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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/05/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE TERZA in persona della Dr.ssa Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado RG 13389/2022 promossa da
[C.F. ] con gli Avvocati Carlo Gubellini Parte_1 C.F._1
[C.F. ] e Lisa Lecito [C.F ] C.F._2 C.F._3
contro
(C.F.: ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e CP_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F.: Controparte_2
) con l'Avv. Luca Cicognani P.IVA_2
conclusioni:
Le parti non hanno precisato le conclusioni all'udienza di precisazione delle conclusioni sicché debbono intendersi implicitamente richiamate quelle articolate nei precedenti scritti difensivi (Cass. civ. n. 26523/2020).
Parte attrice come da prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutti i motivi esposti in atti, così giudicare: in via principale:
- accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato in data 28/06/2020, alle ore 9.30 circa, mentre il sig. percorreva la via P.C.S. Nasica in località Castenaso Parte_1
(Bo) all'altezza del civico n. 105 con direzione Medicina (BO), per fatto e colpa addebitabili alla condotta di guida del conducente di un veicolo non identificato e che la mancata identificazione è dipesa da impossibilità incolpevole della parte danneggiata;
- conseguentemente condannare parte convenuta a risarcire i danni tutti subiti dal sig. Parte_1
che in base al complesso menomativo esitato alle lesioni riportate nel sinistro de quo ed all'età
[...]
pagina 1 di 9 del danneggiato (46 anni), vengono quantificati nella somma complessiva di €. 445.892,25, o nella differente misura che verrà ritenuta dovuto o equa e di giustizia in seguito all'espletanda istruttoria;
- condannare, altresì, parte convenuta al rimborso delle spese sostenute dall'attore quale diretta conseguenza del sinistro, quantificate in complessivi €. 4.861,45.
Con vittoria delle spese di lite e del compenso professionale da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge”.
Parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
In via principale: respingere la domanda attorea in quanto infondata e non provata;
In via subordinata: previo accertamento del rispetto da parte dell'attore della normativa del Codice delle Assicurazioni sulla proponibilità dell'azione, in caso di raggiungimento della prova sul veicolo rimasto sconosciuto e sulla sua responsabilità, liquidare il danno attoreo nel grado di colpa accertato e secondo quanto sarà provato ed accertato in corso di causa, limitatamente alle lesioni strumentalmente accertate, detratto l'importo percepito dall'attore da in polizza infortuni sul sinistro per Controparte_3
cui è causa;
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il signor rappresenta che in Parte_1
data 28 giugno 2020 alle ore 9:30 circa, mentre percorreva la via Nasica, in località Castenaso (BO), all'altezza del civico 105, con direzione Medicina, alla guida del proprio motoveicolo BMW, al fine di evitare l'impatto con una vettura che sopraggiungeva a forte velocità dalla direzione opposta invadendo la corsia di marcia percorsa dal per superare un altro veicolo, poneva in essere una manovra di Pt_1 emergenza di brusca sterzata sulla destra, uscendo di strada, rovinando nell'adiacente canale di scolo e procurandosi un politraumatismo (“trauma cranico commotivo con esile falda di ematoma sottodurale, trauma toracico con falda di pneumotorace sinistro, fratture costali multiple a sn, fratture vertebrali da D6 a D12, frattura dell'epifisi omerale sx, frattura chiusa di cinque costole”). Dimesso il 6/07/2020 dall'Ospedale Maggiore, l'attore lamenta di aver riportato conseguenze fisiche e neurologiche, stimate in sede medico legale in un complesso menomativo del 47-50% della totale integrità psicofisica.
L'attore rassegna le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutti i motivi esposti in atti, così giudicare: in via principale:
- accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato in data 28/06/2020, alle ore 9.30 circa, mentre il sig. percorreva la via P.C.S. Nasica in località Castenaso Parte_1
pagina 2 di 9 (Bo) all'altezza del civico n. 105 con direzione Medicina (BO), per fatto e colpa addebitabili alla condotta di guida del conducente di un veicolo non identificato e che la mancata identificazione è dipesa da impossibilità incolpevole della parte danneggiata;
- conseguentemente condannare parte convenuta a risarcire i danni tutti subiti dal sig. Parte_1
che in base al complesso menomativo esitato alle lesioni riportate nel sinistro de quo ed all'età
[...] del danneggiato (46 anni), vengono quantificati nella somma complessiva di €. 445.892,25, o nella differente misura che verrà ritenuta equa e di giustizia in seguito all'espletanda istruttoria;
- condannare altresì parte convenuta al rimborso delle spese sostenute dall'attore quale diretta conseguenza del sinistro, quantificate in complessivi €. 4.861,45.
Con vittoria delle spese di lite e del compenso professionale da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge.”
