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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 562/2020 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 18/9/2024 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), nato ad [...] l'[...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato ad AT (FR), in Piazza Garibaldi n. 30, presso lo studio dell'avv. Bernardo Montesano
Cancellara, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo
E
(c.f. ), nata ad [...] il [...], elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2 domiciliata a Sora (FR), in Piazza Palestro n. 4, presso lo studio dell'avv. Luca Costantini, dal quale
è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del 16/6/2020, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13/2/2020 il signor , premesso di aver sposato la SI Parte_1 CP_1
il 24/6/2001 ad AT (FR) secondo il rito concordatario e di aver avuto dalla donna i figli
[...]
e (nati, rispettivamente, il 31/7/2004 e il 23/5/2008), ha dedotto che il Tribunale Per_1 Per_2 di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi con sentenza non definitiva n. 189/2019 pubblicata il 12/2/2019. Ha fatto presente, inoltre, che dall'interruzione della convivenza i consorti non si sono più riconciliati e che la resistente nelle more ha raggiunto la piena indipendenza economica. Sul rilievo della definitiva interruzione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi l'istante ha chiesto che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e assuma i provvedimenti del caso in relazione agli altri aspetti della controversia.
***
Costituita con comparsa del 16/6/2020, la SI non si è opposta alla risoluzione del CP_1 vincolo di coniugio. Ha chiesto, nello stesso tempo, la sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa di separazione. Fatto salvo quanto precede, la resistente ha dato conto del prelevamento, ad opera del consorte, di centinaia di migliaia di euro dai depositi comuni e del disinteresse manifestato dall'uomo per le esigenze morali e materiali della moglie e dei figli, indotti di conseguenza a rifiutare la figura paterna. In forza di tali considerazioni la SI ha CP_1 chiesto, nell'ordine: l'addebito del divorzio in capo al marito;
l'affidamento condiviso di e Per_1
la loro collocazione nell'abitazione materna, sita ad AT (FR), di sua proprietà; la Per_2 divisione tra le parti delle citate risorse finanziarie, se rinvenute;
la condanna del signor al Pt_1 risarcimento dei danni non patrimoniali dipesi dalla violazione dei doveri matrimoniali (stimati in €
25.000,00 o nella diversa cifra dovuta), al versamento di un assegno adeguato per i bisogni del coniuge e della prole e alla restituzione della metà del denaro oggetto di eventuale appropriazione.
***
All'udienza presidenziale del 9/11/2020 il signor ha dichiarato di lavorare come Pt_1 metalmeccanico, di percepire stipendi pari a circa € 1.400,00 al mese, turni compresi, e di abitare in un immobile, appartenente ai familiari, in relazione al quale era tenuto a contribuire alle spese.
La SI per tutta risposta ha riferito di essere stata assunta con contratto part time per CP_1 un compenso di € 500,00 al mese e di essere rimasta ad abitare nell'immobile di sua proprietà.
In seguito è emerso che nell'ambito della separazione in via provvisoria erano stati disposti l'affidamento congiunto di e la loro collocazione insieme alla madre nella casa di Per_1 Per_2
AT (FR), l'obbligo per il signor , percettore degli assegni familiari, di contribuire alle CP_1 esigenze della moglie e dei figli versando € 150,00 al mese per la prima, € 250,00 al mese ciascuno per i secondi e l'accollo a carico dello stesso del 70% delle spese straordinarie inerenti alla prole.
Il 18/3/2021 il Presidente del Tribunale ha confermato quanto statuito nella causa concomitante.
Disposta la prosecuzione dell'istruttoria, con sentenza non definitiva n. 1376/2022, pubblicata in data 11/10/2022, il Collegio ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Negli scritti successivi i signori e hanno prodotto la pronuncia in forza della quale si Pt_1 CP_1
è conclusa la causa di separazione. Per effetto della sentenza n. 1690/2023, resa il 18/12/2023, il Tribunale di Cassino ha addebitato al ricorrente la sopraggiunta intollerabilità della convivenza.
Per il periodo compreso tra l'avvio del contenzioso e l'assunzione dei provvedimenti provvisori del procedimento di divorzio la SI ha ottenuto la condanna della controparte a versare € CP_1
200,00 al mese rivalutabili a titolo di mantenimento del coniuge, € 500,00 al mese rivalutabili per le necessità ordinarie di e e il 60% delle spese straordinarie occorrenti ai ragazzi. Per_1 Per_2
Avendo natura esclusivamente documentale, all'udienza del 18/9/2024 la controversia è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini richiamati dall'art. 190 c.p.c..
