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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/09/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Croci Corrado Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 92/2022 avente ad oggetto: fideiussione – contratti bancari promossa da:
(C.F. e P.I. , in persona del Vicepresidente Dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
quale procuratrice speciale di (C.F. ), elettivamente
[...] Parte_3 P.IVA_2 domiciliata presso l'Avv. Alessandro Audino, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Renato
Sardi per procura in atti;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Controparte_1 C.F._1
Tommaso Zucconi che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATO
E contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante, quale mandataria di CP_2 P.IVA_3
P.I. ); Controparte_3 P.IVA_4
pagina 1 di 12 APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza n. 432/2021 del Tribunale di
Novara, pubblicata in data 14.06.2021, mai notificata, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,
In via principale, nel merito:
Accogliere l'appello proposto da per i motivi meglio specificati in narrativa e Parte_1
riformare integralmente la sentenza n. 432/21 del Tribunale di Novara, accertando e dichiarando la legittimazione attiva sostanziale e processuale di quale cessionaria del credito oggetto di Parte_3
causa, ceduto da (già ; Controparte_3 Controparte_4 dichiarare ed accertare la sussistenza della prova dell'adempimento ex art. 2504 c.c. da parte della cedente in relazione al deposito tempestivo nel Registro delle imprese di Bologna Controparte_3 dell'atto di Fusione per incorporazione con Controparte_4 per l'effetto ed in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 653/16 del Tribunale di Novara, nonché tutte le domande ed eccezioni formulate dall'opponente , in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra Controparte_1 indicati e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, revocato con la sentenza impugnata, a valere quale titolo esecutivo a favore della cessionaria tramite la procuratrice speciale Parte_3
Parte_1
In via subordinata, nel merito: in totale ed integrale riforma della sentenza impugnata, accertata la legittimazione sostanziale e processuale della cessionaria del credito oggetto di causa e odierna appellante, rigettare l'opposizione proposta e le domande tutte formulate dall'opponente , in quanto infondate in fatto ed Controparte_1 in diritto, per tutti i motivi sopra indicati e per l'effetto condannare l'odierno appellato dall'opponente
, al pagamento del saldo del contratto di conto corrente n. 41265342, di cui Controparte_1 all'originario ricorso monitorio ovvero la diversa somma, minore o maggiore, che dovesse essere accertata in corso di giudizio.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa, del primo e del secondo grado di giudizio.
PER L'APPELLATO Controparte_1
pagina 2 di 12 Piaccia all'Ill.ma Corte adìta in via preliminare: ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., dichiarare inammissibili tutte le domande, difese ed eccezioni non espressamente riproposte da parte appellante con l'atto di citazione in appello, ivi compresa in particolare l'istanza di verificazione ex artt. 216 e seguenti c.p.c.; nel merito: respingere l'appello proposto da nella sua dichiarata qualità di Parte_1
procuratrice di - perché infondato e/o inammissibile per tutte le ragioni esposte in corso Parte_3
di causa - e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
in subordine, sempre nel merito: nella denegata ipotesi in cui questa Ecc.ma Corte dovesse ritenere fondato l'appello, nonché ove dovesse essere ritenuto sussistente, in tutto o in parte, il credito vantato da nella sua asserita qualità di successore a titolo particolare di nei Parte_3 Controparte_3 confronti dell'odierno appellato, rideterminare, alla luce della illegittimità degli addebiti relativi ad interessi e commissioni come indicata in corso di causa, il saldo dei rapporti di conto corrente indicati in narrativa e, per l'effetto, disporre la compensazione legale e/o giudiziale tra l'eventuale maggior credito originariamente vantato da ed il credito vantato da C.E.E.M. s.r.l.; Controparte_3
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 95/2024 questa Corte, pronunciando sull'appello proposto da
[...]
quale procuratrice speciale di avverso la sentenza del Tribunale di Novara Parte_1 Parte_3
n.432/2021 pubblicata il 14.6.2021, ha così statuito:
“ogni contraria istanza disattesa,
-in totale riforma della sentenza del Tribunale di Novara, dichiara che sussiste la legittimazione/titolarità di rappresentata da a intervenire, ex art.111 Parte_3 Parte_1
c.p.c. in qualità di cessionaria, e proporre impugnazione nel giudizio introdotto in primo grado con ricorso ingiuntivo dalla cedente dichiara che è effettivamente Controparte_3 Controparte_3
subentrata quale incorporante per fusione a nei rapporti bancari già intercorsi tra Controparte_4
l'incorporata e CEEM s.r.l. - poi fallita - e nella garanzia fideiussoria rilasciata apparentemente per la società da . Controparte_1
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa in istruttoria e sono state disposte ed espletate c.t.u. grafologica e c.t.u. tecnico-contabile.
pagina 3 di 12 Per quanto qui ancora interessa (avendo la sentenza non definitiva accolto il primo e il secondo motivo di appello), si riassume brevemente l'oggetto del contendere.
Con decreto ingiuntivo n. 653/2016 il Tribunale di Novara ha ingiunto ad quale Controparte_1
fideiussore di CEEM s.r.l., di pagare a mandataria di (già CP_2 Controparte_3 [...]
, la somma di € 657.251,24, oltre a interessi e spese del procedimento, quale saldo debitore CP_4
del conto corrente n.41265342 aperto da CEEM s.r.l. presso Controparte_4
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, disconoscendo la Controparte_1
sottoscrizione della fideiussione (doc. 6 della banca), del contratto di conto corrente 41265342 (doc. 4)
e del contratto di affidamento in conto corrente (doc. 5), ed eccependo (oltre alle questioni già decise con la sentenza non definitiva): l'assenza di documentazione sufficiente a provare il credito, essendo prodotto un saldaconto, non gli estratti conto e non i contratti;
che tra le parti vi erano numerosi rapporti di conto corrente, iniziati precedentemente al 1999; la nullità dei rapporti di conto corrente e degli affidamenti perché non stipulati per iscritto;
l'illegittima applicazione, in difetto di valida pattuizione scritta, di tassi di interesse superiori al tasso legale, di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della c.m.s. e di altre forme di remunerazione della messa a disposizione di fondi, di spese e commissioni;
la violazione della normativa in tema di usura;
l'illegittima variazione delle condizioni economiche;
che il conto n.41265342 era solo un “conto anticipi” privo di autonomia rispetto al c/c ordinario;
la violazione dell'art. 1251 c.c. e del principio di buona fede da parte della banca, con conseguente nullità o inefficacia della fideiussione o estinzione della stessa.
costituendosi, ha chiesto di rigettare l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo o CP_2 comunque condannando l'opponente al pagamento della somma dovuta, ha dichiarato di volersi avvalere dei documenti le cui sottoscrizioni erano state disconosciute e ha proposto istanza di verificazione;
ha rilevato che il contratto di c/c dedotto in causa era un rapporto autonomo rispetto agli altri ex adverso citati e non oggetto di causa, che era stata prodotta tutta la documentazione necessaria a provare esistenza ed entità del credito, che tutte le eccezioni di controparte erano infondate.
