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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/06/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2085/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 14/5/2025 – udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
nato a [...], il [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Giuseppe Rampino
Ricorrente
C O N T R O
-L in persona del titolare e Controparte_1 legale rappresentante pro- tempore Sig. corrente in Lecce, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avvocati Salvatore Spano, Maurizio Valentini e
Claudio Spano
Resistente Oggetto: Rivendicazione crediti di lavoro
FATTO DIRITTO
Con atto depositato il 18/2/2020, il ricorrente di cui in epigrafe espone di aver lavorato alle dipendenze dell'impresa Controparte_2 sita in Lecce dal 4/10/2012 al 7/5/2019, con contratto a tempo indeterminato e con la qualifica di Operaio 6° Livello e mansioni di Addetto alle Consegne del
CCNL Alimentari - Artigianato, afferma che, nonostante il contratto di assunzione prevedesse un orario di 4 ore giornaliere per 24 ore settimanali su sei giorni lavorativi, egli ha invece lavorato da Lunedì a Domenica dalle ore 4.00 alle ore 13.30, per complessivi 66 ore e 30 minuti settimanali, lamenta di aver fruito soltanto di due Domeniche al mese di riposo e di 14 giorni di ferie e di aver effettuato lavoro straordinario diurno e lavoro notturno negli orari e con le modalità descritti in ricorso, senza ricevere una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso corrispondente a quella prevista dal
CCNL di categoria, di non aver ricevuto le somme dovute per 13° mensilità, né indennità sostitutiva di ferie, festività, permessi non goduti, né Trattamento di
Fine Rapporto.
Tanto premesso, esposto e lamentato, parte ricorrente chiede “a. Accertare e dichiarare che il Sig. ha prestato la propria attività lavorativa dal Parte_1
04.10.12 al 07.05.19 alle dipendenze dell' Controparte_1 con sede legale in Lecce (LE) alla via Dell'Abate n. 29, in persona del titolare con le modalità espressamente e analiticamente dedotte nella Controparte_1 narrativa del presente atto;
b. Accertare e dichiarare che il ricorrente non ha percepito per tutta la durata del rapporto di lavoro una retribuzione adeguata secondo la disciplina prevista dal CCNL di settore;
c. Conseguentemente, accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore nei confronti dell'
[...]
per le ragioni spiegate nella narrativa del presente atto, Controparte_1 della complessiva somma di € 90.843,00, come specificata nella narrativa del presente atto e come risultante dai conteggi/computo differenze retributive allegati, o di quella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa e che risulterà di giustizia;
d. Per l'effetto condannare l' Controparte_1
in persona del titolare Sig. per le ragioni
[...] Controparte_1 spiegate nella narrativa del presente atto, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 90.843,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c., o di quella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa e che risulterà di giustizia;
e. In ragione delle mansioni effettivamente svolte, accertare e dichiarare che al ricorrente per il periodo che va dal 04.10.12 al 07.05.19 spetta la qualifica di Operaio 6 ° livello, addetto alle consegne come da CCNL ALIMENTARI –
ARTIGIANATO e per l'effetto dichiarare che il ricorrente è creditore nei confronti dell' per le ragioni spiegate nella narrativa Controparte_1 del presente atto, della complessiva somma di € 90.843,00 come specificata nella narrativa del presente atto e come risultante dai conteggi/computo differenze retributive allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c., o di quella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa e che risulterà di giustizia;
f. Condannare
l' in persona del titolare a Controparte_1 Controparte_1 regolarizzare la posizione previdenziale e assistenziale del Sig. , Parte_1 relativamente al periodo in cui ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della TA resistente, ed ove ciò, per qualunque motivo, non sia possibile condannare la stessa al risarcimento del danno da mancato versamento dei contributi che si quantifica prudenzialmente nella misura del 40% delle differenze retributive
