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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/11/2024, n. 3011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3011 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3900/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
----------- TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Silvia GAVIOLI, presso il cui studio, in Bologna, via Petrarca n. 2, è elettivamente domiciliato RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
, assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Maria Elena GUARINI, C.F._2 presso il cui studio in Bologna, Galleria Cavour n. 2, è elettivamente domiciliata RESISTENTE
*** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
*** CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da ricorso:
“In via principale nel merito Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio e a favore di Persona_1 CP_1
come statuito con sentenza del Tribunale di Bologna n.2407\2019, pubblicata il 7 novembre
[...]
2019,sussitendo i presupposti di legge per la revoca, a far data dall'introduzione della mediazione o dal deposito del presente ricorso;
Revocare l'assegnazione della casa familiare ex art 337 sexies c.c., in comproprietà pro-indiviso con la sig.ra , attualmente assegnata come disposto con sentenza del Tribunale di Bologna CP_1
n.2407\2019, pubblicata il 7 novembre 2019;
In via istruttoria con ogni più ampia riserva;
In ogni caso con vittoria di spese legali oltre accessori di legge”.
pagina 1 di 4 La resistente ha concluso come da memoria di costituzione:
“Si chiede il rigetto di tutte le domande di parte ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio e dall'unione sono CP_1 Parte_1 nati e , rispettivamente di 35 e 27 anni. Per_2 Per_1
Con sentenza n. 1460/18 del 10 aprile 2018 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti. Con la successiva pronuncia n. 2407/19, pubblicata il 7 novembre 2019, sono state decise le domande accessorie e in particolare è stata disposta la revoca dell'obbligo in capo al padre di provvedere al mantenimento del primogenito, è stata assegnata alla signora la casa familiare sita in via Arienti n. 12 a Bologna ed è stato previsto CP_1 che il padre versasse un contributo di 375,00 euro per il mantenimento ordinario di
, oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie. Per_1
*** Con ricorso depositato il 18 marzo 2024 il signor ha chiesto la revoca PT dell'assegno di mantenimento per il figlio secondogenito stabilito a suo carico e dell'assegnazione della casa familiare alla signora . CP_1
A sostegno delle sue istanze ha esposto che , nato nel 1997, lavora come Per_1 programmatore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, apprendistato professionalizzante, presso la “Next s.r.l.” ed è dunque economicamente indipendente. Ha aggiunto che in ogni caso il giovane si è diplomato nel 2017 al Liceo Scientifico, non si è mai iscritto all'università e dunque ha avuto ben sette anni di tempo dalla fine del percorso scolastico per rendersi autonomo. Ha sottolineato che egli si è trasferito a Kingston con la sua attuale moglie e non può svolgere la sua attività professionale di architetto, nonché che deve provvedere al mantenimento della sua terzogenita, Per_3 nata nel 2012. Si è costituita in giudizio la signora , che ha chiesto il rigetto delle domande CP_1 di controparte. A supporto delle sue istanze ha sottolineato che dopo la maturità scientifica si Per_1
è iscritto alla facoltà triennale di informatica, che peraltro la lasciato nel 2019, durante il secondo anno, a causa di seri problemi di salute. Ha osservato che dal 15 settembre 2022 il figlio ha iniziato un apprendistato con scadenza il 15 settembre 2025. Nell'udienza del 29 ottobre 2024 la Giudice ha invitato le parti a discutere la causa e, all'esito, ha rimesso alla decisione del Collegio.
***
Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la pagina 2 di 4 formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20); Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 20 marzo 2024.
La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
*** Ciò posto si può passare all'esame delle domande sottoposte all'esame del Collegio. Come noto, secondo la pressochè costante giurisprudenza della Suprema Corte
“il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (cfr., per tutte, Cass., Sez. I, ordinanza 17183 del 14 agosto 2020; nello stesso senso, vedasi Cass., Sez. I, sentenza 27904 del 13 ottobre 2021). La Suprema Corte ha altresì precisato che “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (cfr. Cass., Sez. 6-1, ordinanza n.5088 del 5 marzo 2018). Orbene, nel caso in esame dalle allegazioni delle parti è emerso che dal 15 settembre
2022 il loro secondogenito , diplomatosi al liceo scientifico nel 2017, si è iscritto Per_1 all'Università di Bologna negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019, abbandonando gli studi nel corso del secondo anno. Dal 15 settembre 2022 è occupato con contratto di apprendistato professionalizzante avente scadenza il 15 settembre 2025 presso la “Next s.r.l.”. Si deve pertanto concludere che non è rimasto inattivo, ma ha cercato Per_1 dapprima di completare la sua formazione con studi universitari e poi ha trovato un impiego, anche se come apprendista. Il contratto di apprendistato professionalizzante, a differenza di quello ordinario ha una lunga durata temporale (3 o 5 anni) e la finalità di formare il dipendente per renderlo in grado di prestare la propria attività nell'azienda. Pertanto, l'assunzione al termine del contratto costituisce una eventualità molto probabile (e con probabilità crescente tanto più aumenta il periodo in cui l'apprendista ha lavorato) dato che l'impresa ha effettuato un investimento nella formazione del giovane proprio per poterlo inserire nell'azienda. Tuttavia, nel caso di specie il ricorrente non ha dimostrato l'entità del compenso percepito dal figlio. In particolare, non può essere giudicata sufficiente a provare l'ammontare dell'emolumento l'affermazione resa dalla signora nell'udienza del 29 ottobre CP_1
pagina 3 di 4 2024 secondo cui ella avrebbe sentito dire al fratello che guadagna 1.600,00 euro Per_1 al mese. Si tratta infatti di una propalazione per sentito dire, non confermata da alcuna emergenza probatoria oggettiva e apprezzabilmente certa.
