Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. Massimo Coltro Presidente estensore
Dr. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2207/2023 r.g. promossa da
(P. IVA ), con sede legale in Bassano Parte_1 P.IVA_1
del Grappa (VI), in persona del suo legale rappresentante , Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Casarin per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro
(cod. fisc. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola per mandato e domiciliata come in atti –
o O o
appello sentenza del Tribunale di Vicenza
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
1
eccezione e deduzione rigettata, riformare la sentenza n. 1807/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza in data 03 ottobre 2023, pubblicata in pari data, per le motivazioni tutte esposte in narrativa, e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni già precisate nel giudizio di prime cure: “nel merito: accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale in capo a e la Controparte_1
sussistenza del danno conseguente alla condotta della convenuta, condannare quest'ultima al pagamento in favore della ditta Parte_2
(P. IVA , con sede legale in Bassano del Grappa (VI),
[...] P.IVA_1
Via Margnan n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore signora
, dell'importo complessivo pari ad Euro 5.000,00, di cui Euro Parte_1
4.078,16 a titolo di danno patrimoniale stabilito in via equitativa consistente nella diminuzione di fatturato in conseguenza dell'illegittima disattivazione da parte della convenuta della linea telefonica e dei servizi Internet e pos ed
Euro 921,84 per spese di assistenza legale sostenute per l'attivazione e la trattazione della procedura incardinata avanti il del Veneto, il tutto Parte_3
oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi moratori ex art. 1284,
quarto comma, cod. civ., da dì del dovuto al saldo, o alla diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.; con vittoria di spese e competenze di lite”; con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, reiectis contrariis, così provvedere: - In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti,
confermando la sentenza di primo grado;
- In ogni caso rigettare l'appello
2 proposto dall'appellante avverso sentenza n. 1807/2023 del Tribunale di
Vicenza, emessa in data 03/10/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi all'Avv. Alessandro
Limatola per fattane anticipazione”
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 27 novembre 2023 Parte_1
evocava avanti la Corte d'Appello di Venezia Controparte_1
impugnando la sentenza n. 1807/2023 del Tribunale di Vicenza (pubblicata il
3 ottobre e notificata il 26 ottobre 2023) che aveva parzialmente accolto la domanda di risarcimento danni per interruzione del servizio di fonia e internet senza avviso, riconoscendo €.
2.200 oltre ad interessi legali dalla sentenza e spese. Lamentava con il primo motivo l'errata liquidazione dei danni patrimoniali, in difetto, nonostante la prova del maggior pregiudizio;
con il secondo motivo si doleva del mancato riconoscimento delle spese legali nella fase avanti il Cor.re.Com.; con il terzo motivo censurava il mancato riconoscimento degli interessi moratori dal fatto o dalla domanda dolendosi infine, con il quarto motivo, dell'errata liquidazione delle spese.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendone la Controparte_1
reiezione anche per inammissibilità.
La causa veniva rimessa alla decisione all'udienza del 31 marzo 2025 con modalità telematiche non in presenza e con assegnazione, a ritroso, dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
3.- L'appello è parzialmente fondato e va accolto.
3 L'inammissibilità è assorbita.
La sentenza del Tribunale di Vicenza va parzialmente riformata con il riconoscimento delle spese per la difesa stragiudiziale.
Le spese dei due gradi di giudizio, stante il limitato accoglimento del gravame e la prevalente soccombenza, vanno compensate per 1/5 e per la restante parte
(4/5) vanno addebitate a secondo i valori del D.M. 55/2014 e CP_1
successive modifiche.
4.1.- Con il primo motivo si censura la quantificazione del danno da inadempimento contrattuale, derivato dallo stacco delle utenze e del pos, per esiguità e censurando il riconoscimento del concorso di colpa.
La motivazione è la seguente “Ora, la disciplina speciale relativa alla materia dei servizi di telecomunicazioni (regolamento delibera n. 173/07/CONS)
prevede che “Fermo restando l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso, l'operatore, salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, può
disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento.”. Tale regola di condotta è richiamata altresì alla base del provvedimento del Corecom Veneto del 16/9/2020,
conclusosi con la delibera n. 75 del 16.09.2020, che ha riconosciuto un indennizzo pari a € 2,850 per l'interruzione del servizio fonia e internet dal
16/5/2019 al 19/8/2019 e pari a € 300 per mancata risposta al reclamo. Ciò
premesso, parte convenuta non ha dato prova dei “numerosi preavvisi di sospensione dell'erogazione dei servizi di telefonia tramite sms e mail a tutti i numeri e indirizzi collegati al codice cliente 7.1910501”, posto CP_1
che si è limitata ad allegare uno screenshot del gestionale interno, dal quale
4 non è dato comprendere cosa sia stato inviato all'attrice. Ciò posto, in punto di prova risulta acclarato che non abbia ottemperato all'obbligo di CP_1
preavvertire il cliente della interruzione del servizio. Quanto alla richiesta risarcitoria, la stessa va accolta ma in misura ridotta. Ed, infatti, risulta confermato dalla deposizione coerente e precisa dei testimoni Testimone_1
e , della cui attendibilità non vi è specifico motivo di dubitare, Testimone_2
che tra maggio e luglio 2019, la signora ha riscontrato Parte_1
problemi relativi al recapito telefonico, numero 0424529596, del proprio negozio di abbigliamento sito in Via Margnan n. 10, a Bassano del Grappa.
