Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/06/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 909/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 909/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Filippo Turati nr. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Annunziata (C.F.: ) C.F._2
e dall'Avv. Antonio Leoni (C.F.: ), del Foro di Tempio Pausania, elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio dei difensori, in La Maddalena, Via Vittorio Emanuele nr. 13; ricorrente pagina 1 di 8
(C.F.: ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._4
Via Giovanni Usai nr. 4, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Carlo Montella (C.F.:
) e (C.F.: ), elettivamente domiciliato C.F._5 Parte_2 C.F._6
presso lo studio dei difensori, in La Maddalena, Piazza Garibaldi nr. 5;
resistente con l'intervento ex lege del PM in sede;
conclusioni: per le parti: come da foglio congiunto di precisazione delle conclusioni, depositato al telematico in allegato alla nota scritta del 29 aprile 2025; per il PM: parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che il Tribunale Civile di Tempio Pausania, previa fissazione dell'udienza presidenziale per l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 4 L. 898/1970 e previa emanazione dei provvedimenti presidenziali di legge, pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: a) la casa coniugale sita in La Maddalena, alla Via Giovanni Usai n. 4, di esclusiva proprietà del signor già assegnata al resistente, resti a disposizione ed in CP_1 onere, con i relativi arredi, a quest'ultimo; b) assegnare la proprietà e conseguentemente disporre la restituzione dei seguenti beni mobili di proprietà esclusiva della SI e dei propri figli Parte_1
minori, ancora presenti nella casa coniugale: alcuni giochi della console PlayStation;
la documentazione medica dei figli minori e due biciclette;
c) i coniugi non avranno alcun'altra pretesa circa i rispettivi beni patrimoniali;
d) i figli vengono affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, con fissazione della residenza anagrafica presso il domicilio della medesima sito in La Maddalena alla Via Filippo Turati n. 1; e) viene disposto l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore importanza;
f) il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati;
i bambini staranno con il padre dalle ore
10.00 del sabato alle ore 17.00 della domenica pomeriggio, quando il padre li riaccompagnerà dalla pagina 2 di 8 madre. Nelle vacanze natalizie e pasquali si utilizzerà il criterio dell'alternanza, nel senso che quando i bambini staranno il Natale con la mamma, l'anno successivo, lo trascorreranno con il padre e così anche per le festività pasquali. Durante il periodo estivo dovranno trascorrere 15 giorni continuativi con il padre, salvaguardando il diritto di visita della madre che potrà vedere i bambini in questo periodo almeno una volta a settimana;
g) a parziale modifica delle condizioni patrimoniali della sentenza di separazione consensuale del 15.07.2019, onerare il signor al pagamento di un CP_1 contributo al mantenimento mensile di € 400,00 ( quattrocento/00) per ciascun figlio e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
h) onerare, inoltre, il resistente al pagamento delle spese straordinarie, ivi comprese quelle sportive ed extrascolastiche, che si renderanno necessarie per i figli, sino alla decorrenza del 50% della spesa stabilita, nonché delle spese scolastiche sempre nella misura del 50%; i) i coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e così nulla è dovuto a titolo di mantenimento;
j) dichiarare sussistente in capo alla SI , con riguardo alla partecipazione dei coniugi alla Cooperativa il Girasole, il diritto di Pt_1 credito nella misura del 50% dell'importo di € 20.000,00 (ventimila/00) e così per € 10.000,00
(diecimila/00) salvo eventuale decurtazione dovuta alle spese vive maturate dalla Cooperativa;
k) entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei medesimi figli minori valida anche per l'espatrio. l) con condanna alle spese, diritti ed onorari di lite”.
Si costituiva nel presente giudizio parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adìto : a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e (atto di matrimonio n° 17 – Parte II – Serie A – Comune di CP_1 Parte_1
La Maddalena anno 2003; b) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e , i Per_1 Per_2
quali riceveranno cura , istruzione ed educazione da entrambi i genitori, che concorderanno tra loro le decisioni più importanti da assumere nell'interesse dei figli;
c) Disporre che i minori possano e debbano vedere e stare con il padre quotidianamente, nel pomeriggio dalle ore 15:00, pernottando presso di lui non meno di tre volte a settimana preferibilmente nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nonché a fine settimana alternati dalle 10:00 del sabato sino alle 19:00 della domenica. Nelle vacanze natalizie e pasquali si applicherà il principio dell'alternanza e durante il periodo estivo staranno col padre per non meno di 15 giorni consecutivi. d) Prescrivere alla SI di Parte_1
astenersi dal distogliere i minori dagli incontri con il padre, e di collaborare con il Servizio Sociale del
Comune di La Maddalena, al quale affidare incarico di monitorare e promuovere l'immediato pagina 3 di 8 ripristino dei rapporti del padre con i figli e . e) Porre a carico del padre un assegno Per_1 Per_2 per il mantenimento dei minori nella misura di € 400,00 mensili, da versare a mezzo bonifico bancario alla entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare su base ISTAT. f) Porre a carico di entrambi Pt_1
i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie di carattere medico, scolastico e sportivo che si renderanno necessarie per i minori, da concordarsi preventivamente salvo il caso di urgenza, g) Rigettare quant'altro richiesto nel ricorso introduttivo. h) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con sentenza del 14 giugno 2023, l'intestato Tribunale, in composizione collegiale, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in La Maddalena, il 13 settembre
2003, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di La Maddalena al nr. 17, parte II, serie A, e disponeva la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
La causa veniva istruita con produzioni documentali, e con l'acquisizione delle relazioni dei Servizi
Sociali del Comune di La Maddalena.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 28 maggio 2025, ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni, dando atto altresì che, nelle more del procedimento, il figlio , nato il [...], raggiungeva la maggiore età. Per_1
Con ordinanza resa fuori udienza, il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM in sede, ed assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con note scritte depositate il 29 aprile 2025, le parti davano atto di avere raggiunto un accordo in relazione alle condizioni del divorzio, e depositavano verbale di precisazione delle conclusioni sottoscritto in via congiunta, come segue:
pagina 4 di 8 Acquisito il parere del PM in sede, la causa veniva riferita al Collegio per la decisione, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
*****
Il Collegio prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, e della volontà delle stesse di definire in via consensuale il presente procedimento.
pagina 5 di 8 Non osta alla predetta richiesta il fatto che l'accordo è stato raggiunto, e prodotto in atti, dopo la precisazione delle conclusioni, in condivisione del principio per cui la conclusione di un accordo tra le parti determina la cessazione della materia del contendere, che può essere rilevata d'ufficio dal
Giudice, e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni. In particolare, nel caso di specie, l'accordo raggiunto dalle parti sostituisce la necessità di una decisione giudiziale, avendo le medesime già stabilito i termini della risoluzione della lite.
Ebbene, il Collegio ritiene che le condizioni del divorzio rassegnate dalle parti in via congiunta possano essere omologate, e recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, e risultando conformi al superiore interesse della prole.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come richiesto dalle stesse, preso atto altresì della rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà, ai sensi dell'art. 13 della Legge
Professionale Forense.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
OMOLOGA le seguenti condizioni:
pagina 6 di 8 MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
pagina 7 di 8 Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 8 di 8