Articolo 37 della Legge 11 gennaio 1951, n. 25
Articolo 36Articolo 38
Versione
15 febbraio 1951
Art. 37.
E' data facolta' ai contribuenti di dichiarare all'Ufficio del registro del luogo dove hanno la residenza, o la sede, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare complessivo delle entrate percepite fino al 31 dicembre 1949 e non assoggettate all'imposta generale sull'entrata e di pagare nel termine medesimo la detta imposta in esenzione da ogni penalita'.
Il pagamento dell'imposta in tal modo effettuato libera il contribuente entro i termini dell'avvenuta dichiarazione.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1951
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