In particolare, è emerso che il servizio di pagamento mediante servizio pos era inutilizzabile e pertanto alcuni clienti hanno dovuto rinunciare agli acquisti non avendo denaro contante con sé. Tutto ciò ha sicuramente arrecato disagi e conseguenze pregiudizievoli per l'attività professionale di PT
, tanto più se si tiene conto del periodo per il quale si è protratto il
[...]
disservizio e dei mesi in cui si è verificato (in piena stagione primavera/estate). Ciò posto, i danni lamentati sono stati documentati mediante le schede contabili, dal cui esame si ritrae una marcata contrazione dei guadagni nei mesi incisi dal disservizio, se raffrontati all'anno precedente.
In particolare, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2019 vi sarebbe stata una diminuzione rispettivamente di € 7.787,25, 5.014,24 e 7.423,25. Tuttavia, non
è chi non veda come non vi sia prova del fatto che tale decurtazione dei guadagni debba essere ricollegata solo e unicamente alla sospensione del servizio di fonia e di internet, tenuto conto non solo del fatto che parte attrice ha dedotto di aver cambiato sede del proprio negozio, ma anche del fatto che la stessa avrebbe potuto frattanto cambiare operatore e risolvere il problema
5 a stretto giro. E, pertanto, a fronte della richiesta di parte attrice di vedersi risarcito un danno per €. 4.078,16 a titolo di danno patrimoniale, occorre limitare il risarcimento alla minor somma di € 2.200,00. La quantificazione viene fatta per via equitativa, posto che l'an debeatur è stato riconosciuto a termini di legge”.
4.2.1.- Assume l'appellante che a fronte di un calo trimestrale del fatturato pari ad € 20.224,74 nel periodo maggio/luglio 2019 aveva chiesto la minor somma di €. 4.078,16, pari a circa il 20% del totale che andava riconosciuta;
che il cambio di sede era stato irrilevante posto che se il collegamento telefonico fosse persistito i clienti avrebbero potuto usare il telefono;
che il concorso di colpa non avrebbe potuto ammettersi a fronte del distacco della linea non preavvisato.
Il motivo è infondato.
4.2.2.- Il danno da perdita di guadagno di un'attività commerciale (Cass.
ordinanza n. 31251 del 3 novembre 2021) quando la dimostrazione del suo preciso ammontare non sia possibile o sia notevolmente difficile, può essere quantificato in via equitativa purché l'attore assolva all'onere di fornire elementi di natura contabile o fiscale attestanti, indicativamente, la consistenza e la redditività, il fatturato e gli utili realizzati negli anni precedenti, l'incidenza del pagamento del canone e degli oneri connessi alla locazione. Si può procedere anche in via equitativa, in forza degli artt. 1226
e 2056 c.c., restando, peraltro, la cosiddetta equità giudiziale correttiva ed integrativa subordinata alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo
6 preciso ammontare e, a un tempo, non comprendendo tale potere giudiziale anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta,
presupponendo la liquidazione equitativa già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno subito. I danni derivanti dalla perdita del guadagno di un'attività commerciale per loro stessa natura evidenziano la pratica impossibilità di una precisa dimostrazione (cfr.
Cass. Sez. 3, 24/04/1997, n. 3596; Cass. Sez. 1, 13/01/1987 n. 132). Ciò non di meno, spetta all'attore l'onere di fornire elementi, di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività
dell'esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati negli anni precedenti, all'incidenza del pagamento del canone e degli oneri connessi alla locazione. Invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui,
nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr.
Cass. Sez. 3, 17/10/2016, n. 20889).
4.2.3.- Si evidenzia innanzi tutto che genericità della censura in quanto non risultano indicati elementi di fatti concreti e precisi a comprovare l'errore del primo giudice in tema di liquidazione del danno in via equitativa che non appare affatto simbolico ove si consideri che oltre l'importo riconosciuto in sentenza (€. 2.200) per lo stesso fatto causativo il ha liquidato a Parte_3
anche €.
