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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 26/12/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 278/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Chiara Gigliotti parte ricorrente contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero in cui le parti hanno precisato le conclusioni come segue parte ricorrente: come da nota del 20.5.2025;
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
AI CO il 20.12.2014 e dalla loro unione è nata , in [...] Per_1 il 20.11.2024.
Con decreto del 17.3.2022 questo Tribunale ha omologato il loro accordo di separazione personale, con cui le parti avevano concordato l'affido condiviso di , il suo collocamento alternato fra di esse, il mantenimento diretto Per_1 della minore, la suddivisione al 50% delle spese straordinarie per la stessa.
Con ricorso depositato il 17/02/2025 la adiva il presente Tribunale Parte_1 per la pronuncia del divorzio, chiedendo sostanzialmente la conferma delle condizioni della separazione.
Nella propria memoria ex art. 473bis.17 cod. proc. civ. la parte modificava le proprie domande iniziali, chiedendo disporsi l'affido cd superesclusivo di a sé, evidenziando come lo , in un momento successivo al Per_1 Parte_1 deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, fosse tornato a vivere nel Palermitano, sua zona d'origine, con la nuova compagna e con la loro figlia,
e da quel momento avesse tenuto rapporti con la figlia solo per via telefonica, non facendole mai visita e non contribuendo in alcun modo al suo mantenimento;
evidenziando altresì come questa distanza geografica dello rendesse difficile per essa madre avere la firma dello stesso per la Parte_1 gestione delle pratiche burocratiche e per l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la figlia.
All'udienza del 13.6.2025 veniva dichiarata la contumacia del , CP_1 venivano adottati i provvedimenti provvisori del caso, venivano disposte indagini mediante la Guardia di Finanza sulla attuale condizione reddituale del resistente, e veniva disposta la notifica allo stesso della richiesta della ricorrente di affido cd superesclusivo di a sé. Per_1 Il non si costituita neanche ricevuta la nuova notifica e all'udienza CP_1 del 30.10.2025 la causa era rimessa in decisione.
La domanda per il divorzio va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3
c. II lettera b) l. 898/1970: l'accordo di separazione fra le parti è stato omologato nel 2022; dalla prima udienza di comparizione sono decorsi ben oltre 6 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Va disposto l'affido cd supersclusivo e il collocamento di presso la Per_1
, perché deve ritenersi provato un limitato interesse materiale e Parte_1 morale del verso la figlia –che si concretizza solo in chiamate CP_1 telefoniche-, perdurante da un anno a questa parte-, con difficile sua rintracciabilità da parte della per apporre le firme necessarie per la Parte_1 figlia: infatti, da un lato è dato che, rimanendo contumace, il non CP_1 ha dimostrato, come era suo onere1, di stare adempiendo regolarmente ai propri doveri genitoriali, superando quanto allegato dalla ricorrente;
dall'altro lato, è dato che, nonostante raggiunto dalla notifica della domanda della madre di affido cd superesclusivo di a sé, il non si è costituito Per_1 CP_1 per opporvisi, comportamento questo che denota se, non un limitato interesse nell'esercizio della genitorialità, quantomeno un'accettazione della richiesta di controparte.
Alla luce di questi dati;
evidenziato come rispetto alla idoneità genitoriale della non sono emerse né segnalate criticità; ricordato, altresì, come Parte_1
l'affido cd superesclusivo sia riconosciuto come ammissibile dalla prevalente giurisprudenza di merito, sulla base del disposto dell'art. 337quater c. III cod. civ. (“salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”) e anche dalla Suprema Corte
(cfr. la recente Cass. 24876/2025); osservato come solo il regime dell'affido cd superesclusivo sia in grado di permettere ad un genitore di assumere le decisioni di maggiori rilevanza per un figlio, riuscendo a superare la mancanza di collaborazione (o il boicottaggio) dell'altro genitore -perché l'affido esclusivo cd standard comunque implica che vengano assunte concordemente le decisioni di maggiore rilevanza per la prole-, va disposto il cd affido superesclusivo di alla . Per_1 Parte_1
La madre potrà assumere in modo esclusivo sia le decisioni ordinarie sia le decisioni di maggior importanza (ad esempio: salute, educazione, istruzione, residenza abituale) concernenti la figlia;
al padre resistente va comunque riconosciuto il diritto ed il dovere di vigilare sulle scelte fatte dalla madre, con possibilità di ricorrere al Giudice quando siano assunte decisioni che ritenga pregiudizievoli per la minore.