2 scaturite o da quantificarsi in via equitativa;
g. Condannare parte resistente al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Si è costituito in giudizio l' con memoria Controparte_1 nella quale contesta nel merito il ricorso, di cui chiede la reiezione, affermando che parte ricorrente ha lavorato da Lunedì a Sabato, in orario diurno, dalle ore
08:00 alle ore 12:00 come previsto dal contratto di assunzione, oppure, previa comunicazione, dalle ore 06:00 alle ore 10:00 e in alcune circostanze ha lavorato nella giornata di Domenica, godendo di un giorno di riposo infrasettimanale, rappresentando che il lavoratore è stato inquadrato nel Livello 6° del CCNL per il settore Alimentari Artigianato e si è occupato, insieme ad altri due dipendenti
(Sig.ri e ), delle consegne dei rustici e dei Parte_2 Parte_3 cornetti presso le diverse attività fornite da parte convenuta secondo un programma di consegne predisposto dal datore di lavoro per ciascun dipendente, che il lavoratore ha goduto delle ferie previste dal CCNL Alimentari –
Artigianato, che al lavoratore è stata corrisposta la giusta retribuzione ex art. 36
Cost, deducendo la regolarità della posizione previdenziale e assistenziale del ricorrente e, infine, contestando i conteggi allegati da controparte e rilevando che in merito alla voce del Trattamento di Fine Rapporto, per il quale nei conteggi di parte è indicata la somma di € 9.568,00, dalle buste paga di Aprile e di Maggio emerge invece che la somma spettante per TFR, ultima retribuzione e competenze di fine rapporto era pari ad € 7.469,48, ma che, a seguito di atto di pignoramento presso terzi e di ordinanza di assegnazione di somme emessa da
Giudice dell'Esecuzione in favore del creditore pignorante per € 1.493,90, residua attualmente a favore del lavoratore una somma pari a € 5.975,59, non ancora corrisposta a causa dell'intervenuto atto di pignoramento presso terzi e della grave crisi economica dovuta all'emergenza Covid-19.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato soltanto parzialmente e va accolto nei limiti di cui in motivazione.
Va infatti ricordato che la Corte di Cassazione con sentenza n.6332 del
5/5/2001 ha affermato che “in base al principio generale desumibile dall'art. 2697 cod. civ. secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè durata del rapporto
3 lavorativo e livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che sia intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale
è commisurata – per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.)”.
Si deve inoltre rilevare che la Corte di Cassazione con sentenza n.3714 del
16/2/2009 ha chiarito che “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova”.
Per quanto concerne poi la indennità per ferie, festività e permessi non goduti, si osserva che la Corte di Cassazione con sentenza n.12311 del 21/8/2003 ha affermato che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti
l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica”.
Nella fattispecie è pacifica tra le parti e documentata in atti l'esistenza del rapporto lavorativo per il periodo 4/10/2012 – 6/5/2019 (vedasi contratto di lavoro allegato al ricorso, estratto conto previdenziale allegato alle note depositate da parte ricorrente il 9/5/2025 e buste paga allegate alla memoria di costituzione).
Sono invece controversi tra le parti lo svolgimento di ore di lavoro straordinario oltre le ore contrattualmente pattuite e oltre le ore retribuite, il mancato godimento di ferie, permessi e festività e il mancato pagamento della relativa indennità sostitutiva, nonchè gli importi spettanti a titolo di 13° mensilità e di
Trattamento di Fine Rapporto.
4 Tanto premesso, si deve rilevare come dalla istruttoria non sia emersa prova ragionevolmente certa delle allegazioni attoree inerenti all'espletamento di attività lavorativa in misura eccedente le ore contrattualmente previste (quattro ore giornaliere da Lunedì a Sabato, per complessive ventiquattro ore settimanali dalle ore 8,00 alle ore 12,00) e oltre le ore retribuite.
