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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13018 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2544/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Giuseppe Colaluce ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2544/2024 promossa da: con sede in Roma al Viale Bruno Buozzi n. 5 (p. iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico Dr. , rappresentato e difeso come da procura in Parte_2 atti dall'Avv. Riccardo Vicerè (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._1 studio in Roma alla Piazza dei Carracci n. 1 ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ), residente a Roma, quivi elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Via Leonardo Greppi n.77 presso e nello studio dell'Avv. Antonio Ruggero Bianchi (c.f.
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti C.F._3
CONVENUTO OPPOSTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo di consegna di beni mobili n. 17470/2023 emesso dal Tribunale di Roma in favore del Prof. (condomino della palazzina sita in Controparte_1 Roma alla Via Lima n. 48) in data 14/11/2023 e notificato a mezzo PEC in data 1/12/2023, la società con sede in Roma al Viale Bruno Buozzi n. 5 (p. iva ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico Dr. , chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare non concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
nel merito accertare e dichiarare la carenza della legittimazione passiva della per non essere la società che esercita l'amministrazione del Parte_1 condominio di Via Lima n. 48 e per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 17470/2023; in via subordinata, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 17470/2023 per la nullità dello stesso. Con condanna dell'opposto sia per lite temeraria ex art 96 3° comma c.p.c. che per la refusione delle spese di lite del presente giudizio.”. Eccepiva innanzitutto che la palazzina sita in Roma alla Via Lima n. 48 era amministrata dal Dr. (quale persona fisica) e non dalla società Parte_2 [...] di cui questi era amministratore unico;
riferiva che la circostanza emergeva chiaramente Parte_1 dalla stessa produzione avversaria utilizzata per ottenere il monitorio: il verbale dell'assemblea del pagina 1 di 4 5/10/2022 riportava infatti la scelta dell'assemblea di nominare quale amministratore del condominio de quo il Dr. . Chiedeva pertanto dichiararsi in via preliminare il difetto di Parte_2 legittimazione passiva. Nel merito evidenziava che il decreto opposto doveva considerarsi nullo perché l'ordine di consegna non conteneva una indicazione specifica dei documenti, ma si limitava a rinviare - sic et simpliciter - all'elenco indicato nel ricorso monitorio senza neanche valutare se quanto richiesto fosse realmente esistente e nella disponibilità della società ingiunta.
Si costituiva in giudizio il Prof. (c.f. ), il quale contestava Controparte_1 C.F._2 l'assunto di parte attrice-opponente e replicava che il in Roma all'Agenzia Parte_3 delle Entrate era stato censito come amministrato e rappresentato legalmente da una società (e non da una persona fisica); all'uopo produceva il certificato di attribuzione del codice fiscale che riportava, come codice carica, il n.1 (delle compagini societarie) e non il n.13 (dei singoli). Da ciò faceva discendere la sostanziale equiparazione della società a responsabilità limitata semplificata con la persona fisica del Dr.
(che ne era socio unico amministratore). A conferma del proprio argomentare Parte_2 produceva vari documenti relativi al in Roma in cui il Dr. Parte_3 [...]
si professava legale rappresentante della società ed in tale veste Parte_2 Parte_1 Parte_1 alcuni di essi li aveva anche sottoscritti. Evidenziava inoltre che la casella di posta elettronica certificata del Dr. era “ e ciò suscitava ancor più l'affidamento che Parte_2 Email_1 società e professionista fossero una unica entità a fini commerciali. Quanto all'avversa eccezione di nullità per indeterminatezza del decreto di consegna, replicava che, attesa la dettagliata esposizione dell'istanza di ingiunzione (corredata da copiosa produzione documentale), il monitorio non poteva che essere emesso con un richiamo dei documenti “per relationem”. Aggiungeva che, a seguito delle dimissioni del , rese nell'assemblea del 17/10/2023, era subentrata nella amministrazione Parte_2 condominiale l'Avv. la quale, dopo aver ricevuto gran parte della documentazione dal suo CP_2 predecessore, l'aveva poi girata al;
con il che – a parere di quest'ultimo – era ormai cessata la CP_1 materia del contendere. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto per i documenti ancora da consegnare alla nuova amministratrice del Condominio.