***
Delineati in tal modo gli elementi essenziali della lite, in via pregiudiziale si rileva che l'emissione della sentenza di divorzio implica che in questa sede non occorra statuire sul vincolo di coniugio.
Come stabilito anche nel provvedimento conclusivo della causa di separazione, esulano dall'oggetto del giudizio configurato dalle previsioni codicistiche applicabili ratione temporis, invece, gli accertamenti riguardanti le conseguenze sul piano risarcitorio della violazione, ad opera di taluno dei consorti, dei doveri di assistenza, fedeltà e collaborazione nascenti dal matrimonio e l'adozione di provvedimenti di condanna, pure invocati dalla SI , alla restituzione di somme di CP_1 denaro asseritamente sottratte senza autorizzazione dal coniuge tenuto a restituirle.
Si tratta, invero, di questioni che prima delle modifiche normative intervenute con d.lgs. n.
149/2022 e s.m.i. erano assoggettate a un rito differente da quello stabilito per la separazione e caratterizzate, pertanto, da un vincolo di connessione, rispetto alle cause ex art. 706 c.p.c., che non ne consentiva la trattazione assieme alle prime, nello stesso processo, ai sensi degli artt. 33
c.p.c. e 40 c.p.c. (tra le numerose pronunce emesse sul punto si rimanda a Cass. 8/9/2014, n.
18870, secondo cui “le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40 c.p.c, nel testo novellato dalla legge
26/11/1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" - artt. 31, 32, 34, 35 e 36, c.p.c. -, stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale”).
Del tutto inconferente appare, in ogni caso, il riferimento all'addebito del divorzio presente nelle articolazioni difensive della SI , non contemplato dalle attuali previsioni ordinamentali. CP_1
Non vi è luogo per provvedere neppure sull'affidamento della IG , ormai maggiorenne. Per_1
In assenza di circostanze idonee a giustificare una deroga al principio sancito dall'art. 337 ter, c.
2, c.c., deve essere confermato, per contro, l'affidamento condiviso di ai due genitori. Per_2
L'approssimarsi alla maggiore età del ragazzo, prossimo a compiere diciassette anni, rende inopportuna, nondimeno, una rigida regolamentazione dei turni di visita da riconoscere al padre.
E' pacifico che non autonomo al pari della sorella, sia rimasto a vivere con la resistente. Per_2
La SI continuerà ad abitare assieme al figlio nell'attuale immobile di residenza. CP_1
Il signor potrà frequentarlo ogni volta che ne avrà la possibilità rispettandone le inclinazioni. Pt_1
***
Sulle altre tematiche dibattute va ribadito che secondo l'orientamento giurisprudenziale preferibile
“la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo
i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (così testualmente in motivazione Cass. 28/2/2020, n. 5605).
Più in generale, per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. S.U. 11/7/2018, n. 18287; cfr. Cass.
30/10/2019, n. 27771, laddove si sottolinea che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche la natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile - venga finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”; cfr. in termini analoghi, tra le varie pronunce conformi, Cass. 28/2/2020, n. 5603 e Cass. 23/8/2021, n. 23318).
***
In coerenza con tali principi il Collegio ritiene che l'assegno divorzile possa essere attribuito.
Bisogna considerare, al riguardo, che nelle motivazioni della sentenza con la quale nel 2023 è stato definito il giudizio di separazione il Collegio si è pronunciato in materia di addebito ricostruendo nei termini di seguito riportati la condotta appropriativa posta in essere dal signor rilevante ai Pt_1 fini che qui interessano in funzione della ricostruzione della situazione economica del ricorrente:
“all'udienza presidenziale del 24/1/2018, nella memoria integrativa, alla prima udienza celebrata dal giudice istruttore dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori e nella memoria ex art. 183, c.
6, n. 1 c.p.c. il signor non ha replicato con alcuna deduzione specifica alle doglianze della Pt_1 consorte aventi ad oggetto l'appropriazione dei fondi confluiti sui conti correnti comuni, stimati in oltre € 360.000,00. Non vi è prova che negli anni antecedenti alla cessazione della convivenza la SI svolgesse attività di lavoro retribuita con carattere di continuità. Se ne trae CP_1 conferma nel fatto che il ricorrente sul punto non ha formulato deduzioni circostanziate.