Va, infatti, rilevato che la teste ascoltata per parte ricorrente Tes_1
ha dichiarato “sono la compagna di dal 2018, so che
[...] Parte_1
ha lavorato per l' perché quando lavoravo presso il Parte_1 Controparte_1
Bar Il Chioschetto in via Trinchese a Lecce nel 2015 ogni mattina Parte_1 verso le 5,00 – 5,30 veniva a consegnare pasticceria e rosticceria con un furgone bianco e mi lasciava la bolla di consegna con la intestazione . Io Controparte_1 poi dall'inizio del 2017 sono andata a lavorare presso il Bar Adriano in Lecce, Via
Imperatore Adriano, e in tale locale mi consegnava le paste verso le Parte_1
6,00 – 6,30 del mattino per conto dell' . Andava di corsa perché Controparte_1 doveva consegnare la merce anche in altri locali e quando era in ritardo e lo chiamavo, rispondeva che doveva effettuare altre consegne. Non so dire quali erano i nominativi degli altri Bar presso cui effettuava consegne. Parte_1
Ricordo che poi tornava presso i Bar in cui ho lavorato intorno alle Parte_1
11,00 – 11,30 circa per ritirare le teglie e l'incasso della giornata. Ricordo che alla fine dell'orario lavorativo doveva ripulire il laboratorio, nel senso Parte_1 che doveva spazzare i pavimenti e pulire i piani di lavoro”, “ricordo che quando veniva a consegnare la merce presso il Bar in cui lavoravo mi diceva Parte_1 che andava di corsa, perché aveva già consegnato materiale presso altri Bar, sin dalla mattina presto, come ad esempio presso il bar Terminal e presso il Bar
Hawaii. Si trattava di Bar che aprivano in un orario precedente rispetto all'orario dei Bar in cui io ho lavorato”, “quando veniva a consegnare la merce Parte_1 si fermava appena un momento, lasciava la merce e la bolla di consegna, che a volte ho firmato io stessa, e se ne andava a fare altre consegne. Nel periodo in cui ho lavorato io, presso il Bar il Chioschetto, dal 2015 a tutto il 2016, e presso il bar
Adriano, dal 2017 a tutto il 2021, ho visto che era sempre ad Parte_1 effettuare le consegne, a scaricare la merce e a guidare il furgone, faceva tutto da solo. Io iniziavo a lavorare presso il Bar il Chioschetto intorno alle 4,45 e presso il
Bar Adriano intorno alle 5,30”.
La teste di parte ricorrente ha dichiarato: “non sono Testimone_2 parente di , lo conosco perché ha lavorato per la Parte_1 Parte_1 pasticceria l' che fornisce prodotti di pasticceria e rosticceria per la Controparte_1 attività di cui sono titolare, il Bar “Caffè Stella”, in Lecce. Io apro il Bar alle 6,00 -
6.15 e all'ora di apertura o, a volte, veniva a Parte_1 Persona_1
5 consegnare i prodotti di pasticceria con un furgoncino bianco. mi Parte_1 lasciava i prodotti e la bolla di consegna, io non dovevo firmare nulla. Io pagavo giornalmente e consegnavo i soldi contanti o a o a Parte_1 Persona_1 quando a metà mattinata, verso le 9,30- 10,00, venivano a consegnarmi la rosticceria. Non so dire se , dopo aver consegnato la merce a me, Parte_1 andava ad effettuare consegne presso altri Bar”, “la ragione sociale del mio Bar è
HOPE snc, ma sulla insegna del Bar c'è scritto Caffè Stella. Il sig. non Pt_1 tornava alle 13.00 per consegnare i rustici, ma alle 9,30 – 10,00. Poteva capitare a volte che io a quell'ora non avessi ancora i soldi contanti e allora, soltanto in quel caso, chiedevo a o a di ripassare più tardi per Parte_1 Persona_1 ricevere il pagamento dei prodotti. Le consegne dei prodotti venivano effettuate tutti i giorni da Lunedì a Sabato, perché Domenica e festivi siamo chiusi, in estate il Bar
è chiuso anche di Sabato. Era prevalentemente ad effettuare le Parte_1 consegne, a volte era ma non so precisare con quale frequenza Persona_1 veniva , “ho aperto il Bar Caffè Stella a Giugno 2015. Sin dalla Persona_1 apertura mi sono rivolta al per la fornitura dei prodotti di rosticceria e di Per_1 pasticceria”.