Con la prima memoria ex art.171-ter c.p.c. la società opponente evidenziava che nel modulo AA5/6 (di variazione del legale rappresentante del in Roma) presentato all'Agenzia Parte_3 delle Entrate era chiaramente indicato il nominativo di “ ” e non la denominazione Parte_2 della società quanto alla circostanza che alcune assemblee fossero state Parte_1 convocate con lettera intestata della società replicava che si era trattato di un errore irrilevante e che dirimente era invece la produzione in atti che dimostrava inequivocabilmente il conferimento dell'incarico alla persona fisica: “I - proposta di incarico (cfr preventivo, doc. 4); II – conferimento dell'incarico (cfr ass. condominiale del 5/10/22, doc. 2); III – fatturazione (cfr fattura per compenso professionale, doc. 5) in proprio come persona fisica.”. Infine ribadiva che la dizione riportata nel decreto di consegna era del tutto generica ed insisteva per la declaratoria di nullità per difetto di specificità. L'opposto invece nella propria prima memoria ex art.171-ter c.p.c. ripeteva sostanzialmente quanto già dedotto nella comparsa costitutiva.
Con la seconda memoria ex art.171-ter c.p.c. la società opponente ribadiva quanto già scritto nei precedenti atti e sottolineava l'irrilevanza della circostanza che fosse avvenuto un parziale passaggio di consegne fra il e la nuova amministratrice del atteso che la domanda monitoria Parte_2 Parte_1 era stata svolta dal in proprio e non in surroga dell'amministratrice L'opposto invece CP_1 CP_2 con la propria seconda memoria ex art.171-ter c.p.c. produceva ulteriore documentazione e rimarcava che non era credibile che il avesse commesso più volte l'errore di riportare la denominazione Parte_2 della società in vari documenti del perché tale denominazione era Parte_1 Parte_1 stata indicata persino nei rendiconti annuali presentati ai condomini e nei solleciti di pagamento;
confermava l'avvenuto passaggio di consegne fra i due amministratori (di cui produceva i relativi verbali pagina 2 di 4 del 20.2.2024 e del 26.2.2024) e reiterava l'istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere rinunziando invece all'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto.
Con la terza memoria ex art.171-ter c.p.c. la società opponente evidenziava che dalla stessa produzione avversaria si evinceva che il passaggio di consegne era avvenuto con “l'amministratore uscente
” (e non con il legale rappresentante della società e Parte_2 Parte_1 chiedeva fissarsi l'udienza ex art.189 c.p.c.. L'opposto invece con la propria terza memoria ex art.171- ter c.p.c. ripeteva ancora una volta che era stato fatto un uso disinvolto della denominazione della società al posto della persona fisica e che entrambi i soggetti svolgevano identica attività e dovevano essere considerati come una unica entità avente la medesima sede in Roma al Viale Bruno Buozzi n. 5; reiterava ancora una volta l'istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere e la rinuncia all'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto e chiedeva anch'egli fissarsi l'udienza ex art.189 c.p.c..
All'udienza ex art.183 c.p.c. tenutasi il 7.11.2024, stante la natura documentale ed in puro diritto della causa, veniva fissata l'udienza del 17.9.2025 per la decisione con termini ex art.189 c.p.c.. Le parti provvedevano a precisare le loro conclusioni ed a depositare le conclusionali e le repliche nei termini di legge ed all'udienza del 17.9.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione della società è fondata e va accolta. Parte_1
Dirimente ed assorbente di ogni altra questione sollevata è la circostanza che l'incarico di amministrare la palazzina sita in Roma alla Via Lima n. 48 fu dall'assemblea del 5.10.2022 conferito al Parte_2 quale persona fisica. Il testo del verbale assembleare riporta infatti che “Sulla base delle votazioni espresse, il Dott. viene nominato Amministratore dello stabile di via Lima n. Parte_2 48.”