Una simile condotta processuale, il riscontro, da parte della Guardia di Finanza di Sora (FR) - investita durante il processo dell'incarico di indagare sulle consistenze patrimoniali delle parti - dell'esecuzione di operazioni contabili sui propri conti correnti per circa € 200.000,00, compreso un prelevamento, nel dicembre del 2017, di € 100.000,00, e le testimonianze rese sulla gestione del denaro del nucleo familiare dalle signore e (rispettivamente, madre Persona_3 Persona_4
e sorella della resistente) lasciano presumere che il signor disposto, per sua stessa Pt_1 ammissione, a concedere alla moglie solo € 300,00 al mese per le necessità contingenti, abbia ridotto i congiunti in gravi ristrettezze economiche, fino a costringerli ad accettare l'ospitalità e il sostegno economico della famiglia materna, pur avendo la possibilità di gestire, oltre allo stipendio, una notevolissima quantità di denaro” (così testualmente si legge a pagina 4 del provvedimento).
Le stesse considerazioni in ordine alla gestione unilaterale del denaro comune possono essere riferite al procedimento di cui ci si occupa, non avendo il signor sollevato negli scritti Pt_1 immediatamente successivi alla costituzione della controparte alcuna contestazione circostanziata.
Dalla documentazione presente in atti è emerso, per il resto, che negli ultimi anni il ricorrente ha percepito presso la Icam Bruno Steel s.p.a. stipendi oscillanti in media tra € 1.400,00 e € 1.500,00.
Non risulta che il periodo di cassa integrazione del quale si fa menzione nella missiva allegata dal signor riguardante un arco temporale limitato a circa un mese, abbia inciso in maniera Pt_1 significativa sulle potenzialità reddituali dell'istante, sollevato per sua ammissione da oneri locatizi.
Altrettanto vale per la SI , proprietaria dell'immobile adibita ad abitazione principale. CP_1
Nelle motivazioni della sentenza emessa ad esito della separazione si osserva, sulla sua condizione economica, che “sebbene non possa dirsi ridotta allo stato prossimo alla povertà descritto nella comparsa del 29/12/2017, la resistente ha denotato una situazione patrimoniale assai meno florida
[rispetto al marito]. Dalla documentazione acquisita durante il processo emerge che negli stessi anni la SI è stata assunta presso la CV Costruzioni s.r.l., a decorrere dal 19/1/2019, CP_1 in forza di un contratto di lavoro a tempo parziale per il quale ha ricevuto uno stipendio di € 600,00 netti al mese. Appare ininfluente, per le motivazioni viste, l'altro rapporto di collaborazione instaurato con la trattandosi di relazione negoziale avviata il 2/3/2021, Controparte_2 nell'imminenza degli atti a decorrere dai quali non vi è luogo per provvedere. All'udienza presidenziale del 24/1/2018 la SI aveva ammesso di svolgere prestazioni precarie in CP_1 una pizzeria, a chiamata e, di regola, per un giorno alla settimana. Gli approfondimenti svolti dalla Guardia di Finanza attestano, in effetti, che nel 2018 l'interessata aveva dichiarato redditi da lavoro dipendente pari a € 4.553,58, destinati a incrementare nel biennio successivo a € 14.270,32 (nel
2019) e a € 10.637,84 (nel 2020). Se ne desume che i problemi di salute ai quali si allude nelle difese della resistente tra l'ottobre del 2017 e il marzo del 2021 non erano in grado di precluderle
l'attività lavorativa. Gli accertamenti tributari evidenziano, in ogni caso, la titolarità in capo alla SI della casa di AT (FR) e di diciassette terreni agricoli, in parte adibiti a bosco CP_1 ceduo, in parte a seminativo, nei Comuni di AT (FR), LI (FR) e SAIA UM (FR).
Sul conto corrente intestato alla resistente nel marzo del 2022 erano depositati, infine, circa €
13.000,00, a dimostrazione dell'attitudine della SI ad accumulare risparmi”. CP_1
Appaiono ininfluenti in sede di divorzio, per le ragioni viste, le considerazioni del giudice della separazione inerenti alla assai diversa entità delle risorse sulle quali possono contare gli ex coniugi, utili in quella sede a delineare i presupposti per il riconoscimento di un contributo economico –
l'assegno di mantenimento del coniuge – sul quale influisce il tenore di vita degli interessati.
Rilevano, al contrario, i passi della pronuncia dedicati alla capacità della SI di trovare CP_1 ulteriori occasioni di lavoro a partire dal 2021, senz'altro indicative dell'attitudine della donna, assieme alle consistenze patrimoniali evidenziate, di fronteggiare almeno in parte ai propri bisogni.
Non vi è prova che l'aggravamento delle condizioni di salute lamentato dalla resistente, ancora relativamente giovane, sia già in grado di precluderle lo svolgimento di ogni mansione lavorativa.