Il Collegio condivide la recente pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. I, ordinanza 35494 del 19 dicembre 2023) secondo cui la tipologia di contratto di lavoro di apprendistato non consente di considerare un figlio economicamente autosufficiente, qualora non siano stati provati una serie di parametri tra cui l'importo del reddito percepito e dunque non sia possibile stabilire se l'emolumento ricevuto sia “non solo proporzionato e sufficiente, ma anche idoneo ad assicurare la sua autosufficienza economica”. Ne discende che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per ritenere che sia stabilmente inserito nel mercato del lavoro con un reddito adeguato e, di Per_1 conseguenza, per la revoca del contributo paterno al suo mantenimento ordinario e straordinario. Tuttavia, la circostanza che -a differenza che all'epoca dell'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti- il secondogenito dei litiganti ha un impiego e dunque riceve uno stipendio (anche se di ammontare non conosciuto) impone di ridurre l'entità dell'assegno di mantenimento paterno a 50,00 euro mensili. A tale proposito, in particolare, va evidenziato che non osta a tale previsione il fatto che il signor PT abbia domandato solo la revoca, e non la riduzione, del contributo a suo carico, atteso che deve ritenersi che quest'ultima statuizione sia compresa in quella maggiore, avanzata dal ricorrente. Non essendo dimostrato che sia economicamente autosufficiente ed essendo Per_1 incontestato che abita ancora con la madre nella ex casa familiare, deve essere altresì respinta la richiesta di revoca dell'assegnazione della stessa alla signora . CP_1
Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, data la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
a parziale modifica del decreto n. 2407/2019 pubblicata il 7 novembre 2019: 1) con decorso dalla domanda riduce l'entità del contributo a carico di PT er il mantenimento ordinario del secondogenito a 50,00 euro mensili;
[...] Per_1
2) conferma per il resto la suddetta sentenza;
3) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 12 novembre 2024.
La Giudice est.
dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
----------- TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Silvia GAVIOLI, presso il cui studio, in Bologna, via Petrarca n. 2, è elettivamente domiciliato RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
, assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Maria Elena GUARINI, C.F._2 presso il cui studio in Bologna, Galleria Cavour n. 2, è elettivamente domiciliata RESISTENTE
*** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
*** CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da ricorso:
“In via principale nel merito Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio e a favore di Persona_1 CP_1
come statuito con sentenza del Tribunale di Bologna n.2407\2019, pubblicata il 7 novembre
[...]
2019,sussitendo i presupposti di legge per la revoca, a far data dall'introduzione della mediazione o dal deposito del presente ricorso;
Revocare l'assegnazione della casa familiare ex art 337 sexies c.c., in comproprietà pro-indiviso con la sig.ra , attualmente assegnata come disposto con sentenza del Tribunale di Bologna CP_1
n.2407\2019, pubblicata il 7 novembre 2019;
In via istruttoria con ogni più ampia riserva;
In ogni caso con vittoria di spese legali oltre accessori di legge”.
pagina 1 di 4 La resistente ha concluso come da memoria di costituzione:
“Si chiede il rigetto di tutte le domande di parte ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio e dall'unione sono CP_1 Parte_1 nati e , rispettivamente di 35 e 27 anni. Per_2 Per_1
Con sentenza n. 1460/18 del 10 aprile 2018 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti. Con la successiva pronuncia n. 2407/19, pubblicata il 7 novembre 2019, sono state decise le domande accessorie e in particolare è stata disposta la revoca dell'obbligo in capo al padre di provvedere al mantenimento del primogenito, è stata assegnata alla signora la casa familiare sita in via Arienti n. 12 a Bologna ed è stato previsto CP_1 che il padre versasse un contributo di 375,00 euro per il mantenimento ordinario di
, oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie. Per_1
*** Con ricorso depositato il 18 marzo 2024 il signor ha chiesto la revoca PT dell'assegno di mantenimento per il figlio secondogenito stabilito a suo carico e dell'assegnazione della casa familiare alla signora . CP_1
A sostegno delle sue istanze ha esposto che , nato nel 1997, lavora come Per_1 programmatore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, apprendistato professionalizzante, presso la “Next s.r.l.” ed è dunque economicamente indipendente. Ha aggiunto che in ogni caso il giovane si è diplomato nel 2017 al Liceo Scientifico, non si è mai iscritto all'università e dunque ha avuto ben sette anni di tempo dalla fine del percorso scolastico per rendersi autonomo. Ha sottolineato che egli si è trasferito a Kingston con la sua attuale moglie e non può svolgere la sua attività professionale di architetto, nonché che deve provvedere al mantenimento della sua terzogenita, Per_3 nata nel 2012. Si è costituita in giudizio la signora , che ha chiesto il rigetto delle domande CP_1 di controparte. A supporto delle sue istanze ha sottolineato che dopo la maturità scientifica si Per_1
è iscritto alla facoltà triennale di informatica, che peraltro la lasciato nel 2019, durante il secondo anno, a causa di seri problemi di salute. Ha osservato che dal 15 settembre 2022 il figlio ha iniziato un apprendistato con scadenza il 15 settembre 2025. Nell'udienza del 29 ottobre 2024 la Giudice ha invitato le parti a discutere la causa e, all'esito, ha rimesso alla decisione del Collegio.