. Non vi è alcun cenno alla società la quale dunque non poteva essere Parte_1 destinataria dell'ingiunzione (essendo un soggetto giuridico diverso dal professionista indicato nel verbale assembleare). Giova ricordare che il contratto (tipico) di amministrazione condominiale (introdotto nell'ordinamento dalla L.220/2012 per ragioni di ordine pubblico), va stipulato a pena di nullità in forma scritta (tanto si ricava dal combinato disposto dell'art.1129 2°, 10° e 14° comma c.c.) e deve prevedere l'individuazione specifica dell'incaricato (trattandosi di contratto “intuitu personae” in cui le qualità del nominato sono determinanti del consenso nella scelta dei candidati, tant'è che l'art.71- bis disp. att. c.c. richiede stringenti requisiti inderogabili). Il contratto (tipico) di amministrazione condominiale impone inoltre che l'importo globale ed omnicomprensivo del compenso per l'insieme delle diverse attività da svolgersi in funzione della corretta gestione dei beni comuni sia determinato ed indicato in una o più scritture private (nel primo caso all'interno del verbale assembleare di nomina, nel secondo caso tramite il meccanismo di proposta ed accettazione che di solito avviene con la presentazione del preventivo dettagliato da parte del candidato ed il richiamo di esso “per relationem” nel verbale assembleare con cui i condomini prestano l'assenso alle voci ed agli importi indicati e procedono alla contestuale nomina). Il contratto (tipico) di amministrazione condominiale si distingue pertanto dall'ordinario e generico mandato, disciplinato dalla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV del codice civile (richiamata solo in via residuale dall'art.1129 15° comma c.c.), e va al contrario ricondotto, per le sue specificità, nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini e collegi di cui alla L.4/2013. La nomina può anche avvenire in favore di una società di persone o di capitali, ma l'individuazione del soggetto incaricato (sia esso persona fisica o giuridica) deve comunque avvenire con delibera (e dunque in forma scritta ad substantiam) che deve constare non solo dal registro dei verbali delle assemblee, ma anche dal registro di nomina e revoca dell'amministratore (previsto anch'esso dall'art.1130 n.7 c.c. ed avente valore probatorio anche nei riguardi dei terzi). Come sopra detto, nella copia informatica per immagine del verbale assembleare del 5.10.2022 sottoscritto dal Presidente Luca Caniglia e dal segretario Emilia Lanzillotta (prodotta quale doc.2 dall'opponente con il suo atto di citazione in opposizione) è testualmente trascritto che “Sulla base delle votazioni espresse, il Dott. viene Parte_2
pagina 3 di 4 nominato Amministratore dello stabile di via Lima n. 48.”. Tale copia informatica, in assenza di contestazioni, deve ritenersi conforme a quanto estratto dal registro dei verbali delle assemblee e dal registro di nomina e revoca dell'amministratore e tanto basta per ritenere raggiunta la prova che i documenti richiesti col monitorio non erano nella giuridica disponibilità della società Parte_1 Peraltro anche la proposta di amministrazione condominiale (prodotta quale doc.4 dall'opponente
[...] con il suo atto di citazione in opposizione) indica la persona fisica del (e non la società) Parte_2 quale candidato all'assunzione dell'incarico: si legge in detto documento informatico “Con la presente sono a proporre la mia candidatura per l'amministrazione del Condominio” ed in calce, in corrispondenza della firma autografa del , non vi è il timbro della società ma solo il timbro Parte_2 dell'associazione ANACI con il n. 13093 che contraddistingue l'associato . Parte_2
Per quanto sopra va dunque dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società Parte_1 con contestuale revoca del decreto di consegna emesso in favore del Prof. .
[...] Controparte_1 Quanto al governo delle spese processuali, la soccombenza del ricorrente-opposto ne vede la condanna al loro pagamento, in favore della società opponente, nella misura che viene liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione in ragione dell'eccepito difetto di legittimazione passiva della società con sede in Roma al Viale Bruno Buozzi n. 5 (p. iva ), Parte_1 P.IVA_1
- revoca il decreto ingiuntivo di consegna n. 17470/2023 Trib. Roma emesso in favore del Prof.
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
- condanna il Prof. (c.f. ) al pagamento, in favore della Controparte_1 C.F._2 società con sede in Roma al Viale Bruno Buozzi n. 5 (p. iva ), Parte_1 P.IVA_1 delle spese processuali che liquida, per esborsi in euro 286,00 e per compensi professionali in complessivi euro 4.500,00 (così determinati: euro 800,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria e di trattazione, euro 1.500,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% sui detti compensi, IVA e CPA come per legge.
