Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/06/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 295 / 2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.
Oggi 19/06/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'Avv. Di Lella per la parte convenuta l'Avv. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il procuratore di parte ricorrente aderisce al conteggio di parte convenuta per quanto riguarda le differenze maturate per il riconoscimento integrale dell'anzianità pre ruolo
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 19/06/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 295 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il
11/02/2025
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NASO DOMENICO e dell'avv. DI LELLA MIKELANGELO
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'avv. LO GUARRO DARIO
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 10.2.2025, ha convenuto Parte_2
in giudizio il formulando le seguenti Controparte_1
conclusioni
Accogliere il ricorso e per l'effetto
1.ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù
Cont di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del
Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti
1 2.ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3.ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dei ricorrenti al riconoscimento,
ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva
E PER L'EFFETTO
5.CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/2009,
previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
6.CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente,
a decorrere dal 01.09.2009, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di “assistente amministrativo” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 10 Mesi 7 giorni 4, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
7.CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 9.084,92 oltre i ratei di 13^
mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del
Cont riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti
2 dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L.
Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.
Il si è costituito in giudizio ed ha eccepito in via preliminare la CP_1
prescrizione quinquennale delle differenze retributive eventualmente maturate. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso e in via subordinata elaborava conteggio delle somme eventualmente maturate per effetto del riconoscimento integrale dei servizi pre-ruolo
All'odierna udienza, tenutasi in collegamento mediante piattaforma Teams
sentite le conclusioni, previa rinuncia dei difensori ad assistere alla lettura della sentenza, il Giudice ha pronunciato sentenza mediante lettura e deposito telematico di dispositivo e contestuale motivazione
***
1 La ricorrente chiede in sostanza il riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato (nel periodo dal 3.6.1985-31.8.2008 ha lavorato a tempo determinato ed è sempre stata retribuita con lo scatto a
0 anni) e l'integrale e immediata valutazione del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali (dal 1.9.2009 le è stato decurtato 1/3
del servizio svolto, eccedente i primi 4 anni, quindi chiede il riconoscimento del diritto alla fascia da 9-14 anni dall'immissione in ruolo).
3 La ricorrente chiede inoltre il riconoscimento del servizio svolto nell'anno
2013 anche ai fini della progressione nelle fasce stipendiali
2. La prima questione sollevata dalla ricorrente è stata affrontata da numerose pronunce di merito di primo e secondo grado e dalla Corte di
Cassazione (si vedano in particolare Cass., sentenze 22558/2016, Cass.
23868/16; Cass. Ord. 8945/17; Cass., Sez. L - , Sentenza n. 20918 del
05/08/2019; nonché quanto ai profili relativi alla prescrizione da Cass.,
ordinanza 2232/2020 del 30.1.2020).
Si richiama per esteso parte della motivazione della sentenza della
Cassazione 20918/2019 ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “3. Il primo motivo di ricorso è infondato, perché la sentenza impugnata è conforme all'orientamento, consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte a partire dalle sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, secondo cui «nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione,
impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità
maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.».
3.1. All'affermazione del principio di diritto,
richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le più recenti Cass.
nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte è pervenuta sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in
4 termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando,
se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05,
Del ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il Persona_1
principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137
n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( Del Cerro Alonso, cit., punto
42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola
4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva ( Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è
sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo,
perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni
5 espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di
Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, punto 57 e con Persona_2
riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013,
causa C393/11, Bertazzi).
3.2. I richiamati principi sono stati tutti ribaditi dalla Corte di Lussemburgo nella motivazione della recente sentenza del
20.6.2019 in causa C- 72/18, Ustariz Aróstegui, secondo cui «la clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare,
degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale.».
3.3. Non è pertinente il richiamo fatto dall'Avvocatura dello Stato nel corso della discussione orale alla sentenza del 20.9.2018 in causa C- 466/17,
contro
Pt_3 Controparte_3
, perché la pronuncia, riguardante la diversa questione della
[...]
ricostruzione della carriera al momento della conclusione del contratto a tempo indeterminato, ha esaminato la disciplina dettata dagli artt. 485 e
489 del d.lgs. n. 297/1994, applicabile al solo personale docente e non a quello amministrativo, che qui viene in rilievo, per il quale rilevano le disposizioni dettate dagli artt. 569 e 570 del T.U., non sovrapponibili alle prime.
3.4. Non si ravvisano, pertanto, ragioni che possano indurre il
Collegio a rimeditare l'orientamento già espresso, al quale va data continuità, perché anche in questa sede il sovrappone e CP_1
6 confonde il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4
dell'Accordo quadro con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo. Che i due piani debbano, invece, essere tenuti distinti emerge già dalla lettura della clausola 1, con la quale il legislatore eurounitario ha indicato gli obiettivi della direttiva, volta, da un lato a
"migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione"; dall'altro a "creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato".
L'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato "condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato
"comparabile", sussiste, quindi, anche a fronte della legittima apposizione del termine al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono "norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela" (Corte di Giustizia
9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32).
3.5. Tutte le considerazioni svolte nel primo motivo di ricorso prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, e fanno leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità
di ogni singolo contratto rispetto al precedente, già ritenuti dalla Corte di
Giustizia non idonei a giustificare la diversità di trattamento ( si rimanda alle sentenze richiamate nella lettera d del punto 3.1), nonché sulle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e sulle
7 esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro, da non confondere, per quanto sopra si è già detto, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione”.
Il diritto alla progressione stipendiale ed in particolare alle connesse differenze retributive (maturate fino all'immissione in ruolo) è tuttavia prescritto, come eccepito tempestivamente dall'amministrazione resistente.