Infine, il teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: “conosco Testimone_3 Pt_1
perché sono titolare di un Bar, Terminal Bar di Tiziano Fiore s.a.s., che è
[...] cliente della azienda l' da circa venti anni. Il mio Bar apre alle Controparte_1
4,00, ma non apro il Bar sempre io, a volte lo aprono i miei dipendenti. La pasticceria arriva nel Bar circa tre quarti d'ora dopo l'apertura e,, per quanto io ricordi, ho sempre visto soltanto il sig. padre di Parte_2 Parte_4 portarmi la pasticceria all'inizio della mattinata e poi uno dei dipendenti viene a ritirare le teglie e a ricevere il pagamento. Tra i dipendenti che ho visto ritirare le teglie e prendere il pagamento a volte vi è stato il sig. . Preciso che non ricordo
Pt_1 di aver mai visto il sig. portarmi i vassoi di pasticceria alla apertura del Bar,
Pt_1 ma non escludo che possa averlo fatto quando non ero io ad aprire l'esercizio, ma uno dei miei dipendenti. Il primo ricordo che ho del sig. è quando veniva a
Pt_1 ritirare le teglie alle 8,30- 8,40. La pasticceria viene portata alle 4,50, i rustici verso le 8,30, però, mentre c'è un orario preciso per l'arrivo della pasticceria, non c'è un orario preciso per il ritiro delle teglie. Non so dire se il sig. si occupava anche
Pt_1 di fare la spesa per la TA , di andare a prendere i cartoni a Controparte_1
Cavallino e se si occupava delle pulizie e dello smaltimento dei rifiuti per la TA
, ricordo soltanto che veniva a volte a ritirare le teglie e prendere i Controparte_1 pagamenti presso il mio Bar, anche perché spesso non ero presente presso il Bar, in quanto mi recavo spesso a Catania per motivi familiari”, “io mi recavo in Sicilia ogni settimana per due o tre giorni, non necessariamente nel fine settimana, e i
6 giorni che non ero in Sicilia ero io ad aprire la attività e ad accogliere l'arrivo delle paste”, “io non ho mai chiesto ai miei dipendenti chi avesse portato le paste, a me interessava che le paste arrivassero e che qualcuno poi venisse a ritirare le teglie”.
Da queste dichiarazioni testimoniali non si evince prova ragionevolmente certa dell'espletamento di ore di lavoro straordinario non retribuite da parte del ricorrente nella misura indicata in ricorso.
Infatti, la teste afferma che il ricorrente nel 2015 le Testimone_1 consegnava pasticceria e rosticceria verso le 5,00 e dal 2017 verso le 6,00 – 6,30, la teste afferma che ogni giorno apriva il proprio bar non Testimone_2 prima delle 6,00 e che non sempre era a consegnarle i prodotti e Parte_1 che il suo bar nelle giornate di Domenica e nei giorni festivi era chiuso e
[...]
ha riferito di aver visto soltanto il sig. padre di Tes_3 Parte_2 [...] consegnare la pasticceria a inizio mattinata. Parte_4
Inoltre, nessuno di questi testi di afferma che lavorasse fino alle Parte_1
13,30 come si legge in ricorso, in quanto ha dichiarato Testimone_1
“ tornava presso i Bar in cui ho lavorato intorno alle 11,00 – 11,30 Parte_1 circa”, ha dichiarato: “Il sig. non tornava alle 13.00 per Testimone_2 Pt_1 consegnare i rustici, ma alle 9,30 – 10,00. Poteva capitare a volte che io a quell'ora non avessi ancora i soldi contanti e allora, soltanto in quel caso, chiedevo a Pt_1
o a di ripassare più tardi per ricevere il pagamento dei
[...] Persona_1 prodotti.”, e , ha dichiarato: “Il primo ricordo che ho del sig. è Testimone_3 Pt_1 quando veniva a ritirare le teglie alle 8,30- 8,40.”
I testi di parte resistente hanno riferito quanto segue.
Il teste di parte resistente ha dichiarato: “lavoro per l' Parte_3 [...]
da fine 2010, all'inizio effettuavo consegne e ora do una mano all'interno CP_1 del Laboratorio . effettuava le consegne e Parte_5 Parte_1 quando finiva il giro di consegne veniva presso il Laboratorio per fare le pulizie.