E' plausibile, tuttavia, che il tipo di malattia contratta (il riscontro di un carcinoma in base al certificato acquisito) possa condizionare le potenzialità occupazionali della SI CP_1 dimessasi in corso di causa da uno dei rapporti di lavoro instaurati dopo la fine della coabitazione.
Nell'atto di costituzione e negli scritti integrativi la resistente ha dedotto di aver effettuato rinunce a occasioni di impiego nell'interesse superiore della famiglia, connotata dalla presenza di due figli.
Si è dato atto degli apporti confluiti sui conti gestiti dal marito, suscettibili di rimborso nell'ambito di un diverso procedimento civile di cui allo stato non è consentito affermare la concreta utilità, non potendosi escludere condotte del signor volte a occultare il denaro sottratto. Pt_1
La nascita dei due figli, in questo quadro, può essere considerata un evento atto a limitare lo svolgimento di mansioni lavorative assimilabili, per contenuto professionale, a quelle che dopo la definitiva cessazione della convivenza la resistente avrebbe reperito con una certa continuità.
Se ne deduce che nella vicenda in esame sussistono i presupposti per l'attribuzione alla SI
dell'assegno di divorzio, destinato a integrare le ridotte (ma non azzerate) potenzialità CP_1 reddituali della richiedente e a compensarne gli sforzi profusi per il disciolto nucleo familiare.
Tenuto delle risultanze processuali e degli oneri di mantenimento della prole gravanti sul signor in coerenza con gli indirizzi giurisprudenziali visti alla resistente deve essere attribuito un Pt_1 contributo mensile pari a € 150,00 al mese rivalutabili di anno in anno sulla base degli indici Istat.
***
Per giurisprudenza consolidata nella determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli è necessario valutare comparativamente l'attitudine a produrre reddito dei coniugi, le rispettive
“sostanze”, il presumibile tenore di vita goduto dalla famiglia durante la convivenza in base ai redditi dei consorti e i tempi di permanenza della prole con i due genitori (Cass. 22/3/2005, n.
6197; cfr. pure Cass. 1/3/2018, n. 4811; Cass. 16/9/2020, n. 19299; Cass. 10/2/2023, n. 4145).
Valgono le considerazioni svolte in precedenza sulla situazione economica delle parti in causa.
Nel corso del procedimento è emerso che la IG , non ancora ventunenne, è studentessa Per_1 universitaria fuori sede presso l'Università di San Benedetto del Tronto (AP). La scelta d'intraprendere tale percorso formativo, portato avanti con diligenza e senza colpevole ritardo, denota la volontà della ragazza di voler pervenire ad un proficuo inserimento nel modo del lavoro. Tenuto conto di tale circostanza, della situazione economica delle parti, come sopra delineata, e delle accresciute esigenze di il Collegio è dell'avviso che vadano quantificati in € 300,00 Per_2
e in € 250,00 al mese rivalutabili gli assegni di mantenimento della prole spettanti alla madre.
Restano a carico del signor per il 60% gli esborsi straordinari concernenti i due ragazzi. Pt_1
Per il dettaglio dei singoli esborsi si richiama il Protocollo di recente approvato presso il Tribunale.
***
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 562/2020 del
R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara inammissibile la domanda di addebito del divorzio formulata da;
CP_1
➢ dichiara inammissibili le domande risarcitorie e restitutorie formulate da;
CP_1
➢ condanna a corrispondere a , entro il giorno cinque di ogni Parte_1 CP_1 mese, l'importo complessivo di € 150,00 al mese rivalutabili di anno in anno in base agli indici
Istat a titolo di assegno divorzile;
➢ dispone l'affidamento congiunto a e del figlio Parte_1 CP_1 Persona_5 con collocazione preferenziale presso la madre e facoltà per il padre di frequentarlo secondo le modalità individuate in motivazione;
➢ condanna a corrispondere a , entro il giorno cinque di ogni Parte_1 CP_1 mese, l'importo complessivo di € 300,00 al mese rivalutabili di anno in anno in base agli indici
Istat a titolo di mantenimento ordinario della IG;
Persona_6
➢ condanna a corrispondere a , entro il giorno cinque di ogni Parte_1 CP_1 mese, l'importo complessivo di € 250,00 al mese rivalutabili di anno in anno in base agli indici
Istat a titolo di mantenimento ordinario del figlio Persona_5
➢ pone a carico in misura del 60% e del 40%, rispettivamente, su e su Parte_1 CP_1
le spese straordinarie inerenti ai figli e
[...] Persona_6 Persona_5
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 4/2/2025
il Presidente est
Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 562/2020 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 18/9/2024 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), nato ad [...] l'[...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato ad AT (FR), in Piazza Garibaldi n. 30, presso lo studio dell'avv. Bernardo Montesano
Cancellara, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo
E
(c.f. ), nata ad [...] il [...], elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2 domiciliata a Sora (FR), in Piazza Palestro n. 4, presso lo studio dell'avv. Luca Costantini, dal quale
è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del 16/6/2020, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13/2/2020 il signor , premesso di aver sposato la SI Parte_1 CP_1
il 24/6/2001 ad AT (FR) secondo il rito concordatario e di aver avuto dalla donna i figli
[...]
