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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/07/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 603/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente rel./est.
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 603/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. RUGGIRELLO BENEDETTO, C.F._1
ricorrente
contro
, nata in [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dalla parte ricorrente in data 23/04/2025, Parte_1
la parte deduceva di aver contratto matrimonio civile con , in Trapani in data CP_1 14.05.2008, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Trapani, atto n. 18, p. 1, ufficio 1, anno 2008, con CP_1
Deduceva che dalla loro unione non erano nati figli.
Rappresentava, altresì, che il Tribunale di Trapani, con sentenza n. r.g. 84/2019, aveva pronunciato la separazione personale giudiziale tra i coniugi.
Chiedeva, infine, di “
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sigg. e , in data 14.05.2008, giusto atto di matrimonio Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro dello stato civile del Comune di Trapani,
2. Nulla disporre in ordine ad assegnazione della casa coniugale ed all'assegno divorzile
a carico dei coniugi.”
Rimaneva contumace la resistente CP_1
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, non poteva essere esperito il rituale tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione della resistente.
Parte ricorrente insisteva nel ricorso e discuteva oralmente la causa.
Indi, la causa veniva posta in decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. r.g. 84/2019, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dal tenore delle deduzioni della parte ricorrente,
l'unica costituita, nonché dalla mancata costituzione della resistente, sintomatica del suo disinteresse nei confronti delle questioni oggetto del giudizio.
***** Nessuna pronuncia deve essere adottata sulla casa familiare, non essendovi prole, né in merito al mantenimento dei coniugi, stante la mancata richiesta nel presente giudizio di un assegno ad opera della resistente, rimasta contumace.
*****
Le spese del giudizio, stante il tenore delle statuizioni e la natura necessaria del giudizio, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio in data in Trapani in data
[...]
14.05.2008, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Trapani, atto n. 18, p. 1, ufficio 1, anno 2008.
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Trapani in data 23.7.2025
Il Presidente est.
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente rel./est.
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 603/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. RUGGIRELLO BENEDETTO, C.F._1
ricorrente
contro
, nata in [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dalla parte ricorrente in data 23/04/2025, Parte_1
la parte deduceva di aver contratto matrimonio civile con , in Trapani in data CP_1 14.05.2008, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Trapani, atto n. 18, p. 1, ufficio 1, anno 2008, con CP_1
Deduceva che dalla loro unione non erano nati figli.
Rappresentava, altresì, che il Tribunale di Trapani, con sentenza n. r.g. 84/2019, aveva pronunciato la separazione personale giudiziale tra i coniugi.
Chiedeva, infine, di “
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sigg. e , in data 14.05.2008, giusto atto di matrimonio Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro dello stato civile del Comune di Trapani,
2. Nulla disporre in ordine ad assegnazione della casa coniugale ed all'assegno divorzile
a carico dei coniugi.”
Rimaneva contumace la resistente CP_1
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, non poteva essere esperito il rituale tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione della resistente.
Parte ricorrente insisteva nel ricorso e discuteva oralmente la causa.
Indi, la causa veniva posta in decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. r.g. 84/2019, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dal tenore delle deduzioni della parte ricorrente,
l'unica costituita, nonché dalla mancata costituzione della resistente, sintomatica del suo disinteresse nei confronti delle questioni oggetto del giudizio.
***** Nessuna pronuncia deve essere adottata sulla casa familiare, non essendovi prole, né in merito al mantenimento dei coniugi, stante la mancata richiesta nel presente giudizio di un assegno ad opera della resistente, rimasta contumace.
*****
Le spese del giudizio, stante il tenore delle statuizioni e la natura necessaria del giudizio, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio in data in Trapani in data
[...]
14.05.2008, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Trapani, atto n. 18, p. 1, ufficio 1, anno 2008.
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Trapani in data 23.7.2025
Il Presidente est.
Michele Ruvolo