Roma, 24 settembre 2025
Il G.O.T. Giuseppe Colaluce
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Giuseppe Colaluce ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2544/2024 promossa da: con sede in Roma al Viale Bruno Buozzi n. 5 (p. iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico Dr. , rappresentato e difeso come da procura in Parte_2 atti dall'Avv. Riccardo Vicerè (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._1 studio in Roma alla Piazza dei Carracci n. 1 ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ), residente a Roma, quivi elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Via Leonardo Greppi n.77 presso e nello studio dell'Avv. Antonio Ruggero Bianchi (c.f.
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti C.F._3
CONVENUTO OPPOSTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo di consegna di beni mobili n. 17470/2023 emesso dal Tribunale di Roma in favore del Prof. (condomino della palazzina sita in Controparte_1 Roma alla Via Lima n. 48) in data 14/11/2023 e notificato a mezzo PEC in data 1/12/2023, la società con sede in Roma al Viale Bruno Buozzi n. 5 (p. iva ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico Dr. , chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare non concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
nel merito accertare e dichiarare la carenza della legittimazione passiva della per non essere la società che esercita l'amministrazione del Parte_1 condominio di Via Lima n. 48 e per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 17470/2023; in via subordinata, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 17470/2023 per la nullità dello stesso. Con condanna dell'opposto sia per lite temeraria ex art 96 3° comma c.p.c. che per la refusione delle spese di lite del presente giudizio.”. Eccepiva innanzitutto che la palazzina sita in Roma alla Via Lima n. 48 era amministrata dal Dr. (quale persona fisica) e non dalla società Parte_2 [...] di cui questi era amministratore unico;
riferiva che la circostanza emergeva chiaramente Parte_1 dalla stessa produzione avversaria utilizzata per ottenere il monitorio: il verbale dell'assemblea del pagina 1 di 4 5/10/2022 riportava infatti la scelta dell'assemblea di nominare quale amministratore del condominio de quo il Dr. . Chiedeva pertanto dichiararsi in via preliminare il difetto di Parte_2 legittimazione passiva. Nel merito evidenziava che il decreto opposto doveva considerarsi nullo perché l'ordine di consegna non conteneva una indicazione specifica dei documenti, ma si limitava a rinviare - sic et simpliciter - all'elenco indicato nel ricorso monitorio senza neanche valutare se quanto richiesto fosse realmente esistente e nella disponibilità della società ingiunta.
Si costituiva in giudizio il Prof. (c.f. ), il quale contestava Controparte_1 C.F._2 l'assunto di parte attrice-opponente e replicava che il in Roma all'Agenzia Parte_3 delle Entrate era stato censito come amministrato e rappresentato legalmente da una società (e non da una persona fisica); all'uopo produceva il certificato di attribuzione del codice fiscale che riportava, come codice carica, il n.1 (delle compagini societarie) e non il n.13 (dei singoli). Da ciò faceva discendere la sostanziale equiparazione della società a responsabilità limitata semplificata con la persona fisica del Dr.
(che ne era socio unico amministratore). A conferma del proprio argomentare Parte_2 produceva vari documenti relativi al in Roma in cui il Dr. Parte_3 [...]
si professava legale rappresentante della società ed in tale veste Parte_2 Parte_1 Parte_1 alcuni di essi li aveva anche sottoscritti. Evidenziava inoltre che la casella di posta elettronica certificata del Dr. era “ e ciò suscitava ancor più l'affidamento che Parte_2 Email_1 società e professionista fossero una unica entità a fini commerciali. Quanto all'avversa eccezione di nullità per indeterminatezza del decreto di consegna, replicava che, attesa la dettagliata esposizione dell'istanza di ingiunzione (corredata da copiosa produzione documentale), il monitorio non poteva che essere emesso con un richiamo dei documenti “per relationem”. Aggiungeva che, a seguito delle dimissioni del , rese nell'assemblea del 17/10/2023, era subentrata nella amministrazione Parte_2 condominiale l'Avv. la quale, dopo aver ricevuto gran parte della documentazione dal suo CP_2 predecessore, l'aveva poi girata al;
con il che – a parere di quest'ultimo – era ormai cessata la CP_1 materia del contendere. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto per i documenti ancora da consegnare alla nuova amministratrice del Condominio.