Quanto all'esercizio del diritto di visita del padre verso la figlia, stante la distanza geografica fra il luogo di residenza fra padre e figlia, va riconosciuto al il diritto di tenere almeno un fine settimana al mese, per CP_1 Per_1
15 gg durante le vacanze estive, per 7 gg durante le vacanze natalizie, rimettendo all'accordo fra i genitori una definizione nel dettaglio dei periodi di spettanza del padre, come pure un ampliamento di questo diritto di visita, auspicando che il padre ricominci ad essere più presente nella vita della figlia.
Quanto al mantenimento di da parte del , pur se dalle Per_1 CP_1 indagini della Guardia di Finanza è emerso che lo stesso non lavori e non abbia mai presentato negli anni una dichiarazione dei redditi, va disposto a carico dello stesso un assegno di mantenimento a favore della figlia: infatti, non costituendosi, il resistente non ha dimostrato di versare in una di quelle eccezionali situazioni che potrebbero portare ad un esonero al suo dovere di contribuire al mantenimento della figlia (come gravi condizioni di salute).
L'assegno di mantenimento va parametrato in misura prossima all'assegno minimo adeguato per il mantenimento di una minore di quasi 11 anni, per €
250,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione ISTAT.
Il naturalmente contribuire al pagamento del 50% delle spese CP_1 straordinarie della figlia, così come disciplinate dal Protocollo AIAF –
Tribunale di Cremona.
Stante l'affido cd superesclusivo di alla madre, sussistono i Per_1 presupposti ex art. 6 c. IV d.lgs. 230/2021 perché essa percepisca nell'interezza l'a.u. per la minore. Le spese di lite di parte ricorrente vanno dichiarate non ripetibili, stante il carattere necessitato del presente giudizio, concernente lo status, essendo che la contumacia del resistente non si è tradotta in un aggravio degli oneri istruttori della ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 278/2025: dichiara lo scioglimento del matrimonio fra e Parte_1
, matrimonio contratto in AI CO (CR) il Controparte_1
20.12.2024 e iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di AI
CO al n. 4 Parte I anno 2014; dispone che la minore , nata a [...] il [...], sia Persona_2 collocata ed affidata alla madre , la quale potrà assumere in Parte_1 modo esclusivo anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
al padre va riconosciuto il diritto ed il dovere di vigilare Controparte_1 sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre, con possibilità di ricorrere al Giudice qualora ritenga siano assunte delle decisioni pregiudizievoli dell'interesse della minore;
dispone che il padre possa esercitare il suo diritto di visita almeno un fine settimana al mese, per 15 gg durante le vacanze estive, per 7 gg durante le vacanze natalizie, rimettendo all'accordo fra i genitori una definizione nel dettaglio dei periodi di spettanza del padre ed un eventuale ampliamento di questo diritto di visita;
dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia Per_1 versando alla madre la somma complessiva di € 250,00, entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT FOI, e contribuendo nella misura del 50 % alle spese straordinarie a favore delle stesse, così come disciplinate dal Protocollo A.I.A.F.- Tribunale di Cremona;
dà atto che sussistono i presupposti ex art. 6 c. IV d.lgs. 230/2021 perché
percepisca nell'interezza l'a.u. per la figlia Parte_1 Per_2
;
[...] dichiara le spese di lite non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 27.11.2025 Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AI CO;
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In forza della SS.UU. 13533/2001 quanto agli obblighi economici;
in forza del principio di vicinanza della prova, quanto agli obblighi morali;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Chiara Gigliotti parte ricorrente contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero in cui le parti hanno precisato le conclusioni come segue parte ricorrente: come da nota del 20.5.2025;
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
AI CO il 20.12.2014 e dalla loro unione è nata , in [...] Per_1 il 20.11.2024.
