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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3035 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 12.3.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 17098/2022 R.G. cui è riunito il procedimento n.18254/2023.
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma Corso di Fran- Parte_1
cia n.178, presso lo studio degli avv. Piero Mancusi ed Antonella Persico che lo rappre- sentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente do- CP_1 miciliata in IA (VT) viale Igea n.6 presso lo studio dell'avv. Saverio Simonelli del fo- ro di Vibo Valentia che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive e TFR , pagamento corso
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.5.2022 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Ro- ma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa promossa avverso causa avente ad oggetto: CP_1
1) l'accertamento e la declaratoria del mancato pagamento in suo favore della somma di euro 29.482,48 da parte di , per differenze retributive, 13° mensilità, ferie non CP_1
godute e TFR in virtù del pregresso rapporto di lavoro;
2) per l'effetto, la condanna di al pagamento della somma di euro 29.482,48 o CP_1
a quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive e per i titoli tutti di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione;
3) l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità dei pagamenti effettuati dal lavoratore, sia a mezzo di bonifici che a mezzo di trattenute sullo stipendio, per i corsi di addestra- mento e formazione al volo svolti, nella misura complessiva di euro 35.504,95;
4) per l'effetto la condanna di alla restituzione della somma di euro 35.504,95 CP_1
di cui euro 25.583,51 a titolo di restituzione delle indebite trattenute in busta paga ed euro
9.090,50 a titolo di risarcimento danni, per quanto indebitamente e illegittimamente versato dal ricorrente alla consorella per sostenere i corsi di ad- Controparte_2
destramento e formazione al volo richiesti dal datore di lavoro;
5) il tutto per la complessiva somma di euro 64.987,42, o per quella diversa maggiore o minore ritenuta dovuta e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data dei mancati pagamenti, riguardo le differenze retributive, nonché dall'avvenuto pagamento o dalla loro indebita trattenuta dalle buste paga del dipendente riguardo alle somme di fatto corrisposte dal lavoratore per il pagamento dei corsi di aggiornamento;
.
6) con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistata- ri.
Deduceva il ricorrente a sostegno della pretesa azionata:
a) di essere stato assunto dalla società con contratto a tempo indeterminato Controparte_1
avente decorrenza dal 1.8.2013, inquadrato con la qualifica di Pilota di Prima di cui al
2 CCNL Piloti di elicottero con mansioni di pilota o equivalenti, con applicazione della retri- buzione di cui al suddetto contratto collettivo;
b) che nella comunicazione di assunzione venivano altresì specificati gli ulteriori aspetti del rapporto di lavoro così instaurato ed in particolare, al paragrafo c) che :” In aggiunta alla retribuzione sopra indicata, fino al conseguimento delle abilitazioni necessarie per essere impiegato nel servizio Hems Le saranno corrisposti l'importo lordo di 531,50 euro a titolo di indennità di volo ex art. 23 e l'importo lordo di 521,50 euro come rimborso spese forfettario per le spese sostenute “;
c) che il rapporto di lavoro tra le parti veniva quindi ulteriormente regolamentato dal Con- tratto Integrativo Aziendale Intergruppo Corpo Piloti che stante la “Dichiarazione a Verba- le“, prevedeva che lo stesso dovesse trovare applicazione per il personale assunto suc- cessivamente alla data di stipula dello stesso ( 7 aprile 2015) nonché “ al personale già in forza con qualifica diversa da Comandante”.
d) di avere conseguito, allo scadere del secondo anno lavorativo, e quindi il 1.8.2015, il passaggio di qualifica grado, previsto ex art. 5 CCNL, da Pilota di 1^ a 1° Ufficiale nel ri- spetto del CCNL e del CIA;
e) che il rapporto di lavoro cessava il 18 .5. 2021 per le intervenute dimissioni del ricorren- te comunicate alla parte datoriale;
f) che la società resistente, con mail del 6.7.2021, gli chiedeva la restituzione della somma di euro 5.248,02 asseritamente dovuta a titolo di saldo del pagamento del costo dei corsi di aggiornamento al volo svolti nell'interesse del datore di lavoro presso la Soc. Elitaliana
Training Accademy srl (società di proprietà della resistente che ne detiene il 100% del ca- pitale sociale), titolare del presunto credito verso il credito poi ceduto alla re- Parte_1 sistente e, per l'effetto, specificato anche nell'ultima busta paga emessa dalla CP_1
g) che durante lo svolgimento del rapporto di lavoro parte datoriale si aggiudicava la gara di appalto indetta dalla regione Lazio per “L'affidamento del servizio medico di emergenza in elicottero per ARES 118“ in virtù del quale ai piloti della società resistente era richiesta l'abilitazione di volo al lavoro in montagna ed all'attività fuori costa ai sensi del DM
467T/92 nonché di “essere in possesso di abilitazione strumentale IR sul tipo di elicottero
3 da impiegare” ed anche la gara di appalto indetta dalla Regione Calabria analogamente indetta per l'Affidamento del servizio medico di emergenza in Elicottero Ares 118;
h) che in base al capitolato dell'appalto con la Regione Lazio veniva fatto obbligo per i pi- loti ed i copiloti ed il personale tecnico –manutentivo impiegato di effettuare “... un corso approvato per l'uso del verricello di soccorso e aver partecipato ad uno o più corsi teorico- pratici di addestramento relativo a missioni di elisoccorso” e veniva previsto ( pag. 46, pri- mo cpv) che “...l'aggiudicatario è tenuto ad addestrare a proprie spese i piloti e i copiloti al fine di garantire un'approfondita conoscenza del territorio delle zone di operazione e dei presidi ospedalieri della Regione Lazio”, nonché all'articolo 9 che “l'aggiudicatario si impe- gna ad effettuare, per ciascun pilota destinato al servizio HEMS un'attività addestrativa sulla base di quanto previsto dal presente capitolato e dalle normative vigenti” .