Con la prima memoria ex art.171-ter c.p.c. la società opponente evidenziava che nel modulo AA5/6 (di variazione del legale rappresentante del in Roma) presentato all'Agenzia Parte_3 delle Entrate era chiaramente indicato il nominativo di “ ” e non la denominazione Parte_2 della società quanto alla circostanza che alcune assemblee fossero state Parte_1 convocate con lettera intestata della società replicava che si era trattato di un errore irrilevante e che dirimente era invece la produzione in atti che dimostrava inequivocabilmente il conferimento dell'incarico alla persona fisica: “I - proposta di incarico (cfr preventivo, doc. 4); II – conferimento dell'incarico (cfr ass. condominiale del 5/10/22, doc. 2); III – fatturazione (cfr fattura per compenso professionale, doc. 5) in proprio come persona fisica.”. Infine ribadiva che la dizione riportata nel decreto di consegna era del tutto generica ed insisteva per la declaratoria di nullità per difetto di specificità. L'opposto invece nella propria prima memoria ex art.171-ter c.p.c. ripeteva sostanzialmente quanto già dedotto nella comparsa costitutiva.
Con la seconda memoria ex art.171-ter c.p.c. la società opponente ribadiva quanto già scritto nei precedenti atti e sottolineava l'irrilevanza della circostanza che fosse avvenuto un parziale passaggio di consegne fra il e la nuova amministratrice del atteso che la domanda monitoria Parte_2 Parte_1 era stata svolta dal in proprio e non in surroga dell'amministratrice L'opposto invece CP_1 CP_2 con la propria seconda memoria ex art.171-ter c.p.c. produceva ulteriore documentazione e rimarcava che non era credibile che il avesse commesso più volte l'errore di riportare la denominazione Parte_2 della società in vari documenti del perché tale denominazione era Parte_1 Parte_1 stata indicata persino nei rendiconti annuali presentati ai condomini e nei solleciti di pagamento;
confermava l'avvenuto passaggio di consegne fra i due amministratori (di cui produceva i relativi verbali pagina 2 di 4 del 20.2.2024 e del 26.2.2024) e reiterava l'istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere rinunziando invece all'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto.
Con la terza memoria ex art.171-ter c.p.c. la società opponente evidenziava che dalla stessa produzione avversaria si evinceva che il passaggio di consegne era avvenuto con “l'amministratore uscente
” (e non con il legale rappresentante della società e Parte_2 Parte_1 chiedeva fissarsi l'udienza ex art.189 c.p.c.. L'opposto invece con la propria terza memoria ex art.171- ter c.p.c. ripeteva ancora una volta che era stato fatto un uso disinvolto della denominazione della società al posto della persona fisica e che entrambi i soggetti svolgevano identica attività e dovevano essere considerati come una unica entità avente la medesima sede in Roma al Viale Bruno Buozzi n. 5; reiterava ancora una volta l'istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere e la rinuncia all'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto e chiedeva anch'egli fissarsi l'udienza ex art.189 c.p.c..
All'udienza ex art.183 c.p.c. tenutasi il 7.11.2024, stante la natura documentale ed in puro diritto della causa, veniva fissata l'udienza del 17.9.2025 per la decisione con termini ex art.189 c.p.c.. Le parti provvedevano a precisare le loro conclusioni ed a depositare le conclusionali e le repliche nei termini di legge ed all'udienza del 17.9.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione della società è fondata e va accolta. Parte_1
Dirimente ed assorbente di ogni altra questione sollevata è la circostanza che l'incarico di amministrare la palazzina sita in Roma alla Via Lima n. 48 fu dall'assemblea del 5.10.2022 conferito al Parte_2 quale persona fisica. Il testo del verbale assembleare riporta infatti che “Sulla base delle votazioni espresse, il Dott. viene nominato Amministratore dello stabile di via Lima n. Parte_2 48.”