Con decreto del 17.3.2022 questo Tribunale ha omologato il loro accordo di separazione personale, con cui le parti avevano concordato l'affido condiviso di , il suo collocamento alternato fra di esse, il mantenimento diretto Per_1 della minore, la suddivisione al 50% delle spese straordinarie per la stessa.
Con ricorso depositato il 17/02/2025 la adiva il presente Tribunale Parte_1 per la pronuncia del divorzio, chiedendo sostanzialmente la conferma delle condizioni della separazione.
Nella propria memoria ex art. 473bis.17 cod. proc. civ. la parte modificava le proprie domande iniziali, chiedendo disporsi l'affido cd superesclusivo di a sé, evidenziando come lo , in un momento successivo al Per_1 Parte_1 deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, fosse tornato a vivere nel Palermitano, sua zona d'origine, con la nuova compagna e con la loro figlia,
e da quel momento avesse tenuto rapporti con la figlia solo per via telefonica, non facendole mai visita e non contribuendo in alcun modo al suo mantenimento;
evidenziando altresì come questa distanza geografica dello rendesse difficile per essa madre avere la firma dello stesso per la Parte_1 gestione delle pratiche burocratiche e per l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la figlia.
All'udienza del 13.6.2025 veniva dichiarata la contumacia del , CP_1 venivano adottati i provvedimenti provvisori del caso, venivano disposte indagini mediante la Guardia di Finanza sulla attuale condizione reddituale del resistente, e veniva disposta la notifica allo stesso della richiesta della ricorrente di affido cd superesclusivo di a sé. Per_1 Il non si costituita neanche ricevuta la nuova notifica e all'udienza CP_1 del 30.10.2025 la causa era rimessa in decisione.
La domanda per il divorzio va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3
c. II lettera b) l. 898/1970: l'accordo di separazione fra le parti è stato omologato nel 2022; dalla prima udienza di comparizione sono decorsi ben oltre 6 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Va disposto l'affido cd supersclusivo e il collocamento di presso la Per_1
, perché deve ritenersi provato un limitato interesse materiale e Parte_1 morale del verso la figlia –che si concretizza solo in chiamate CP_1 telefoniche-, perdurante da un anno a questa parte-, con difficile sua rintracciabilità da parte della per apporre le firme necessarie per la Parte_1 figlia: infatti, da un lato è dato che, rimanendo contumace, il non CP_1 ha dimostrato, come era suo onere1, di stare adempiendo regolarmente ai propri doveri genitoriali, superando quanto allegato dalla ricorrente;
dall'altro lato, è dato che, nonostante raggiunto dalla notifica della domanda della madre di affido cd superesclusivo di a sé, il non si è costituito Per_1 CP_1 per opporvisi, comportamento questo che denota se, non un limitato interesse nell'esercizio della genitorialità, quantomeno un'accettazione della richiesta di controparte.
Alla luce di questi dati;
evidenziato come rispetto alla idoneità genitoriale della non sono emerse né segnalate criticità; ricordato, altresì, come Parte_1
l'affido cd superesclusivo sia riconosciuto come ammissibile dalla prevalente giurisprudenza di merito, sulla base del disposto dell'art. 337quater c. III cod. civ. (“salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”) e anche dalla Suprema Corte
(cfr. la recente Cass. 24876/2025); osservato come solo il regime dell'affido cd superesclusivo sia in grado di permettere ad un genitore di assumere le decisioni di maggiori rilevanza per un figlio, riuscendo a superare la mancanza di collaborazione (o il boicottaggio) dell'altro genitore -perché l'affido esclusivo cd standard comunque implica che vengano assunte concordemente le decisioni di maggiore rilevanza per la prole-, va disposto il cd affido superesclusivo di alla . Per_1 Parte_1
La madre potrà assumere in modo esclusivo sia le decisioni ordinarie sia le decisioni di maggior importanza (ad esempio: salute, educazione, istruzione, residenza abituale) concernenti la figlia;
al padre resistente va comunque riconosciuto il diritto ed il dovere di vigilare sulle scelte fatte dalla madre, con possibilità di ricorrere al Giudice quando siano assunte decisioni che ritenga pregiudizievoli per la minore.