2. Si è costituita quale impresa designata dal FGVS contestando la Controparte_2
dinamica del sinistro siccome narrata da un testimone che avrebbe assistito al fatto guardando dallo specchietto retrovisore il motociclista oggi attore e riferendo all'accertatore della Compagnia assicurativa: “dallo specchietto retrovisore vedevo iniziare a sorpassare un'auto e vedevo una moto che mi precedeva andare diritto, credo nel tentativo di evitare l'impatto, uscendo di strada” e, sottolineando come tale versione sia del tutto diversa rispetto a quella prodotta al doc. 5 di parte attrice ove il teste riferiva di essere dietro alla motocicletta. La negazione del fatto storico come narrato dall'attore viene poi rafforzata dalla convenuta sul rilievo che nel rapporto dei Carabinieri non viene data contezza di alcun testimone presente al momento del sinistro.
La convenuta contesta, altresì, all'attore di non aver mantenuto una velocità adeguata e tale da consentirgli il controllo del mezzo, rilevando che l'entità delle lesioni riportate sono compatibili con una velocità elevata ed eccepisce un concorso colposo dell'attore nella determinazione del sinistro anche per non aver il motociclista mantenuto strettamente la destra della carreggiata.
La convenuta ulteriormente eccepisce l'avvenuta liquidazione su infortuni CP_4 Controparte_5 per il medesimo sinistro di una liquidazione di IP del 42,5%, richiedendone la detrazione dell'importo incamerato a detto titolo e chiede accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
In via principale: respingere la domanda attorea in quanto infondata e non provata;
In via subordinata: previo accertamento del rispetto da parte dell'attore della normativa del Codice delle Assicurazioni sulla proponibilità dell'azione, in caso di raggiungimento della prova sul veicolo rimasto sconosciuto e sulla sua responsabilità, liquidare il danno attoreo nel grado di colpa accertato e secondo quanto sarà provato ed accertato in corso di causa, limitatamente alle lesioni strumentalmente pagina 3 di 9 accertate, detratto l'importo percepito dall'attore da in polizza infortuni sul sinistro per Controparte_3
cui è causa.
3. Nella prima memoria ex art. 183 c.6 c.p.c., parte attrice produce la quietanza Controparte_6
dell'importo di euro 46.851,01 (doc. 14) e precisa le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
[...]
Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutti i motivi esposti in atti, così giudicare: in via principale:
- accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato in data 28/06/2020, alle ore 9.30 circa, mentre il sig. percorreva la via P.C.S. Nasica in località Castenaso Parte_1
(Bo) all'altezza del civico n. 105 con direzione Medicina (BO), per fatto e colpa addebitabili alla condotta di guida del conducente di un veicolo non identificato e che la mancata identificazione è dipesa da impossibilità incolpevole della parte danneggiata;
- conseguentemente condannare parte convenuta a risarcire i danni tutti subiti dal sig. Parte_1
che in base al complesso menomativo esitato alle lesioni riportate nel sinistro de quo ed all'età
[...]
del danneggiato (46 anni), vengono quantificati nella somma complessiva di €. 445.892,25, o nella differente misura che verrà ritenuta dovuto o equa e di giustizia in seguito all'espletanda istruttoria;
- condannare altresì parte convenuta al rimborso delle spese sostenute dall'attore quale diretta conseguenza del sinistro, quantificate in complessivi €. 4.861,45.
Con vittoria delle spese di lite e del compenso professionale da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge”. Parte convenuta non ha depositato la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
4. La causa è stata istruita non solo documentalmente, ma anche mediante escussione del teste Tes_1
e mediante espletamento di CTU medico legale. La causa è stata trattenuta in decisione
[...] all'udienza del 23.1.25, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
5. Alla luce delle difese delle parti e dell'espletata istruttoria, l'odierno giudicante non ritiene sufficientemente provate le domande attoree per i motivi che seguono.
Nel caso di sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato il soggetto danneggiato può rivolgersi, per il relativo risarcimento, al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, gestito da ed istituito appositamente per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali causati da veicoli non identificati, non assicurati, posti in circolazione contro la volontà del proprietario o assicurati con imprese poste in liquidazione coatta.
La Cassazione evidenzia che nel caso in cui si ricorra al FGVS a seguito del verificarsi di un sinistro cagionato da veicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione il regime probatorio deve fondarsi su prove pagina 4 di 9 rigorose ed il danneggiato che richiede l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato, ma anche che lo stesso non era identificabile neppure con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. Sent. 9939/2012).
La Cassazione, altresì, con ordinanza n. 21983/2022 ha affermato che: “Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo in fuga, ai fini della richiesta di risarcimento del danno all'impresa designata dal
FGVS, bisogna considerare tutte le circostanze del caso concreto che hanno reso impossibile l'identificazione del veicolo da parte della vittima. Tali circostanze devono essere obiettive e non imputabili a negligenza della vittima”.