e (nati, rispettivamente, il 31/7/2004 e il 23/5/2008), ha dedotto che il Tribunale Per_1 Per_2 di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi con sentenza non definitiva n. 189/2019 pubblicata il 12/2/2019. Ha fatto presente, inoltre, che dall'interruzione della convivenza i consorti non si sono più riconciliati e che la resistente nelle more ha raggiunto la piena indipendenza economica. Sul rilievo della definitiva interruzione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi l'istante ha chiesto che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e assuma i provvedimenti del caso in relazione agli altri aspetti della controversia.
***
Costituita con comparsa del 16/6/2020, la SI non si è opposta alla risoluzione del CP_1 vincolo di coniugio. Ha chiesto, nello stesso tempo, la sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa di separazione. Fatto salvo quanto precede, la resistente ha dato conto del prelevamento, ad opera del consorte, di centinaia di migliaia di euro dai depositi comuni e del disinteresse manifestato dall'uomo per le esigenze morali e materiali della moglie e dei figli, indotti di conseguenza a rifiutare la figura paterna. In forza di tali considerazioni la SI ha CP_1 chiesto, nell'ordine: l'addebito del divorzio in capo al marito;
l'affidamento condiviso di e Per_1
la loro collocazione nell'abitazione materna, sita ad AT (FR), di sua proprietà; la Per_2 divisione tra le parti delle citate risorse finanziarie, se rinvenute;
la condanna del signor al Pt_1 risarcimento dei danni non patrimoniali dipesi dalla violazione dei doveri matrimoniali (stimati in €
25.000,00 o nella diversa cifra dovuta), al versamento di un assegno adeguato per i bisogni del coniuge e della prole e alla restituzione della metà del denaro oggetto di eventuale appropriazione.
***
All'udienza presidenziale del 9/11/2020 il signor ha dichiarato di lavorare come Pt_1 metalmeccanico, di percepire stipendi pari a circa € 1.400,00 al mese, turni compresi, e di abitare in un immobile, appartenente ai familiari, in relazione al quale era tenuto a contribuire alle spese.
La SI per tutta risposta ha riferito di essere stata assunta con contratto part time per CP_1 un compenso di € 500,00 al mese e di essere rimasta ad abitare nell'immobile di sua proprietà.
In seguito è emerso che nell'ambito della separazione in via provvisoria erano stati disposti l'affidamento congiunto di e la loro collocazione insieme alla madre nella casa di Per_1 Per_2
AT (FR), l'obbligo per il signor , percettore degli assegni familiari, di contribuire alle CP_1 esigenze della moglie e dei figli versando € 150,00 al mese per la prima, € 250,00 al mese ciascuno per i secondi e l'accollo a carico dello stesso del 70% delle spese straordinarie inerenti alla prole.
Il 18/3/2021 il Presidente del Tribunale ha confermato quanto statuito nella causa concomitante.
Disposta la prosecuzione dell'istruttoria, con sentenza non definitiva n. 1376/2022, pubblicata in data 11/10/2022, il Collegio ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Negli scritti successivi i signori e hanno prodotto la pronuncia in forza della quale si Pt_1 CP_1
è conclusa la causa di separazione. Per effetto della sentenza n. 1690/2023, resa il 18/12/2023, il Tribunale di Cassino ha addebitato al ricorrente la sopraggiunta intollerabilità della convivenza.
Per il periodo compreso tra l'avvio del contenzioso e l'assunzione dei provvedimenti provvisori del procedimento di divorzio la SI ha ottenuto la condanna della controparte a versare € CP_1
200,00 al mese rivalutabili a titolo di mantenimento del coniuge, € 500,00 al mese rivalutabili per le necessità ordinarie di e e il 60% delle spese straordinarie occorrenti ai ragazzi. Per_1 Per_2
Avendo natura esclusivamente documentale, all'udienza del 18/9/2024 la controversia è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini richiamati dall'art. 190 c.p.c..