. Non vi è alcun cenno alla società la quale dunque non poteva essere Parte_1 destinataria dell'ingiunzione (essendo un soggetto giuridico diverso dal professionista indicato nel verbale assembleare). Giova ricordare che il contratto (tipico) di amministrazione condominiale (introdotto nell'ordinamento dalla L.220/2012 per ragioni di ordine pubblico), va stipulato a pena di nullità in forma scritta (tanto si ricava dal combinato disposto dell'art.1129 2°, 10° e 14° comma c.c.) e deve prevedere l'individuazione specifica dell'incaricato (trattandosi di contratto “intuitu personae” in cui le qualità del nominato sono determinanti del consenso nella scelta dei candidati, tant'è che l'art.71- bis disp. att. c.c. richiede stringenti requisiti inderogabili). Il contratto (tipico) di amministrazione condominiale impone inoltre che l'importo globale ed omnicomprensivo del compenso per l'insieme delle diverse attività da svolgersi in funzione della corretta gestione dei beni comuni sia determinato ed indicato in una o più scritture private (nel primo caso all'interno del verbale assembleare di nomina, nel secondo caso tramite il meccanismo di proposta ed accettazione che di solito avviene con la presentazione del preventivo dettagliato da parte del candidato ed il richiamo di esso “per relationem” nel verbale assembleare con cui i condomini prestano l'assenso alle voci ed agli importi indicati e procedono alla contestuale nomina). Il contratto (tipico) di amministrazione condominiale si distingue pertanto dall'ordinario e generico mandato, disciplinato dalla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV del codice civile (richiamata solo in via residuale dall'art.1129 15° comma c.c.), e va al contrario ricondotto, per le sue specificità, nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini e collegi di cui alla L.4/2013. La nomina può anche avvenire in favore di una società di persone o di capitali, ma l'individuazione del soggetto incaricato (sia esso persona fisica o giuridica) deve comunque avvenire con delibera (e dunque in forma scritta ad substantiam) che deve constare non solo dal registro dei verbali delle assemblee, ma anche dal registro di nomina e revoca dell'amministratore (previsto anch'esso dall'art.1130 n.7 c.c. ed avente valore probatorio anche nei riguardi dei terzi). Come sopra detto, nella copia informatica per immagine del verbale assembleare del 5.10.2022 sottoscritto dal Presidente Luca Caniglia e dal segretario Emilia Lanzillotta (prodotta quale doc.2 dall'opponente con il suo atto di citazione in opposizione) è testualmente trascritto che “Sulla base delle votazioni espresse, il Dott. viene Parte_2
pagina 3 di 4 nominato Amministratore dello stabile di via Lima n. 48.”. Tale copia informatica, in assenza di contestazioni, deve ritenersi conforme a quanto estratto dal registro dei verbali delle assemblee e dal registro di nomina e revoca dell'amministratore e tanto basta per ritenere raggiunta la prova che i documenti richiesti col monitorio non erano nella giuridica disponibilità della società Parte_1 Peraltro anche la proposta di amministrazione condominiale (prodotta quale doc.4 dall'opponente
[...] con il suo atto di citazione in opposizione) indica la persona fisica del (e non la società) Parte_2 quale candidato all'assunzione dell'incarico: si legge in detto documento informatico “Con la presente sono a proporre la mia candidatura per l'amministrazione del Condominio” ed in calce, in corrispondenza della firma autografa del , non vi è il timbro della società ma solo il timbro Parte_2 dell'associazione ANACI con il n. 13093 che contraddistingue l'associato . Parte_2
Per quanto sopra va dunque dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società Parte_1 con contestuale revoca del decreto di consegna emesso in favore del Prof. .
[...] Controparte_1 Quanto al governo delle spese processuali, la soccombenza del ricorrente-opposto ne vede la condanna al loro pagamento, in favore della società opponente, nella misura che viene liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione in ragione dell'eccepito difetto di legittimazione passiva della società con sede in Roma al Viale Bruno Buozzi n. 5 (p. iva ), Parte_1 P.IVA_1
- revoca il decreto ingiuntivo di consegna n. 17470/2023 Trib. Roma emesso in favore del Prof.
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
- condanna il Prof. (c.f. ) al pagamento, in favore della Controparte_1 C.F._2 società con sede in Roma al Viale Bruno Buozzi n. 5 (p. iva ), Parte_1 P.IVA_1 delle spese processuali che liquida, per esborsi in euro 286,00 e per compensi professionali in complessivi euro 4.500,00 (così determinati: euro 800,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria e di trattazione, euro 1.500,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% sui detti compensi, IVA e CPA come per legge.
Roma, 24 settembre 2025
Il G.O.T. Giuseppe Colaluce
pagina 4 di 4