Nell'ordinanza della Cassazione n. 2232/20 è stato affermato: “il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente,
maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione,
fosse stato corrisposto;
di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”. In maniera ancora più esplicita con la sentenza Cass., sentenza 12443/20 del 24.6.2020 ha formulato il seguente principio di diritto: «Nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato,
8 invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego,
rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento».
Quindi, nel caso di specie, le differenze retributive maturate prima dell'immissione in ruolo (come detto avvenuta il 1.9.2009), in assenza di successivi atti interruttivi, devono ritenersi prescritte (la notifica del ricorso
è del 19.2.2025) e la relativa domanda deve essere rigettata.
3.Quanto alla seconda questione sollevata dalla ricorrente, (l'integrale ed immediata valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali) si osserva quanto segue.
Il C.C.N.L. del comparto scuola prevede l'attribuzione ai dipendenti a tempo indeterminato del convenuto di un trattamento economico CP_1
differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni. Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. 14 agosto 2011 le posizioni stipendiali sono 6 e corrispondono alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14,
15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una 0/2 anni ed una 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio.
Al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale, ma poi, successivamente al superamento
9 positivo del periodo di prova, a domanda dell'interessato, il Ministero
prende in considerazione i servizi eventualmente prestati da costui anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, in un apposito decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione,
compreso il pagamento di eventuali arretrati che risultino dovuti per il periodo dalla conferma al decreto.
L' operazione è regolata dagli art. 485 e 489 del d.lvo 297/1994 e dal combinato disposto degli art. 4 comma 3 l. 399/1988 e 11 comma 14 l.
124 del 1999. L'art. 485, intitolato “ Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” stabilisce al comma 1 che “ Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità
di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai solo fini economici per il rimanente terzo”. L'art. 4 comma 3 l. 399/1988 stabilisce però che “Al
compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore,
del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini
10 dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. L'art. 489, intitolato
“Periodi di servizio utili al riconoscimento”, stabilisce al primo comma che
“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” e l'art. 11 comma 14 l.
124 del 1999 che “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. Una volta calcolata così l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il fa applicazione dell'art. 485 e CP_1
dunque ricostruisce l'anzianità utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi 4 anni per intero e quelli successivi soltanto per due terzi.
Con la sentenza n. 31149/2019 del 28.11.2019 la Suprema Corte ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'Accordo
quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, così come interpretato dalla CGUE in numerosi suoi precedenti ed ha spiegato perché tale conclusione non è affatto smentita dalla sentenza della CGUE emessa in data 20 settembre 2018 nella causa nonostante quest'ultima abbia affermato che «gli obiettivi Pt_3
invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del
11 superamento di un concorso generale» possono configurare una ragione oggettiva.
La Corte, in particolare, ha ricordato come la stessa Corte di Giustizia
abbia rimesso al giudice nazionale la verifica della effettiva sussistenza nel caso concreto delle predette ragioni fatte valere dallo Stato Italiano, sottolineando che detta verifica “non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto” e, pertanto,
“ove la norma che legittima la diversità di trattamento si leghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro,
dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto”.
Nel caso di specie, considerando i servizi pre-ruolo effettivamente svolti,
la ricorrente avrebbe maturato, al momento dell'immissione in ruolo,
un'anzianità di 10 anni, 7 mesi e 4 giorni, laddove con la ricostruzione
“ordinaria” sono stati riconosciuti 8 anni e 4 mesi e 22 giorni ai fini giuridici ed economici e 2 anni mesi 2 e giorni 12 ai soli fini economici
(corrispondenti alla quota di 1/3 degli anni successivi al quarto, che viene recuperata con il c.d. riallineamento ai sensi degli artt. 485 TU scuola e 4,
comma 3, DPR 399/98). Si tratta del c.d. abbattimento che opera in sede di ricostruzione della carriera ai fini dell'inquadramento contrattuale e che può determinare la predetta discriminazione. Deve quindi in base ai principi richiamati essere dichiarato il diritto della ricorrente alla data dell'immissione in ruolo dell'1 settembre 2009 all'inserimento nella posizione stipendiale 9-14 CCNL comparto scuola con riconoscimento di anni 10 mesi 7 giorni 10 ai fini giuridici ed economici.
12 La parte ricorrente ha sviluppato nel ricorso le differenze retributive maturate per effetto del riconoscimento iniziale di una posizione stipendiale inferiore. Tali crediti sono estinti per la prescrizione quinquennale, fatta eccezione per quelli maturati nell'anno scolastico
2021/22. Il , in via subordinata, seguendo il criterio indicato dalla CP_1
parte ricorrente ha calcolato in € 1587,42 lordi le somme dovute alla parte ricorrente. Non sono state computati ulteriori differenze successivamente a tale periodi, in quanto si è verificato il riallineamento con l'anzianità
preruolo effettiva mediante il recupero del periodo inizialmente valutato utile ai soli fini economici.
4. La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dell'anno 2013 anche ai fini della collocazione nella progressione economica è infondata. La
Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 13619 del 21.5.2025,
rimeditando un precedente orientamento, ha stabilito che l'annualità del
2013 non possa essere fatta valere anche ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
5. La soccombenza reciproca sui diversi capi della domanda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente, alla data dell'immissione in ruolo del 1 settembre 2009, all'inserimento nella posizione stipendiale 9-14 CCNL comparto scuola, con riconoscimento di 10 anni 7 mesi e 4 giorni di anzianità
ai fini giuridici ed economici;
13 2) condanna il convenuto al pagamento in favore della CP_1
ricorrente dei ratei arretrati conseguenti all'accertamento di cui al punto 1, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla data di notifica del ricorso, quantificati in euro € 1587,42 lordi oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo;
3) rigetta ogni altra domanda di cui al ricorso;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Verona, 19.6.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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