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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 07/07/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1464/2024 R.G.A.C., promosso da (c.f.: Parte_1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Caltanissetta alla via Libertà n. 12 presso lo studio dell'Avv. Maria
Ricotta che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] ad [...], residente a [...]
Giuseppe Cinnirella n. 23, (C.F. ) elettivamente domiciliata a Caltanissetta, CodiceFiscale_2 in Corso Vittorio Emanuele n. 126, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Panepinto che la rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di risposta.
CONVENUTA
OGGETTO: ricorso per modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: all'udienza del 5/2/2025 la ricorrente precisava le sue conclusioni riportandosi a quelle di cui al ricorso introduttivo e di seguito trascritte:
“Voglia accogliere la presente istanza di revisione delle condizioni di divorzio e predisporre le seguenti modifiche alla Sentenza n. 403/2016 emessa il 15.07.2016 dal Tribunale di Caltanissetta Sezione Civile, pubbl. il 22.08.2016, R.G. n. 1175/2014, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- preliminarmente disporre la revoca dell'assegno divorzile a favore della Sig.ra e Controparte_1 dell'assegno di mantenimento in favore del figlio;
Per_1 - in subordine disporre la riduzione dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura che questo Tribunale riterrà opportuna tenendo conto di quanto espresso in Per_1 parte motiva e comunque in misura non superiore ad € 200,00 per la Sig.ra e ad € 100,00 per il Sig. , Controparte_1 Parte_2 disporre il versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio in via diretta allo stesso”. . Per_1
La convenuta concludeva riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di risposta e di seguito trascritte:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Rigettare le domande avanzate dal ricorrente non essendo intervenuta alcuna modifica alle condizioni già valutate dal Tribunale di Caltanissetta con la sentenza n. 403/2016 del 22/8/2016.-
Confermare integralmente le condizioni già disposte con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/10/2024, il ricorrente ha agito in giudizio chiedendo la modifica delle condizioni previste nella sentenza n. 403/2016 del 15.07.2016 pubblicata il 22.08.2016 resa da questo
Tribunale e passata in giudicato, con la quale, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con la sig.r gli veniva fatto onere di corrispondere in Controparte_1 favore della convenuta, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma Parte_2 di € 150,00 mensili rivalutabili secondo gli indici Istat oltre al pagamento delle spese mediche e sanitarie straordinarie non garantite dal servizio sanitario nazionale e lo onerava, altresì, di corrispondere, entro il giorno cinque di ogni mese, in favore della convenuta, a titolo di assegno divorzile la somma di €
400,00 mensili rivalutabili secondo gli indici Istat.
Nel proporre il ricorso il sig. ha dedotto che la beneficiaria delle contribuzioni poste a Parte_1 suo carico aveva ricevuto una consistente eredità a seguito della morte della madre ed aveva iniziato a percepire un assegno sociale a partire già dallo scorso mese di ottobre il cui importo effettivo avrebbe potuto essere superiore ove la stessa convenuta avesse rinunciato all'assegno divorzile. Assumeva il ricorrente che la sig.ra aveva mezzi economici adeguati o aveva comunque la potenzialità per CP_1 conseguirli atteso che l'assegno sociale di cui avrebbe potuto beneficiare era ben superiore allo stesso assegno divorzile. Il ricorrente sotto altro profilo ha contestato il mancato impegno del figlio maggiorenne, ancora convivente con la madre, nella ricerca di un'occupazione mentre i problemi di salute che lo affliggono non gli precludono, tuttavia , la possibilità di condurre una normale esistenza.
Il ricorrente concludeva come in epigrafe riportato. Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale ha contestato le domande di revoca o Controparte_1 diminuzione del contributo di cui era beneficiaria unitamente al figlio proposte deducendone l'infondatezza. In primo luogo la convenuta ha eccepito che nessuna modifica nella situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente era intervenuta nel corso del tempo ed anzi erano migliorate le sue condizioni economiche grazie ai proventi derivanti dalla vendita della quota del cinquanta per cento del diritto di proprietà dell'ex casa coniugale da lei stessa acquistata grazie all'aiuto economico del fratello nonché in ragione del matrimonio che aveva contratto con una donna che prestava attività lavorativa. La convenuta ha invece contestato la circostanza dedotta da controparte secondo cui avrebbe ricevuto una consistente eredità poiché dalla madre in quanto aveva ereditato solo la quota di un terzo del diritto di proprietà su un fondo agricolo con annesso fabbricato rurale e su un appartamento per civile abitazione , tutti ubicati nel territorio di Agrigento mentre le quote restanti erano state ereditate dal fratello e dalla sorella. La sig.ra ha precisato di aver donato la sua quota CP_1 del diritto di proprietà sul fondo agricolo e sulla casa rurale al fratello , sia per compensarlo del denaro che questi gli aveva messo a disposizione per l'acquisto della casa familiare sia perché non era in grado di poter sostenere le spese di gestione e manutenzione di tali immobili. Quanto alla casa per civile abitazione aveva ceduto alla sorella sua quota del diritto di proprietà e con il ricavato, circa € 25.000,00 , ha sottoscritto una polizza vita a favore del figlio , invalido al 50% per garantirne il suo futuro Per_1 sostentamento. Infine per ciò che concerne l'eccepito assegno sociale di cui beneficerebbe erogato CP_ dall' la convenuta ne ha evidenziato il minimo importo, pari ad € 108,00 e che certo non influiva sull'importo del reddito con cui era costretta a vivere tanto più che le sue condizioni di salute erano peggiorate e le precludevano non solo alcuna possibilità lavorativa ma comportavano anche dei costi per le cure di cui necessitava. Infine con riferimento al figlio , la convenuta ne ha ricordato lo Per_1 stato di invalidità, accertato dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, e la impossibilità di svolgere alcuna attività lavorativa a causa delle patologie che lo affliggono.