3.150. L'importo totale di €. 5.350 è ben superiore a quello PT
richiesto e comunque quanto riconosciuto non appare affatto simbolico o
7 eccessivamente ridotto. Alcun dato di fatto preciso e concreto e alcuna prova risulta allegata a comprovare un particolare e maggiore danno rispetto quello liquidato in sentenza. Lo stesso cambio di sede ha certamente influito sui guadagni ridotti in quanto stante il radicamento nel territorio e negli spazi commerciali in un centro quale Bassano del Grappa per un negozio di vendita di capi d'abbigliamento.
4.2.4.- Correttamente, poi, il primo giudice ha ascritto il calo di clientela con riduzione del risarcimento, anche al concorso dell'appellante. Sotto tale profilo si rileva che il limite di esigibilità del comportamento previsto dall'art. 1227 2^ co. Cod. Civ. eccepito ritualmente nelle conclusioni in primo grado
(la pronuncia così dispone “la stessa avrebbe potuto frattanto cambiare operatore e risolvere il problema a stretto giro”) è costituito dall'ordinaria e non dalla straordinaria diligenza, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici» (Cass. n. Ric. 2017 n. 17094; cfr. anche Cass. n. 6735/2005 e Cass.
n. 27298/2013). n. 12439/1991, Cass. n. 26639/2013 e Cass. ordinanza n.
25750 del 15 ottobre 2018). L'appellante, dopo il primo periodo di distacco della linea (0424529596) del negozio di abbigliamento sito in Via Margnan
n. 10 a Bassano del Grappa e dopo il mancato funzionamento del sistema dei pagamenti mediante servizio pos (testimoni e ), soprattutto a Tes_1 Tes_1
fronte del persistere dell'inadempimento di e dei pretesi danni, CP_1
avrebbe potuto dotarsi di strumenti alternativi di comunicazione (una chiavetta internet, un cellulare su cui attivare il trasferimento di chiamata o da utilizzare come hot spot). Tale mancata attivazione configura certamente
8 l'ipotesi di cui all'art. 1227 2^ co. Cod. Civ. con la conseguente riduzione,
attuata, del risarcimento.
5.- Il secondo motivo è fondato.
Il tribunale non ha riconosciuto le spese legali per la difesa avanti il
Co.re.Com. adito dalla con l'avvocato Casarin per il risarcimento del PT
danno da stacco della linea telefonica incorrendo in errore per aver ritenuto la difesa non necessaria.
Infatti, non solo il ricorso al Co.re.com costituiva condizione di procedibilità
della domanda (Cass. ordinanza n. 26913 del 24 ottobre 2018), non solo in tale fase la parte era risultata parzialmente vittoriosa ed era stata assistita dall'avvocato Silvia Casarin, ma le spese erano dovute come rilevato dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., SS. UU., sent.
n. 16990 del 10 luglio 2017) che «in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017) le ha configurate quale danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. «L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante,
cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. «Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale,
anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie».
L'importo preteso di €. 921,84 appare quindi congruo, rispetto il risultato positivo raggiunto, e dovuto oltre agli interessi legali sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno dalla maturazione del credito (pronuncia del
9 Co.Re.Com del 16 settembre 2020) al saldo (Cass. ordinanza n. 17572 del 20
giugno 2023).
La sentenza va riformata sul punto.
6.- Il terzo motivo è infondato.
Infatti il primo giudice ha liquidato il danno per inadempimento contrattuale con la formula della c.d. “moneta attuale” che comprende (Cass. sentenza n.
3173 del 18 febbraio 2016) e ristora la perdita patrimoniale o non patrimoniale patita dal danneggiato al momento della pronuncia. Sull'importo ha fatto decorrere, correttamente dalla pronuncia, gli interessi legali. Appare
errata la prospettazione dell'appellante che ha chiesto di far decorrere gli stessi dal fatto illecito o dalla domanda atteso che non si dimostra il maggior danno subito e non si pone contrasto alla disciplina in materia essendo, la liquidazione in moneta attuale, uno dei possibili strumenti per il risarcimento.
7.- L'esame del quarto motivo, sulle spese, diviene superfluo alla luce della nuova valutazione in questa sede.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello riforma la sentenza del Tribunale di
Vicenza;
- condanna al risarcimento della ulteriore somma di €. 921,84 oltre CP_1
agli interessi legali sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno dalla maturazione del credito al saldo;
10 - compensa le spese processuali dei due gradi di giudizio nella misura di 1/5
e pone la restante parte (4/5), per la soccombenza prevalente, a carico di che liquida per il primo grado in €.
2.041 per compensi e per CP_1
l'appello in €.
2.332 per compensi oltre al contributo se versato oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
Venezia lì 1 aprile 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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