In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.
Nel caso di specie il conducente del veicolo responsabile della causazione del sinistro non era identificabile ed è rimasto, quindi, ignoto.
In tema di identificazione del veicolo responsabile, la legge non impone al danneggiato il compimento di indagini approfondite e complesse, lo stesso essendo, infatti, ammesso a fornire dimostrazione della mancata identificazione del veicolo.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che "la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa" (Cassazione n.9873/2021).
Inoltre, “la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato" (Cass. Sent. n. 23434/2014).
In ordine alle modalità con cui il danneggiato può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un pagina 5 di 9 comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attivazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto.
In tale ottica, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante (Cass. n. 24449/2005; più di recente
Cassazione civile, n.9873/2021 ove si specifica che “comporta comunque il rigetto della pretesa del danneggiato la mancanza del requisito della "impossibilità incolpevole" della identificazione del veicolo investitore, con la conseguenza che, ai fini dell'intervento del fondo di garanzia, è pur sempre necessario che i danni siano stati causati da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima”).
6. La dinamica del fatto, ad opinione dell'odierno giudicante, non può ritenersi confermata dal teste il quale, già a livello di descrizione effettuata in sede di escussione all'udienza del Testimone_1
4.6.24, ha dichiarato che, data la sua posizione rispetto alla marcia del motociclo, non gli era possibile dettagliare la prossimità del veicolo rispetto alla motocicletta, né riferire con precisione lo spazio occupato dal veicolo all'interno della corsia opposta di marcia (“quando la macchina Audi ha invaso la carreggiata opposta la moto è uscita fuori strada ed è andata nel campo alla sua destra”) così da impedire al Giudice di avere elementi di valutazione dettagliati per escludere la ricorrenza di condotte concorrenti del centauro nella determinazione dell'evento di danno (velocità adeguata e circolazione presso il margine destro della carreggiata). Neppure aveva potuto vedere dove fosse caduto l'attore
(“ADR non ho visto il punto in cui si è fermato nel campo, perché mi sono fermato più avanti avendo la bimba in macchina”, v. verbale di udienza del 4.6.24)
Soprattutto, inoltre, il predetto teste ha fornito una descrizione della dinamica del sinistro non corrispondente a quella effettuata dall'attore, dichiarando, su espressa domanda dell'odierno giudicante, che era avvenuto un impatto tra il motoveicolo guidato dall'attore e la vettura rimasta non identificata. Solo dopo l'immediato indebito intervento del legale attoreo, che ha, in rettifica, dichiarato che alcun impatto era avvenuto, il teste si è corretto dicendo che non era avvenuto alcun impatto e che la risposta precedentemente data era dovuta alla circostanza che non aveva compreso il termine
“impatto” (come pure, precedendolo, affermato dal legale predetto).
L'odierno giudicante condivide, infatti, la difesa di parte convenuta che eccepisce l'inattendibilità del teste ed evidenzia quanto segue: < anno dal sinistro e non risulta indicato agli atti del rapporto di Carabinieri intervenuti dopo il sinistro.
pagina 6 di 9 Come già esposto in comparsa vi è una discrasia anche fra la dichiarazione rilasciata dal teste all'accertatore di che lo ha sentito in data 12.1.2022 (doc. 2), perché a questi ha riferito di CP_2
avere visto il sinistro dallo specchietto retrovisore mentre guidava con a fianco la figlia piccola: “dallo specchietto retrovisore vedevo iniziare a sorpassare un'auto e vedevo una moto che mi precedeva andare diritto, credo nel tentativo di evitare l'impatto, uscendo di strada”. Tale versione non è verosimile perché il teste avrebbe dovuto guadare anche davanti a lui, prestando attenzione alla sua direzione di marcia. Tale dichiarazione è però difforme da quella prodotta da parte attrice al doc. 5 attoreo: in questa infatti il presunto teste non riferisce di aver visto dallo specchietto retrovisore l'auto che avrebbe provocato l'uscita di strada della moto ma che questa addirittura lo avrebbe superato
“venivo superato da un'autovettura a forte velocità; la stessa auto prima di una curva a destra superava un'altra auto, a quel punto notavo una moto guidata da una persona che provenendo da Castenaso effettuata una manovra brusca per evitare l'impatto con la vettura in sorpasso”. Ma veniamo alla testimonianza resa da in udienza davanti al Giudice il 4.6.2024 dove il teste dichiara Testimone_1 di conoscere la lingua italiana perché vive nel nostro paese già dall'anno 2004, quindi da ben venti anni. “ADR comprendo l'italiano. Sono in Italia dal 2004.