Non c'era un orario fisso, dipendeva dalle richieste che c'erano. La mattina si inizia a lavorare alle 4,00. Anche arrivava presso il Laboratorio presso le Parte_1
4.00 e preparava le cose per le consegne. Le prime consegne partono verso le ore
4.30, perché ci sono forni e bar che aprono molto presto. Poi si finiva di lavorare verso le 11.00, in estate si finisce di lavorare più tardi perché il lavoro aumenta. Le consegne venivano effettuate ogni giorno sia da me, sia da , sia da Parte_1
Era che decideva il giro di consegne che ognuno Parte_2 Parte_4 di noi doveva effettuare. All'atto della consegna ci facevamo firmare la bolla di consegna della merce. Io non ho mai assistito a rimproveri fatti a per Parte_1 ritardi nelle consegne e non ho mai visto fare la spesa per sé in Parte_1 orario lavorativo. La retribuzione viene pagata da ma veniva data a Parte_4
7 ciascuno di noi personalmente e separatamente dagli altri. Ricordo che io ho visto lavorare fino ad un giorno e poi non l'ho visto più, forse perché non Parte_1 era d'accordo su qualche cosa, ma non so dire se è andato via volontariamente o se è stato mandato via da , “ogni consegna richiedeva almeno dieci Parte_4 minuti, dipendeva da quanto ci metteva il cliente a svuotare le teglie e a firmare la bolla di consegna, poi ci dovevamo spostare per andare ad effettuare le altre consegne. Io e seguivamo lo stesso orario di lavoro e ci incontravamo Parte_1 tutti i giorni presso il Laboratorio”, “ricordo che ha effettuato Parte_1 consegne presso il Bar Terminal, presso il e presso il Bar Chiodo Fisso Parte_6 dalle 4,30 in poi, perché sono attività commerciali che aprono molto presto”,
“quando effettuavamo le consegne, a volte il cliente svuotava subito le teglie e ce le ridava, altre volte ci chiedeva di tornare a riprenderle in un secondo momento”,
“ aveva affidato a ciascuno di noi, a me e a una zona Parte_4 Parte_1 di consegne, quindi ogni giorno ciascuno si recava sempre presso gli stessi bar, non veniva cambiato il giro di consegne ogni giorno, quello che poteva cambiare ogni tanto era l'orario di consegna o il prezzo da chiedere al cliente”.
Il teste di parte resistente ha dichiarato: “so che Testimone_4 Parte_1 ha svolto consegne per l' dal 2012, perché anch'io sono Controparte_1 dipendente dell' da una decina d'anni. Il sig. effettuava le Controparte_1 Pt_1 consegne dalle ore 8.00 alle ore 12,00. Io mi occupo della produzione e lavoro nel
Laboratorio. So che era mio fratello, a consegnare a Controparte_1 Pt_1
i prodotti da portare ai vari bar e locali. Delle consegne si occupavano anche
[...]
e , mio padre. Il lavoratore addetto alla Parte_3 Parte_2 consegna doveva scaricare i prodotti, far firmare la bolla di consegna e andare via.
Le consegne venivano fatte con un mezzo aziendale, un furgone coibentato. Mi risulta che sia stato rimproverato per ritardi nelle consegne, tanto so Parte_1 perché i bar chiamavano mio fratello per lamentarsi e mio fratello per giustificare i dipendenti diceva che era stata colpa del traffico, ma per quanto ne so io più volte
è stato visto seduto preso il Bar della sua ragazza, il Bar Adriano, in Parte_1
Via Imperatore Adriano a Lecce. si è dimesso di sua spontanea Parte_1 volontà senza alcun preavviso, in un periodo in cui mio fratello era assente CP_1
e ci ha messo in difficoltà. Mio fratello ogni giorno dava le direttive agli addetti alle consegne su dove andare e quali prodotti consegnare. Le direttive cambiavano ogni giorno a seconda degli orari e dei giorni di apertura o chiusura dei locali e a seconda delle quantità di forniture richieste”, “siccome lavorava una Parte_1 volta al mese di Domenica, poi prendeva un giorno di riposo nella settimana. A volta sostituiva mio padre o mio fratello nelle consegne, durante il Parte_1 loro giorno di riposo, e in quelle sostituzioni lavorava dalle 6,00 alle Parte_1
8 10,00”, “non ho quote societarie dell' sono soltanto un Controparte_1 dipendente”.
Il teste di parte resistente ha dichiarato: “sono il padre di Parte_2
Conosco , ma non so dire di preciso quando Parte_4 Parte_1 Pt_1
ha cominciato a lavorare per l''IMPERO DEL DOLCE e quando ha finito di
[...] lavorare perché è mio figlio che si occupa di queste cose. Ricordo che Pt_4 Pt_1
ha lavorato per alcuni anni per l' . si
[...] Controparte_1 Parte_1 occupava di consegne di pasticceria e rustici e di ricevere i pagamenti dalle persone cui consegnava i prodotti. Di solito si occupava di Parte_1 consegnare i rustici alle 8,30 o 9,00 o in quello stesso orario pasticceria quando i clienti chiedevano una doppia fornitura. Ero io ad effettuare la prima consegna della pasticceria verso le 4.30 - 4,45, poi se veniva richiesta una ulteriore fornitura di pasticceria, era il sig. a consegnarla verso le 8,30. So che Pt_1 Parte_1 iniziava a lavorare verso le 8,00, quando io ero ancora in giro per fare le consegne.
