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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/09/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Caltanissetta
Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 75/2023 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 31.01.2025 e promossa in questo grado
DA
la società con sede in Enna in Viale Delle Parte_1
Provincia, n. 21 P.I. in persona del legale rappresentante p.t P.IVA_1
rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente Parte_2
atto dall'Avv. Filippo Mantegna, ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Enna in Via Giuseppe D'Angelo, n.11.
APPELLANTE
CONTRO la con sede in Vittoria (RG) nella via Magenta n. 526 (P.Iva e CP_1
C.F. ), in persona del legale rappresentante, P.IVA_2 CP_2
, nata a [...] il [...], (C.F.
[...] C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa
[...]
nel presente giudizio, in virtù di procura alle liti in calce al presente atto, dall'Avv. Salvatore Sallemi Gulino presso il cui studio in Vittoria, nella via
Castelfidardo n. 108 è elettivamente domiciliata
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DEL TERZO CHIAMATO IN CAUSA
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, dichiarata CP_3
fallita con sentenza 136/2016 dal Tribunale di Bologna il 14/07/2016 in persona del suo curatore dott. con studio in Via Del Persona_1
Castello, 4 Bologna
Terzo Chiamato contumace
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”… insistendo su tutte le proprie domande richieste, eccezione formulati, in atti di causa che, qui si considerano trascritti e si riporta alle conclusioni formulate in atto di appello 1)Preliminarmente
Incompetenza territoriale Si chiede al Giudice di secondo Grado di attenzionare il contratto formato in duplice pagine al fine di valutare l'incompetenza territoriale e rimettere la decisione al Tribunale di pag. 2/13 Bologna. Il tutto legato al fatto che nel contratto veniva indicato il Foro esclusivo e controfirmato e accettato dall'appellato. Visto l'accettazione del Foro esclusivo nessuna competenza aveva il Tribunale di Enna di emettere sentenza e quindi si chiede la riforma della sentenza appellata 2)
Nel merito Quello che si evidenzia alla Corte di Appello visto l'adempimento del contratto da parte dell'appellante non si capisce perché la richiesta di restituzione della somma al Broker e non all'ente che ha emesso la Polizza Assicurativa il tutto porta ha chiedere di pronunciare il difetto di legittimità passiva dell'appellante. Il tutto ad evidenziare che, il
Giudice di Primo Grado ha errato nella decisione, in quanto la società come Broker ha dimostrato con la Parte_1
documentazione in atti che, il relativo contratto di Brokeraggio è stato adempiuto, quindi nessuna responsabilità può essere riconosciuta all'appellante se non quella di avere fatto il suo dovere e di dovere restituire una somma non percepita. La società Parte_1
come Broker ha adempiuto al contratto di Brokeraggio e per tanto
[...]
non può subire una addebito per una somma che ha regolarmente versato alla Il tutto porterebbe ad un ingiusto arricchimento CP_3
dell'appellato nel percepire una somma non dovuta da parte del broker In fine si insite su tutte gli ulteriori motivi di appello e si chiede all'Ill.ma
Corte di Appello l'integrale riforma della se sentenza n. 549/2022 R.S depositato il 26.07.2022 pubblicato il 29.07.2022 resa nella causa Proc n.
705/2016, dal Tribunale Ordinario di Enna Sezione Civile in persona del
G.O.P Dott.ssa Paola Turturici, non notificata Si chiede alla Corte di
Appello di Caltanissetta di trattenere la causa per la decisione o di pag. 3/13 concedere termini ai sensi dell'art 352 cpc. Con condanna alle spese dei due gradi di giudizio.. …”..
Per parte appellata “ Contrariis rejectis, rigettare, perché CP_1
infondato in fatto e in diritto, l'atto di citazione in appello, e per l'effetto confermare in toto la sentenza n. 549/2022 resa dal Tribunale di Enna, nel procedimento iscritto al n. 705/2016 RG, confermando il decreto ingiuntivo n. 99/2016 emesso dal Tribunale di Enna;
condannare la al pagamento spese e compensi del doppio Parte_1
grado di giudizio;
condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.…...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la
[...]