è intervenuta in giudizio in qualità di procuratrice speciale di quale Parte_1 Parte_3
cessionaria dei crediti oggetto di causa, aderendo alle difese di CP_2
Il Tribunale di Novara, con sentenza n. 432/2021, ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire e/o di carenza di titolarità del diritto in capo ad nonché di Controparte_3 inammissibilità dell'intervento di procuratrice speciale di con Parte_1 Parte_3
assorbimento delle questioni di merito;
ha quindi accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
ha ordinato la cancellazione a spese della convenuta delle ipoteche iscritte in forza di altro pagina 4 di 12 decreto ingiuntivo (n.1035/2011 del Tribunale di Ravenna); ha condannato la convenuta opposta e l'intervenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente.
quale procuratrice speciale di ha proposto appello avverso la Pt_1 Parte_1 Parte_3
sentenza, chiedendone la riforma per i motivi già accolti con la sentenza non definitiva e, nel merito, richiamando e riproponendo tutte le domande e le relative difese svolte in primo grado per contrastare l'opposizione di ha quindi chiesto di respingere domande ed eccezioni formulate Controparte_1 dall'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto, e di condannare al pagamento Controparte_1
del saldo del contratto di conto corrente n. 41265342 di cui all'originario ricorso monitorio o della diversa somma accertata, come da conclusioni sopra riportate.
costituendosi, ha chiesto di rigettare l'appello perché inammissibile o infondato, Controparte_1
confermando la sentenza di primo grado;
nel merito ha riproposto le difese svolte nel giudizio di primo grado, chiedendo di accertare che nulla era dovuto da parte sua o rideterminare il saldo dei rapporti di conto corrente indicati, anche disponendo compensazioni con crediti di CEEM s.r.l.; ha precisato le conclusioni sopra riportate. quale mandataria di nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, CP_2 Controparte_3
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
In parziale accoglimento dell'appello, viene condannato a corrispondere a Controparte_1 Parte_3
in persona della procuratrice speciale la somma di € 587.018,15 (in luogo di
[...] Parte_1
€ 657.251,24 domandata con il ricorso monitorio), oltre ad interessi legali dal 15.4.2016 (data del ricorso monitorio) al saldo, come da rideterminazione all'esito della c.t.u. tecnico-contabile.
L'importo costituisce il saldo, a debito del correntista, del conto corrente n.41265342 di cui CEEM s.r.l. era titolare presso poi aperto in data 2.5.2008 e chiuso in data Controparte_4 Controparte_3
10.11.2011 a seguito di recesso della banca, con riferimento al quale (socio unico e Controparte_1
amministratore unico della CEEM s.r.l., successivamente fallita) aveva prestato fideiussione del
25.10.2010 (fino a concorrenza dell'importo di € 1.500.000.00 per l'adempimento delle obbligazioni contratte e da contrarre dall'obbligata principale con la banca).
La banca ha fornito prova scritta del credito, mediante produzione del contratto di apertura del conto corrente n.41265342 del 2.5.2008, della fideiussione prestata da in data 25.10.2010, Controparte_1
del contratto di affidamento in conto corrente del 25.10.2008, della diffida ad adempiere con comunicazione di recesso e revoca da ogni affidamento, dell'estratto di saldo conto ex art. 50 TUB
(prodotto al fine dell'ottenimento del decreto ingiuntivo) e, nel giudizio di opposizione
(tempestivamente con la memoria ex art. 183 comma n.2 c.p.c., destinata alle deduzioni istruttorie e pagina 5 di 12 alle produzioni documentali, a fronte dell'eccezione dell'opponente relativa alla mancanza di prova scritta), degli estratti conto integrali per tutta la durata del rapporto (dall'apertura alla chiusura), degli scalari e dei prospetti di liquidazione trimestrali (per tutta la durata del rapporto, fatta eccezione per il secondo e terzo trimestre del 2008, come rilevato dal c.t.u., che ha però evidenziato che sulla scorta dei dati registrati negli estratti conto anteriore e posteriore, depositati senza soluzione di continuità anche per quei due periodi, è stato possibile verificare puntualmente il calcolo delle competenze registrate a debito del conto nei trimestri chiusi al 30 giugno e al 30 settembre 2008 e la corrispondenza con gli addebiti relativi sul conto;
dando atto di disporre di tutta la documentazione occorrente per la verifica domandata con il quesito peritale).
La documentazione è stata prodotta telematicamente in primo grado da e visionata dalle CP_2
parti, che non possono lamentare alcuna violazione del contraddittorio;
è visibile dalla Consolle del magistrato mediante richiamo del fascicolo di primo grado, trattandosi di depositi telematici;
ed è comunque stata poi ridepositata nel giudizio di appello da parte appellante, stante la contumacia di a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. impartito dalla Corte con ordinanza CP_2
6.2.2025 (e l'istanza ex art. 210 c.p.c. con riferimento alla documentazione contrattuale e agli estratti conto e scalari relativi a tutti i rapporti contrattuali intercorsi tra CEEM s.r.l. e la banca è stata formulata dallo stesso appellato). Sono quindi infondati i rilievi svolti dalla parte ribaditi in CP_1
comparsa conclusionale, in ordine all'inammissibilità delle produzioni documentali.
Relativamente alla fideiussione del 25.10.2010 (prodotta come doc. 6 da nel monitorio e nel CP_2
giudizio di primo grado), al contratto di apertura del conto corrente n.41265342 del 2.5.2008 (doc. 4) e al contrato di affidamento del 25.10.2008 (doc. 5), ha disconosciuto le sottoscrizioni Controparte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c..
A fronte dell'istanza di verificazione di parte creditrice, è stata disposta c.t.u. grafologica sugli originali, all'esito della quale questa Corte accerta che le scritture indicate sono state sottoscritte da
(in proprio quanto alla fideiussione e quale legale rappresentante di CEEM s.r.l. Controparte_1
quanto agli altri documenti).
La c.t.u. ha infatti riscontrato la riconducibilità delle sottoscrizioni apposte sui documenti disconosciuti alla mano autografa del sig. in particolare ha rilevato le firme in verifica “presentano Controparte_1 convergenze gestuali e formali” rispetto alle firme sicuramente autografe offerte e raccolte per la comparazione;
che “Gli elementi tecnici avallano la tesi di autografia estemporanea spontanea”, essendo le firme in verifica “state eseguite a mano libera con veste esteriore mossa in modo abituale”; che per il contesto delle caratteristiche gestuali e formali emerse, sono “escluse le ipotesi di: autografia pagina 6 di 12 difficultata/ occasionale, dissimulazione, imitazione di fantasia, imitazione a mano libera, imitazione lenta e pedissequa, ricalcolo e sinistrografia”.
La c.t.u. è stata correttamente svolta, mediante saggio grafico e comparazione con scritture certamente autentiche, e adeguatamente motivata;
questa Corte, rilevando che la c.t.p. dell'appellato non ha presentato osservazioni tecniche contrarie alla relazione peritale, ne condivide le conclusioni.
L'eccezione dell'appellato secondo cui controparte non ha riproposto in appello l'istanza di verificazione e le relative deduzioni istruttorie, così rinunciando ad avvalersi dei documenti oggetto di disconoscimento, è infondata.
Nel giudizio di primo grado, a fronte del disconoscimento, la banca (in comparsa di costituzione) ha dichiarato di volersi avvalere dei documenti in questione e ha proposto istanza di verificazione delle sottoscrizioni, riservandosi di indicare le scritture di comparazione e articolare i mezzi di prova nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.; ha quindi prodotto, previa autorizzazione del giudice, gli originali dei documenti, nonché le scritture di comparazione, chiedendo (nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2
c.p.c.) di ammettere c.t.u. grafologica;
nella memoria n. 3, ha precisato di non Controparte_1
opporsi alla richiesta di ammissione di c.t.u..
