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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/05/2024, n. 9372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9372 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, nell'udienza del 29/05/2024 esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 22570 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], int. 15 (cod. fisc.
, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del C.F._1 presente atto, dall'avv. Luca Iacopini del Foro di Roma ( - C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 19, FAX n. 06-91710805
- opponente - contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., c.f. , con l'Avv. Alessandro Balestra P.IVA_1
- opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 6909 deo 20223
1 2
.
Causa trattenuta a sentenza, all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del ex art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 ter – 429 C.P.C. –
I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione.
II. In via preliminare il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per difetto irreversibile del contraddittorio: il ricorrente non ha fornito la prova cartacea né telematica dell'avvenuta notifica del ricorso in opposizione alla controparte, per cui la stessa deve ritenersi inesistente e non ne è consentita la rinnovazione (v. SS.UU. 20604/08), peraltro nemmeno invocata.
Il deposito del ricorso costituisce, invero, la fase iniziale di un procedimento che è idoneo a produrre effetti prodromici e preliminari suscettibili, tuttavia, di stabilizzazione soltanto in presenza di una valida vocatio in ius e non è possibile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso.
In senso simile si è altresì espressa la S.C., Cass. Civ.,
Sez. L, Sentenza n. 3251 del 05/03/2003).
2 3
Invero, nelle controversie soggette al rito del lavoro, quali sono quelle del rito locatizio in virtù del disposto di cui all'art. 447 bis c.p.c., la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte.
Nella fattispecie non trova, dunque, applicazione il disposto dell'art. 291
c.p.c., che opera nel diverso caso di nullità sanabile e non, già, in quello, come il presente, di inesistenza giuridica insanabile e di mancata presenza della parte, o di procuratore speciale, all'udienza originariamente fissata (v. sul punto, Cass. Civ., sezione lavoro n.3251 del 2003 secondo cui la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte. Tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio).
Tale conclusione non può, pertanto, mutare neppure alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del
27/01/2015), in quanto, secondo quanto sinora rilevato, l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non essendo parte ricorrente neppure comparsa all'udienza al fine di chiedere la concessione di un nuovo termine per eseguire la notifica.
3 4
Nell'ipotesi de qua agitur, nemmeno può invalere il disposto di cui all'art. 421 c.p.c. a mente del quale il giudice può concedere alle parti un termine per eliminare irregolarità diverse da quelle, appunto, insanabili.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio
2008 n. 20604) hanno espresso il seguente principio di diritto: "Nel rito del lavoro
l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione”.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile con sentenza, essendo l'ipotesi assimilabile a quella di cui all'art. 435 c.p.c. come modificato dalla Corte Costituzionale n. 15 del 1977 nonché dalle S.U. n. 20604 del 2008.
Al lume delle considerazioni che precedono, nella fattispecie, s'impone la declaratoria di improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che, per l'effetto, va dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
Nella valutazione pregiudiziale di rito resta assorbita qualsivoglia considerazione in ordine alle altre questioni comprimarie o subordinate, anche logicamente (v. in ogni caso, per i principi di economia processuale e di celerità costituzionalmente protette che fondano il criterio della “ragione più liquida”,
Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civili 29523/08 e S.U. Civili
24882/2008).
III. Le spese anticipate dalla parte ricorrente sono irripetibili.
La presente sentenza di puro rito e non recante trasferimento, condanna od accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non dovrebbe essere soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 8, tariffa parte I, allegata al
DPR 131/86 e ss. (v. anche risoluzione ministeriale 263/E del 21 settembre 2007,
4 5
secondo cui i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività delle parti o rinuncia dell'attore accettata dalla controparte, anche se vi sia liquidazione delle spese processuali. Risoluzione ministeriale 408/E del 30 ottobre
2008)
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione civile sesta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni diversa e contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, l'improcedibilità del giudizio di opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, n.4668 del 8l3emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 6909 r
- dichiara l'irripetibilità delle spese e delle competenze di giudizio di opposizione.