Interrogato sul cap.1 della seconda memoria di parte attrice dichiara: “si”; sul cap.2; si, e la seconda macchina era davanti a me [Il teste segna con una freccia (sulla copia del doc.17 rammostratogli) la propria direzione e indica con una x il punto in cui è avvenuto il sorpasso da parte dell'autovettura tipo
Audi scura e con 2 xx il punto in cui per sorpassare la macchina davanti a lui tale audi avrebbe invaso la carreggiata opposta) ADR impattando immediatamente dopo con il motociciclo? ADR si. A questo punto l'Avv. Gubellini interviene dicendo che non è avvenuto alcun impatto. Il Giudice afferma che l'Avvocato non può intervenire suggerendo al teste la risposta. L'Avvocato Gubellini afferma che il teste non ha capito la domanda ed ha risposto si non capendo la domanda. Il teste dichiara di non avere capito la parola “impatto”. ADR quando la macchina Audi ha invaso la carreggiata opposta la moto è uscita fuori strada ed è andata nel campo alla sua destra. ADR Non ho visto il punto in cui si è fermato nel campo, perché mi sono fermato più avanti avendo la bimba in macchina. Ho visto che si erano fermate delle macchine nella direzione verso Budrio, non verso
Castenaso dove mi stavo dirigendo per fare colazione con mia figlia”. Se il Giudice si ricorda, prima di iniziare le domande al teste e la verbalizzazione, aveva intimato gli avvocati a non fare domande al teste mentre questi stava parlando e in caso di domande di preavvertire il giudice sull'eventuale precisazione che gli stessi legali intendessero chiedere al teste... La prova deve ritenersi nulla e il teste inattendibile. È palese come il legale abbia suggerito al teste correggendolo sulla divergente versione fornita dallo stesso attore e cioè sul fatto che non via stata collisione fra la moto e l'auto e la versione pagina 7 di 9 del teste che invece ha visto lo scontro fra i due veicoli. Il teste è in Italia da 20 anni e sapeva benissimo di cosa si stava trattando in causa e non ha chiesto al Giudice il significato del verbo
“impattando”, anzi ha risposto liberamente in maniera sicura. La contraddizione in cui il teste è caduto rispetto alla versione data dall'attore ha avuto l'epilogo dell'intervento del legale...>> (enfasi dell'estensore).
Ulteriore elemento di anomalia temporale emerge dalla circostanza che il teste abbia dichiarato di essersi fermato dopo il sinistro solo un attimo (v. risposta al cap.5, verbale del 4.6.24 cit.) e di essere ripartito in quanto altri stavano già soccorrendo l'attore, mentre dai rilievi e dai rapporti in atti dell'autorità intervenuta risulta che i soccorritori erano sopraggiunti dopo il sinistro, a cui non avevano assistito.
Altra discrasia è individuabile nella circostanza dell'aver l'odierno attore giustificato, nella propria prima memoria, il lasso di tempo notevole intercorso tra sinistro e dichiarazione resa all'accertatore di
Unipol dal teste nel 2022 con la rappresentazione del fatto che quest'ultimo <non si Testimone_1
era accorto che la persona uscita di strada fosse di sua conoscenza. Soltanto in un momento successivo, appresa la circostanza, il medesimo si è messo in contatto con l'odierno attore>>.
Escusso in udienza, invece, il teste ha dichiarato << ADR mio figlio frequentava la scuola a Per_1
Castenaso, dopo 6/7 mesi ho sentito parlando a scuola del fatto che un insegnante ha avuto incidente con la moto, ovverosia Vicino alle porte della scuola erano attaccati dei Parte_1
bigliettini con il telefono del sig. per eventuale contatto in caso qualcuno avesse visto Pt_1
l'incidente. Io l'ho quindi chiamato. ADR il sig. è un insegnante della scuola di Pt_1 Per_1
Castenaso>> (v. verbale del 4.6.24 cit.).
Alla luce delle superiori considerazioni, le dichiarazioni rese dal teste risultano in parte non spontanee, in parte generiche, in parte non attendibili. Come stimato dalle Autorità verbalizzanti, la causa del sinistro rimane ignota e le domande attoree non risultano idoneamente provate e fondate.
8. Devono, pertanto porsi a carico di parte attrice le spese di CTU, con diritto della parte che ne abbia anticipate una quota maggiore di ripeterla dalla controparte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree pagina 8 di 9 Condanna a rifondere a favore di quale Parte_1 Controparte_2
impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), in persona del l.r.p.t., le spese di lite che liquida in euro in euro 22.457,00, per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% ex
DM 55/14 ss.mm., iva (se dovuta) e c.p.a..
Pone le spese di CTU a carico di con diritto della parte che ne abbia Parte_1
anticipate una quota maggiore di ripeterla dalla controparte.