La causa non è poi stata istruita in primo grado e non si è dato luogo alla verificazione, in quanto il
Tribunale ha accolto le eccezioni preliminari (di carenza di legittimazione attiva/titolarità attiva del rapporto in capo a e di inammissibilità dell'intervento di Guber/Gaia SPV). Controparte_3
Con l'atto di appello parte appellante ha proposto motivi di gravame relativi alle questioni preliminari e, nel merito, “richiama e ripropone avanti alla Corte d'Appello tutte le domande di condanna dell'appellato svolte sia in fase monitoria che nella successiva opposizione e le relative difese svolte sia dalla cedente che dalla intervenuta per contrastare l'opposizione, da intendersi qui CP_3
integralmente richiamate e ritrascritte”; chiedendo nelle conclusioni di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo e tutte le domande ed eccezioni formulate dall'opponente in primo grado, confermando il decreto ingiuntivo o condannando controparte al pagamento del saldo del contratto di conto corrente di cui al ricorso monitorio o la diversa somma che dovesse essere accertata.
A fronte del disconoscimento ribadito dall'appellato con la comparsa di costituzione, alla prima udienza l'appellante ha contestato integralmente le difese di controparte e insistito per la riforma della sentenza come da atto di appello.
Come rilevato nella motivazione della sentenza non definitiva, a fronte del disconoscimento, parte creditrice ha instato - e insistito - per la verificazione.
Ha infatti richiamato (anche) l'istanza di verificazione svolta in primo grado e ha proposto domande che presuppongono l'autenticità dei documenti (cfr. Cass. civ. 7378/2025 sull'istanza di verificazione pagina 7 di 12 implicita) e implicano la volontà di avvalersene, non potendosi ravvisare alcuna implicita volontà di rinunciarvi.
A seguito dell'ordinanza di rimessione in istruttoria, in cui la Corte ha “rilevato che occorre procedere all'istruzione del merito della controversia, non esperita in primo grado per la soluzione della stessa su questioni preliminari diversamente valutate dalla Corte d'Appello con la sentenza non definitiva;
ritenuto opportuno, a tal fine, sentire le parti per fare il punto su tutte le questioni da considerare ancora controverse, individuando il contenuto delle posizioni contrapposte e le richieste istruttorie, ancora attuali, da valutare in concreto, prima di tutto in relazione al disconoscimento della sottoscrizione della fideiussione e alla richiesta verificazione della stessa”, all'udienza di comparizione delle parti ha Pt_1
esplicitamente insistito nell'istanza di verificazione.
Le scritture di comparazione erano già state acquisite al fascicolo di primo grado e sono state ridepositate in appello;
la c.t.u. grafologica, richiesta in primo grado e su cui il sig. aveva CP_1 precisato di non opporsi, può comunque essere disposta d'ufficio dal giudice.
I rilievi di inammissibilità della c.t.u. sono pertanto infondati.
Il contratto di conto corrente è stato rielaborato in sede di c.t.u. tecnico-contabile sulla base del quesito formulato con l'ordinanza 6.2.2025, a cui si rinvia integralmente quanto ai criteri di svolgimento delle analisi in ordine alla legittimità dei vari addebiti e in tema di usura, determinando il saldo passivo al
15.4.2016 (data del ricorso monitorio e della quantificazione del credito - in € 657.251,24 oltre interessi dal deposito del ricorso al saldo - ad opera della banca, come da estratto conto certificato ex art. 58
TUB) in € 587.018,15 (ipotesi 1 della relazione peritale).
La c.t.u. è stata correttamente svolta e adeguatamente motivata, anche con riferimento alle osservazioni presentate dai c.t.p. di entrambe le parti;
le conclusioni appaiono convincenti e vengono condivise da questa Corte.
Come emerge dalla c.t.u. e dalla documentazione prodotta:
-la capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata correttamente pattuita con il contratto di apertura del conto corrente ed è stata legittimamente applicata;
-l'apertura di credito temporanea del 25.10.2010 (doc. 5), concessa unicamente per anticipo fatture enti, di € 400.000,00 con tassi pattuiti pari a un TAN del 5,50% e TAE 5,61%, non è mai stata utilizzata;
-sono state concesse e utilizzate altre aperture di credito di fatto, senza pattuizione scritta, come si evince con chiarezza dall'esame degli scalari e dei prospetti di liquidazione;
in assenza di pattuizione scritta di interessi sono stati applicati, in sede di rielaborazione, interessi debitori al tasso ex art. 117
pagina 8 di 12 TUB (min. BOT); nei soli due casi di manifestazione di saldi attivi sono stati applicati i tassi sostitutivi ex art. 117 TIUB in misura pari ai tassi massimi dei BOT a 12 mesi;
-manca documentazione di comunicazioni della banca ai fini dell'esercizio della facoltà di variare condizioni economiche anche in sfavore del correntista con le comunicazioni e modalità ex art. 118
TUB, pur in presenza di pattuizione;
-la commissione di massimo scoperto non è stata pattuita per iscritto, sicché sono stati espunti tutti gli addebiti per tale commissione;
-non è stato riscontrato alcun superamento delle soglie di usura ex art. 108/1996, pertanto nessuna espunzione di competenze è stata operata a tale titolo.
Con specifico riferimento alle aperture di credito e all'applicazione, in sede di rielaborazione, del tasso ex art. 117 TUB per tutta la durata del rapporto (anche dopo il contratto scritto 25.10.2010), il c.t.u. ha illustrato (pagg. 17 anche in nota e 28/30) che le aperture di credito attivate sono altre e diverse da quella oggetto del contratto scritto, infatti:
-l'apertura oggetto del contratto 25.10.2010 è stata pattuita esclusivamente per “anticipo fatture enti”, per € 400.000,00 e tassi come sopra indicati;
-dall'esame degli estratti conto, scalari, prospetti di liquidazione, non risultano operazioni dal
25.10.2010 alla chiusura del conto rientranti nella categoria dei finanziamenti su anticipi fatture enti;
né vi è traccia dell'utilizzo di un fido di € 400.000,00;
-risulta invece accordato (prima e dopo il contratto del 25.10.2010) un fido di € 650.000,00 di categoria
1, probabilmente per elasticità di cassa (i documenti indicano espressamente la presenza di “fidi” sulla
“linea 1” con importo e tasso di interesse infrafido ed extrafido); e i tassi applicati sono diversi da quelli previsti nel contratto scritto, anche dopo il 25.10.2010 (essendo rilevati interessi maggiori);
-gli utilizzi, per tutto il tempo in esame, sono avvenuti con il riferimento costante e la saturazione (o quasi) del fido di € 650.000,00, di cui viene indicata la categoria 1, di solito identificativa di fidi per elasticità di cassa, incompatibili con l'apertura di credito del contratto 25.10.2010.