Così deciso in Roma 28/05/2024 ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, nell'udienza del 29/05/2024 esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 22570 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], int. 15 (cod. fisc.
, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del C.F._1 presente atto, dall'avv. Luca Iacopini del Foro di Roma ( - C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 19, FAX n. 06-91710805
- opponente - contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., c.f. , con l'Avv. Alessandro Balestra P.IVA_1
- opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 6909 deo 20223
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Causa trattenuta a sentenza, all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del ex art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 ter – 429 C.P.C. –
I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione.
II. In via preliminare il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per difetto irreversibile del contraddittorio: il ricorrente non ha fornito la prova cartacea né telematica dell'avvenuta notifica del ricorso in opposizione alla controparte, per cui la stessa deve ritenersi inesistente e non ne è consentita la rinnovazione (v. SS.UU. 20604/08), peraltro nemmeno invocata.
Il deposito del ricorso costituisce, invero, la fase iniziale di un procedimento che è idoneo a produrre effetti prodromici e preliminari suscettibili, tuttavia, di stabilizzazione soltanto in presenza di una valida vocatio in ius e non è possibile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso.
In senso simile si è altresì espressa la S.C., Cass. Civ.,
Sez. L, Sentenza n. 3251 del 05/03/2003).
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Invero, nelle controversie soggette al rito del lavoro, quali sono quelle del rito locatizio in virtù del disposto di cui all'art. 447 bis c.p.c., la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte.
Nella fattispecie non trova, dunque, applicazione il disposto dell'art. 291
c.p.c., che opera nel diverso caso di nullità sanabile e non, già, in quello, come il presente, di inesistenza giuridica insanabile e di mancata presenza della parte, o di procuratore speciale, all'udienza originariamente fissata (v. sul punto, Cass. Civ., sezione lavoro n.3251 del 2003 secondo cui la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte. Tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio).
Tale conclusione non può, pertanto, mutare neppure alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del
27/01/2015), in quanto, secondo quanto sinora rilevato, l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non essendo parte ricorrente neppure comparsa all'udienza al fine di chiedere la concessione di un nuovo termine per eseguire la notifica.
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Nell'ipotesi de qua agitur, nemmeno può invalere il disposto di cui all'art. 421 c.p.c. a mente del quale il giudice può concedere alle parti un termine per eliminare irregolarità diverse da quelle, appunto, insanabili.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio
2008 n. 20604) hanno espresso il seguente principio di diritto: "Nel rito del lavoro
l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione”.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile con sentenza, essendo l'ipotesi assimilabile a quella di cui all'art. 435 c.p.c. come modificato dalla Corte Costituzionale n. 15 del 1977 nonché dalle S.U. n. 20604 del 2008.
Al lume delle considerazioni che precedono, nella fattispecie, s'impone la declaratoria di improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che, per l'effetto, va dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
Nella valutazione pregiudiziale di rito resta assorbita qualsivoglia considerazione in ordine alle altre questioni comprimarie o subordinate, anche logicamente (v. in ogni caso, per i principi di economia processuale e di celerità costituzionalmente protette che fondano il criterio della “ragione più liquida”,
Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civili 29523/08 e S.U. Civili
24882/2008).
III. Le spese anticipate dalla parte ricorrente sono irripetibili.
La presente sentenza di puro rito e non recante trasferimento, condanna od accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non dovrebbe essere soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 8, tariffa parte I, allegata al
DPR 131/86 e ss. (v. anche risoluzione ministeriale 263/E del 21 settembre 2007,
4 5
secondo cui i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività delle parti o rinuncia dell'attore accettata dalla controparte, anche se vi sia liquidazione delle spese processuali. Risoluzione ministeriale 408/E del 30 ottobre
2008)
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione civile sesta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni diversa e contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, l'improcedibilità del giudizio di opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, n.4668 del 8l3emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 6909 r
- dichiara l'irripetibilità delle spese e delle competenze di giudizio di opposizione.
Così deciso in Roma 28/05/2024 ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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