i) che, a fronte degli obblighi addestrativi del personale di volo assunti a suo carico, la so- cietà datrice, anche al fine della stessa conservazione del posto di lavoro, chiedeva di svolgere tali corsi di aggiornamento presso la srl Elitaliana Training Accademy, con costo interamente a carico del dipendente, inviando anche mail di sollecito in data 3.9.2014 e
1.12.2014;
l) di avere pertanto svolto i corsi di aggiornamento sopportandone i relativi costi per un esborso pari ad euro 34.674,01 di cui euro 9.090,50 pagati direttamente dal ricorrente a mezzo di 39 bonifici bancari ed euro 25.583,51 trattenuti dal datore di lavoro direttamente dalle buste paga finali di maggio e giugno 2021;
m) di avere - con pec del 13.9.2021, inviata alla dai propri legali - contestato la CP_1 debenza dell'importo richiesto dalla resistente con la mail del 6 luglio 2021; invitato Pt_2
a restiturgli gli importi versati per il pagamento dei precitati corsi di aggiornamento
[...]
per un totale di euro 31.457.00 di cui euro 9.050,50 pagati tramite bonifici bancari e di euro
25.583,51 trattenuti dalla resistente come attestato nelle dette buste paga e reclamato dif- ferenze retributive maturate nel corso del pregresso rapporto di lavoro, senza alcun esito.
Nelle more il ricorrente depositava ricorso per sequestro conservativo che trattato nel pe- riodo feriale veniva rigettato dal giudice all'uopo designato.
4 Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, la società resistente si costi- tuiva in giudizio,
A) contestando la fondatezza nel merito delle pretese:
- con riferimento al presunto credito per differenze retributive in ragione della correttezza delle buste paga, che hanno fatto, come dovuto, applicazione del contratto integrativo aziendale;
- con riferimento alla restituzione dei costi sostenuti per i costi di aggiornamento in quanto in data 6.5.2021 il a seguito di cessione del credito dalla società Elitaliana Parte_1
Training Academy srl alla aveva autorizzato “…irrevocabilmente la società CP_1 ad effettuare l'intera trattenuta sulle spettanze di fine rapporto quali, a titolo CP_1
esemplificativo ma non esaustivo, retribuzione ordinaria, residui ferie, mensilità aggiuntive, indennità di volo mensile, indennità di volo integrativa, trattamento di fine rapporto. In caso d'incapienza delle spettanze di fine rapporto il sottoscritto è obbligato a rimborsare il resi- duo debito, in un'unica ovvero in più soluzioni e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro…”, tanto che la società aveva nelle more ottenu- to il decreto ingiuntivo n.4011/2022 per il residuo credito di euro 5.015,33;
- per essere in ogni caso estinti per prescrizione i pagamenti dei corsi effettuati a mezzo bonifici da oltre un quinquennio;
B) chiedendo quindi il rigetto del ricorso;
C) con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Nelle more del giudizio, la somma richiesta dalla società a titolo di saldo per il pagamento dei corsi effettuati dal ricorrente era oggetto di richiesta in sede monitoria che portava all'emissione del decreto ingiuntivo n.4011/2022, tempestivamente opposto dal Pt_3
[...]
A seguito di riassegnazione per connessione a questo giudice con provvedimento presi- denziale del 13.10.2023, il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo veniva riunito al presente.
5 Espletata attività istruttoria con l'escussione del teste indotto da parte ricorrente, Tes_1
e del teste di parte resistente, oltre alle produzioni documentali in
[...] Testimone_2 atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, previo deposito di note conclusionali, il giudice decideva come da sentenza.