Poiché sono stati applicati interessi non pattuiti per iscritto, estranei all'accordo oggetto del contratto
25.10.2010, in sede di rielaborazione deve applicarsi il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB per tutta la durata del rapporto, anche successivamente al 25.10.2010, risultando corretta l'ipotesi 1 della relazione peritale (ipotesi ritenuta corretta anche dal c.t.u.) e non l'ipotesi 2 (elaborata dal c.t.u. solo per fornire alla Corte tutti i conteggi utili nel caso di adesione alla tesi del c.t.p. di parte appellante, secondo cui dal
25.10.2010 dovrebbe farsi applicazione del tasso indicato in contratto).
Sull'importo di € 587.018,15 sono dovuti gli interessi legali dal 15.4.2016 al saldo.
pagina 9 di 12 E' infondata la deduzione dell'appellato secondo cui il conto n.41265342 sarebbe un “conto anticipi”, indisponibile, privo di autonomia rispetto al conto corrente di appoggio utilizzato per la normale operatività, ovvero il c/c n.1071836 stipulato precedentemente e di cui non è stata prodotta alcuna documentazione;
sicché non potrebbe esserne calcolato il saldo, non scindibile da quello del conto corrente a cui è collegato.
Il contratto scritto del 2.5.2008 (doc. 4) è, come si evince dal chiaro e inequivoco tenore letterale, un contratto di apertura di conto corrente ordinario di corrispondenza, non un conto anticipi.
Il c.t.u. ha rilevato sul punto che: il rapporto è stato contrattualizzato come conto corrente ordinario di corrispondenza e come tale è stato gestito per tutta la sua durata;
il conto corrente operava in modalità promiscua ed era correlato ad aperture di credito di cui non vi è il contratto scritto;
quasi tutte le operazioni attive e passive, esclusi pochi addebiti di commissioni o spese, sono consiste in disposizioni per giroconto a favore del, o di provenienza dal, conto corrente n. 1071836, sicché lo scoperto finale è in sostanza generato dall'eccedenza di uscite rispetto alle entrate di tale conto;
appare non impossibile che, oltre ai giri di somme tra i diversi conti della CEEM s.r.l., il conto sia servito anche per operazioni di anticipo su fatture, o comunque possa essere stato interessato indirettamente da operazioni del genere poste in essere su altri conti della stessa società; resta tuttavia indiscutibile che il rapporto rivestiva una propria precisa autonomia contrattuale e contabile e che le disposizioni di giroconto (che andavano probabilmente almeno in parte a compensare operazioni effettuate su altri c/c della stessa società) sono state disposte dal soggetto che godeva di poteri di firma o comunque operava sul c/c stesso, indipendentemente dalle gestioni degli altri c/c contropartita dei giroconti attivi e passivi in questione.
La prospettazione dell'appellato è pertanto infondata e risulta inconferente il richiamo della pronuncia
Cass. civ. 14321/2022, relativa a fattispecie (conto anticipi non operativo rappresentante una mera evidenza contabile) diversa da quella in esame.
Le ulteriori deduzioni svolte dal sig. con l'opposizione a decreto ingiuntivo, in ordine agli CP_1 ulteriori rapporti tra le parti, al comportamento contrario a buona fede e in violazione dell'art. 1251 c.c. della banca, a compensazioni tra rispettivi crediti, sono infondate.
Il c.t.u. ha evidenziato che le produzioni documentali relative ad altri conti tra CEEM s.r.l. e la banca è frammentaria, non consente alcun tipo di analisi sistematica circa la natura, l'operatività e possibili correlazioni operative con il c/c oggetto di causa, degli esiti finali e di ipotetici indebiti maturati su tali rapporti;
si tratta di documenti inutili sia per la frammentarietà sia per la mancanza di ogni informazione sulle finalità, facilitazioni creditizie, modalità di funzionamento e natura dei rapporti precariamente documentati, in assenza tra l'altro di qualsiasi carteggio contrattuale riferibile ad essi.
pagina 10 di 12 Non è provato alcun credito di CEEM s.r.l. da compensare.
Né risulta provata una condotta della banca in violazione dell'art. 1251 c.c. o del principio di buona fede, dovendosi ribadire che il conto oggetto di causa non era un conto anticipi privo di autonomia ed evidenziare che oltre che fideiussore, era socio unico nonché amministratore unico Controparte_1 dell'obbligata principale CEEM s.r.l. (poi fallita), pertanto a conoscenza dei rapporti bancari e della situazione economico-patrimoniale della società.
Tenendo conto dell'esito complessivo della causa, le spese di lite di primo grado e del presente giudizio d'appello vengono compensate tra le parti nella misura di 1/5 (tenuto conto che il ricorso monitorio è stato chiesto dalla banca per l'importo di € 657.251,24 oltre interessi, mentre a seguito della decurtazione di addebiti illegittimi e della rielaborazione del conto il credito è di € 587.018,15 oltre interessi); per la restante quota dei 4/5 le spese sono poste a carico della parte soccombente CP_1
in misura assolutamente prevalente (essendo soccombente sulle eccezioni preliminari, sulla verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, sull'eccezione di mancanza di contratto e di documentazione ed essendo riconosciuto debitore di € 587.018,15 oltre interessi).
Le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 520.000,01 a € 1.000.000,00) e dell'attività svolta, nei seguenti importi, corrispondenti ai valori medi (tranne che per la fase istruttoria del primo grado, per cui vengono riconosciuti i valori minimi, essendo state depositate memorie istruttorie ma non svolta c.t.u. o istruttoria orale): per il primo grado € 23.937,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese,
CPA e IVA se dovuta;
per il grado d'appello € 24.908,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, rimborso degli esposti documentati di € 2.556,00, CPA e IVA se dovuta;
in dispositivo vengono indicate le quote dei 4/5 a carico di Controparte_1
Le spese della c.t.u. tecnico-contabile, liquidate con separato provvedimento, vengono poste definitivamente a carico della parte per i 4/5 e a carico dell'appellante per 1/5. CP_1
Le spese della c.t.u. grafologica, liquidate con separato provvedimento, vengono poste definitivamente a carico integrale di che vi ha dato luogo disconoscendo sottoscrizioni risultate poi Controparte_1
autentiche.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale procuratrice speciale di Parte_1 Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Novara n.432/2021 pubblicata il 14.6.2021,
[...]
pagina 11 di 12 dato atto della pronuncia della sentenza non definitiva n. 95/2024, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado,
-dichiara tenuto e condanna l'appellato a corrispondere all'appellante Controparte_1 Parte_3 in persona della procuratrice speciale la somma di € 587.018,15, con gli interessi Parte_1
legali dal 15.4.2016 al saldo;
-compensa tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado nella misura di 1/5 e condanna
[...]
al pagamento della restante quota dei 4/5 delle spese processuali a favore di CP_1 Parte_3
in persona della procuratrice speciale quota che liquida in € 19.149,60 per Parte_1
compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Compensa tra le parti le spese di lite del giudizio di appello nella misura di 1/5 e condanna
[...]
al pagamento della restante quota dei 4/5 delle spese processuali a favore di CP_1 Parte_3
in persona della procuratrice speciale quota che liquida in € 19.926,40 per Parte_1
compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, al rimborso degli esposti per € 2.044,80, CPA ed IVA se dovuta.
