto, secondo il condivisibile consolidato orientamento giurisprudenziale, l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti integrano atti vincolati, per la cui adozione non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 9 agosto 2021, n. 5474, 29 aprile 2021, n. 2834, 10 dicembre 2020, n. 6025 e 18 maggio 2020, n. 1824).
Al riguardo occorre precisare, quanto al rapporto tra natura vincolata del provvedimento e garanzie partecipative, se pure è stato condivisibilmente ritenuto che “È illegittimo il provvedimento vincolato emesso senza che sia stata offerta al destinatario dello stesso provvedimento la preventiva “comunicazione di avvio del procedimento” ex art. 7 l. n. 241/1990, ove dal giudizio emerga che l'omessa comunicazione del procedimento avrebbe consentito al privato di dedurre le proprie argomentazioni, idonee a determinare l'emanazione di un provvedimento con contenuto diverso” (cfr. Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. Giurisd., 26 agosto 2020, n. 750, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 22 maggio 2023, n. 3101, 12 gennaio 2023, n. 277 cit. e 3 ottobre 2022, n. 6045), tale circostanza non è ravvisabile nella fattispecie per cui è causa, alla luce di quanto sopra esposto in riferimento alla ravvisata legittimità del provvedimento impugnato.
2.6 In definitiva tutte le censure si appalesano infondate e il ricorso deve conseguentemente essere respinto.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di euro 3.000 (tremila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 19 febbraio 2025 e 17 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
Domenico De Falco, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.