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Enna la Parte_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 99/2016, emesso CP_1
dal Tribunale di Enna in data 10/03/2016, nel procedimento n. 1649/2015
RG, in forza del quale veniva ingiunto all'opponente di pagare alla CP_1
la somma di € 9.760,00, oltre interessi corrispettivi e le spese legali
[...]
della procedura monitoria. Eccepiva l'opponente preliminarmente, il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Enna in favore del
Tribunale di Bologna, nonché la nullità della notifica del decreto ingiuntivo notificatogli, per difetto di attestazione di conformità ai sensi dell'art 16 undecies L. 132/2015; nel merito sollevava il proprio difetto di legittimazione passiva per avere svolto mera attività di intermediazione rispetto al contratto di fideiussione stipulato tra e Conafi spa e CP_1
pag. 4/13 chiedeva di essere estromesso dal giudizio e di essere autorizzato a chiamare in giudizio la Conafi spa con il quale l'opposta aveva stipulato il contratto di fideiussione.
Si costituiva in giudizio la contestando l'atto di opposizione CP_1
avversario e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto deducendo nel merito la responsabilità dell'opponente, per essere venuto meno al suo obbligo contrattuale di fornire una prestazione di consulenza altamente qualificata nella scelta degli intermediari assicuratori di comprovata credibilità nel settore e di non esporre il cliente a rischi di inefficacia nel caso di specie verificatisi stante la polizza fidejussoria contratta con la Conafi che veniva rifiutata dall , cui la Parte_3
stessa opposta si era rivolta per ottenere un finanziamento;
rifiuto avvenuto per mancanza di requisiti dell'impresa assicuratrice emittente.
Aggiungeva che per detti motivi si era dovuta rivolgere ad altro consorzio fidi al fine di accedere al finanziamento.
Veniva autorizzata in data 17/10/2016 la chiamata del terzo Conafi con differimento della relativa udienza;
veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con assegnazione dei termini per l'avvio del procedimento di mediazione.
Con sentenza n. 549/2022 RS, pubblicata il 29/07/2016, il Tribunale di
Enna, definitivamente pronunciando nel giudizio avente n. 705/2016, rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 99/2016 emesso dal
Tribunale di Enna in data 10/03/2016, confermandolo;
rigettava la domanda di garanzia proposta da nei confronti Parte_4
pag. 5/13 di Conafi spa;
condannava , al pagamento in Parte_4
favore della delle spese di lite che liquidava in € 1.607,50 oltre CP_4
iva e cpa e spese generali nella misura legalmente dovuta.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza in persona del Parte_1
suo amm.re e legale rapp.te pro tempore ha proposto appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…Piaccia alla Corte di Appello di Caltanissetta respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza n.
549/2022, pubblicata il 29.07.2022 e non notificata, per l'effetto dire e dichiarare: 1) riformare la sentenza di Primo Grado n. 549/2022, pubblicata il 29.07.2022 non notificata, emessa dal G.O.T. Dott.ssa Paola
Turturici, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo 99/2016 emesso dal Tribunale di Enna dell'importo di €.9760,00 oltre le spese per quanto scritto in narrativa;
2) dichiarare la propria incompetenza territoriale e rimettere la presente causa davanti al Tribunale competente territorialmente ai sensi dell'art.11 del contratto sottoscritto, cioè il
Tribunale di Bologna , quale foro esclusivo, con relativa condanna alle spese;
3) Nel merito dire e dichiarare nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellato, dichiarare il terzo società
CO.NA.FI Spa, con sede in Bologna in Via Zanardi,329/7 in persona del legale rappresentante p.t. P.I. , condannarlo al pagamento P.IVA_3
della somma richiesta con decreto ingiuntivo n.99/2016, emesso il
10/03/2016 dal Tribunale di Enna dal Giudice Capizzello, per la somma di
Euro 9.760,00 in quando è la società che ha emesso la Fideiussione
pag. 6/13 avvantaggio della che materialmente ha incassato tale CP_1
somma. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore...”