Quanto all'esercizio del diritto di visita del padre verso la figlia, stante la distanza geografica fra il luogo di residenza fra padre e figlia, va riconosciuto al il diritto di tenere almeno un fine settimana al mese, per CP_1 Per_1
15 gg durante le vacanze estive, per 7 gg durante le vacanze natalizie, rimettendo all'accordo fra i genitori una definizione nel dettaglio dei periodi di spettanza del padre, come pure un ampliamento di questo diritto di visita, auspicando che il padre ricominci ad essere più presente nella vita della figlia.
Quanto al mantenimento di da parte del , pur se dalle Per_1 CP_1 indagini della Guardia di Finanza è emerso che lo stesso non lavori e non abbia mai presentato negli anni una dichiarazione dei redditi, va disposto a carico dello stesso un assegno di mantenimento a favore della figlia: infatti, non costituendosi, il resistente non ha dimostrato di versare in una di quelle eccezionali situazioni che potrebbero portare ad un esonero al suo dovere di contribuire al mantenimento della figlia (come gravi condizioni di salute).
L'assegno di mantenimento va parametrato in misura prossima all'assegno minimo adeguato per il mantenimento di una minore di quasi 11 anni, per €
250,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione ISTAT.
Il naturalmente contribuire al pagamento del 50% delle spese CP_1 straordinarie della figlia, così come disciplinate dal Protocollo AIAF –
Tribunale di Cremona.
Stante l'affido cd superesclusivo di alla madre, sussistono i Per_1 presupposti ex art. 6 c. IV d.lgs. 230/2021 perché essa percepisca nell'interezza l'a.u. per la minore. Le spese di lite di parte ricorrente vanno dichiarate non ripetibili, stante il carattere necessitato del presente giudizio, concernente lo status, essendo che la contumacia del resistente non si è tradotta in un aggravio degli oneri istruttori della ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 278/2025: dichiara lo scioglimento del matrimonio fra e Parte_1
, matrimonio contratto in AI CO (CR) il Controparte_1
20.12.2024 e iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di AI
CO al n. 4 Parte I anno 2014; dispone che la minore , nata a [...] il [...], sia Persona_2 collocata ed affidata alla madre , la quale potrà assumere in Parte_1 modo esclusivo anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
al padre va riconosciuto il diritto ed il dovere di vigilare Controparte_1 sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre, con possibilità di ricorrere al Giudice qualora ritenga siano assunte delle decisioni pregiudizievoli dell'interesse della minore;
dispone che il padre possa esercitare il suo diritto di visita almeno un fine settimana al mese, per 15 gg durante le vacanze estive, per 7 gg durante le vacanze natalizie, rimettendo all'accordo fra i genitori una definizione nel dettaglio dei periodi di spettanza del padre ed un eventuale ampliamento di questo diritto di visita;
dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia Per_1 versando alla madre la somma complessiva di € 250,00, entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT FOI, e contribuendo nella misura del 50 % alle spese straordinarie a favore delle stesse, così come disciplinate dal Protocollo A.I.A.F.- Tribunale di Cremona;
dà atto che sussistono i presupposti ex art. 6 c. IV d.lgs. 230/2021 perché
percepisca nell'interezza l'a.u. per la figlia Parte_1 Per_2
;
[...] dichiara le spese di lite non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 27.11.2025 Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AI CO;
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In forza della SS.UU. 13533/2001 quanto agli obblighi economici;
in forza del principio di vicinanza della prova, quanto agli obblighi morali;