Pone le spese della c.t.u. tecnico-contabile, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico della parte per i 4/5 e a carico dell'appellante per 1/5. CP_1
Pone le spese della c.t.u. grafologica, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico integrale di Controparte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 19.9.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Croci Corrado Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 92/2022 avente ad oggetto: fideiussione – contratti bancari promossa da:
(C.F. e P.I. , in persona del Vicepresidente Dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
quale procuratrice speciale di (C.F. ), elettivamente
[...] Parte_3 P.IVA_2 domiciliata presso l'Avv. Alessandro Audino, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Renato
Sardi per procura in atti;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Controparte_1 C.F._1
Tommaso Zucconi che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATO
E contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante, quale mandataria di CP_2 P.IVA_3
P.I. ); Controparte_3 P.IVA_4
pagina 1 di 12 APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza n. 432/2021 del Tribunale di
Novara, pubblicata in data 14.06.2021, mai notificata, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,
In via principale, nel merito:
Accogliere l'appello proposto da per i motivi meglio specificati in narrativa e Parte_1
riformare integralmente la sentenza n. 432/21 del Tribunale di Novara, accertando e dichiarando la legittimazione attiva sostanziale e processuale di quale cessionaria del credito oggetto di Parte_3
causa, ceduto da (già ; Controparte_3 Controparte_4 dichiarare ed accertare la sussistenza della prova dell'adempimento ex art. 2504 c.c. da parte della cedente in relazione al deposito tempestivo nel Registro delle imprese di Bologna Controparte_3 dell'atto di Fusione per incorporazione con Controparte_4 per l'effetto ed in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 653/16 del Tribunale di Novara, nonché tutte le domande ed eccezioni formulate dall'opponente , in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra Controparte_1 indicati e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, revocato con la sentenza impugnata, a valere quale titolo esecutivo a favore della cessionaria tramite la procuratrice speciale Parte_3
Parte_1
In via subordinata, nel merito: in totale ed integrale riforma della sentenza impugnata, accertata la legittimazione sostanziale e processuale della cessionaria del credito oggetto di causa e odierna appellante, rigettare l'opposizione proposta e le domande tutte formulate dall'opponente , in quanto infondate in fatto ed Controparte_1 in diritto, per tutti i motivi sopra indicati e per l'effetto condannare l'odierno appellato dall'opponente
, al pagamento del saldo del contratto di conto corrente n. 41265342, di cui Controparte_1 all'originario ricorso monitorio ovvero la diversa somma, minore o maggiore, che dovesse essere accertata in corso di giudizio.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa, del primo e del secondo grado di giudizio.
PER L'APPELLATO Controparte_1
pagina 2 di 12 Piaccia all'Ill.ma Corte adìta in via preliminare: ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., dichiarare inammissibili tutte le domande, difese ed eccezioni non espressamente riproposte da parte appellante con l'atto di citazione in appello, ivi compresa in particolare l'istanza di verificazione ex artt. 216 e seguenti c.p.c.; nel merito: respingere l'appello proposto da nella sua dichiarata qualità di Parte_1
procuratrice di - perché infondato e/o inammissibile per tutte le ragioni esposte in corso Parte_3
di causa - e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
in subordine, sempre nel merito: nella denegata ipotesi in cui questa Ecc.ma Corte dovesse ritenere fondato l'appello, nonché ove dovesse essere ritenuto sussistente, in tutto o in parte, il credito vantato da nella sua asserita qualità di successore a titolo particolare di nei Parte_3 Controparte_3 confronti dell'odierno appellato, rideterminare, alla luce della illegittimità degli addebiti relativi ad interessi e commissioni come indicata in corso di causa, il saldo dei rapporti di conto corrente indicati in narrativa e, per l'effetto, disporre la compensazione legale e/o giudiziale tra l'eventuale maggior credito originariamente vantato da ed il credito vantato da C.E.E.M. s.r.l.; Controparte_3
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 95/2024 questa Corte, pronunciando sull'appello proposto da
[...]
quale procuratrice speciale di avverso la sentenza del Tribunale di Novara Parte_1 Parte_3
n.432/2021 pubblicata il 14.6.2021, ha così statuito:
“ogni contraria istanza disattesa,
-in totale riforma della sentenza del Tribunale di Novara, dichiara che sussiste la legittimazione/titolarità di rappresentata da a intervenire, ex art.111 Parte_3 Parte_1
c.p.c. in qualità di cessionaria, e proporre impugnazione nel giudizio introdotto in primo grado con ricorso ingiuntivo dalla cedente dichiara che è effettivamente Controparte_3 Controparte_3
subentrata quale incorporante per fusione a nei rapporti bancari già intercorsi tra Controparte_4
l'incorporata e CEEM s.r.l. - poi fallita - e nella garanzia fideiussoria rilasciata apparentemente per la società da . Controparte_1
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa in istruttoria e sono state disposte ed espletate c.t.u. grafologica e c.t.u. tecnico-contabile.
pagina 3 di 12 Per quanto qui ancora interessa (avendo la sentenza non definitiva accolto il primo e il secondo motivo di appello), si riassume brevemente l'oggetto del contendere.
Con decreto ingiuntivo n. 653/2016 il Tribunale di Novara ha ingiunto ad quale Controparte_1
fideiussore di CEEM s.r.l., di pagare a mandataria di (già CP_2 Controparte_3 [...]
, la somma di € 657.251,24, oltre a interessi e spese del procedimento, quale saldo debitore CP_4
del conto corrente n.41265342 aperto da CEEM s.r.l. presso Controparte_4
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, disconoscendo la Controparte_1
sottoscrizione della fideiussione (doc. 6 della banca), del contratto di conto corrente 41265342 (doc. 4)
e del contratto di affidamento in conto corrente (doc. 5), ed eccependo (oltre alle questioni già decise con la sentenza non definitiva): l'assenza di documentazione sufficiente a provare il credito, essendo prodotto un saldaconto, non gli estratti conto e non i contratti;
che tra le parti vi erano numerosi rapporti di conto corrente, iniziati precedentemente al 1999; la nullità dei rapporti di conto corrente e degli affidamenti perché non stipulati per iscritto;
l'illegittima applicazione, in difetto di valida pattuizione scritta, di tassi di interesse superiori al tasso legale, di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della c.m.s. e di altre forme di remunerazione della messa a disposizione di fondi, di spese e commissioni;
la violazione della normativa in tema di usura;
l'illegittima variazione delle condizioni economiche;
che il conto n.41265342 era solo un “conto anticipi” privo di autonomia rispetto al c/c ordinario;
la violazione dell'art. 1251 c.c. e del principio di buona fede da parte della banca, con conseguente nullità o inefficacia della fideiussione o estinzione della stessa.
costituendosi, ha chiesto di rigettare l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo o CP_2 comunque condannando l'opponente al pagamento della somma dovuta, ha dichiarato di volersi avvalere dei documenti le cui sottoscrizioni erano state disconosciute e ha proposto istanza di verificazione;
ha rilevato che il contratto di c/c dedotto in causa era un rapporto autonomo rispetto agli altri ex adverso citati e non oggetto di causa, che era stata prodotta tutta la documentazione necessaria a provare esistenza ed entità del credito, che tutte le eccezioni di controparte erano infondate.