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1
in persona del suo amm.re e lagle rapp.te pro tempore, chiedendo
[...]
nelle conclusioni dell'atto : “.. ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI Pt_5
CALTANISSETTA Contrariis rejectis, rigettare, perché infondato in fatto e in diritto, l'atto di citazione in appello, e per l'effetto confermare in toto la sentenza n. 549/2022 resa dal Tribunale di Enna, nel procedimento iscritto al n. 705/2016 RG, confermando il decreto ingiuntivo n. 99/2016 emesso dal Tribunale di Enna;
condannare la al Parte_1
pagamento spese e compensi del doppio grado di giudizio;
condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.. .....”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per non avere il Giudice di prime cure accolto l'eccezione di incompetenza territoriale. Deduce l'appellante che il contratto di fideiussione, formato di n. 2 pagine, a pag 2 sarebbero riportate le condizioni generali di contratto e l'art 11, trattando del foro competente, stabiliva che le parti concordemente avevano scelto quale foro esclusivo quello di Bologna.
La censura è infondata.
pag. 7/13 Osserva la Corte che giustamente il giudice di prime cure, ebbe a rigettare la eccezione di incompetenza territoriale sulla base che nulla è disposto nel contratto di fideiussione allegato e prodotto in atti di causa.
Visionando infatti tutta la documentazione prodotta dalle parti nel giudizio di primo grado a parte il contratto di fideiussione di una sola pagina, non sono state prodotte le condizioni generali di contratto, per cui non vi è traccia di alcun contratto o altro, sottoscritto dalle parti ove all'art
11 si faccia riferimento alla competenza esclusiva del foro di Bologna.
Peraltro la parte che ebbe ad effettuare detta eccezione, nemmeno durante tutto il procedimento di primo grado e/o nei termini di legge concessi, ha ovviato a tale carenza documentale, non mettendo il giudice nella condizione di potersi esprimere su detta eccezione di incompetenza territoriale. Infatti la eccezione di incompetenza effettuata da parte opposta andava corredata dalla documentazione comprovante la clausola del foro concordato tra le parti.
Ne consegue che in assenza di prova documentale della clausola de quo, il giudice ha ritenuto, e giustamente, di non potere riconoscere ed accogliere la domanda di incompetenza territoriale, dovendo applicare e riconoscere invece quella di cui alle norme ordinarie.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza riproponendo tutte le domande, eccezioni, e richieste avanzate in primo grado con la citazione introduttiva del giudizio, verbali di causa e note difensive ivi inclusi i mezzi istruttori richiesti ed erroneamente ed illegittimamente non espletati. In particolare di valutare la seconda pag. 8/13 eccezione, il difetto di legittimazione passiva dell'appellante. Deduce
l'appellante che quanto statuito dal primo giudice sarebbe errato in quanto la società come broker, avrebbe Parte_1
dimostrato con la documentazione versata in atti, e con il relativo contratto sottoscritto, la propria professionalità, avendo adempiuto al contratto;
per cui in conseguenza di ciò nessuna responsabilità può attribuirsi alla appellante medesima .
Con il terzo motivo di appello, “mezzi istruttori”, l'appellante chiede al
Giudice di Secondo grado di attenzionare tutti i documenti prodotti al fine di accertare i fatti realmente verificatesi.
Entrambi i motivi secondo e terzo essendo tra loro connessi, vengono trattati insieme.
La censura del secondo motivo è in parte inammissibile e per il resto infondata. Mentre il terzo motivo è palesemente inammissibile.
Osserva la Corte che i motivi di appello devono essere proposti in modo chiaro e specifico, indicando esattamente le ragioni per cui si chiede la revisione della decisione di primo grado, evidenziando gli errori di fatto e di diritto che si ritengono sussistere nella sentenza impugnata. La circostanza che l'appellante censura la sentenza riportandosi a quanto richiesto in atti, verbali etc.. oltre ad essere generico, non si tratta di specifici motivi di diritto e di fatto (motivi di impugnazione), che possano giustificare una revisione della sentenza, ma di ripetizione di quanto già dal primo giudice deciso.
pag. 9/13 Relativamente alla eccezione di difetto di legittimazione passiva promossa da parte appellante, la stessa è da disattendere.