Così deciso in Bologna, 23.5.25.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Lisa Marconi
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE TERZA in persona della Dr.ssa Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado RG 13389/2022 promossa da
[C.F. ] con gli Avvocati Carlo Gubellini Parte_1 C.F._1
[C.F. ] e Lisa Lecito [C.F ] C.F._2 C.F._3
contro
(C.F.: ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e CP_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F.: Controparte_2
) con l'Avv. Luca Cicognani P.IVA_2
conclusioni:
Le parti non hanno precisato le conclusioni all'udienza di precisazione delle conclusioni sicché debbono intendersi implicitamente richiamate quelle articolate nei precedenti scritti difensivi (Cass. civ. n. 26523/2020).
Parte attrice come da prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutti i motivi esposti in atti, così giudicare: in via principale:
- accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato in data 28/06/2020, alle ore 9.30 circa, mentre il sig. percorreva la via P.C.S. Nasica in località Castenaso Parte_1
(Bo) all'altezza del civico n. 105 con direzione Medicina (BO), per fatto e colpa addebitabili alla condotta di guida del conducente di un veicolo non identificato e che la mancata identificazione è dipesa da impossibilità incolpevole della parte danneggiata;
- conseguentemente condannare parte convenuta a risarcire i danni tutti subiti dal sig. Parte_1
che in base al complesso menomativo esitato alle lesioni riportate nel sinistro de quo ed all'età
[...]
pagina 1 di 9 del danneggiato (46 anni), vengono quantificati nella somma complessiva di €. 445.892,25, o nella differente misura che verrà ritenuta dovuto o equa e di giustizia in seguito all'espletanda istruttoria;
- condannare, altresì, parte convenuta al rimborso delle spese sostenute dall'attore quale diretta conseguenza del sinistro, quantificate in complessivi €. 4.861,45.
Con vittoria delle spese di lite e del compenso professionale da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge”.
Parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
In via principale: respingere la domanda attorea in quanto infondata e non provata;
In via subordinata: previo accertamento del rispetto da parte dell'attore della normativa del Codice delle Assicurazioni sulla proponibilità dell'azione, in caso di raggiungimento della prova sul veicolo rimasto sconosciuto e sulla sua responsabilità, liquidare il danno attoreo nel grado di colpa accertato e secondo quanto sarà provato ed accertato in corso di causa, limitatamente alle lesioni strumentalmente accertate, detratto l'importo percepito dall'attore da in polizza infortuni sul sinistro per Controparte_3
cui è causa;
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il signor rappresenta che in Parte_1
data 28 giugno 2020 alle ore 9:30 circa, mentre percorreva la via Nasica, in località Castenaso (BO), all'altezza del civico 105, con direzione Medicina, alla guida del proprio motoveicolo BMW, al fine di evitare l'impatto con una vettura che sopraggiungeva a forte velocità dalla direzione opposta invadendo la corsia di marcia percorsa dal per superare un altro veicolo, poneva in essere una manovra di Pt_1 emergenza di brusca sterzata sulla destra, uscendo di strada, rovinando nell'adiacente canale di scolo e procurandosi un politraumatismo (“trauma cranico commotivo con esile falda di ematoma sottodurale, trauma toracico con falda di pneumotorace sinistro, fratture costali multiple a sn, fratture vertebrali da D6 a D12, frattura dell'epifisi omerale sx, frattura chiusa di cinque costole”). Dimesso il 6/07/2020 dall'Ospedale Maggiore, l'attore lamenta di aver riportato conseguenze fisiche e neurologiche, stimate in sede medico legale in un complesso menomativo del 47-50% della totale integrità psicofisica.
L'attore rassegna le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutti i motivi esposti in atti, così giudicare: in via principale:
- accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato in data 28/06/2020, alle ore 9.30 circa, mentre il sig. percorreva la via P.C.S. Nasica in località Castenaso Parte_1
pagina 2 di 9 (Bo) all'altezza del civico n. 105 con direzione Medicina (BO), per fatto e colpa addebitabili alla condotta di guida del conducente di un veicolo non identificato e che la mancata identificazione è dipesa da impossibilità incolpevole della parte danneggiata;
- conseguentemente condannare parte convenuta a risarcire i danni tutti subiti dal sig. Parte_1
che in base al complesso menomativo esitato alle lesioni riportate nel sinistro de quo ed all'età
[...] del danneggiato (46 anni), vengono quantificati nella somma complessiva di €. 445.892,25, o nella differente misura che verrà ritenuta equa e di giustizia in seguito all'espletanda istruttoria;
- condannare altresì parte convenuta al rimborso delle spese sostenute dall'attore quale diretta conseguenza del sinistro, quantificate in complessivi €. 4.861,45.
Con vittoria delle spese di lite e del compenso professionale da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge.”