Il lavoro di consegna mi richiede di entrare e uscire dalla azienda continuamente.
finiva di lavorare verso le 12.00. Delle consegne si occupa anche il Parte_1 sig. che è tuttora dipendente dell' . Il sig. si è Pt_3 Controparte_1 Pt_3 occupato delle consegne anche nel periodo in cui il sig. lavorava presso la Pt_1 azienda. Non è necessario che chi consegna i prodotti faccia firmare la bolla di consegna, perché l'importante è lasciare la bolla di consegna al cliente per motivi fiscali. Ricordo che ci sono stati a volte ritardi nelle consegne dei prodotti di pasticceria o di rustici, ma non so se abbia rimproverato il sig. Parte_4 Pt_1 per questi ritardi. Ricordo di aver visto, mentre facevo il mio giro di consegne o mentre facevo la spesa, fermo o seduto nel Bar in cui lavorava la sua Parte_1 compagna, per un periodo presso il Bar Chioschetto e per un altro periodo presso il
Bar Adriano. Ricordo che si è dimesso dal lavoro volontariamente e Parte_1 improvvisamente perché mi disse: “me ne vado, non sai chi sono io” o una frase del genere. Ricordo che a volte ha lavorato alle 6,00 di mattina o Parte_1 anche di Domenica, ma saltuariamente e sempre preavvisato da mio figlio.
Naturalmente quando lavorava la Domenica, aveva poi un giorno libero durante la settimana e quando iniziava a lavorare alle 6,00, finiva di lavorare alle 10.00-
10,30”, “quando il sig. è andato via ci ha messo in difficoltà, perché in quel Pt_1 periodo mio figlio era in ferie e tornava dopo un giorno o due”, “io sono dipendente della azienda . Io mi occupo della consegna della pasticceria, Controparte_2 ma mi occupo anche della preparazione della pasticceria prima di consegnarla, in quanto scendo nel Laboratorio alle 3,30 del mattino. Soltanto io faccio le consegne di pasticceria al mattino presto, verso le 4.30 – 4,40. La prima fornitura è al Bar
9 Terminal sulla Superstrada per Brindisi. Il sig. inizia a lavorare dopo di Pt_3 me”.
Anche da queste testimonianze non si evince lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario da parte del ricorrente nella misura rivendicata in ricorso, in quanto sebbene il teste di parte resistente affermi che “La Parte_3 mattina si inizia a lavorare alle 4,00. Anche arrivava presso il Parte_1
Laboratorio presso le 4.00 e preparava le cose per le consegne Le prime consegne partono verso le ore 4.30, perché ci sono forni e bar che aprono molto presto.”, occorre considerare che i testi titolari delle attività commerciali alle quali erano consegnati i prodotti, e , hanno dichiarato Testimone_2 Testimone_3 che le consegne arrivavano all'ora di apertura (verso le 6,00 nel bar di ) Tes_2
e circa tre quarti d'ora dopo l'apertura (e quindi non prima delle 4,45 nel bar di
). Tes_3
Per quanto attiene alla richiesta di indennità sostitutiva di ferie, festività e permessi non goduti, si osserva che i testi di parte ricorrente nulla hanno dichiarato su tale punto, ad eccezione della teste la quale Testimone_2 ha affermato che il suo bar era chiuso la Domenica e i giorni festivi, mentre i testi di parte resistente e hanno Testimone_4 Parte_2 affermato che quando lavorava la Domenica poi fruiva di giorno di Parte_1 riposo infrasettimanale.
Pertanto, si deve ritenere che non sia stata raggiunta prova ragionevolmente certa neanche della mancata fruizione di riposo settimanale, ferie e permessi nella misura chiesta in ricorso.
Va, peraltro, rilevato che nelle buste paga di Aprile e Maggio 2019 allegate alla memoria di costituzione risultano indicate ferie godute e residue e festività, con la conseguenza che non è dato evincere la spettanza di somme ulteriori a titolo di differenze su retribuzione ordinaria.
