Ordinanza presidenziale 20 giugno 2023
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 02/04/2026, n. 6145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6145 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06145/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02833/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2833 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Globus Medical Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Vaiano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio 3;
contro
Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Lommar S.r.l., Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara – Arcispedale S. Anna, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previo accoglimento dell’unita istanza cautelare,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- della Determinazione (e relativo allegato) n. 24300 del 12 dicembre 2022 della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE della Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” (doc. 1), comunicata con nota del 13 dicembre 2022 prot. 1226260 (doc. 2), nella parte i cui prevede che la ricorrente sia tenuta a versare alla Regione Emilia-Romagna la somma complessiva di euro 194.048,05;
- del D.M. 06 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15/09/2022, adottato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha: certificato il superamento del tetto della spesa per dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascun anno come risultanti dal modello CE consolidato regionale alla voce BA0210 – Dispositivi medici del modello di rilevazione del conto economico” (doc. 3); - del D.M. del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. il 26/10/2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” con il quale sono definite le modalità procedurali per la definizione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, in applicazione dell'articolo 18, comma l del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (doc. 4); - per quanto possa occorrere, dell’Accordo, atto di repertorio numero 181 CSR del 7 novembre 2019, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (doc.
5).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GLOBUS MEDICAL ITALY S.R.L. il 25\3\2025:
per l’annullamento,
- della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, recante “Ottemperanza alla Sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 la dott.ssa NI RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Collegio,
Considerato che il difensore di parte ricorrente, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, per l’intervenuto versamento della quota del 25% ivi prevista;
Considerato che l’art. 7 del D.L. n. 95/2025 dispone che “Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni ((e delle province autonome di Trento e di Bolzano)), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite”;
Considerato che, pertanto, non resta che prendere atto della predetta circostanza ai fini della declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Considerato, infine, che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
NI RA, Primo Referendario, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI RA | TI RU |
IL SEGRETARIO