2. Si è costituita quale impresa designata dal FGVS contestando la Controparte_2
dinamica del sinistro siccome narrata da un testimone che avrebbe assistito al fatto guardando dallo specchietto retrovisore il motociclista oggi attore e riferendo all'accertatore della Compagnia assicurativa: “dallo specchietto retrovisore vedevo iniziare a sorpassare un'auto e vedevo una moto che mi precedeva andare diritto, credo nel tentativo di evitare l'impatto, uscendo di strada” e, sottolineando come tale versione sia del tutto diversa rispetto a quella prodotta al doc. 5 di parte attrice ove il teste riferiva di essere dietro alla motocicletta. La negazione del fatto storico come narrato dall'attore viene poi rafforzata dalla convenuta sul rilievo che nel rapporto dei Carabinieri non viene data contezza di alcun testimone presente al momento del sinistro.
La convenuta contesta, altresì, all'attore di non aver mantenuto una velocità adeguata e tale da consentirgli il controllo del mezzo, rilevando che l'entità delle lesioni riportate sono compatibili con una velocità elevata ed eccepisce un concorso colposo dell'attore nella determinazione del sinistro anche per non aver il motociclista mantenuto strettamente la destra della carreggiata.
La convenuta ulteriormente eccepisce l'avvenuta liquidazione su infortuni CP_4 Controparte_5 per il medesimo sinistro di una liquidazione di IP del 42,5%, richiedendone la detrazione dell'importo incamerato a detto titolo e chiede accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
In via principale: respingere la domanda attorea in quanto infondata e non provata;
In via subordinata: previo accertamento del rispetto da parte dell'attore della normativa del Codice delle Assicurazioni sulla proponibilità dell'azione, in caso di raggiungimento della prova sul veicolo rimasto sconosciuto e sulla sua responsabilità, liquidare il danno attoreo nel grado di colpa accertato e secondo quanto sarà provato ed accertato in corso di causa, limitatamente alle lesioni strumentalmente pagina 3 di 9 accertate, detratto l'importo percepito dall'attore da in polizza infortuni sul sinistro per Controparte_3
cui è causa.
3. Nella prima memoria ex art. 183 c.6 c.p.c., parte attrice produce la quietanza Controparte_6
dell'importo di euro 46.851,01 (doc. 14) e precisa le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
[...]
Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutti i motivi esposti in atti, così giudicare: in via principale:
- accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato in data 28/06/2020, alle ore 9.30 circa, mentre il sig. percorreva la via P.C.S. Nasica in località Castenaso Parte_1
(Bo) all'altezza del civico n. 105 con direzione Medicina (BO), per fatto e colpa addebitabili alla condotta di guida del conducente di un veicolo non identificato e che la mancata identificazione è dipesa da impossibilità incolpevole della parte danneggiata;
- conseguentemente condannare parte convenuta a risarcire i danni tutti subiti dal sig. Parte_1
che in base al complesso menomativo esitato alle lesioni riportate nel sinistro de quo ed all'età
[...]
del danneggiato (46 anni), vengono quantificati nella somma complessiva di €. 445.892,25, o nella differente misura che verrà ritenuta dovuto o equa e di giustizia in seguito all'espletanda istruttoria;
- condannare altresì parte convenuta al rimborso delle spese sostenute dall'attore quale diretta conseguenza del sinistro, quantificate in complessivi €. 4.861,45.
Con vittoria delle spese di lite e del compenso professionale da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge”. Parte convenuta non ha depositato la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
4. La causa è stata istruita non solo documentalmente, ma anche mediante escussione del teste Tes_1
e mediante espletamento di CTU medico legale. La causa è stata trattenuta in decisione
[...] all'udienza del 23.1.25, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
5. Alla luce delle difese delle parti e dell'espletata istruttoria, l'odierno giudicante non ritiene sufficientemente provate le domande attoree per i motivi che seguono.
Nel caso di sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato il soggetto danneggiato può rivolgersi, per il relativo risarcimento, al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, gestito da ed istituito appositamente per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali causati da veicoli non identificati, non assicurati, posti in circolazione contro la volontà del proprietario o assicurati con imprese poste in liquidazione coatta.
La Cassazione evidenzia che nel caso in cui si ricorra al FGVS a seguito del verificarsi di un sinistro cagionato da veicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione il regime probatorio deve fondarsi su prove pagina 4 di 9 rigorose ed il danneggiato che richiede l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato, ma anche che lo stesso non era identificabile neppure con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. Sent. 9939/2012).
La Cassazione, altresì, con ordinanza n. 21983/2022 ha affermato che: “Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo in fuga, ai fini della richiesta di risarcimento del danno all'impresa designata dal
FGVS, bisogna considerare tutte le circostanze del caso concreto che hanno reso impossibile l'identificazione del veicolo da parte della vittima. Tali circostanze devono essere obiettive e non imputabili a negligenza della vittima”.