è intervenuta in giudizio in qualità di procuratrice speciale di quale Parte_1 Parte_3
cessionaria dei crediti oggetto di causa, aderendo alle difese di CP_2
Il Tribunale di Novara, con sentenza n. 432/2021, ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire e/o di carenza di titolarità del diritto in capo ad nonché di Controparte_3 inammissibilità dell'intervento di procuratrice speciale di con Parte_1 Parte_3
assorbimento delle questioni di merito;
ha quindi accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
ha ordinato la cancellazione a spese della convenuta delle ipoteche iscritte in forza di altro pagina 4 di 12 decreto ingiuntivo (n.1035/2011 del Tribunale di Ravenna); ha condannato la convenuta opposta e l'intervenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente.
quale procuratrice speciale di ha proposto appello avverso la Pt_1 Parte_1 Parte_3
sentenza, chiedendone la riforma per i motivi già accolti con la sentenza non definitiva e, nel merito, richiamando e riproponendo tutte le domande e le relative difese svolte in primo grado per contrastare l'opposizione di ha quindi chiesto di respingere domande ed eccezioni formulate Controparte_1 dall'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto, e di condannare al pagamento Controparte_1
del saldo del contratto di conto corrente n. 41265342 di cui all'originario ricorso monitorio o della diversa somma accertata, come da conclusioni sopra riportate.
costituendosi, ha chiesto di rigettare l'appello perché inammissibile o infondato, Controparte_1
confermando la sentenza di primo grado;
nel merito ha riproposto le difese svolte nel giudizio di primo grado, chiedendo di accertare che nulla era dovuto da parte sua o rideterminare il saldo dei rapporti di conto corrente indicati, anche disponendo compensazioni con crediti di CEEM s.r.l.; ha precisato le conclusioni sopra riportate. quale mandataria di nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, CP_2 Controparte_3
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
In parziale accoglimento dell'appello, viene condannato a corrispondere a Controparte_1 Parte_3
in persona della procuratrice speciale la somma di € 587.018,15 (in luogo di
[...] Parte_1
€ 657.251,24 domandata con il ricorso monitorio), oltre ad interessi legali dal 15.4.2016 (data del ricorso monitorio) al saldo, come da rideterminazione all'esito della c.t.u. tecnico-contabile.
L'importo costituisce il saldo, a debito del correntista, del conto corrente n.41265342 di cui CEEM s.r.l. era titolare presso poi aperto in data 2.5.2008 e chiuso in data Controparte_4 Controparte_3
10.11.2011 a seguito di recesso della banca, con riferimento al quale (socio unico e Controparte_1
amministratore unico della CEEM s.r.l., successivamente fallita) aveva prestato fideiussione del
25.10.2010 (fino a concorrenza dell'importo di € 1.500.000.00 per l'adempimento delle obbligazioni contratte e da contrarre dall'obbligata principale con la banca).
La banca ha fornito prova scritta del credito, mediante produzione del contratto di apertura del conto corrente n.41265342 del 2.5.2008, della fideiussione prestata da in data 25.10.2010, Controparte_1
del contratto di affidamento in conto corrente del 25.10.2008, della diffida ad adempiere con comunicazione di recesso e revoca da ogni affidamento, dell'estratto di saldo conto ex art. 50 TUB
(prodotto al fine dell'ottenimento del decreto ingiuntivo) e, nel giudizio di opposizione
(tempestivamente con la memoria ex art. 183 comma n.2 c.p.c., destinata alle deduzioni istruttorie e pagina 5 di 12 alle produzioni documentali, a fronte dell'eccezione dell'opponente relativa alla mancanza di prova scritta), degli estratti conto integrali per tutta la durata del rapporto (dall'apertura alla chiusura), degli scalari e dei prospetti di liquidazione trimestrali (per tutta la durata del rapporto, fatta eccezione per il secondo e terzo trimestre del 2008, come rilevato dal c.t.u., che ha però evidenziato che sulla scorta dei dati registrati negli estratti conto anteriore e posteriore, depositati senza soluzione di continuità anche per quei due periodi, è stato possibile verificare puntualmente il calcolo delle competenze registrate a debito del conto nei trimestri chiusi al 30 giugno e al 30 settembre 2008 e la corrispondenza con gli addebiti relativi sul conto;
dando atto di disporre di tutta la documentazione occorrente per la verifica domandata con il quesito peritale).
La documentazione è stata prodotta telematicamente in primo grado da e visionata dalle CP_2
parti, che non possono lamentare alcuna violazione del contraddittorio;
è visibile dalla Consolle del magistrato mediante richiamo del fascicolo di primo grado, trattandosi di depositi telematici;
ed è comunque stata poi ridepositata nel giudizio di appello da parte appellante, stante la contumacia di a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. impartito dalla Corte con ordinanza CP_2
6.2.2025 (e l'istanza ex art. 210 c.p.c. con riferimento alla documentazione contrattuale e agli estratti conto e scalari relativi a tutti i rapporti contrattuali intercorsi tra CEEM s.r.l. e la banca è stata formulata dallo stesso appellato). Sono quindi infondati i rilievi svolti dalla parte ribaditi in CP_1
comparsa conclusionale, in ordine all'inammissibilità delle produzioni documentali.
Relativamente alla fideiussione del 25.10.2010 (prodotta come doc. 6 da nel monitorio e nel CP_2
giudizio di primo grado), al contratto di apertura del conto corrente n.41265342 del 2.5.2008 (doc. 4) e al contrato di affidamento del 25.10.2008 (doc. 5), ha disconosciuto le sottoscrizioni Controparte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c..
A fronte dell'istanza di verificazione di parte creditrice, è stata disposta c.t.u. grafologica sugli originali, all'esito della quale questa Corte accerta che le scritture indicate sono state sottoscritte da
(in proprio quanto alla fideiussione e quale legale rappresentante di CEEM s.r.l. Controparte_1
quanto agli altri documenti).
La c.t.u. ha infatti riscontrato la riconducibilità delle sottoscrizioni apposte sui documenti disconosciuti alla mano autografa del sig. in particolare ha rilevato le firme in verifica “presentano Controparte_1 convergenze gestuali e formali” rispetto alle firme sicuramente autografe offerte e raccolte per la comparazione;
che “Gli elementi tecnici avallano la tesi di autografia estemporanea spontanea”, essendo le firme in verifica “state eseguite a mano libera con veste esteriore mossa in modo abituale”; che per il contesto delle caratteristiche gestuali e formali emerse, sono “escluse le ipotesi di: autografia pagina 6 di 12 difficultata/ occasionale, dissimulazione, imitazione di fantasia, imitazione a mano libera, imitazione lenta e pedissequa, ricalcolo e sinistrografia”.
La c.t.u. è stata correttamente svolta, mediante saggio grafico e comparazione con scritture certamente autentiche, e adeguatamente motivata;
questa Corte, rilevando che la c.t.p. dell'appellato non ha presentato osservazioni tecniche contrarie alla relazione peritale, ne condivide le conclusioni.
L'eccezione dell'appellato secondo cui controparte non ha riproposto in appello l'istanza di verificazione e le relative deduzioni istruttorie, così rinunciando ad avvalersi dei documenti oggetto di disconoscimento, è infondata.
Nel giudizio di primo grado, a fronte del disconoscimento, la banca (in comparsa di costituzione) ha dichiarato di volersi avvalere dei documenti in questione e ha proposto istanza di verificazione delle sottoscrizioni, riservandosi di indicare le scritture di comparazione e articolare i mezzi di prova nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.; ha quindi prodotto, previa autorizzazione del giudice, gli originali dei documenti, nonché le scritture di comparazione, chiedendo (nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2
c.p.c.) di ammettere c.t.u. grafologica;
nella memoria n. 3, ha precisato di non Controparte_1
opporsi alla richiesta di ammissione di c.t.u..