Infatti visionando la documentazione versata in atti, si riscontra la fattura n.
208/2015 del 11/08/2015, emessa dalla di Enna Parte_1
alla di Vittoria, per un importo di € 9.760,00, che reca come CP_1
causale, “Servizio effettuato per Vs conto per la copertura assicurativa”.
Per cui è evidente un rapporto contrattuale tra la e la Parte_1
, e altrettanto evidente che le somme furono realmente state CP_1
incassate dalla Pt_1 Parte_1
La Suprema Corte, in numerose sue statuizioni ha acclarato che: il
“broker” assicurativo (nel caso di specie la ), svolge, Parte_1
accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione, un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale la stessa non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i relativi rischi, nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui;
peraltro, tale attività di collaborazione, non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale.” (Cass
25167/2018, 1293/2010, L. 26 novembre 1984 n. 792).
Nel caso che ci riguarda la si rivolgeva alla CP_1 [...]
per la stipula di una fideiussione con il Consorzio Fidi, al Parte_1
pag. 10/13 fine di ottenere un finanziamento dall' . La si Parte_3 CP_1
rivolgeva alla sottoscrivendo in data Parte_1
10/03/2010, per mezzo della medesima, un atto di Parte_1
fideiussione n. 1003152490809 con la Conafi. In pari data disponeva il pagamento tramite bonifico della somma di € 9.760,00 in favore della
Termine assicurazione, la quale emetteva regolare fattura (203/2015). Non avendo l accettato la garanzia rilasciata dalla Conafi non avendo la Pt_3
stessa i requisiti previsti per legge, la si rivolgeva ad un altro CP_1
Consorzio Fidi. Indi la richiedeva alla , la CP_1 Parte_1
restituzione della somma versata;
somma che in un primo momento la aveva dichiarato di voler restituire, senza però poi la Parte_1
stessa dare corso alla relativa e fattiva restituzione.
Ora dagli atti di causa la ha fornito la prova del rapporto CP_1
contrattuale intercorrente tra la stessa e la Parte_4
nonchè del pagamento effettuato. Di converso però la
[...]
, pur ammettendo di avere svolto attività di brokeraggio in Parte_4
favore della , non ha dato prova alcuna di avere procurato alla CP_1
cliente , la copertura assicurativa dalla stessa richiesta (polizza CP_1
fideiussoria), violando gli obblighi contrattuali gravanti sulla stessa quale broker, e non provando altresì di avere agito con diligenza professionale, e nonostante ciò di non essere stata ugualmente in grado di rendere la prestazione per causa alla medesima non imputabile ex art 1218 cc. (Cass
1353/2001).
Con il quarto motivo di appello, l'appellante chiede la riformulazione delle spese legali in quanto a dire dello stesso erroneamente il Giudice di pag. 11/13 prime cure ha condannato l'appellante al pagamento delle spese legali di primo grado.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che a fondamento della condanna alle spese di lite ex art
91 cpc, vi è il principio di tutela dell'effettività del diritto di difesa (art. 24
Cost.): la parte vittoriosa infatti non deve essere gravata delle spese sostenute per la causa, altrimenti subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto.
Finché però la causa è pendente, e il diritto incerto, il carico delle spese deve essere anticipato da ciascuna delle parti, e solo nel momento della definizione della pretesa giuridica, le spese che la parte vittoriosa ha anticipato, devono esserle restituite dalla parte che ha perso la causa, liquidandole in sentenza (art 91 cpc).
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite del secondo grado liquidate come da dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della parte appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, confermando la sentenza n. 549/2022 RS, pubblicata il 29/07/2016, emessa dal Tribunale di Enna, nel giudizio avente n. 705/2016.
pag. 12/13 Condanna in persona del suo amm.re e legale Parte_4
rapp.te pro tempore al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in complessive € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale), spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute come per legge .