In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.
Nel caso di specie il conducente del veicolo responsabile della causazione del sinistro non era identificabile ed è rimasto, quindi, ignoto.
In tema di identificazione del veicolo responsabile, la legge non impone al danneggiato il compimento di indagini approfondite e complesse, lo stesso essendo, infatti, ammesso a fornire dimostrazione della mancata identificazione del veicolo.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che "la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa" (Cassazione n.9873/2021).
Inoltre, “la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato" (Cass. Sent. n. 23434/2014).
In ordine alle modalità con cui il danneggiato può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un pagina 5 di 9 comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attivazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto.
In tale ottica, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante (Cass. n. 24449/2005; più di recente
Cassazione civile, n.9873/2021 ove si specifica che “comporta comunque il rigetto della pretesa del danneggiato la mancanza del requisito della "impossibilità incolpevole" della identificazione del veicolo investitore, con la conseguenza che, ai fini dell'intervento del fondo di garanzia, è pur sempre necessario che i danni siano stati causati da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima”).
6. La dinamica del fatto, ad opinione dell'odierno giudicante, non può ritenersi confermata dal teste il quale, già a livello di descrizione effettuata in sede di escussione all'udienza del Testimone_1
4.6.24, ha dichiarato che, data la sua posizione rispetto alla marcia del motociclo, non gli era possibile dettagliare la prossimità del veicolo rispetto alla motocicletta, né riferire con precisione lo spazio occupato dal veicolo all'interno della corsia opposta di marcia (“quando la macchina Audi ha invaso la carreggiata opposta la moto è uscita fuori strada ed è andata nel campo alla sua destra”) così da impedire al Giudice di avere elementi di valutazione dettagliati per escludere la ricorrenza di condotte concorrenti del centauro nella determinazione dell'evento di danno (velocità adeguata e circolazione presso il margine destro della carreggiata). Neppure aveva potuto vedere dove fosse caduto l'attore
(“ADR non ho visto il punto in cui si è fermato nel campo, perché mi sono fermato più avanti avendo la bimba in macchina”, v. verbale di udienza del 4.6.24)
Soprattutto, inoltre, il predetto teste ha fornito una descrizione della dinamica del sinistro non corrispondente a quella effettuata dall'attore, dichiarando, su espressa domanda dell'odierno giudicante, che era avvenuto un impatto tra il motoveicolo guidato dall'attore e la vettura rimasta non identificata. Solo dopo l'immediato indebito intervento del legale attoreo, che ha, in rettifica, dichiarato che alcun impatto era avvenuto, il teste si è corretto dicendo che non era avvenuto alcun impatto e che la risposta precedentemente data era dovuta alla circostanza che non aveva compreso il termine
“impatto” (come pure, precedendolo, affermato dal legale predetto).
L'odierno giudicante condivide, infatti, la difesa di parte convenuta che eccepisce l'inattendibilità del teste ed evidenzia quanto segue: < anno dal sinistro e non risulta indicato agli atti del rapporto di Carabinieri intervenuti dopo il sinistro.
pagina 6 di 9 Come già esposto in comparsa vi è una discrasia anche fra la dichiarazione rilasciata dal teste all'accertatore di che lo ha sentito in data 12.1.2022 (doc. 2), perché a questi ha riferito di CP_2
avere visto il sinistro dallo specchietto retrovisore mentre guidava con a fianco la figlia piccola: “dallo specchietto retrovisore vedevo iniziare a sorpassare un'auto e vedevo una moto che mi precedeva andare diritto, credo nel tentativo di evitare l'impatto, uscendo di strada”. Tale versione non è verosimile perché il teste avrebbe dovuto guadare anche davanti a lui, prestando attenzione alla sua direzione di marcia. Tale dichiarazione è però difforme da quella prodotta da parte attrice al doc. 5 attoreo: in questa infatti il presunto teste non riferisce di aver visto dallo specchietto retrovisore l'auto che avrebbe provocato l'uscita di strada della moto ma che questa addirittura lo avrebbe superato
“venivo superato da un'autovettura a forte velocità; la stessa auto prima di una curva a destra superava un'altra auto, a quel punto notavo una moto guidata da una persona che provenendo da Castenaso effettuata una manovra brusca per evitare l'impatto con la vettura in sorpasso”. Ma veniamo alla testimonianza resa da in udienza davanti al Giudice il 4.6.2024 dove il teste dichiara Testimone_1 di conoscere la lingua italiana perché vive nel nostro paese già dall'anno 2004, quindi da ben venti anni. “ADR comprendo l'italiano. Sono in Italia dal 2004.