***
Delineati in tal modo gli elementi essenziali della lite, in via pregiudiziale si rileva che l'emissione della sentenza di divorzio implica che in questa sede non occorra statuire sul vincolo di coniugio.
Come stabilito anche nel provvedimento conclusivo della causa di separazione, esulano dall'oggetto del giudizio configurato dalle previsioni codicistiche applicabili ratione temporis, invece, gli accertamenti riguardanti le conseguenze sul piano risarcitorio della violazione, ad opera di taluno dei consorti, dei doveri di assistenza, fedeltà e collaborazione nascenti dal matrimonio e l'adozione di provvedimenti di condanna, pure invocati dalla SI , alla restituzione di somme di CP_1 denaro asseritamente sottratte senza autorizzazione dal coniuge tenuto a restituirle.
Si tratta, invero, di questioni che prima delle modifiche normative intervenute con d.lgs. n.
149/2022 e s.m.i. erano assoggettate a un rito differente da quello stabilito per la separazione e caratterizzate, pertanto, da un vincolo di connessione, rispetto alle cause ex art. 706 c.p.c., che non ne consentiva la trattazione assieme alle prime, nello stesso processo, ai sensi degli artt. 33
c.p.c. e 40 c.p.c. (tra le numerose pronunce emesse sul punto si rimanda a Cass. 8/9/2014, n.
18870, secondo cui “le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40 c.p.c, nel testo novellato dalla legge
26/11/1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" - artt. 31, 32, 34, 35 e 36, c.p.c. -, stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale”).
Del tutto inconferente appare, in ogni caso, il riferimento all'addebito del divorzio presente nelle articolazioni difensive della SI , non contemplato dalle attuali previsioni ordinamentali. CP_1
Non vi è luogo per provvedere neppure sull'affidamento della IG , ormai maggiorenne. Per_1
In assenza di circostanze idonee a giustificare una deroga al principio sancito dall'art. 337 ter, c.
2, c.c., deve essere confermato, per contro, l'affidamento condiviso di ai due genitori. Per_2
L'approssimarsi alla maggiore età del ragazzo, prossimo a compiere diciassette anni, rende inopportuna, nondimeno, una rigida regolamentazione dei turni di visita da riconoscere al padre.
E' pacifico che non autonomo al pari della sorella, sia rimasto a vivere con la resistente. Per_2
La SI continuerà ad abitare assieme al figlio nell'attuale immobile di residenza. CP_1
Il signor potrà frequentarlo ogni volta che ne avrà la possibilità rispettandone le inclinazioni. Pt_1
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Sulle altre tematiche dibattute va ribadito che secondo l'orientamento giurisprudenziale preferibile
“la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo
i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (così testualmente in motivazione Cass. 28/2/2020, n. 5605).
Più in generale, per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. S.U. 11/7/2018, n. 18287; cfr. Cass.
30/10/2019, n. 27771, laddove si sottolinea che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche la natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile - venga finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”; cfr. in termini analoghi, tra le varie pronunce conformi, Cass. 28/2/2020, n. 5603 e Cass. 23/8/2021, n. 23318).
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In coerenza con tali principi il Collegio ritiene che l'assegno divorzile possa essere attribuito.
Bisogna considerare, al riguardo, che nelle motivazioni della sentenza con la quale nel 2023 è stato definito il giudizio di separazione il Collegio si è pronunciato in materia di addebito ricostruendo nei termini di seguito riportati la condotta appropriativa posta in essere dal signor rilevante ai Pt_1 fini che qui interessano in funzione della ricostruzione della situazione economica del ricorrente:
“all'udienza presidenziale del 24/1/2018, nella memoria integrativa, alla prima udienza celebrata dal giudice istruttore dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori e nella memoria ex art. 183, c.
6, n. 1 c.p.c. il signor non ha replicato con alcuna deduzione specifica alle doglianze della Pt_1 consorte aventi ad oggetto l'appropriazione dei fondi confluiti sui conti correnti comuni, stimati in oltre € 360.000,00. Non vi è prova che negli anni antecedenti alla cessazione della convivenza la SI svolgesse attività di lavoro retribuita con carattere di continuità. Se ne trae CP_1 conferma nel fatto che il ricorrente sul punto non ha formulato deduzioni circostanziate.