Alla luce di quanto esposto e considerato e da quanto emerso dagli atti di causa e dalle dichiarazioni testimoniali, devono dunque respingersi le domande attoree volte al conseguimento di compensi differenziali a titolo di differenze retributive per compenso lavoro straordinario e a titolo di indennità sostitutiva di permessi, ferie e festività non goduti.
Per quanto attiene alla 13° mensilità, si osserva che il lavoratore nei conteggi allegati al ricorso chiede i ratei differenziali tra quanto spettante a tale titolo e quanto percepito ogni anno e soltanto per l'anno 2019 dichiara di non aver percepito affatto la tredicesima e indica in € 343,63 l'importo spettante.
Si deve ritenere che alla luce di quanto sopra esposto in ordine alla mancata prova di svolgimento di ore di lavoro oltre quelle pattuite e retribuite, non
10 spettino al lavoratore ulteriori somme a titolo di ratei differenziali di 13° mensilità per gli anni dal 2012 al 2018.
Si deve invece ritenere che debba essere riconosciuto il diritto del lavoratore alla percezione della 13° mensilità per l'anno 2019, sia perché il datore di lavoro non ha offerto prova dell'avvenuto pagamento, sia perché il datore di lavoro medesimo ammette che il ricorrente è tuttora creditore di parte delle somme riportate nelle buste paga di Aprile 2019 e di Maggio 2019 per retribuzione, competenze di fine rapporto e TFR.
Resta da esaminare la domanda attorea volta ad ottenere il pagamento del
Trattamento di Fine Rapporto, non percepito dal ricorrente secondo quanto dal medesimo dichiarato nel punto n. 9, foglio 4 dell'atto introduttivo.
In riferimento a tele domanda attorea, deve rilevarsi che il datore di lavoro nella memoria di costituzione ha affermato l'esistenza di un credito a favore del lavoratore pari a un importo netto di € 7.469,48 a titolo di retribuzione per i mesi di Aprile e Maggio 2019 e a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, dal quale deve detrarsi l'importo di € 1.493,90, documentando che in data
10/11/2020 è stata emessa Ordinanza di Assegnazione Somme in favore del creditore pignorante nel procedimento R.G.E. n. 6747/2020 per € 1.493,90, e per tale ragione riconosce un credito del ricorrente pari a € 5.975,59 (cfr. allegati nn. 3, 5 e 6 alla memoria di costituzione).
Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, come emerge dalla documentazione in atti, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla 13° mensilità 2019, alle competenze di fine rapporto e al Trattamento di Fine
Rapporto per il periodo di lavoro subordinato prestato dal 4/10/2012 al
6/5/2019.
Per la quantificazione del dovuto, si ritiene di dover aderire al conteggio elaborato da parte resistente nella memoria di costituzione, conteggio non contestato specificatamente da controparte, tenuto anche conto che nelle note depositate dalla difesa di parte ricorrente il 12/5/2025 tale conteggio viene accettato, sia pure in via subordinata.
Ne consegue che si ritiene di dover determinare la somma dovuta al lavoratore in
€ 5.975,58, importo ottenuto dalla differenza tra quanto dovuto a titolo di retribuzione per i mesi di Aprile e Maggio 2019, di competenze finali del rapporto e a titolo di Trattamento di Fine Rapporto e quanto ricevuto dal ricorrente a seguito di Ordinanza di assegnazione somme del 10/11/2020 (7.469,48 –
1.493,90 = € 5.975,58).
Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, l'impresa
[...]
in persona del titolare e legale rappresentante pro – Controparte_2
11 tempore, deve essere condannata a pagare a la somma lorda di € Parte_1
5.975,58, a titolo di saldo delle competenze finali del rapporto lavorativo, 13° mensilità 2019, retribuzione e Trattamento di Fine Rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del diritto sino al soddisfo.
Stante la parziale soccombenza reciproca, si ritiene equo compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In parziale accoglimento del ricorso, condanna l' Controparte_1
in persona del titolare e del legale rappresentante pro –
[...] tempore, a corrispondere a a titolo di competenze finali del Parte_1 rapporto lavorativo, di 13° mensilità 2019, di retribuzione di Aprile e Maggio
2019 e di Trattamento di Fine Rapporto, la somma di € 5.975,59, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del diritto sino al soddisfo.
Spese compensate.
Lecce, li 14 Maggio 2025 – 2 Giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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