Interrogato sul cap.1 della seconda memoria di parte attrice dichiara: “si”; sul cap.2; si, e la seconda macchina era davanti a me [Il teste segna con una freccia (sulla copia del doc.17 rammostratogli) la propria direzione e indica con una x il punto in cui è avvenuto il sorpasso da parte dell'autovettura tipo
Audi scura e con 2 xx il punto in cui per sorpassare la macchina davanti a lui tale audi avrebbe invaso la carreggiata opposta) ADR impattando immediatamente dopo con il motociciclo? ADR si. A questo punto l'Avv. Gubellini interviene dicendo che non è avvenuto alcun impatto. Il Giudice afferma che l'Avvocato non può intervenire suggerendo al teste la risposta. L'Avvocato Gubellini afferma che il teste non ha capito la domanda ed ha risposto si non capendo la domanda. Il teste dichiara di non avere capito la parola “impatto”. ADR quando la macchina Audi ha invaso la carreggiata opposta la moto è uscita fuori strada ed è andata nel campo alla sua destra. ADR Non ho visto il punto in cui si è fermato nel campo, perché mi sono fermato più avanti avendo la bimba in macchina. Ho visto che si erano fermate delle macchine nella direzione verso Budrio, non verso
Castenaso dove mi stavo dirigendo per fare colazione con mia figlia”. Se il Giudice si ricorda, prima di iniziare le domande al teste e la verbalizzazione, aveva intimato gli avvocati a non fare domande al teste mentre questi stava parlando e in caso di domande di preavvertire il giudice sull'eventuale precisazione che gli stessi legali intendessero chiedere al teste... La prova deve ritenersi nulla e il teste inattendibile. È palese come il legale abbia suggerito al teste correggendolo sulla divergente versione fornita dallo stesso attore e cioè sul fatto che non via stata collisione fra la moto e l'auto e la versione pagina 7 di 9 del teste che invece ha visto lo scontro fra i due veicoli. Il teste è in Italia da 20 anni e sapeva benissimo di cosa si stava trattando in causa e non ha chiesto al Giudice il significato del verbo
“impattando”, anzi ha risposto liberamente in maniera sicura. La contraddizione in cui il teste è caduto rispetto alla versione data dall'attore ha avuto l'epilogo dell'intervento del legale...>> (enfasi dell'estensore).
Ulteriore elemento di anomalia temporale emerge dalla circostanza che il teste abbia dichiarato di essersi fermato dopo il sinistro solo un attimo (v. risposta al cap.5, verbale del 4.6.24 cit.) e di essere ripartito in quanto altri stavano già soccorrendo l'attore, mentre dai rilievi e dai rapporti in atti dell'autorità intervenuta risulta che i soccorritori erano sopraggiunti dopo il sinistro, a cui non avevano assistito.
Altra discrasia è individuabile nella circostanza dell'aver l'odierno attore giustificato, nella propria prima memoria, il lasso di tempo notevole intercorso tra sinistro e dichiarazione resa all'accertatore di
Unipol dal teste nel 2022 con la rappresentazione del fatto che quest'ultimo <non si Testimone_1
era accorto che la persona uscita di strada fosse di sua conoscenza. Soltanto in un momento successivo, appresa la circostanza, il medesimo si è messo in contatto con l'odierno attore>>.
Escusso in udienza, invece, il teste ha dichiarato << ADR mio figlio frequentava la scuola a Per_1
Castenaso, dopo 6/7 mesi ho sentito parlando a scuola del fatto che un insegnante ha avuto incidente con la moto, ovverosia Vicino alle porte della scuola erano attaccati dei Parte_1
bigliettini con il telefono del sig. per eventuale contatto in caso qualcuno avesse visto Pt_1
l'incidente. Io l'ho quindi chiamato. ADR il sig. è un insegnante della scuola di Pt_1 Per_1
Castenaso>> (v. verbale del 4.6.24 cit.).
Alla luce delle superiori considerazioni, le dichiarazioni rese dal teste risultano in parte non spontanee, in parte generiche, in parte non attendibili. Come stimato dalle Autorità verbalizzanti, la causa del sinistro rimane ignota e le domande attoree non risultano idoneamente provate e fondate.
8. Devono, pertanto porsi a carico di parte attrice le spese di CTU, con diritto della parte che ne abbia anticipate una quota maggiore di ripeterla dalla controparte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree pagina 8 di 9 Condanna a rifondere a favore di quale Parte_1 Controparte_2
impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), in persona del l.r.p.t., le spese di lite che liquida in euro in euro 22.457,00, per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% ex
DM 55/14 ss.mm., iva (se dovuta) e c.p.a..
Pone le spese di CTU a carico di con diritto della parte che ne abbia Parte_1
anticipate una quota maggiore di ripeterla dalla controparte.
Così deciso in Bologna, 23.5.25.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Lisa Marconi
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