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della parte appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Caltanissetta, Camera di consiglio del 16/07/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott.Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Caltanissetta
Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 75/2023 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 31.01.2025 e promossa in questo grado
DA
la società con sede in Enna in Viale Delle Parte_1
Provincia, n. 21 P.I. in persona del legale rappresentante p.t P.IVA_1
rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente Parte_2
atto dall'Avv. Filippo Mantegna, ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Enna in Via Giuseppe D'Angelo, n.11.
APPELLANTE
CONTRO la con sede in Vittoria (RG) nella via Magenta n. 526 (P.Iva e CP_1
C.F. ), in persona del legale rappresentante, P.IVA_2 CP_2
, nata a [...] il [...], (C.F.
[...] C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa
[...]
nel presente giudizio, in virtù di procura alle liti in calce al presente atto, dall'Avv. Salvatore Sallemi Gulino presso il cui studio in Vittoria, nella via
Castelfidardo n. 108 è elettivamente domiciliata
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DEL TERZO CHIAMATO IN CAUSA
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, dichiarata CP_3
fallita con sentenza 136/2016 dal Tribunale di Bologna il 14/07/2016 in persona del suo curatore dott. con studio in Via Del Persona_1
Castello, 4 Bologna
Terzo Chiamato contumace
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”… insistendo su tutte le proprie domande richieste, eccezione formulati, in atti di causa che, qui si considerano trascritti e si riporta alle conclusioni formulate in atto di appello 1)Preliminarmente
Incompetenza territoriale Si chiede al Giudice di secondo Grado di attenzionare il contratto formato in duplice pagine al fine di valutare l'incompetenza territoriale e rimettere la decisione al Tribunale di pag. 2/13 Bologna. Il tutto legato al fatto che nel contratto veniva indicato il Foro esclusivo e controfirmato e accettato dall'appellato. Visto l'accettazione del Foro esclusivo nessuna competenza aveva il Tribunale di Enna di emettere sentenza e quindi si chiede la riforma della sentenza appellata 2)
Nel merito Quello che si evidenzia alla Corte di Appello visto l'adempimento del contratto da parte dell'appellante non si capisce perché la richiesta di restituzione della somma al Broker e non all'ente che ha emesso la Polizza Assicurativa il tutto porta ha chiedere di pronunciare il difetto di legittimità passiva dell'appellante. Il tutto ad evidenziare che, il
Giudice di Primo Grado ha errato nella decisione, in quanto la società come Broker ha dimostrato con la Parte_1
documentazione in atti che, il relativo contratto di Brokeraggio è stato adempiuto, quindi nessuna responsabilità può essere riconosciuta all'appellante se non quella di avere fatto il suo dovere e di dovere restituire una somma non percepita. La società Parte_1
come Broker ha adempiuto al contratto di Brokeraggio e per tanto
[...]
non può subire una addebito per una somma che ha regolarmente versato alla Il tutto porterebbe ad un ingiusto arricchimento CP_3
dell'appellato nel percepire una somma non dovuta da parte del broker In fine si insite su tutte gli ulteriori motivi di appello e si chiede all'Ill.ma
Corte di Appello l'integrale riforma della se sentenza n. 549/2022 R.S depositato il 26.07.2022 pubblicato il 29.07.2022 resa nella causa Proc n.
705/2016, dal Tribunale Ordinario di Enna Sezione Civile in persona del
G.O.P Dott.ssa Paola Turturici, non notificata Si chiede alla Corte di
Appello di Caltanissetta di trattenere la causa per la decisione o di pag. 3/13 concedere termini ai sensi dell'art 352 cpc. Con condanna alle spese dei due gradi di giudizio.. …”..
Per parte appellata “ Contrariis rejectis, rigettare, perché CP_1
infondato in fatto e in diritto, l'atto di citazione in appello, e per l'effetto confermare in toto la sentenza n. 549/2022 resa dal Tribunale di Enna, nel procedimento iscritto al n. 705/2016 RG, confermando il decreto ingiuntivo n. 99/2016 emesso dal Tribunale di Enna;
condannare la al pagamento spese e compensi del doppio Parte_1
grado di giudizio;
condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.…...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la
[...]
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Enna la Parte_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 99/2016, emesso CP_1
dal Tribunale di Enna in data 10/03/2016, nel procedimento n. 1649/2015
RG, in forza del quale veniva ingiunto all'opponente di pagare alla CP_1
la somma di € 9.760,00, oltre interessi corrispettivi e le spese legali
[...]
della procedura monitoria. Eccepiva l'opponente preliminarmente, il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Enna in favore del
Tribunale di Bologna, nonché la nullità della notifica del decreto ingiuntivo notificatogli, per difetto di attestazione di conformità ai sensi dell'art 16 undecies L. 132/2015; nel merito sollevava il proprio difetto di legittimazione passiva per avere svolto mera attività di intermediazione rispetto al contratto di fideiussione stipulato tra e Conafi spa e CP_1
pag. 4/13 chiedeva di essere estromesso dal giudizio e di essere autorizzato a chiamare in giudizio la Conafi spa con il quale l'opposta aveva stipulato il contratto di fideiussione.
Si costituiva in giudizio la contestando l'atto di opposizione CP_1
avversario e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto deducendo nel merito la responsabilità dell'opponente, per essere venuto meno al suo obbligo contrattuale di fornire una prestazione di consulenza altamente qualificata nella scelta degli intermediari assicuratori di comprovata credibilità nel settore e di non esporre il cliente a rischi di inefficacia nel caso di specie verificatisi stante la polizza fidejussoria contratta con la Conafi che veniva rifiutata dall , cui la Parte_3
stessa opposta si era rivolta per ottenere un finanziamento;
rifiuto avvenuto per mancanza di requisiti dell'impresa assicuratrice emittente.
Aggiungeva che per detti motivi si era dovuta rivolgere ad altro consorzio fidi al fine di accedere al finanziamento.
Veniva autorizzata in data 17/10/2016 la chiamata del terzo Conafi con differimento della relativa udienza;
veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con assegnazione dei termini per l'avvio del procedimento di mediazione.
Con sentenza n. 549/2022 RS, pubblicata il 29/07/2016, il Tribunale di
Enna, definitivamente pronunciando nel giudizio avente n. 705/2016, rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 99/2016 emesso dal
Tribunale di Enna in data 10/03/2016, confermandolo;
rigettava la domanda di garanzia proposta da nei confronti Parte_4
pag. 5/13 di Conafi spa;
condannava , al pagamento in Parte_4
favore della delle spese di lite che liquidava in € 1.607,50 oltre CP_4
iva e cpa e spese generali nella misura legalmente dovuta.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza in persona del Parte_1
suo amm.re e legale rapp.te pro tempore ha proposto appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…Piaccia alla Corte di Appello di Caltanissetta respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza n.
549/2022, pubblicata il 29.07.2022 e non notificata, per l'effetto dire e dichiarare: 1) riformare la sentenza di Primo Grado n. 549/2022, pubblicata il 29.07.2022 non notificata, emessa dal G.O.T. Dott.ssa Paola
Turturici, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo 99/2016 emesso dal Tribunale di Enna dell'importo di €.9760,00 oltre le spese per quanto scritto in narrativa;
2) dichiarare la propria incompetenza territoriale e rimettere la presente causa davanti al Tribunale competente territorialmente ai sensi dell'art.11 del contratto sottoscritto, cioè il
Tribunale di Bologna , quale foro esclusivo, con relativa condanna alle spese;
3) Nel merito dire e dichiarare nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellato, dichiarare il terzo società
CO.NA.FI Spa, con sede in Bologna in Via Zanardi,329/7 in persona del legale rappresentante p.t. P.I. , condannarlo al pagamento P.IVA_3
della somma richiesta con decreto ingiuntivo n.99/2016, emesso il
10/03/2016 dal Tribunale di Enna dal Giudice Capizzello, per la somma di
Euro 9.760,00 in quando è la società che ha emesso la Fideiussione
pag. 6/13 avvantaggio della che materialmente ha incassato tale CP_1
somma. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore...”