La domanda è parzialmente fondata e, in tali limiti, meritevole di accoglimento.
I) Per quanto attiene alle differenze retributive reclamate in ricorso, parte resistente, dedu- cendo la conformità delle buste paga alle previsioni del contratto integrativo aziendale, contestava “in toto” i conteggi depositati, evidenziando che essi sono frutto di un differente inquadramento “scaturito da unilaterali, infondate ed arbitrarie interpretazioni del CCNL ri- spetto al contratto integrativo aziendale.
Ciò rendeva necessario disporre consulenza contabile d'ufficio, in ordine al seguente que- sito: “ dica il CTU quando il ricorrente abbia conseguito i requisiti per il passaggio alla qua- lifica di 1° ufficiale ai sensi dell'art.5 del CCNL in atti e in caso positivo calcoli le spettanti differenze retributive e di TFR.
In caso negativo verifichi la congruità degli importi erogati dal 1.8.2015”.
All'esito dell'accertamento peritale il consulente incaricato, dopo avere proceduto a com- putare, sulla base dei dati reperiti nei cedolini paga in atti, le ore volo svolte dal Parte_4
[... ai fini della verifica dei requisiti per il passaggio alla qualifica di 1° ufficiale ai sensi dell'art.5 del CCNL di riferimento - che prevede il raggiungimento di almeno 1.000 ore di attività di volo su elicottero – concludeva che il ricorrente raggiungeva tale requisito per il passaggio alla suddetta qualifica nel mese di Marzo 2016 .
Il CTU determinava quindi l'entità di differenze retributive e TFR, scaturite dall'applicazione del diverso e superiore livello d'inquadramento, quale 1° Ufficiale del C.C.N.L. per Parte_5
, a decorrere da aprile 2016 e sino al 18.05.2021 che quantificava, sulla base
[...]
delle voci risultanti dalle buste paga in atti, in euro 21.642,60.
II) Questione dell'addebitabilità del costo dei corsi di aggiornamento.
a. parte ricorrente deduceva che a sostenerli dovesse essere il datore:
6 - per essere stati di corsi seguiti nell'esclusivo interesse di parte datoriale a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto del servizio medico di emergenza in elicottero per ARES
118 Regione Lazio;
- per essere stati i corsi stati sostanzialmente imposti dalla società quale condizione per la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- per essere stati i corsi svolti presso la Elitaliana Training Academy srl, di cui la resistente detiene il 100% delle quote;
- in quanto l'art.9 del CCNL prevede che “la Compagnia avrà cura di offrire, per quanto possibile, pari opportunità di miglioramenti delle qualifiche, ai propri piloti”;
- per avere la Suprema Corte enunciato il principio che “…ove vengano introdotte radicali innovazioni nei sistemi e metodi di lavoro, tali da incidere, modificandoli, sugli originari contenuti della prestazione lavorativa…il datore di lavoro ha l'obbligo, in relazione alle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cc) nell'esecuzione del contratto di lavoro di predisporre strumenti di formazione professionale idonei a consentire il necessario aggiornamento professionale del dipendente” (Cass. 11142/2008).
b. La società resistente riteneva invece la correttezza dell'addebito al lavoratore:
- in ragione della promessa unilaterale di pagamento/ricognizione di debito effettuata dal ricorrente in data 6.5.2021 a seguito di cessione del credito dalla società Elitalia Training
Academy srl alla CP_1
- in ragione della natura personale delle qualifiche, cd brevetti, conseguiti dai piloti e della loro utilizzabilità nei rapporti con altri datori di lavoro;
- in ragione della prescrizione parziale delle somme corrisposte per il pagamento dei corsi e di cui viene richiesta la restituzione, con riferimento ai bonifici effettuati oltre il quinquen- nio a ritroso.
III) Risultanze istruttorie
Il teste indotto da parte ricorrente – dipendente della da aprile Testimone_1 CP_1
2009 a settembre 2015 e promotore di cause contro la società conclusesi in senso a lui favorevole - pur precisando di non avere conoscenza diretta di quanto occorso al
[...]
riferiva in relazione alla sua esperienza personale, di essere stato invitato dalla so- Per_1
cietà ad effettuare dei corsi sostenendone le spese a prescindere dal fatto che li svolgesse in o altrove. CP_1
7 Confermava altresì che nell'occasione gli fu anche rappresentato che tali corsi ed i conse- guenti titoli servivano per l'appalto del servizio CP_3
Il teste indotto dalla società resistente – consulente del lavoro dell'azienda Testimone_2
– confermava che ai piloti fu rappresentata la necessità dello svolgimento di corsi di adde- stramento che costituivano titoli nelle gare di appalto e che avrebbero dovuto pagarsi indi- vidualmente in quanto titoli professionali personali.