All'udienza del 5/2/2025 a seguito del disposto ascolto delle parti, sono state confermate le condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e sulle conclusioni delle parti, le quali non hanno articolato prove costituende, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Così brevemente riassunta la vicenda processuale deve richiamarsi il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: “La revisione delle disposizioni della sentenza di divorzio, …. presuppone, secondo quanto dispone l'articolo 9 della legge n. 898 del 1970 (oggi 473 bis.29 c.p.c. ndr) , la sopravvenienza di giustificati motivi, vale a dire fatti successivi alla formazione del giudicato effettivamente modificativi della situazione delle parti e idonei ad incidere sull'assetto di interessi dato dal regolamento giudiziale o convenzionale….. Il giudicato, in particolare, trattandosi di rapporti familiari, si forma rebus sic stantibus, e quindi resta salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato stesso, esclusa la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio” (cfr. Cass. Civ. 2023 n. 10423).
In punto di fatto si osserva che se la situazione economico reddituale del ricorrente non è sostanzialmente mutata rispetto al tempo della pronuncia della sentenza di divorzio sono migliorate in qualche modo le condizioni reddituali della convenuta. Quest'ultima, infatti, beneficia oggi di un assegno sociale , erogato dall' dell'importo di € 108,00 mensili che certamente si aggiunge CP_2 all'assegno divorzile così come ha beneficiato dell'eredità a lei devoluta in morte della madre e che le ha consentito di acquisire la quota del diritto di proprietà su due immobili poi da lei liquidate. In particolare uno dei due immobili è stato donato al fratello anche per remunerarlo della donazione che questi a sua volta le aveva fatto per consentire alla stessa sig.ra di acquistare la piena proprietà CP_1 dell'immobile destinato a casa coniugale. La quota del diritto di proprietà sul secondo immobile facente parte dell'asse ereditario è stato invece ceduto dalla convenuta alla sorella per un corrispettivo di €
25.000,00. Vero è che la convenuta, in maniera encomiabile e con senso di responsabilità, ha inteso investire tale somma stipulando una polizza vita in favore del figlio e che con lei abita, affetto da Per_1 handicap, ma in ogni caso di tale beneficio non può non tenersi conto nella revisione dell'assegno divorzile restando comunque indubbia l'entità della somma ricevuta mentre la sua scelta di impiego non può ripercuotersi sulla controparte onerata della corresponsione dell'assegno.
Si ravvisano, pertanto, i presupposti per ridurre a far data dal mese di adozione della presente pronuncia l'assegno divorzile ad € 300,00 mensili.
Di segno opposto invece le conclusioni cui deve pervenirsi con riferimento alla domanda di revoca o riduzione del contributo previsto a carico del ricorrente in favore del figlio, e che Parte_2 coabita con la madre. Le condizioni di quest'ultima e la sua difficile situazione psicofisica invero non sono in alcun modo mutate rispetto al tempo della pronuncia di divorzio atteso che al figlio è stata riconosciuta una invalidità del 50% conseguente alla accertata: “ anacusia DX, alopecia, nevrosi ansiosa, scoliosa sx convessa del tratto dorsale con asimmetria del bacino” ( cfr. verbale commissione medica – doc. n. 13 allegato alla comparsa di risposta). Tali condizioni , accertate e certificate e non contestate da controparte e certamente a lui non imputabili, precludono al figlio, la possibilità di Parte_2 reperire un'attività lavorativa e la stessa possibilità di ricerca di un'occupazione tale da renderlo economicamente indipendente con conseguente obbligo per il genitore ricorrente di continuare a contribuire al suo mantenimento,
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite l'accoglimento solo parziale delle istanze del ricorrente comporta la compensazione nella misura della metà delle spese di lite restando a carico della convenuta la residua metà, liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore della lite determinato ai sensi ai sensi dell'art. 13 c.pc..
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra domanda ed eccezione respinta,
a modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 403/2016 resa dal Tribunale di Caltanissetta e pubblicata il 22/8/2016: onera di corrispondere, entro il giorno cinque di ogni mese ed a far data dal mese di Parte_1 giugno del corrente anno, in favore di , a titolo di assegno divorzile la somma di € Controparte_1
300,00 mensili rivalutabili secondo gli indici Istat; rigetta la domanda di revoca del contributo di mantenimento posto a carico di in Parte_1 favore della sig.ra per il mantenimento del figlio Controparte_1 Parte_2 dichiara compensate nella misura della metà le spese di lite e pone a carico di la Controparte_1 residua metà che si liquida, in misura già ridotta , in € 850,00 per compensi oltre spese forfettarie e accessori ove dovuti come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 20 giugno 2025.
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata