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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/11/2025, n. 4735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4735 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3139/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3139/2024 promossa da: con il patrocinio degli avv.ti ANDREA ZANELLATO e MAURIZIO Parte_1
NO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. SAVINO ALESSANDRA presso il cui studio Controparte_1 ha eletto domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte convenuta: come da verbale d'udienza del 09/10/2025.
“Il padre verserà alla signora la somma mensile di euro 400,00 (euro 200 ciascuno) per il Pt_1 mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, oltre rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come d Protocollo del Tribunale di Torino, con decorrenza dal deposito del ricorso. Spese legali compensate”
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in COLLEGNO Parte_1 Controparte_1 il 20/07/2013.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 47 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dall'unione sono nati due figli: , il 26/05/2005 e il 29/05/2007, entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
Con ricorso depositato il 22/02/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi. Inoltre, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale,
l'affidamento condiviso della figlia minore la sua collocazione presso di sè, la Per_2 determinazione di un regime di visita padre - figlia e la previsione di un contributo per il suo mantenimento
In data 08/10/2024 si costituiva in giudizio il signor il quale non si Controparte_1 opponeva alla domanda di separazione, all'assegnazione della casa coniugale e all'affidamento condiviso della figlia minore. Per il resto contestava le chieste di parte ricorrente.
All'udienza del 11/11/2024 venivano sentite le parti personalmente ed all'esito il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
I difensori delle parti insistevano per l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e nelle istanze istruttorie rassegnate in atti.
Il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava in ordine ai provvedimenti temporanei e urgenti e sulle istanze istruttorie.
In data 24/12/2024 il Giudice delegato disponeva in ordine ai provvedimenti temporanei ed urgenti e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza del 09/10/2025 le parti raggiungevano un accordo nei termini di cui al verbale d'udienza.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni come da accordo e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. pagina 2 di 3 Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere accolto non ostandovi ragioni di diritto e di fatto, alla luce degli atti processuali e della documentazione in atti, provvede come in dispositivo.
Spese legali compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che il padre versi alla signora la somma mensile di euro 400,00 (euro 200 ciascuno) Pt_1 per il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, oltre rivalutazione
ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino, con decorrenza dal deposito del ricorso.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
4.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3139/2024 promossa da: con il patrocinio degli avv.ti ANDREA ZANELLATO e MAURIZIO Parte_1
NO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. SAVINO ALESSANDRA presso il cui studio Controparte_1 ha eletto domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte convenuta: come da verbale d'udienza del 09/10/2025.
“Il padre verserà alla signora la somma mensile di euro 400,00 (euro 200 ciascuno) per il Pt_1 mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, oltre rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come d Protocollo del Tribunale di Torino, con decorrenza dal deposito del ricorso. Spese legali compensate”
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in COLLEGNO Parte_1 Controparte_1 il 20/07/2013.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 47 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dall'unione sono nati due figli: , il 26/05/2005 e il 29/05/2007, entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
Con ricorso depositato il 22/02/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi. Inoltre, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale,
l'affidamento condiviso della figlia minore la sua collocazione presso di sè, la Per_2 determinazione di un regime di visita padre - figlia e la previsione di un contributo per il suo mantenimento
In data 08/10/2024 si costituiva in giudizio il signor il quale non si Controparte_1 opponeva alla domanda di separazione, all'assegnazione della casa coniugale e all'affidamento condiviso della figlia minore. Per il resto contestava le chieste di parte ricorrente.
All'udienza del 11/11/2024 venivano sentite le parti personalmente ed all'esito il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
I difensori delle parti insistevano per l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e nelle istanze istruttorie rassegnate in atti.
Il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava in ordine ai provvedimenti temporanei e urgenti e sulle istanze istruttorie.
In data 24/12/2024 il Giudice delegato disponeva in ordine ai provvedimenti temporanei ed urgenti e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza del 09/10/2025 le parti raggiungevano un accordo nei termini di cui al verbale d'udienza.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni come da accordo e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. pagina 2 di 3 Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere accolto non ostandovi ragioni di diritto e di fatto, alla luce degli atti processuali e della documentazione in atti, provvede come in dispositivo.
Spese legali compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che il padre versi alla signora la somma mensile di euro 400,00 (euro 200 ciascuno) Pt_1 per il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, oltre rivalutazione
ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino, con decorrenza dal deposito del ricorso.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
4.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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