Precisava che al pilota era stato spiegato che in assenza di tali titoli non avrebbe potuto essere impiegato in alcuni appalti, a seconda delle tratte.
Il teste riferiva infine che il ricorrente aveva aderito al contratto integrativo aziendale con una e.mail.
Non è stato specificamente contestato che i titoli conseguiti ad esito dei corsi di addestra- mento abbiano carattere personale e d'altronde non risulta provato che il ricorrente avesse mosso obiezioni in merito al fatto di sostenere il relativo onere economico sino al momento delle dimissioni, avendo effettuato ben 39 bonifici bancari nei confronti della Elitaliana
Training Academy.
Neppure in questa sede il ha d'altronde specificamente dedotto che Parte_1
l'ammontare richiesto dalla società controllata fosse eccessivo rispetto al prezzo medio dei suddetti corsi e, come riferito dal teste indotto dallo stesso ricorrente, a lui fu detto Tes_1
che poteva svolgere i corsi dove voleva.
La natura personale dei titoli conseguiti dal pilota per effetto dei suddetti corsi -che li rende utilizzabili solo ed esclusivamente da costui - e la mancanza di tempestive obiezioni da parte del lavoratore consentono di ritenere da lui dovuto il pagamento dei corsi di adde- stramento svolti.
Vero è che le abilitazioni conseguite per effetto dei suddetti corsi risultavano necessarie ad per l'esecuzione dell'appalto 118 aggiudicatosi con la Regione Lazio e la Regio- CP_1
ne Calabria, ma altrettanto vero è che quei titoli il ricorrente può spendere e verosimilmen- te avrà speso per ottenere nuove e più redditizie assunzioni in seguito alle rassegnate di- missioni.
Vi è più, all'atto della cessione del credito dalla Elitaliana Training Academy srl alla società convenuta in data 6.5.2021 il ricorrente ha autorizzato “… irrevocabilmente la società
[...] ad effettuare l'intera trattenuta sulle spettanze di fine rapporto quali, a titolo CP_4
esemplificativo ma non esaustivo, retribuzione ordinaria, residui ferie, mensilità aggiuntive,
8 indennità di volo mensile, indennità di volo integrativa, trattamento di fine rapporto. In caso d'incapienza delle spettanze di fine rapporto il sottoscritto è obbligato a rimborsare il resi- duo debito, in un'unica ovvero in più soluzioni e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. …”.
Come ben evidenziato dalla si tratta di una promessa unilaterale di pagamen- CP_1 to/ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. che non può ricondursi nell'ambito delle transazioni invalide ai sensi dell'art. 2113 c.c.., sia perché, come riferito dal teste i Tes_1
corsi potevano essere svolti anche presso società di training diverse da quella legata alla datrice di lavoro, sia perché come riferito dal teste ai piloti fu solo spiegato che in Tes_2
difetto non avrebbero potuto essere impiegati in taluni appalti.
Non vi è dunque prova di una coartazione della volontà ai fini dell'adesione alla richiesta attività formativa mediante ricorso a minacce ingiuste.
La giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente, laddove pone a carico del datore di lavoro la formazione necessaria in caso di innovazioni tecnologiche, enuncia d'altronde un principio di carattere generale che non trova, ad avviso di questo giudicante, immediata applicazione nel caso di specie in ragione della peculiarità dell'attività svolta e soprattutto della natura personale delle abilitazioni
Parimenti inconferente risulta la giurisprudenza di questo Tribunale sempre richiamata da parte ricorrente che riguarda la diversa ipotesi di licenziamento per rifiuto di svolgere i corsi sostenendone il costo e che incentra la decisione sull'inesistenza di un obbligo con- trattuale e/o legale di aderire alla richiesta datoriale.
Il ricorso deve pertanto essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.
Le spese devono essere compensate per la metà, attesa la parziale reciproca soccom- benza e per il residuo 50%, liquidato come in dispositivo, devono porsi a carico della so- cietà resistente e distrarsi in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e de- duzione disattesa, così provvede:
9 1) accerta e dichiara il mancato pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
21.642,60 da parte di , per differenze retributive, 13° mensilità, ferie non go- CP_1
dute e TFR in virtù del pregresso rapporto di lavoro;
2) per l'effetto, condanna al pagamento in suo favore della somma di euro CP_1
21.642,60, a titolo di differenze retributive e TFR, oltre interessi e rivalutazione;
3) rigetta per il resto il ricorso;
4) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 4011/2022 e, per l'effetto, conferma il decreto stesso e lo dichiara esecutivo.
5) compensa per la metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna alla refu- CP_1
sione in favore del el residuo 50%, liquidato in euro 4.000,00 oltre accessori, Parte_1
da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Pone le spese di CTU a carico della CP_1
Roma, 12.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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