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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1799/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Nadia Zampogna Presidente relatore
Dr. Eugenio Troisi Giudice
Dr.ssa Veronica Vernetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1799 del Ruolo Generale degli Affari Conteziosi dell'anno 2024, riservata in decisione il 23.12.2024, avente ad oggetto un'istanza di modifica ex art. 473bis. 29 c.p.c. delle condizioni della separazione e vertente
TRA
, (c.f. ), elettivamente domiciliata in Villaricca (Na), Parte_1 C.F._1
alla Via Della Libertà n. 1230, presso lo studio dell'avv. Barbara Pennacchio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli (Na) alla Controparte_1 C.F._2
Via Nuova Bagnoli n. 480, presso lo studio dell'avv. Fortuna Mazzarella, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis. 12 e 29 c.p.c. depositato il 03.03.2024 la sig.ra adiva Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo, a parziale modifica delle condizioni poste a fondamento del decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di Treviso l'8.11.2022 nell'alveo del procedimento recante Rg. nr. 4578/2022, in via principale, disporsi l'aumento dell'assegno di mantenimento a carico del resistente in favore delle figlie minori nella misura di euro 700,00 nonché autorizzarsi essa ricorrente alla percezione dell'assegno unico in maniera diretta e, in via subordinata, disporsi l'aumento dell'assegno di mantenimento nella misura più congrua ed opportuna secondo giustizia, il tutto sulla premessa che le esigenze di vita delle minori erano variate in ragione della loro crescita e che essa istante intendeva locare una abitazione ove trasferirsi con le figlie.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il sig. , il quale contestava tutto quanto ex Controparte_1
adverso domandato, formulato ed eccepito, chiedendo l'integrale rigetto delle domande avverse e, pertanto, confermarsi le statuizioni assunte in sede di separazione, il tutto con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
All'esito della prima udienza del 25.06.2024, il Giudice Delegato, ritenuto di non dover emettere provvedimenti provvisori ed urgenti e ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva i termini di cui all'articolo 473bis. 28 c.p.c. concedendo il termine del 17.12.2024 per il deposito delle note scritte;
quindi con provvedimento del 23.12.2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM.
In data 30.01.2024 il P.M. nulla opponeva.
Ciò detto, giova evidenziare che ai fini della modificabilità delle disposizioni assunte in sede di separazione ai sensi dell'art. 473bis. 29 c.p.c., è necessario il presupposto della sopravvenienza di giustificati motivi, ovvero di nuove circostanze di fatto che abbiano alterato la situazione preesistente in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
Venendo al merito questo Collegio ritiene che il ricorso sia infondato, in quanto non sono state portate all'attenzione del Tribunale circostanze nuove rispetto alla situazione economica dei coniugi all'epoca della separazione, non essendo, invero, stata dedotta alcuna modifica della capacità reddituali nelle parti e che, a fronte delle accresciute esigenze di vita delle figlie come rappresentate dalla istante, entrambi i genitori sono già tenuti a sostenere ciascuno nella misura del 50% le spese straordinarie, purché preventivamente concordate debitamente documentate.
Sul punto, il Collegio reputa opportuno precisare che con riferimento alle spese straordinarie e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale necessarie per le figlie, in caso di disaccordo, le parti debbono attenersi a quanto previsto nel Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale.
Il Collegio reputa, altresì, necessario precisare che, salvo diverso accordo tra le parti, in ossequio al disposto normativo, ciascun genitore ha diritto a percepire nella misura del 50% l'assegno unico riconosciuto per i figli.
Il Tribunale non ritiene sufficiente, altresì, ai fini dell'accoglimento della domanda la circostanza dedotta dalla ricorrente, secondo la quale la stessa sarebbe intenzionata condurre in locazione una diversa abitazione per sé e per le figlie, trattandosi di circostanza meramente eventuale e futura e, peraltro, non meglio documentata. Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio ritiene che il ricorso, salve le precisazioni di cui sopra, debba essere rigettato.