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1
in persona del suo amm.re e lagle rapp.te pro tempore, chiedendo
[...]
nelle conclusioni dell'atto : “.. ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI Pt_5
CALTANISSETTA Contrariis rejectis, rigettare, perché infondato in fatto e in diritto, l'atto di citazione in appello, e per l'effetto confermare in toto la sentenza n. 549/2022 resa dal Tribunale di Enna, nel procedimento iscritto al n. 705/2016 RG, confermando il decreto ingiuntivo n. 99/2016 emesso dal Tribunale di Enna;
condannare la al Parte_1
pagamento spese e compensi del doppio grado di giudizio;
condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.. .....”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per non avere il Giudice di prime cure accolto l'eccezione di incompetenza territoriale. Deduce l'appellante che il contratto di fideiussione, formato di n. 2 pagine, a pag 2 sarebbero riportate le condizioni generali di contratto e l'art 11, trattando del foro competente, stabiliva che le parti concordemente avevano scelto quale foro esclusivo quello di Bologna.
La censura è infondata.
pag. 7/13 Osserva la Corte che giustamente il giudice di prime cure, ebbe a rigettare la eccezione di incompetenza territoriale sulla base che nulla è disposto nel contratto di fideiussione allegato e prodotto in atti di causa.
Visionando infatti tutta la documentazione prodotta dalle parti nel giudizio di primo grado a parte il contratto di fideiussione di una sola pagina, non sono state prodotte le condizioni generali di contratto, per cui non vi è traccia di alcun contratto o altro, sottoscritto dalle parti ove all'art
11 si faccia riferimento alla competenza esclusiva del foro di Bologna.
Peraltro la parte che ebbe ad effettuare detta eccezione, nemmeno durante tutto il procedimento di primo grado e/o nei termini di legge concessi, ha ovviato a tale carenza documentale, non mettendo il giudice nella condizione di potersi esprimere su detta eccezione di incompetenza territoriale. Infatti la eccezione di incompetenza effettuata da parte opposta andava corredata dalla documentazione comprovante la clausola del foro concordato tra le parti.
Ne consegue che in assenza di prova documentale della clausola de quo, il giudice ha ritenuto, e giustamente, di non potere riconoscere ed accogliere la domanda di incompetenza territoriale, dovendo applicare e riconoscere invece quella di cui alle norme ordinarie.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza riproponendo tutte le domande, eccezioni, e richieste avanzate in primo grado con la citazione introduttiva del giudizio, verbali di causa e note difensive ivi inclusi i mezzi istruttori richiesti ed erroneamente ed illegittimamente non espletati. In particolare di valutare la seconda pag. 8/13 eccezione, il difetto di legittimazione passiva dell'appellante. Deduce
l'appellante che quanto statuito dal primo giudice sarebbe errato in quanto la società come broker, avrebbe Parte_1
dimostrato con la documentazione versata in atti, e con il relativo contratto sottoscritto, la propria professionalità, avendo adempiuto al contratto;
per cui in conseguenza di ciò nessuna responsabilità può attribuirsi alla appellante medesima .
Con il terzo motivo di appello, “mezzi istruttori”, l'appellante chiede al
Giudice di Secondo grado di attenzionare tutti i documenti prodotti al fine di accertare i fatti realmente verificatesi.
Entrambi i motivi secondo e terzo essendo tra loro connessi, vengono trattati insieme.
La censura del secondo motivo è in parte inammissibile e per il resto infondata. Mentre il terzo motivo è palesemente inammissibile.
Osserva la Corte che i motivi di appello devono essere proposti in modo chiaro e specifico, indicando esattamente le ragioni per cui si chiede la revisione della decisione di primo grado, evidenziando gli errori di fatto e di diritto che si ritengono sussistere nella sentenza impugnata. La circostanza che l'appellante censura la sentenza riportandosi a quanto richiesto in atti, verbali etc.. oltre ad essere generico, non si tratta di specifici motivi di diritto e di fatto (motivi di impugnazione), che possano giustificare una revisione della sentenza, ma di ripetizione di quanto già dal primo giudice deciso.
pag. 9/13 Relativamente alla eccezione di difetto di legittimazione passiva promossa da parte appellante, la stessa è da disattendere.