***
Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la pagina 2 di 4 formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20); Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 20 marzo 2024.
La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
*** Ciò posto si può passare all'esame delle domande sottoposte all'esame del Collegio. Come noto, secondo la pressochè costante giurisprudenza della Suprema Corte
“il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (cfr., per tutte, Cass., Sez. I, ordinanza 17183 del 14 agosto 2020; nello stesso senso, vedasi Cass., Sez. I, sentenza 27904 del 13 ottobre 2021). La Suprema Corte ha altresì precisato che “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (cfr. Cass., Sez. 6-1, ordinanza n.5088 del 5 marzo 2018). Orbene, nel caso in esame dalle allegazioni delle parti è emerso che dal 15 settembre
2022 il loro secondogenito , diplomatosi al liceo scientifico nel 2017, si è iscritto Per_1 all'Università di Bologna negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019, abbandonando gli studi nel corso del secondo anno. Dal 15 settembre 2022 è occupato con contratto di apprendistato professionalizzante avente scadenza il 15 settembre 2025 presso la “Next s.r.l.”. Si deve pertanto concludere che non è rimasto inattivo, ma ha cercato Per_1 dapprima di completare la sua formazione con studi universitari e poi ha trovato un impiego, anche se come apprendista. Il contratto di apprendistato professionalizzante, a differenza di quello ordinario ha una lunga durata temporale (3 o 5 anni) e la finalità di formare il dipendente per renderlo in grado di prestare la propria attività nell'azienda. Pertanto, l'assunzione al termine del contratto costituisce una eventualità molto probabile (e con probabilità crescente tanto più aumenta il periodo in cui l'apprendista ha lavorato) dato che l'impresa ha effettuato un investimento nella formazione del giovane proprio per poterlo inserire nell'azienda. Tuttavia, nel caso di specie il ricorrente non ha dimostrato l'entità del compenso percepito dal figlio. In particolare, non può essere giudicata sufficiente a provare l'ammontare dell'emolumento l'affermazione resa dalla signora nell'udienza del 29 ottobre CP_1
pagina 3 di 4 2024 secondo cui ella avrebbe sentito dire al fratello che guadagna 1.600,00 euro Per_1 al mese. Si tratta infatti di una propalazione per sentito dire, non confermata da alcuna emergenza probatoria oggettiva e apprezzabilmente certa.
Il Collegio condivide la recente pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. I, ordinanza 35494 del 19 dicembre 2023) secondo cui la tipologia di contratto di lavoro di apprendistato non consente di considerare un figlio economicamente autosufficiente, qualora non siano stati provati una serie di parametri tra cui l'importo del reddito percepito e dunque non sia possibile stabilire se l'emolumento ricevuto sia “non solo proporzionato e sufficiente, ma anche idoneo ad assicurare la sua autosufficienza economica”. Ne discende che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per ritenere che sia stabilmente inserito nel mercato del lavoro con un reddito adeguato e, di Per_1 conseguenza, per la revoca del contributo paterno al suo mantenimento ordinario e straordinario. Tuttavia, la circostanza che -a differenza che all'epoca dell'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti- il secondogenito dei litiganti ha un impiego e dunque riceve uno stipendio (anche se di ammontare non conosciuto) impone di ridurre l'entità dell'assegno di mantenimento paterno a 50,00 euro mensili. A tale proposito, in particolare, va evidenziato che non osta a tale previsione il fatto che il signor PT abbia domandato solo la revoca, e non la riduzione, del contributo a suo carico, atteso che deve ritenersi che quest'ultima statuizione sia compresa in quella maggiore, avanzata dal ricorrente. Non essendo dimostrato che sia economicamente autosufficiente ed essendo Per_1 incontestato che abita ancora con la madre nella ex casa familiare, deve essere altresì respinta la richiesta di revoca dell'assegnazione della stessa alla signora . CP_1
Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, data la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
a parziale modifica del decreto n. 2407/2019 pubblicata il 7 novembre 2019: 1) con decorso dalla domanda riduce l'entità del contributo a carico di PT er il mantenimento ordinario del secondogenito a 50,00 euro mensili;
[...] Per_1
2) conferma per il resto la suddetta sentenza;
3) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 12 novembre 2024.
La Giudice est.
dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
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