La causa non è poi stata istruita in primo grado e non si è dato luogo alla verificazione, in quanto il
Tribunale ha accolto le eccezioni preliminari (di carenza di legittimazione attiva/titolarità attiva del rapporto in capo a e di inammissibilità dell'intervento di Guber/Gaia SPV). Controparte_3
Con l'atto di appello parte appellante ha proposto motivi di gravame relativi alle questioni preliminari e, nel merito, “richiama e ripropone avanti alla Corte d'Appello tutte le domande di condanna dell'appellato svolte sia in fase monitoria che nella successiva opposizione e le relative difese svolte sia dalla cedente che dalla intervenuta per contrastare l'opposizione, da intendersi qui CP_3
integralmente richiamate e ritrascritte”; chiedendo nelle conclusioni di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo e tutte le domande ed eccezioni formulate dall'opponente in primo grado, confermando il decreto ingiuntivo o condannando controparte al pagamento del saldo del contratto di conto corrente di cui al ricorso monitorio o la diversa somma che dovesse essere accertata.
A fronte del disconoscimento ribadito dall'appellato con la comparsa di costituzione, alla prima udienza l'appellante ha contestato integralmente le difese di controparte e insistito per la riforma della sentenza come da atto di appello.
Come rilevato nella motivazione della sentenza non definitiva, a fronte del disconoscimento, parte creditrice ha instato - e insistito - per la verificazione.
Ha infatti richiamato (anche) l'istanza di verificazione svolta in primo grado e ha proposto domande che presuppongono l'autenticità dei documenti (cfr. Cass. civ. 7378/2025 sull'istanza di verificazione pagina 7 di 12 implicita) e implicano la volontà di avvalersene, non potendosi ravvisare alcuna implicita volontà di rinunciarvi.
A seguito dell'ordinanza di rimessione in istruttoria, in cui la Corte ha “rilevato che occorre procedere all'istruzione del merito della controversia, non esperita in primo grado per la soluzione della stessa su questioni preliminari diversamente valutate dalla Corte d'Appello con la sentenza non definitiva;
ritenuto opportuno, a tal fine, sentire le parti per fare il punto su tutte le questioni da considerare ancora controverse, individuando il contenuto delle posizioni contrapposte e le richieste istruttorie, ancora attuali, da valutare in concreto, prima di tutto in relazione al disconoscimento della sottoscrizione della fideiussione e alla richiesta verificazione della stessa”, all'udienza di comparizione delle parti ha Pt_1
esplicitamente insistito nell'istanza di verificazione.
Le scritture di comparazione erano già state acquisite al fascicolo di primo grado e sono state ridepositate in appello;
la c.t.u. grafologica, richiesta in primo grado e su cui il sig. aveva CP_1 precisato di non opporsi, può comunque essere disposta d'ufficio dal giudice.
I rilievi di inammissibilità della c.t.u. sono pertanto infondati.
Il contratto di conto corrente è stato rielaborato in sede di c.t.u. tecnico-contabile sulla base del quesito formulato con l'ordinanza 6.2.2025, a cui si rinvia integralmente quanto ai criteri di svolgimento delle analisi in ordine alla legittimità dei vari addebiti e in tema di usura, determinando il saldo passivo al
15.4.2016 (data del ricorso monitorio e della quantificazione del credito - in € 657.251,24 oltre interessi dal deposito del ricorso al saldo - ad opera della banca, come da estratto conto certificato ex art. 58
TUB) in € 587.018,15 (ipotesi 1 della relazione peritale).
La c.t.u. è stata correttamente svolta e adeguatamente motivata, anche con riferimento alle osservazioni presentate dai c.t.p. di entrambe le parti;
le conclusioni appaiono convincenti e vengono condivise da questa Corte.
Come emerge dalla c.t.u. e dalla documentazione prodotta:
-la capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata correttamente pattuita con il contratto di apertura del conto corrente ed è stata legittimamente applicata;
-l'apertura di credito temporanea del 25.10.2010 (doc. 5), concessa unicamente per anticipo fatture enti, di € 400.000,00 con tassi pattuiti pari a un TAN del 5,50% e TAE 5,61%, non è mai stata utilizzata;
-sono state concesse e utilizzate altre aperture di credito di fatto, senza pattuizione scritta, come si evince con chiarezza dall'esame degli scalari e dei prospetti di liquidazione;
in assenza di pattuizione scritta di interessi sono stati applicati, in sede di rielaborazione, interessi debitori al tasso ex art. 117
pagina 8 di 12 TUB (min. BOT); nei soli due casi di manifestazione di saldi attivi sono stati applicati i tassi sostitutivi ex art. 117 TIUB in misura pari ai tassi massimi dei BOT a 12 mesi;
-manca documentazione di comunicazioni della banca ai fini dell'esercizio della facoltà di variare condizioni economiche anche in sfavore del correntista con le comunicazioni e modalità ex art. 118
TUB, pur in presenza di pattuizione;
-la commissione di massimo scoperto non è stata pattuita per iscritto, sicché sono stati espunti tutti gli addebiti per tale commissione;
-non è stato riscontrato alcun superamento delle soglie di usura ex art. 108/1996, pertanto nessuna espunzione di competenze è stata operata a tale titolo.
Con specifico riferimento alle aperture di credito e all'applicazione, in sede di rielaborazione, del tasso ex art. 117 TUB per tutta la durata del rapporto (anche dopo il contratto scritto 25.10.2010), il c.t.u. ha illustrato (pagg. 17 anche in nota e 28/30) che le aperture di credito attivate sono altre e diverse da quella oggetto del contratto scritto, infatti:
-l'apertura oggetto del contratto 25.10.2010 è stata pattuita esclusivamente per “anticipo fatture enti”, per € 400.000,00 e tassi come sopra indicati;
-dall'esame degli estratti conto, scalari, prospetti di liquidazione, non risultano operazioni dal
25.10.2010 alla chiusura del conto rientranti nella categoria dei finanziamenti su anticipi fatture enti;
né vi è traccia dell'utilizzo di un fido di € 400.000,00;
-risulta invece accordato (prima e dopo il contratto del 25.10.2010) un fido di € 650.000,00 di categoria
1, probabilmente per elasticità di cassa (i documenti indicano espressamente la presenza di “fidi” sulla
“linea 1” con importo e tasso di interesse infrafido ed extrafido); e i tassi applicati sono diversi da quelli previsti nel contratto scritto, anche dopo il 25.10.2010 (essendo rilevati interessi maggiori);
-gli utilizzi, per tutto il tempo in esame, sono avvenuti con il riferimento costante e la saturazione (o quasi) del fido di € 650.000,00, di cui viene indicata la categoria 1, di solito identificativa di fidi per elasticità di cassa, incompatibili con l'apertura di credito del contratto 25.10.2010.