Tenuto conto del tenore della decisione, della materia trattata, delle precisazioni resesi necessarie, il
Tribunale ritiene equo compensare per la metà le spese di giudizio e condannare parte ricorrente, quale parte soccombente, alla rifusione delle spese anticipate da parte resistente così come liquidate nel dispositivo secondo lo scaglione di riferimento per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale di valore indeterminabile (da € 26.000,01 a € 52.000,00) della tabella di cui all'allegato relativo ai parametri forensi del D.M. del 10.03.2014 n° 55 come modificato dal decreto n. 147/2022 operativo ratione temporis , ridotti del 40% ex art. 4, 1 comma.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna per la metà le spese di lite;
3) condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 1742,7 (di cui € 510,00 per la fase di studio ed € 361,2 per la fase introduttiva ed
€ 871,5 per la fase decisionale), oltre IVA - se dovuta -, CPA come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % del compenso totale, nonché Iva e CPA come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio, il 03.01.2025
Il Presidente relatore
Dr.ssa Nadia Zampogna
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Nadia Zampogna Presidente relatore
Dr. Eugenio Troisi Giudice
Dr.ssa Veronica Vernetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1799 del Ruolo Generale degli Affari Conteziosi dell'anno 2024, riservata in decisione il 23.12.2024, avente ad oggetto un'istanza di modifica ex art. 473bis. 29 c.p.c. delle condizioni della separazione e vertente
TRA
, (c.f. ), elettivamente domiciliata in Villaricca (Na), Parte_1 C.F._1
alla Via Della Libertà n. 1230, presso lo studio dell'avv. Barbara Pennacchio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli (Na) alla Controparte_1 C.F._2
Via Nuova Bagnoli n. 480, presso lo studio dell'avv. Fortuna Mazzarella, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis. 12 e 29 c.p.c. depositato il 03.03.2024 la sig.ra adiva Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo, a parziale modifica delle condizioni poste a fondamento del decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di Treviso l'8.11.2022 nell'alveo del procedimento recante Rg. nr. 4578/2022, in via principale, disporsi l'aumento dell'assegno di mantenimento a carico del resistente in favore delle figlie minori nella misura di euro 700,00 nonché autorizzarsi essa ricorrente alla percezione dell'assegno unico in maniera diretta e, in via subordinata, disporsi l'aumento dell'assegno di mantenimento nella misura più congrua ed opportuna secondo giustizia, il tutto sulla premessa che le esigenze di vita delle minori erano variate in ragione della loro crescita e che essa istante intendeva locare una abitazione ove trasferirsi con le figlie.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il sig. , il quale contestava tutto quanto ex Controparte_1
adverso domandato, formulato ed eccepito, chiedendo l'integrale rigetto delle domande avverse e, pertanto, confermarsi le statuizioni assunte in sede di separazione, il tutto con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
All'esito della prima udienza del 25.06.2024, il Giudice Delegato, ritenuto di non dover emettere provvedimenti provvisori ed urgenti e ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva i termini di cui all'articolo 473bis. 28 c.p.c. concedendo il termine del 17.12.2024 per il deposito delle note scritte;
quindi con provvedimento del 23.12.2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM.
In data 30.01.2024 il P.M. nulla opponeva.
Ciò detto, giova evidenziare che ai fini della modificabilità delle disposizioni assunte in sede di separazione ai sensi dell'art. 473bis. 29 c.p.c., è necessario il presupposto della sopravvenienza di giustificati motivi, ovvero di nuove circostanze di fatto che abbiano alterato la situazione preesistente in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
Venendo al merito questo Collegio ritiene che il ricorso sia infondato, in quanto non sono state portate all'attenzione del Tribunale circostanze nuove rispetto alla situazione economica dei coniugi all'epoca della separazione, non essendo, invero, stata dedotta alcuna modifica della capacità reddituali nelle parti e che, a fronte delle accresciute esigenze di vita delle figlie come rappresentate dalla istante, entrambi i genitori sono già tenuti a sostenere ciascuno nella misura del 50% le spese straordinarie, purché preventivamente concordate debitamente documentate.
Sul punto, il Collegio reputa opportuno precisare che con riferimento alle spese straordinarie e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale necessarie per le figlie, in caso di disaccordo, le parti debbono attenersi a quanto previsto nel Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale.
Il Collegio reputa, altresì, necessario precisare che, salvo diverso accordo tra le parti, in ossequio al disposto normativo, ciascun genitore ha diritto a percepire nella misura del 50% l'assegno unico riconosciuto per i figli.
Il Tribunale non ritiene sufficiente, altresì, ai fini dell'accoglimento della domanda la circostanza dedotta dalla ricorrente, secondo la quale la stessa sarebbe intenzionata condurre in locazione una diversa abitazione per sé e per le figlie, trattandosi di circostanza meramente eventuale e futura e, peraltro, non meglio documentata. Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio ritiene che il ricorso, salve le precisazioni di cui sopra, debba essere rigettato.
Tenuto conto del tenore della decisione, della materia trattata, delle precisazioni resesi necessarie, il
Tribunale ritiene equo compensare per la metà le spese di giudizio e condannare parte ricorrente, quale parte soccombente, alla rifusione delle spese anticipate da parte resistente così come liquidate nel dispositivo secondo lo scaglione di riferimento per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale di valore indeterminabile (da € 26.000,01 a € 52.000,00) della tabella di cui all'allegato relativo ai parametri forensi del D.M. del 10.03.2014 n° 55 come modificato dal decreto n. 147/2022 operativo ratione temporis , ridotti del 40% ex art. 4, 1 comma.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna per la metà le spese di lite;
3) condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 1742,7 (di cui € 510,00 per la fase di studio ed € 361,2 per la fase introduttiva ed
€ 871,5 per la fase decisionale), oltre IVA - se dovuta -, CPA come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % del compenso totale, nonché Iva e CPA come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio, il 03.01.2025
Il Presidente relatore
Dr.ssa Nadia Zampogna