Articolo 393 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 392Articolo 394
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9 ottobre 2010
Art. 393. Servizi di enti, societa' o associazioni 1. Quando la requisizione ha per oggetto servizi di enti, societa' o associazioni, il provvedimento relativo importa, per tutti coloro che, in qualita' di dirigenti, impiegati o lavoratori manuali, sono destinati dall'ente, societa' o associazione al servizio requisito, l'obbligo di prestare la loro opera.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010