Una simile condotta processuale, il riscontro, da parte della Guardia di Finanza di Sora (FR) - investita durante il processo dell'incarico di indagare sulle consistenze patrimoniali delle parti - dell'esecuzione di operazioni contabili sui propri conti correnti per circa € 200.000,00, compreso un prelevamento, nel dicembre del 2017, di € 100.000,00, e le testimonianze rese sulla gestione del denaro del nucleo familiare dalle signore e (rispettivamente, madre Persona_3 Persona_4
e sorella della resistente) lasciano presumere che il signor disposto, per sua stessa Pt_1 ammissione, a concedere alla moglie solo € 300,00 al mese per le necessità contingenti, abbia ridotto i congiunti in gravi ristrettezze economiche, fino a costringerli ad accettare l'ospitalità e il sostegno economico della famiglia materna, pur avendo la possibilità di gestire, oltre allo stipendio, una notevolissima quantità di denaro” (così testualmente si legge a pagina 4 del provvedimento).
Le stesse considerazioni in ordine alla gestione unilaterale del denaro comune possono essere riferite al procedimento di cui ci si occupa, non avendo il signor sollevato negli scritti Pt_1 immediatamente successivi alla costituzione della controparte alcuna contestazione circostanziata.
Dalla documentazione presente in atti è emerso, per il resto, che negli ultimi anni il ricorrente ha percepito presso la Icam Bruno Steel s.p.a. stipendi oscillanti in media tra € 1.400,00 e € 1.500,00.
Non risulta che il periodo di cassa integrazione del quale si fa menzione nella missiva allegata dal signor riguardante un arco temporale limitato a circa un mese, abbia inciso in maniera Pt_1 significativa sulle potenzialità reddituali dell'istante, sollevato per sua ammissione da oneri locatizi.
Altrettanto vale per la SI , proprietaria dell'immobile adibita ad abitazione principale. CP_1
Nelle motivazioni della sentenza emessa ad esito della separazione si osserva, sulla sua condizione economica, che “sebbene non possa dirsi ridotta allo stato prossimo alla povertà descritto nella comparsa del 29/12/2017, la resistente ha denotato una situazione patrimoniale assai meno florida
[rispetto al marito]. Dalla documentazione acquisita durante il processo emerge che negli stessi anni la SI è stata assunta presso la CV Costruzioni s.r.l., a decorrere dal 19/1/2019, CP_1 in forza di un contratto di lavoro a tempo parziale per il quale ha ricevuto uno stipendio di € 600,00 netti al mese. Appare ininfluente, per le motivazioni viste, l'altro rapporto di collaborazione instaurato con la trattandosi di relazione negoziale avviata il 2/3/2021, Controparte_2 nell'imminenza degli atti a decorrere dai quali non vi è luogo per provvedere. All'udienza presidenziale del 24/1/2018 la SI aveva ammesso di svolgere prestazioni precarie in CP_1 una pizzeria, a chiamata e, di regola, per un giorno alla settimana. Gli approfondimenti svolti dalla Guardia di Finanza attestano, in effetti, che nel 2018 l'interessata aveva dichiarato redditi da lavoro dipendente pari a € 4.553,58, destinati a incrementare nel biennio successivo a € 14.270,32 (nel
2019) e a € 10.637,84 (nel 2020). Se ne desume che i problemi di salute ai quali si allude nelle difese della resistente tra l'ottobre del 2017 e il marzo del 2021 non erano in grado di precluderle
l'attività lavorativa. Gli accertamenti tributari evidenziano, in ogni caso, la titolarità in capo alla SI della casa di AT (FR) e di diciassette terreni agricoli, in parte adibiti a bosco CP_1 ceduo, in parte a seminativo, nei Comuni di AT (FR), LI (FR) e SAIA UM (FR).
Sul conto corrente intestato alla resistente nel marzo del 2022 erano depositati, infine, circa €
13.000,00, a dimostrazione dell'attitudine della SI ad accumulare risparmi”. CP_1
Appaiono ininfluenti in sede di divorzio, per le ragioni viste, le considerazioni del giudice della separazione inerenti alla assai diversa entità delle risorse sulle quali possono contare gli ex coniugi, utili in quella sede a delineare i presupposti per il riconoscimento di un contributo economico –
l'assegno di mantenimento del coniuge – sul quale influisce il tenore di vita degli interessati.
Rilevano, al contrario, i passi della pronuncia dedicati alla capacità della SI di trovare CP_1 ulteriori occasioni di lavoro a partire dal 2021, senz'altro indicative dell'attitudine della donna, assieme alle consistenze patrimoniali evidenziate, di fronteggiare almeno in parte ai propri bisogni.
Non vi è prova che l'aggravamento delle condizioni di salute lamentato dalla resistente, ancora relativamente giovane, sia già in grado di precluderle lo svolgimento di ogni mansione lavorativa.