Infatti visionando la documentazione versata in atti, si riscontra la fattura n.
208/2015 del 11/08/2015, emessa dalla di Enna Parte_1
alla di Vittoria, per un importo di € 9.760,00, che reca come CP_1
causale, “Servizio effettuato per Vs conto per la copertura assicurativa”.
Per cui è evidente un rapporto contrattuale tra la e la Parte_1
, e altrettanto evidente che le somme furono realmente state CP_1
incassate dalla Pt_1 Parte_1
La Suprema Corte, in numerose sue statuizioni ha acclarato che: il
“broker” assicurativo (nel caso di specie la ), svolge, Parte_1
accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione, un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale la stessa non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i relativi rischi, nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui;
peraltro, tale attività di collaborazione, non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale.” (Cass
25167/2018, 1293/2010, L. 26 novembre 1984 n. 792).
Nel caso che ci riguarda la si rivolgeva alla CP_1 [...]
per la stipula di una fideiussione con il Consorzio Fidi, al Parte_1
pag. 10/13 fine di ottenere un finanziamento dall' . La si Parte_3 CP_1
rivolgeva alla sottoscrivendo in data Parte_1
10/03/2010, per mezzo della medesima, un atto di Parte_1
fideiussione n. 1003152490809 con la Conafi. In pari data disponeva il pagamento tramite bonifico della somma di € 9.760,00 in favore della
Termine assicurazione, la quale emetteva regolare fattura (203/2015). Non avendo l accettato la garanzia rilasciata dalla Conafi non avendo la Pt_3
stessa i requisiti previsti per legge, la si rivolgeva ad un altro CP_1
Consorzio Fidi. Indi la richiedeva alla , la CP_1 Parte_1
restituzione della somma versata;
somma che in un primo momento la aveva dichiarato di voler restituire, senza però poi la Parte_1
stessa dare corso alla relativa e fattiva restituzione.
Ora dagli atti di causa la ha fornito la prova del rapporto CP_1
contrattuale intercorrente tra la stessa e la Parte_4
nonchè del pagamento effettuato. Di converso però la
[...]
, pur ammettendo di avere svolto attività di brokeraggio in Parte_4
favore della , non ha dato prova alcuna di avere procurato alla CP_1
cliente , la copertura assicurativa dalla stessa richiesta (polizza CP_1
fideiussoria), violando gli obblighi contrattuali gravanti sulla stessa quale broker, e non provando altresì di avere agito con diligenza professionale, e nonostante ciò di non essere stata ugualmente in grado di rendere la prestazione per causa alla medesima non imputabile ex art 1218 cc. (Cass
1353/2001).
Con il quarto motivo di appello, l'appellante chiede la riformulazione delle spese legali in quanto a dire dello stesso erroneamente il Giudice di pag. 11/13 prime cure ha condannato l'appellante al pagamento delle spese legali di primo grado.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che a fondamento della condanna alle spese di lite ex art
91 cpc, vi è il principio di tutela dell'effettività del diritto di difesa (art. 24
Cost.): la parte vittoriosa infatti non deve essere gravata delle spese sostenute per la causa, altrimenti subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto.
Finché però la causa è pendente, e il diritto incerto, il carico delle spese deve essere anticipato da ciascuna delle parti, e solo nel momento della definizione della pretesa giuridica, le spese che la parte vittoriosa ha anticipato, devono esserle restituite dalla parte che ha perso la causa, liquidandole in sentenza (art 91 cpc).
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite del secondo grado liquidate come da dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della parte appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, confermando la sentenza n. 549/2022 RS, pubblicata il 29/07/2016, emessa dal Tribunale di Enna, nel giudizio avente n. 705/2016.
pag. 12/13 Condanna in persona del suo amm.re e legale Parte_4
rapp.te pro tempore al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in complessive € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale), spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute come per legge .
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della parte appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Caltanissetta, Camera di consiglio del 16/07/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott.Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
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