Poiché sono stati applicati interessi non pattuiti per iscritto, estranei all'accordo oggetto del contratto
25.10.2010, in sede di rielaborazione deve applicarsi il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB per tutta la durata del rapporto, anche successivamente al 25.10.2010, risultando corretta l'ipotesi 1 della relazione peritale (ipotesi ritenuta corretta anche dal c.t.u.) e non l'ipotesi 2 (elaborata dal c.t.u. solo per fornire alla Corte tutti i conteggi utili nel caso di adesione alla tesi del c.t.p. di parte appellante, secondo cui dal
25.10.2010 dovrebbe farsi applicazione del tasso indicato in contratto).
Sull'importo di € 587.018,15 sono dovuti gli interessi legali dal 15.4.2016 al saldo.
pagina 9 di 12 E' infondata la deduzione dell'appellato secondo cui il conto n.41265342 sarebbe un “conto anticipi”, indisponibile, privo di autonomia rispetto al conto corrente di appoggio utilizzato per la normale operatività, ovvero il c/c n.1071836 stipulato precedentemente e di cui non è stata prodotta alcuna documentazione;
sicché non potrebbe esserne calcolato il saldo, non scindibile da quello del conto corrente a cui è collegato.
Il contratto scritto del 2.5.2008 (doc. 4) è, come si evince dal chiaro e inequivoco tenore letterale, un contratto di apertura di conto corrente ordinario di corrispondenza, non un conto anticipi.
Il c.t.u. ha rilevato sul punto che: il rapporto è stato contrattualizzato come conto corrente ordinario di corrispondenza e come tale è stato gestito per tutta la sua durata;
il conto corrente operava in modalità promiscua ed era correlato ad aperture di credito di cui non vi è il contratto scritto;
quasi tutte le operazioni attive e passive, esclusi pochi addebiti di commissioni o spese, sono consiste in disposizioni per giroconto a favore del, o di provenienza dal, conto corrente n. 1071836, sicché lo scoperto finale è in sostanza generato dall'eccedenza di uscite rispetto alle entrate di tale conto;
appare non impossibile che, oltre ai giri di somme tra i diversi conti della CEEM s.r.l., il conto sia servito anche per operazioni di anticipo su fatture, o comunque possa essere stato interessato indirettamente da operazioni del genere poste in essere su altri conti della stessa società; resta tuttavia indiscutibile che il rapporto rivestiva una propria precisa autonomia contrattuale e contabile e che le disposizioni di giroconto (che andavano probabilmente almeno in parte a compensare operazioni effettuate su altri c/c della stessa società) sono state disposte dal soggetto che godeva di poteri di firma o comunque operava sul c/c stesso, indipendentemente dalle gestioni degli altri c/c contropartita dei giroconti attivi e passivi in questione.
La prospettazione dell'appellato è pertanto infondata e risulta inconferente il richiamo della pronuncia
Cass. civ. 14321/2022, relativa a fattispecie (conto anticipi non operativo rappresentante una mera evidenza contabile) diversa da quella in esame.
Le ulteriori deduzioni svolte dal sig. con l'opposizione a decreto ingiuntivo, in ordine agli CP_1 ulteriori rapporti tra le parti, al comportamento contrario a buona fede e in violazione dell'art. 1251 c.c. della banca, a compensazioni tra rispettivi crediti, sono infondate.
Il c.t.u. ha evidenziato che le produzioni documentali relative ad altri conti tra CEEM s.r.l. e la banca è frammentaria, non consente alcun tipo di analisi sistematica circa la natura, l'operatività e possibili correlazioni operative con il c/c oggetto di causa, degli esiti finali e di ipotetici indebiti maturati su tali rapporti;
si tratta di documenti inutili sia per la frammentarietà sia per la mancanza di ogni informazione sulle finalità, facilitazioni creditizie, modalità di funzionamento e natura dei rapporti precariamente documentati, in assenza tra l'altro di qualsiasi carteggio contrattuale riferibile ad essi.
pagina 10 di 12 Non è provato alcun credito di CEEM s.r.l. da compensare.
Né risulta provata una condotta della banca in violazione dell'art. 1251 c.c. o del principio di buona fede, dovendosi ribadire che il conto oggetto di causa non era un conto anticipi privo di autonomia ed evidenziare che oltre che fideiussore, era socio unico nonché amministratore unico Controparte_1 dell'obbligata principale CEEM s.r.l. (poi fallita), pertanto a conoscenza dei rapporti bancari e della situazione economico-patrimoniale della società.
Tenendo conto dell'esito complessivo della causa, le spese di lite di primo grado e del presente giudizio d'appello vengono compensate tra le parti nella misura di 1/5 (tenuto conto che il ricorso monitorio è stato chiesto dalla banca per l'importo di € 657.251,24 oltre interessi, mentre a seguito della decurtazione di addebiti illegittimi e della rielaborazione del conto il credito è di € 587.018,15 oltre interessi); per la restante quota dei 4/5 le spese sono poste a carico della parte soccombente CP_1
in misura assolutamente prevalente (essendo soccombente sulle eccezioni preliminari, sulla verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, sull'eccezione di mancanza di contratto e di documentazione ed essendo riconosciuto debitore di € 587.018,15 oltre interessi).
Le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 520.000,01 a € 1.000.000,00) e dell'attività svolta, nei seguenti importi, corrispondenti ai valori medi (tranne che per la fase istruttoria del primo grado, per cui vengono riconosciuti i valori minimi, essendo state depositate memorie istruttorie ma non svolta c.t.u. o istruttoria orale): per il primo grado € 23.937,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese,
CPA e IVA se dovuta;
per il grado d'appello € 24.908,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, rimborso degli esposti documentati di € 2.556,00, CPA e IVA se dovuta;
in dispositivo vengono indicate le quote dei 4/5 a carico di Controparte_1
Le spese della c.t.u. tecnico-contabile, liquidate con separato provvedimento, vengono poste definitivamente a carico della parte per i 4/5 e a carico dell'appellante per 1/5. CP_1
Le spese della c.t.u. grafologica, liquidate con separato provvedimento, vengono poste definitivamente a carico integrale di che vi ha dato luogo disconoscendo sottoscrizioni risultate poi Controparte_1
autentiche.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale procuratrice speciale di Parte_1 Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Novara n.432/2021 pubblicata il 14.6.2021,
[...]
pagina 11 di 12 dato atto della pronuncia della sentenza non definitiva n. 95/2024, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado,
-dichiara tenuto e condanna l'appellato a corrispondere all'appellante Controparte_1 Parte_3 in persona della procuratrice speciale la somma di € 587.018,15, con gli interessi Parte_1
legali dal 15.4.2016 al saldo;
-compensa tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado nella misura di 1/5 e condanna
[...]
al pagamento della restante quota dei 4/5 delle spese processuali a favore di CP_1 Parte_3
in persona della procuratrice speciale quota che liquida in € 19.149,60 per Parte_1
compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Compensa tra le parti le spese di lite del giudizio di appello nella misura di 1/5 e condanna
[...]
al pagamento della restante quota dei 4/5 delle spese processuali a favore di CP_1 Parte_3
in persona della procuratrice speciale quota che liquida in € 19.926,40 per Parte_1
compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, al rimborso degli esposti per € 2.044,80, CPA ed IVA se dovuta.
Pone le spese della c.t.u. tecnico-contabile, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico della parte per i 4/5 e a carico dell'appellante per 1/5. CP_1
Pone le spese della c.t.u. grafologica, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico integrale di Controparte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 19.9.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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