E' plausibile, tuttavia, che il tipo di malattia contratta (il riscontro di un carcinoma in base al certificato acquisito) possa condizionare le potenzialità occupazionali della SI CP_1 dimessasi in corso di causa da uno dei rapporti di lavoro instaurati dopo la fine della coabitazione.
Nell'atto di costituzione e negli scritti integrativi la resistente ha dedotto di aver effettuato rinunce a occasioni di impiego nell'interesse superiore della famiglia, connotata dalla presenza di due figli.
Si è dato atto degli apporti confluiti sui conti gestiti dal marito, suscettibili di rimborso nell'ambito di un diverso procedimento civile di cui allo stato non è consentito affermare la concreta utilità, non potendosi escludere condotte del signor volte a occultare il denaro sottratto. Pt_1
La nascita dei due figli, in questo quadro, può essere considerata un evento atto a limitare lo svolgimento di mansioni lavorative assimilabili, per contenuto professionale, a quelle che dopo la definitiva cessazione della convivenza la resistente avrebbe reperito con una certa continuità.
Se ne deduce che nella vicenda in esame sussistono i presupposti per l'attribuzione alla SI
dell'assegno di divorzio, destinato a integrare le ridotte (ma non azzerate) potenzialità CP_1 reddituali della richiedente e a compensarne gli sforzi profusi per il disciolto nucleo familiare.
Tenuto delle risultanze processuali e degli oneri di mantenimento della prole gravanti sul signor in coerenza con gli indirizzi giurisprudenziali visti alla resistente deve essere attribuito un Pt_1 contributo mensile pari a € 150,00 al mese rivalutabili di anno in anno sulla base degli indici Istat.
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Per giurisprudenza consolidata nella determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli è necessario valutare comparativamente l'attitudine a produrre reddito dei coniugi, le rispettive
“sostanze”, il presumibile tenore di vita goduto dalla famiglia durante la convivenza in base ai redditi dei consorti e i tempi di permanenza della prole con i due genitori (Cass. 22/3/2005, n.
6197; cfr. pure Cass. 1/3/2018, n. 4811; Cass. 16/9/2020, n. 19299; Cass. 10/2/2023, n. 4145).
Valgono le considerazioni svolte in precedenza sulla situazione economica delle parti in causa.
Nel corso del procedimento è emerso che la IG , non ancora ventunenne, è studentessa Per_1 universitaria fuori sede presso l'Università di San Benedetto del Tronto (AP). La scelta d'intraprendere tale percorso formativo, portato avanti con diligenza e senza colpevole ritardo, denota la volontà della ragazza di voler pervenire ad un proficuo inserimento nel modo del lavoro. Tenuto conto di tale circostanza, della situazione economica delle parti, come sopra delineata, e delle accresciute esigenze di il Collegio è dell'avviso che vadano quantificati in € 300,00 Per_2
e in € 250,00 al mese rivalutabili gli assegni di mantenimento della prole spettanti alla madre.
Restano a carico del signor per il 60% gli esborsi straordinari concernenti i due ragazzi. Pt_1
Per il dettaglio dei singoli esborsi si richiama il Protocollo di recente approvato presso il Tribunale.
***
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 562/2020 del
R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara inammissibile la domanda di addebito del divorzio formulata da;
CP_1
➢ dichiara inammissibili le domande risarcitorie e restitutorie formulate da;
CP_1
➢ condanna a corrispondere a , entro il giorno cinque di ogni Parte_1 CP_1 mese, l'importo complessivo di € 150,00 al mese rivalutabili di anno in anno in base agli indici
Istat a titolo di assegno divorzile;
➢ dispone l'affidamento congiunto a e del figlio Parte_1 CP_1 Persona_5 con collocazione preferenziale presso la madre e facoltà per il padre di frequentarlo secondo le modalità individuate in motivazione;
➢ condanna a corrispondere a , entro il giorno cinque di ogni Parte_1 CP_1 mese, l'importo complessivo di € 300,00 al mese rivalutabili di anno in anno in base agli indici
Istat a titolo di mantenimento ordinario della IG;
Persona_6
➢ condanna a corrispondere a , entro il giorno cinque di ogni Parte_1 CP_1 mese, l'importo complessivo di € 250,00 al mese rivalutabili di anno in anno in base agli indici
Istat a titolo di mantenimento ordinario del figlio Persona_5
➢ pone a carico in misura del 60% e del 40%, rispettivamente, su e su Parte_1 CP_1
le spese straordinarie inerenti ai figli e
[...] Persona_6 Persona_5
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 4/2/2025
il Presidente est
Virgilio Notari